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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/10/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) D.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 291 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione con ordinanza del 30.09.2025
tra
, , E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
da
APPELLANTI
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo CP_1
APPELLATA
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 ni n persona del legale rappresentante pro tempore - contumace CP_3 Controparte_4
[...]
ALTRI APPELLATI
a seguito di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1659/2023 pubblicata in data 06.07.2023.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “1. dare atto che è intercorsa transazione tra parti attrici e di talché vi è cessata materia del contendere tra parti attrici e in termini di CP_3 CP_3 risarcimento danni, spese processuali e quant'altro;
2. riformare la sentenza di primo grado ed accogliere l'appello;
3. compensare le spese processuali di primo grado nei confronti di tutti i restanti convenuti;
4. condannare i convenuti e e al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio e CP_1 CP_2 Controparte_2 n atore antistatario, perché, al contrario di hanno CP_3 disatteso la richiesta amichevole di cui alla lettera del 29.08.2023”.
CONCLUSIONI DELLA APPELLATA ANAS: “1) in conferma della sentenza n. 1659/2023 del Tribunale di Taranto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto rigettare lo stesso in modo pieno ed incondizionato;
2) condannare gli appellanti al pagamento di spese e competenze di lite”.
CONCLUSIONI DELLA APPELLATA “Piaccia Controparte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejecti n diritto, confermando in toto l'impugnata sentenza;
vittoria nelle spese e competenze del presente grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a , CP_1 [...] e Controparte_2 CP_3 [...]
, gli odierni appellanti Controparte_4 Pt_1
, rispett
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 padre, madre e sorelle del congiunto , deceduto nel sinistro stradale verificatosi in Persona_1 data 31/05/2015 sulla S.S. Appia al o interposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1659/2023, con la quale il medesimo Tribunale, nel rigettare la domanda di risarcimento proposta in primo grado dagli attori nei confronti delle odierne parti appellate, aveva condannato i soccombenti al pagamento delle competenze di causa nella misura di € 11.229,00 in favore di ciascuno dei convenuti (ad esclusione della compagnia assicurativa ), nonché di CP_4 ulteriori € 1.686,00 per esborsi in favore di CP_1
L'impugnazione risulta proposta, per i motivi di seguito indicati, unicamente in punto di statuizione di condanna alle spese processuali, che a dire degli avrebbero dovuto essere Pt_1 interamente compensate, avendo gli istanti espressamente rinunciato ad impugnare ogni altra statuizione riguardante nel merito l'accertamento delle responsabilità relative alla causazione del sinistro e la richiesta di risarcimento avanzata in primo grado. Hanno, pertanto, concluso gli appellanti per la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese, e chiesto, preliminarmente, dichiararsi la cessata materia del contendere nei confronti della terza chiamata la quale, in ragione dell'accordo CP_3 transattivo intercorso in data 01.09.2023, ossia dopo la pronuncia di primo grado, a fronte della rinuncia all'impugnazione nel merito della sentenza da parte dagli attori, ha inteso definitivamente rinunciare alla refusione delle spese processuali, così come liquidate in sentenza.
Costituitasi con rituale comparsa di risposta, l' ha insistito per il rigetto del CP_1 gravame, attesa l'infondatezza ed incoerenza dei motivi di censura sollevati, i quali, oltre che riguardare profili attinenti il merito del giudizio di responsabilità compiuto in primo grado, e dunque inammissibili in quanto già rinunciati per non essere stati oggetto di impugnazione in appello, sarebbero in ogni caso irrilevanti in riferimento alle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della statuizione di condanna, risultando oltretutto privi di pregio in quanto non integranti nessuna delle specifiche ipotesi per le quali l'art. 92 c.p.c., in via del tutto eccezionale, ammette potersi derogare alla regola della soccombenza prevista dall'art. 91 c.p.c.
Analogamente ha concluso l'altra appellata, Controparte_2
Sono invece rimasti contumaci in appello la e la compagnia , CP_3 CP_4 quest'ultima chiamata in primo grado al fine di garant altatrice, in virtù assicurativa, ritenuta dal primo giudice non operativa nel caso di specie.
