Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8165/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8165/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in Battipaglia (SA), alla vi studio dell'avv. Loredana Trotta dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 liato in Salerno, alla via A. Giudic dell'avv. Mirella Spera dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1.Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024, , premesso di aver Parte_2 contratto matrimonio civile con 1 settembre 2013 Controparte_1 nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA) e che dall' unione coniugale erano nate due figli, (11.07.2013) e (07.08.2015), chiedeva pronunciarsi la Per_2 separazio al coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
in particolare, chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di se e con assegnazione della casa familiare, nonche la regolamentazione die tempi di permanenza presso il padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma mensile di € 300,oo per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 richiesta di separazione e chiedeva la reg orti personali e patrimoniali tra le parti alle condizioni di cui alla memoria di costituzione. In data 4 marzo 2025, i coniugi erano comparsi dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, e con Per_2 residenza prevalente presso la madre;
- i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
- l'assegnazione della casa familiare, sita in Montecorvino Pugliano (SA) al Viale della Repubblica n. 91 a per ivi convivere in maniera prevalente con i Parte_1 figli minori;
- salvo diverso accordo, durante la settimana i figli potranno vedere il padre tutte le volte che vorranno e trascorreranno con ciascun genitori i week end in maniera alternata;
durante i periodi natalizio e pasquale i figli trascorreranno le diverse festività con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni (anche non consecutivi) nel mese di luglio e 15 giorni (anche non consecutivi) nel mese di agosto, da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento delle figlie in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
a 00,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione Parte_1
a gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori;
- il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra l'intero importo CP_1 Pt_1 percep assegno unico;
- l'obbligo del sig. di contribuire nella misura del 100% alle spese CP_1 straordinarie per i e, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc.…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Salerno il 01.07.1994, C.F.: e CodiceFiscale_1 Controparte_1 nato a [...] il 21.01.1 CodiceFiscale_2 contratto matrimonio civile in dat Comune di Montecorvino Pugliano (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2013, Atto n. 5, Parte I, Vol. 2, Uff. 2); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi