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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 298/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso l'Ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Gela in data 04.08.2022
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente nella via Salvino n. 23 (c.f. ), CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo D'Aparo presso il cui studio in
Gela, via Battesimo n. 24, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] in Controparte_1 proprio e n.q. di legale rappresentante della , Controparte_2 corrente in Caltanissetta nella via R. Elena n. 44 – 46 (p.iva ) P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Zoda presso il cui studio, in
Caltanissetta via Rochestar 2/c è elettivamente domiciliata;
Appellata
E. NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Controparte_3 via Gagliano n. 108 (c.f ); CodiceFiscale_2
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in riforma della impugnata Ordinanza così provvedere: in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata Ordinanza per ciò che afferisce la condanna alle spese. Indi e nel merito in riforma dell'impugnata Ordinanza accogliere le domande formulate dalla
con il ricorso introduttivo dal giudizio e, Parte_1 conseguentemente, ritenere e dichiarare la simulazione in favore dei creditori della costituita società Controparte_4
. Ritenere e dichiarare la suddetta società
[...] [...] quale società unipersonale le cui partecipazioni Controparte_5 sociali sono interamente riferibili ed imputabili ad Ritenere Controparte_3
e dichiarare l'inefficacia nei confronti della delle Parte_1 disposizioni trasfuse nel punto 9) e 10) dello statuto della suddetta società.
Indi dichiarare la assoggettabilità ad esecuzione forzata di tutte le quote sociali della società con ogni consequenziale Controparte_2 statuizione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata
“Piaccia alla Corte d'appello adita respinta preliminarmente ogni istanza ed in particolare la richiesta di inibitoria con contestuale condanna
2 dell'appellante ai sensi dell'articolo 283 c. 2 c.p.c. rigettare con qualsiasi statuizione l'appello proposto attraverso l'ordinanza resa tra le parti in epigrafe dal Giudice presso il Tribunale di Gela in persona della dottoressa
Flavia Strazzanti nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al
n.1400/2019 RGAS, reso in data 5.08.2022 che andrà, per l'effetto, integralmente confermata. Con condanna della controparte alle spese, compensi e c.p.a. per entrambi i gradi di giudizio eventualmente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, e la Controparte_3 società al fine di sentir Controparte_5 dichiarare la simulazione, in frode dei creditori, della costituita società
e, conseguentemente, ritenere la suddetta società Controparte_5 come unipersonale le cui partecipazioni devono intendersi interamente riferibili ad Controparte_3
Chiedeva, ancora, dichiararsi l'inefficacia nei confronti della stessa ricorrente delle disposizioni contenute nello statuto della suddetta società
(artt.li 9 e 10) e così riconoscere la assoggettabilità ad esecuzione forzata di tutte le quote sociali della stessa.
Deduceva di essere creditrice dal coniuge dal quale era Controparte_3 legalmente separata, della somma di €. 46.800,00 da questo dovuta a titolo di mantenimento per sé stessa e per i figli in forza di differenti titoli giudiziali succedutisi al tempo.
Rappresentava ancora che aveva costituito, in data Controparte_3
28.3.2014 una nuova società in accomandita semplice denominata di della quale egli era mero Controparte_5 Controparte_5 socio accomandante per una quota pari ad €. 1.500,00 e la convivente
3 more uxorio socia accomandataria per il restante Controparte_5 capitale sociale.
Allegava che tale nuova società era, di fatto, interamente imputabile a e che la di lui convivente fosse un mero prestanome. Controparte_3
Si costituivano in giudizio i convenuti che, qualificata la domanda come azione revocatoria, ne eccepivano la prescrizione e, nel merito, ne avversavano la fondatezza.
Con l'ordinanza oggi gravata il Tribunale di Gela ha rigettato la domanda proposta da condannando la stessa al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale – dopo aver individuato il fondamento giuridico dell'azione come interposizione fittizia di persona concretatasi in ipotesi di simulazione soggettiva – ha deciso nel modo richiamato rilevando come sia onere del ricorrente che deduce tale simulazione, dimostrare che l'intero capitale sociale si appartenga ad e non alla sua Controparte_3 convivente.
Il Giudice di prime cure ha evidenziato che la ricorrente non aveva fornito, in merito, alcuna prova di quanto dedotto con il ricorso fondando la domanda su meri indizi quali il rapporto di convivenza tra i soci e la pregressa esperienza professionale di già titolare di altre Controparte_3 società nel medesimo settore, tutte circostanze non significative delle volontà delle parti di escludere dal rapporto Controparte_5 societario.