In seguito al deposito degli atti difensivi finali (note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche) nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con ordinanza del 30.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono che la pronuncia di condanna alle spese processuali degli attori nei confronti delle convenute non abbia tenuto conto, e nel dovuto apprezzamento, le circostanze fattuali a cui le medesime parti attrici avevano attribuito, non inopinatamente, il ruolo di concausa nella produzione del sinistro occorso in data 31.05.2015 al proprio congiunto, . Persona_1 Quest'ultim ll'autoveicolo Opel Astra tg. EA550XR, giunto in prossimità di una coppa rotatoria in fase di realizzazione, a causa della scarsa visibilità della stessa dovuta all'assenza di segnaletica temporanea orizzontale e di dispositivi di sicurezza luminosi e/o rifrangenti, aventi funzione di delimitare e segnalare la presenza del cantiere, impattava prima contro la cuspide dell'isola spartitraffico e poi contro la stessa rotatoria, perdendo il controllo del mezzo e terminando la sua corsa fuori dalla sede stradale in un terreno posto lateralmente, dopo essersi ribaltato più volte. E' stato dedotto in primo grado dalla difesa attorea che proprio l'assenza di ben 5 dispositivi di sicurezza che dovevano essere presenti sul cantiere, la cui assenza l'aveva reso praticamente buio, aveva rappresentato una delle concause del tragico evento. Hanno ulteriormente allegato gli impugnanti, in questa sede, a sostegno della prospettazione difensiva, e per quel che ancora rileva in punto di statuizione di condanna alle spese di causa (unico capo della sentenza impugnato), che il giudice di prime cure non aveva considerato che gli attori si erano limitati a chiedere un accertamento di responsabilità al 50%, proprio in considerazione dell'apporto causale fornito al sinistro dalla condotta di guida del proprio congiunto, colpevole di aver condotto il mezzo, alle 04:00 circa di notte, a velocità sostenuta (circa 128 km/h) e non adeguata allo stato dei luoghi, e che avevano, tuttavia, evidenziato che anche le parti coinvolte a vario titolo nella custodia e costruzione della rotatoria rivelatasi teatro del sinistro, ovvero l' quale CP_1 ente appaltante, la Conglomerati, quale ditta esecutrice dei lavori, e la CP_2 CP_3 terza chiamata in quale ditta affidataria dell'appalto, potevano aver CP_1 pari misura alla verificazione dell'evento, chiedendo, pertanto, che in giudizio fosse accertata e verificata la dinamica del sinistro, lo stato dei luoghi ed il rispetto degli obblighi di custodia e messa in sicurezza, esigibili dalle parti convenute. Hanno contestato gli odierni deducenti che l'assenza di segnaletica temporanea orizzontale, necessaria in presenza di lavori in corso, unitamente al mancato funzionamento delle lanterne di cantiere lampeggianti, all'assenza dei dispositivi catarifrangenti integrativi o sostitutivi previsti dall'art. 35 del regolamento di attuazione al C.d.S. e dei delineatori flessibili di carreggiata, e all'assenza di una barriera contenitiva posta a protezione della sede stradale, quest'ultima di fondamentale importanza in quanto avrebbe impedito la fuoriuscita ed conseguente il ribaltamento del veicolo (elementi che erano stati tutti confermati in sede istruttoria), pur potendo avere secondo la ricostruzione attorea un certo rilievo nella (con)causazione dell'evento, non erano stati affatto considerati dal giudice di prime cure al fine della regolamentazione delle spese di lite, quali giusti motivi di compensazione. In sostanza, e secondo l'assunto difensivo, tali circostanze, che pure avrebbero rappresentato sufficienti ragioni per l'accoglimento della domanda attorea, in ipotesi di rigetto sarebbero state quantomeno idonee a giustificare la compensazione delle spese processuali, attesa la controversa e oscura dinamica del sinistro, che nel dubbio avrebbe dovuto condurre il Tribunale a compensare ex art. 92 c.p.c.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la contraddittoria motivazione in punto di qualificazione della domanda da parte del giudice di prime cure, che non avrebbe tenuto esattamente conto del fatto che gli attori avevano sin dal primo momento invocato la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., anche nei confronti della convenuta e Conglomerati, sicché il CP_2 Tribunale, piuttosto che dare atto in motivazione delle coere i e conclusioni difensive attoree, aveva evidenziato che gli attori avessero dedotto una responsabilità ex art 2043 c.c., che andava ricondotta per via interpretativa all'alveo della fattispecie di responsabilità da cose in custodia, fondando implicitamente la condanna al pagamento delle spese anche a tale aspetto.
