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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/12/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 273/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), nata a [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ragusa nella via Francesco Battaglia n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Bocchieri
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Comiso (RG) nella via Tolomeo n. 66, rappresentato e difeso dall'avv. Ines Perri e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51c.p.c., depositato in data 11/02/2025, e Parte_1 CP_1 hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del loro
[...] matrimonio, contratto a Roma il giorno 8/4/2010 e trascritto nel registro di stato civile del
Comune predetto al n. 00293, parte 1, serie 03, anno 2010.
La domanda è fondata e merita accoglimento. La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 3/11/2022 e la loro separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 487/2023 del Tribunale di Ragusa, resa in data 20/03/2023, mentre la sentenza definitiva è stata pronunciata il 19/2/2024.
pagina 1 di 2 Dalla coppia non sono nati figli. Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza ed hanno dichiarato di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare, rinunciando al reciproco mantenimento “in quanto il reddito che ciascuno trae dal proprio lavoro è sufficiente a garantire ad entrambi una esistenza dignitosa” ( ha dichiarato di svolgere la professione di addetto alla CP_1 preparazione dei condimenti alle dipendenze di Pesca Mare, con retribuzione mensile di € 250,00 e di essere lavoratrice autonoma nel settore turistico con ricavi mensili di €. Parte_1
330,00 nel 2024).
Nel precisare che è proprietaria della casa di Ragusa in via Francesco Parte_1
Battaglia n.11, su cui grava un mutuo fondiario contratto il 22/10/2020 del quale è cointestatario quest'ultimo, sebbene abbia contribuito all'acquisto, ha dichiarato CP_1
“di non avere nulla a che pretendere dalla sig.ra che, però si assume l'obbligo di pagare Pt_1 per intero la rata di mutuo gravante sulla casa stessa”.
Per quanto sopra, il Tribunale prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento da parte dei coniugi e degli ulteriori accordi tra loro intercorsi.
Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 273/2025 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 CP_1
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai predetti con rito civile a Roma il giorno 8/4/2010
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n.
00293, parte 1, serie 03, anno 2010, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia al reciproco mantenimento.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
23.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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