Rileva in proposito il Decidente che nemmeno era stata data prova che l'attività d'impresa fosse imputabile a soggetto diverso, dimostrando, quindi, un controllo sostanzialmente illimitato da parte del convenuto quale unico centro di interesse o comunque in grado di influenzare in modo sicuro le decisioni degli altri soci.
4 In definitiva, secondo il Tribunale, la prospettazione della ricorrente era rimasta del tutto sfornita di elementi idonei a fondare la prova della simulazione e le ulteriori deduzioni - in ordine all'impignorabilità delle quote sociali e della circostanza che anche gli acquisti personali di
[...] fossero compiuti a nome della persona giuridica - da soli CP_3 dovevano ritenersi insufficienti a considerare come amministratrice fittizia la socia Controparte_5
Quando alle ulteriori domande volte alla declaratoria di inefficacia di alcune condizioni statutarie le stesse, secondo il Tribunale, devono intendersi come domande di mero accertamento prive, di per sé, di fondamento normativo, soprattutto se dissociate dall'azione revocatoria mai esperita dalla ricorrente.
Da ciò il ricetto della domanda.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame Parte_1 per i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 24 Aprile 2025 con il deposito di note ex artt.li 127
e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza per omessa ricostruzione dei fatti anche sotto l'aspetto giuridico nonché difetti di congrua motivazione.
A sostegno del motivo l'appellante deduce come, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, la domanda formulata dalla ricorrente non è da considerarsi generica tanto è vero che parte resistente
5 ha potuto spiegare compiutamente le proprie difese e lo stesso Tribunale ha inteso la domanda della ricorrente seppur erroneamente valutandola.
Con riferimento al merito della decisione si evidenzia che quanto argomentato dal primo Giudice non tiene conto del contesto in cui si inserisce l'operato dell' puntualmente e compiutamente CP_3 rappresentato con il ricorso introduttivo ovvero che lo stesso, iniziando la stabile convivenza con ha, attraverso il suo Controparte_5 comportamento, deciso di sottrarsi all'azione per l'adempimento coattivo degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dal matrimonio con la ricorrente.
Si osserva come, in definitiva, l'impugnata sentenza manchi di una considerazione effettiva dei fatti dedotti in giudizio avendo il primo
Giudice, ragionato in termini del tutto disancorati dai fatti e dalle circostanze allegate.
Se è vero, infatti, che la legge consente la spendita del nome del socio accomandante nella ragione sociale e se è anche vero che non risulta vietato dalla legge che i due conviventi possano intrattenere tra essi rapporti societari e anche vero che le suddette circostanze assumono rilevanza a seconda del contesto in cui tutto ciò è compiuto;
Contesto che deve essere valutato e considerato dal Giudice a cui la domanda è sottoposta.
Il Tribunale, secondo l'appellante, nella valutazione delle deduzioni allegate non ha tenuto conto delle circostanze poste a monte della richiesta ovvero che il mancato adempimento dell'obbligo del mantenimento da parte dell' era da porsi a fondamento della scelta CP_3 di costituire la società in concerto con la . La Controparte_5 sentenza rappresenta una mera elencazione di ciò che è consentito dalla legge e di ciò che non lo è senza però valutare gli elementi idonei ad avvalorare la fondatezza della dedotta simulazione.
6 Si contesta, ancora, come di fatto, il Tribunale, abbia precluso ogni ulteriore approfondimento non procedendo al mutamento del rito, sebbene richiesto ad entrambe le parti, attività che avrebbe consentito di valutare meglio i fatti di causa.
Non vi è dubbio, secondo l'appellante, che la costituzione della società con la relativa disciplina di blindatura delle quote Controparte_5 sociali operata dallo stesso resistente deve ritenersi configurante non una scelta isolata, di per sé consentita dalla legge, ma la precisa modalità strumentalmente finalizzata ad eludere, scientificamente, il soddisfacimento delle legittime ragioni creditorie della appellante.
La prova della simulazione, conclude l'appellante, è nei fatti di causa ed essi, ove adeguatamente valutati, avrebbero dovuto indurre il Giudice ad una diversa decisione.
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Con altro profilo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza con riferimento alle spese di lite che, secondo quanto sopra evidenziate, dovevano essere poste a carico dei resistenti.
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In via preliminare, si ricorda che, con ordinanza del 9 febbraio 2023, la
Corte ha dichiarato la contumacia di regolarmente citato Controparte_3
e non comparso.
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L'appello è infondato.