Con l'ultimo dei motivi di censura gli appellanti contestano il vizio di omessa motivazione della pronuncia in ordine alla liquidazione di esborsi per € 1.686,00 disposta in favore di spesa che CP_1 era stata riportata in dispositivo e posta a carico degli attori senza tuttavia alcun riferimento, né ulteriore esplicazione, da cui poter evincere la natura dell'esborso ed i motivi dell'addebito.
L'appello merita un parziale accoglimento.
Deve innanzitutto, preliminarmente, darsi atto della sopravvenuta (rispetto alla pronuncia impugnata) cessata materia del contendere tra gli attori e avendo dette parti mediante CP_3 accordo transattivo, ritualmente documentato e versato ente tacitato ogni reciproca pretesa in merito non solo alla richiesta risarcitoria avanzata in primo grado, ma anche alle spese processuali liquidate a definizione del medesimo giudizio in favore della terza chiamata, CP_3
E' emerso, in particolare, che la proposta inoltrata a mezzo pec in data 29/08/2023 dal difensore delle parti attrici, è stata accettata dal difensore della ediante comunicazione CP_3 di posta elettronica certificata, pervenuta a controparte in data 01/09/2023, giusti poteri conferiti al medesimo difensore con procura alle liti, rilasciata contestualmente alla costituzione in primo grado, e valida per ogni fase e grado del giudizio. Pertanto, detta parte appellata risulta essere stata evocata in questa fase unicamente quale litisconsorte processuale (ai fini della litis denunciatio), al pari della compagnia assicurativa , non CP_4 essendo quest'ultima destinataria di alcun provvedimento nei confronti degli attori, e do le stesse, in ragione delle rispettive posizioni processuali, alcun coinvolgimento di interessi nell'odierno giudizio.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalle parti appellate non contumaci, posto che la circostanza di avere gli appellanti rinunciato ad impugnare la sentenza in ordine alle statuizioni rese in punto di accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro, non appare ostativa ad una diversa regolamentazione delle spese di lite, avendo gli istanti invocato la riforma della sentenza relativamente al capo di condanna alle spese processuali sulla base di una differente considerazione degli stessi elementi che, pur non giustificando l'accoglimento della domanda in primo grado, avrebbero potuto (diversamente) rilevare ai fini della compensazione delle spese, ex art. 92 c.p.c..
Tanto premesso, e passando all'esame nel merito delle ragioni poste a fondamento gravame, deve rilevarsi, riguardo al primo motivo, che l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, a mente dell'indirizzo espresso dalla Corte di cassazione a S.S.U.U. (sent. n. 20598/2008, conf. Cons. di Stato n. 780/2020), appare senz'altro idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, e giustifica l'intrapresa iniziativa processuale delle parti, consentendo di derogare, ex art. 92 c.p.c., alla regola della soccombenza in ragione della sussistenza di gravi ed eccezionali motivi. Deve ritenersi, invero, anche alla luce della riforma introdotta dal legislatore con la legge 18.06.2009 n. 69, la quale ha introdotto nell'ordinamento giuridico una differente formulazione dell'art. 92 c.p.c., che le medesime situazioni già considerate quali giusti motivi dalla giurisprudenza di legittimità vengano ora in considerazione come gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la deroga al principio della soccombenza, sancito dal disposto ex art. 91 c.p.c.. La Corte Costituzionale, invero, con sentenza n. 77 del 18.4.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 92, comma 2 (come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014,, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre (rispetto alla novità della questione trattata oppure al mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti) analoghe gravi ragioni ed eccezionali ragioni, dovendosi, pertanto, adattare il rigido criterio della soccombenza a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori.
Tra tali speciali situazioni, rientra a pieno titolo, secondo questa corte, l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa. In riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che l'accertamento in punto di responsabilità resosi necessario in corso di causa, ha richiesto da parte del giudicante l'esame di numerose circostanze in fatto allegate dalle rispettive parti, oltre che l'espletamento di attività istruttoria (prova testimoniale), solo all'esito della quale è stato possibile calibrare un giudizio circa la fondatezza o meno della domanda proposta dagli attori, i quali alla luce degli elementi emersi dai primi rilievi compiuti nelle immediatezze del fatto, avrebbero avuto sufficienti ragioni per riporre le loro speranze in un possibile accoglimento della domanda come in atti formulata. Solo all'esito dell'elaborazione del materiale probatorio acquisito si è giunti ad una decisione di rigetto, non potendo affatto darsi per scontato ex ante tale risultato, essendo infatti stato escluso dal giudicante l'obbligo di alcune delle misure di protezione, la cui assenza veniva lamentata dalle parti attrici (quali l'apposizione dei dispositivi retroriflettenti integrativi, oppure la sigillatura della strada), perché esigibile solo in situazioni particolarmente pericolose, che il primo giudice, sulla base delle concrete caratteristiche del teatro dei luoghi e della condotta dello , non ha ravvisato. Pt_1 Solo all'esito della prova testimoniale espletata, segnata ella del teste verbalizzante
, il giudicante ha ritenuto, pur dando atto della completa condizione di buio dell'area del Tes_1 enziata nella relazione di servizio dei Carabinieri della Stazione di Massafra, intervenuti sul posto prima dell'arrivo della pattuglia della Polizia Stradale di Manduria, che la presenza al suolo di frammenti di lanterne lampeggianti rimaste danneggiate dalla collisione con l'auto condotta dallo , Pt_1 non escludesse l'eventualità che tale segnaletica luminosa potesse essere regolarmente funzionante prima che la stessa fosse impattata dal veicolo guidato dal defunto, ma anche tale valutazione non era assolutamente scontata e prevedibile prima del giudizio, sulla base del rapporto redatto dagli verbalizzanti e della perizia cinematica svolta nell'interesse delle parti (e prodotta in giudizio), ben potendo fondare anche un giudizio di probabile mancato funzionamento delle lanterne. Corretto, infine, è il ragionamento del primo giudice, nella parte in cui, con riferimento alla lamentata mancanza del guard rail, ha evidenziato che il DM 223/1992, relativo all'apposizione delle barriere laterali, trova applicazione solo per le strade di nuova costruzione, mentre nel caso di specie non era emersa la prova del fatto che la strada statale teatro del sinistro fosse stata realizzata in data successiva all'entrata in vigore del predetto D.M. Ebbene, anche con riferimento a tale omissione, poteva apparire controvertibile la questione (e comunque necessitante approfondimenti), ravvisandosi anche sotto tale aspetto l'esistenza di gravi ragioni per compensare, almeno in parte, le spese, anche tenuto conto degli oneri probatori che comunque gravano sul custode per contestare il nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento.