L'onere della prova della simulazione soggettiva (o interposizione fittizia) spetta a chi afferma la sua esistenza, cioè al creditore, all'erede o al terzo, ed è generalmente soddisfatto attraverso una controdichiarazione scritta, sebbene i terzi (come i creditori) possano usare qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni.
7 La valutazione della prova presuntiva esige che il Giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare.
Le circostanze sono considerate gravi, precise e concordanti, nei termini affermati da costante giurisprudenza della Corte di legittimità, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, con un procedimento logico articolato nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano -appunto- concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (Cass. Civ. Pres. Scarano –
Rel. Tassone, Ordinanza n. 6721 del 13 marzo 2024).
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Nel caso in specie, per come dedotto dal Tribunale, parte ricorrente si è limitata ad affermare la sussistenza della simulazione fittizia ovvero della reale titolarità della in capo al resistente Controparte_5 [...] sulla scorta di alcune circostanze espressamente indicate quali CP_3
“la pregressa esperienza dello stesso nel tipo di attività svolta, la CP_3 convivenza muore uxorio con la la spendita del nome CP_5 CP_3 nei manifesti pubblicitari della società ecc.”
8 Tali circostanze, da sole, per come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, sono insufficienti a fondare la prova della dedotta simulazione atteso che il rapporto di convivenza tra i soci e la pregressa esperienza professionale nel settore non sono elementi significativi della volontà delle parti di escludere la socia accomandataria dal rapporto societario così come la ulteriore circostanza che la ragione sociale comprenda anche il nome del socio accomandante è espressamente prevista dalla legge.
A ciò si aggiunga che tali elementi, asseritamente valutabili ai fini della dedotta simulazione sono, di fatto, contraddetti da quanto allegato dalla al momento della costituzione in giudizio ovvero Controparte_5 che lo era titolare di altri beni aggredibili ai fini del soddisfacimento CP_3 del credito della ricorrente, nonché che la in prima persona CP_5 aveva stipulato prestiti per l'inizio dell'attività o che la stessa partecipasse attivamente alla vita aziendale.
In particolare, la nel costituirsi in giudizio (doc. n. 3 e segg. CP_5 del fascicolo di primo grado) ha allegato documentazione attestante l'accesso a due mutui chirografari dell'importo di €. 25.000,00 ed €.
40.000,00 nonché estratti conto dai quali si evince l'esborso di somme
(tra le quali quelle necessarie per la stipula dell'atto costitutivo della società), mai contestate da controparte.
Ciò induce a ritenere condivisibile la decisione del Tribunale anche in considerazione che, per come correttamente stabilito dal Giudice, nessuna azione revocatoria è stata mai esperita dalla ricorrente (nelle note di trattazione scritta del 9 giugno 2022 la stessa appellante, al fine di contestare l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria sollevata dalla scrive: “ Nel caso in specie la ricorrente non ha proposto CP_6 azioni revocatoria ma l'azione di simulazione per essere stata la società costituita in frode ai creditori, che nella controversia che ci occupa sono i figli minori dell' in quanto beneficiari dell'assegno di Controparte_3 mantenimento disposto dal Tribunale di Gela per come precisato dedotto e
9 provato”) azione che, ove esperita - e salva la valutazione dell'eventuale prescrizione della stessa - avrebbe potuto consentire la revoca degli acquisti personali operati da ed in modo fittizio, secondo Controparte_3 quanto argomentato dalla ricorrente, computati a nome della persona giuridica.
Quanto poi alla invocata inefficacia delle condizioni statutarie di cui agli articoli 9 e 10 dello statuto (che rispettivamente recitano “art. 9: Per la modifica dei patti sociali occorre il consenso di tutti i soci art. 10: “in caso di scioglimento della società la liquidazione di essa sarà fatta nei modi che verranno stabiliti dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Le quote dei soci accomandatari sono cedibili per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci. La quota del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte”) deve qui rilevarsi che esse sono clausole tipiche di tali tipologie contrattuali e, pertanto, anche tale domanda non avendo alcuna rilevanza ai fini della simulazione soggettiva, deve essere rigettata.
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Quanto, infine, alle spese di lite poste a carico della resistente in primo grado, deve rilevarsi che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto di porle carico della , in applicazione del principio della soccombenza. Parte_1
Di qui il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara, conferma la Ordinanza resa in data 4 Controparte_3 agosto 2022 dal Tribunale di Gela nel giudizio n. 1400/2019 R.G. ed appellata da;
Parte_1
10 Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 2.800,00 per compensi, oltre spese generali
15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 18 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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