Deve darsi atto, infine, della correttezza del comportamento processuale degli attori, i quali nella consapevolezza della condotta colposa del proprio congiunto hanno sin da subito riconosciuto l'apporto causale fornito alla produzione dell'evento dalla eccessiva velocità di guida tenuta dalla vittima, subordinando la richiesta risarcitoria all'accertamento della eventuale responsabilità concorsuale residuale. Tale ulteriore elemento di valutazione denota una condotta corretta e processualmente apprezzabile dei soccombenti, anch'essa rilevante sotto il profilo del regolamento delle spese di lite, al fine della compensazione quanto meno parziale delle stesse. Conclusivamente, l'azione instaurata in primo grado dagli attori è risultata non priva di apparenti ragioni e, in ogni caso, non arbitrariamente proposta, posto che pur essendo le denunciate carenze di misure di prevenzione (segnaletica e dispositivi di sicurezza) rivelatesi ininfluenti rispetto all'assorbente e abnorme comportamento tenuto dalla vittima alla guida, tale da recidere ogni legame eziologico oppure non esigibili, le stesse sono apparse (quanto meno in fatto) in linea con l'assunto difensivo, e non smentite dalle risultanze istruttorie, in disparte ogni valutazione in ordine alla loro rilevanza giuridica quali vere e proprie violazioni “colpose”, da cui avrebbe potuto discendere o meno una concreta responsabilità a carico delle convenute. Dette valutazioni giustificano nella vicenda in esame, secondo un giudizio di congruità, confacente alle circostanze concrete del caso, la compensazione parziale delle spese e competenze di lite relative al primo grado, le quali vanno poste a carico di tutte le parti processuali (ad esclusione di
[...] e per le ragioni innanzi esplicitate), nella misura ritenuta equa di 1/3 a carico CP_3 CP_4 appellanti e compensazione tra le parti dei restanti 2/3.
Il parziale accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo, in quanto assorbente, l'esame del secondo motivo di gravame, potendosi solo rilevare sul punto che l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'ipotesi di responsabilità oggettiva delineata dall'art. 2051 c.c., appare in effetti riconducibile alle deduzioni e conclusioni difensive già contenute nell'atto di citazione.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di censura sollevato deve rilevarsi l'infondatezza dello stesso, essendo evidente che gli esborsi liquidati in favore di per € 1.686,00 si riferiscono al contributo CP_1 unificato versato per la chiamata in garanzia del t trattandosi di spese vive CP_3 rimborsabili, per le quali non sussiste alcuno specifico obbligo di motivazione, ma solo per il giudice il dovere di liquidare in modo distinto le spese e gli onorari per ciascun grado del giudizio, al fine di consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di comprendere le ragioni di eventuali riduzioni rispetto a quanto richiesto nella nota spese (Ord. Cass. Civ. n. 25409/2025). Come agevolmente riscontrabile dagli atti di causa relativi al fascicolo d'ufficio di primo grado, il suddetto contributo unificato risulta ritualmente versato da unitamente al deposito della CP_1 comparsa di costituzione e risposta, contenente la domanda di manleva e la contestuale richiesta di chiamata in causa del terzo.
In definitiva, in parziale riforma della decisione impugnata, le spese e competenze processuali relative al primo grado di giudizio, come già liquidate in sentenza dal giudice di prime cure, non essendo stati contestati in questa sede da nessuna delle parti, i relativi criteri di liquidazione ed i parametri adottati, vanno poste a carico dei soccombenti nella misura di un terzo e compensate per la restante parte. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica, insieme alle stesse ragioni poste a fondamento dell'accoglimento del gravame, l'integrale compensazione delle spese e competenze del presente giudizio, ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunziando sull'appello depositato in data 14/09/2023 da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
E , avverso la u
[...] Parte_4 confronti di , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
Controparte_4
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello e in parziale RIFORMA della sentenza impugnata:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere tra gli appellanti e CP_3
2) DA gli appellanti al pagamento, in favore di delle spese e competenze di CP_5 lite del primo grado in misura di 1/3, liquidate per intero in € 1.686,00 per esborsi e € 11.229,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, disponendo la compensazione dei restanti
2/3.
3) DA gli appellanti al pagamento, in favore di Controparte_2
[...
delle spese e competenze di lite del primo grado in misura di 1/3, liquidate per intero in € 11.229,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, disponendo la compensazione dei restanti 2/3.
4) CONFERMA per la restante parte la sentenza impugnata.
5) COMPENSA integralmente tra gli appellanti e le appellate e CP_1 [...]
e spese e competenze del presente giudizio d'appello. Controparte_2
6) NULLA per le spese di questo giudizio nei confronti di e CP_3 [...]
– RAPPRESENTANZA GENERALE Controparte_4 [...]
. CP_4
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'8.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) D.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 291 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione con ordinanza del 30.09.2025
tra
, , E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
da
APPELLANTI
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo CP_1
APPELLATA
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 ni n persona del legale rappresentante pro tempore - contumace CP_3 Controparte_4
[...]
ALTRI APPELLATI
a seguito di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1659/2023 pubblicata in data 06.07.2023.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “1. dare atto che è intercorsa transazione tra parti attrici e di talché vi è cessata materia del contendere tra parti attrici e in termini di CP_3 CP_3 risarcimento danni, spese processuali e quant'altro;
2. riformare la sentenza di primo grado ed accogliere l'appello;
3. compensare le spese processuali di primo grado nei confronti di tutti i restanti convenuti;
4. condannare i convenuti e e al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio e CP_1 CP_2 Controparte_2 n atore antistatario, perché, al contrario di hanno CP_3 disatteso la richiesta amichevole di cui alla lettera del 29.08.2023”.
CONCLUSIONI DELLA APPELLATA ANAS: “1) in conferma della sentenza n. 1659/2023 del Tribunale di Taranto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto rigettare lo stesso in modo pieno ed incondizionato;
2) condannare gli appellanti al pagamento di spese e competenze di lite”.
CONCLUSIONI DELLA APPELLATA “Piaccia Controparte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejecti n diritto, confermando in toto l'impugnata sentenza;
vittoria nelle spese e competenze del presente grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a , CP_1 [...] e Controparte_2 CP_3 [...]
, gli odierni appellanti Controparte_4 Pt_1
, rispett
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 padre, madre e sorelle del congiunto , deceduto nel sinistro stradale verificatosi in Persona_1 data 31/05/2015 sulla S.S. Appia al o interposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1659/2023, con la quale il medesimo Tribunale, nel rigettare la domanda di risarcimento proposta in primo grado dagli attori nei confronti delle odierne parti appellate, aveva condannato i soccombenti al pagamento delle competenze di causa nella misura di € 11.229,00 in favore di ciascuno dei convenuti (ad esclusione della compagnia assicurativa ), nonché di CP_4 ulteriori € 1.686,00 per esborsi in favore di CP_1
L'impugnazione risulta proposta, per i motivi di seguito indicati, unicamente in punto di statuizione di condanna alle spese processuali, che a dire degli avrebbero dovuto essere Pt_1 interamente compensate, avendo gli istanti espressamente rinunciato ad impugnare ogni altra statuizione riguardante nel merito l'accertamento delle responsabilità relative alla causazione del sinistro e la richiesta di risarcimento avanzata in primo grado. Hanno, pertanto, concluso gli appellanti per la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese, e chiesto, preliminarmente, dichiararsi la cessata materia del contendere nei confronti della terza chiamata la quale, in ragione dell'accordo CP_3 transattivo intercorso in data 01.09.2023, ossia dopo la pronuncia di primo grado, a fronte della rinuncia all'impugnazione nel merito della sentenza da parte dagli attori, ha inteso definitivamente rinunciare alla refusione delle spese processuali, così come liquidate in sentenza.
Costituitasi con rituale comparsa di risposta, l' ha insistito per il rigetto del CP_1 gravame, attesa l'infondatezza ed incoerenza dei motivi di censura sollevati, i quali, oltre che riguardare profili attinenti il merito del giudizio di responsabilità compiuto in primo grado, e dunque inammissibili in quanto già rinunciati per non essere stati oggetto di impugnazione in appello, sarebbero in ogni caso irrilevanti in riferimento alle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della statuizione di condanna, risultando oltretutto privi di pregio in quanto non integranti nessuna delle specifiche ipotesi per le quali l'art. 92 c.p.c., in via del tutto eccezionale, ammette potersi derogare alla regola della soccombenza prevista dall'art. 91 c.p.c.
Analogamente ha concluso l'altra appellata, Controparte_2
Sono invece rimasti contumaci in appello la e la compagnia , CP_3 CP_4 quest'ultima chiamata in primo grado al fine di garant altatrice, in virtù assicurativa, ritenuta dal primo giudice non operativa nel caso di specie.
In seguito al deposito degli atti difensivi finali (note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche) nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con ordinanza del 30.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono che la pronuncia di condanna alle spese processuali degli attori nei confronti delle convenute non abbia tenuto conto, e nel dovuto apprezzamento, le circostanze fattuali a cui le medesime parti attrici avevano attribuito, non inopinatamente, il ruolo di concausa nella produzione del sinistro occorso in data 31.05.2015 al proprio congiunto, . Persona_1 Quest'ultim ll'autoveicolo Opel Astra tg. EA550XR, giunto in prossimità di una coppa rotatoria in fase di realizzazione, a causa della scarsa visibilità della stessa dovuta all'assenza di segnaletica temporanea orizzontale e di dispositivi di sicurezza luminosi e/o rifrangenti, aventi funzione di delimitare e segnalare la presenza del cantiere, impattava prima contro la cuspide dell'isola spartitraffico e poi contro la stessa rotatoria, perdendo il controllo del mezzo e terminando la sua corsa fuori dalla sede stradale in un terreno posto lateralmente, dopo essersi ribaltato più volte. E' stato dedotto in primo grado dalla difesa attorea che proprio l'assenza di ben 5 dispositivi di sicurezza che dovevano essere presenti sul cantiere, la cui assenza l'aveva reso praticamente buio, aveva rappresentato una delle concause del tragico evento. Hanno ulteriormente allegato gli impugnanti, in questa sede, a sostegno della prospettazione difensiva, e per quel che ancora rileva in punto di statuizione di condanna alle spese di causa (unico capo della sentenza impugnato), che il giudice di prime cure non aveva considerato che gli attori si erano limitati a chiedere un accertamento di responsabilità al 50%, proprio in considerazione dell'apporto causale fornito al sinistro dalla condotta di guida del proprio congiunto, colpevole di aver condotto il mezzo, alle 04:00 circa di notte, a velocità sostenuta (circa 128 km/h) e non adeguata allo stato dei luoghi, e che avevano, tuttavia, evidenziato che anche le parti coinvolte a vario titolo nella custodia e costruzione della rotatoria rivelatasi teatro del sinistro, ovvero l' quale CP_1 ente appaltante, la Conglomerati, quale ditta esecutrice dei lavori, e la CP_2 CP_3 terza chiamata in quale ditta affidataria dell'appalto, potevano aver CP_1 pari misura alla verificazione dell'evento, chiedendo, pertanto, che in giudizio fosse accertata e verificata la dinamica del sinistro, lo stato dei luoghi ed il rispetto degli obblighi di custodia e messa in sicurezza, esigibili dalle parti convenute. Hanno contestato gli odierni deducenti che l'assenza di segnaletica temporanea orizzontale, necessaria in presenza di lavori in corso, unitamente al mancato funzionamento delle lanterne di cantiere lampeggianti, all'assenza dei dispositivi catarifrangenti integrativi o sostitutivi previsti dall'art. 35 del regolamento di attuazione al C.d.S. e dei delineatori flessibili di carreggiata, e all'assenza di una barriera contenitiva posta a protezione della sede stradale, quest'ultima di fondamentale importanza in quanto avrebbe impedito la fuoriuscita ed conseguente il ribaltamento del veicolo (elementi che erano stati tutti confermati in sede istruttoria), pur potendo avere secondo la ricostruzione attorea un certo rilievo nella (con)causazione dell'evento, non erano stati affatto considerati dal giudice di prime cure al fine della regolamentazione delle spese di lite, quali giusti motivi di compensazione. In sostanza, e secondo l'assunto difensivo, tali circostanze, che pure avrebbero rappresentato sufficienti ragioni per l'accoglimento della domanda attorea, in ipotesi di rigetto sarebbero state quantomeno idonee a giustificare la compensazione delle spese processuali, attesa la controversa e oscura dinamica del sinistro, che nel dubbio avrebbe dovuto condurre il Tribunale a compensare ex art. 92 c.p.c.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano la contraddittoria motivazione in punto di qualificazione della domanda da parte del giudice di prime cure, che non avrebbe tenuto esattamente conto del fatto che gli attori avevano sin dal primo momento invocato la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., anche nei confronti della convenuta e Conglomerati, sicché il CP_2 Tribunale, piuttosto che dare atto in motivazione delle coere i e conclusioni difensive attoree, aveva evidenziato che gli attori avessero dedotto una responsabilità ex art 2043 c.c., che andava ricondotta per via interpretativa all'alveo della fattispecie di responsabilità da cose in custodia, fondando implicitamente la condanna al pagamento delle spese anche a tale aspetto.
Con l'ultimo dei motivi di censura gli appellanti contestano il vizio di omessa motivazione della pronuncia in ordine alla liquidazione di esborsi per € 1.686,00 disposta in favore di spesa che CP_1 era stata riportata in dispositivo e posta a carico degli attori senza tuttavia alcun riferimento, né ulteriore esplicazione, da cui poter evincere la natura dell'esborso ed i motivi dell'addebito.
L'appello merita un parziale accoglimento.
Deve innanzitutto, preliminarmente, darsi atto della sopravvenuta (rispetto alla pronuncia impugnata) cessata materia del contendere tra gli attori e avendo dette parti mediante CP_3 accordo transattivo, ritualmente documentato e versato ente tacitato ogni reciproca pretesa in merito non solo alla richiesta risarcitoria avanzata in primo grado, ma anche alle spese processuali liquidate a definizione del medesimo giudizio in favore della terza chiamata, CP_3
E' emerso, in particolare, che la proposta inoltrata a mezzo pec in data 29/08/2023 dal difensore delle parti attrici, è stata accettata dal difensore della ediante comunicazione CP_3 di posta elettronica certificata, pervenuta a controparte in data 01/09/2023, giusti poteri conferiti al medesimo difensore con procura alle liti, rilasciata contestualmente alla costituzione in primo grado, e valida per ogni fase e grado del giudizio. Pertanto, detta parte appellata risulta essere stata evocata in questa fase unicamente quale litisconsorte processuale (ai fini della litis denunciatio), al pari della compagnia assicurativa , non CP_4 essendo quest'ultima destinataria di alcun provvedimento nei confronti degli attori, e do le stesse, in ragione delle rispettive posizioni processuali, alcun coinvolgimento di interessi nell'odierno giudizio.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalle parti appellate non contumaci, posto che la circostanza di avere gli appellanti rinunciato ad impugnare la sentenza in ordine alle statuizioni rese in punto di accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro, non appare ostativa ad una diversa regolamentazione delle spese di lite, avendo gli istanti invocato la riforma della sentenza relativamente al capo di condanna alle spese processuali sulla base di una differente considerazione degli stessi elementi che, pur non giustificando l'accoglimento della domanda in primo grado, avrebbero potuto (diversamente) rilevare ai fini della compensazione delle spese, ex art. 92 c.p.c..
Tanto premesso, e passando all'esame nel merito delle ragioni poste a fondamento gravame, deve rilevarsi, riguardo al primo motivo, che l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, a mente dell'indirizzo espresso dalla Corte di cassazione a S.S.U.U. (sent. n. 20598/2008, conf. Cons. di Stato n. 780/2020), appare senz'altro idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, e giustifica l'intrapresa iniziativa processuale delle parti, consentendo di derogare, ex art. 92 c.p.c., alla regola della soccombenza in ragione della sussistenza di gravi ed eccezionali motivi. Deve ritenersi, invero, anche alla luce della riforma introdotta dal legislatore con la legge 18.06.2009 n. 69, la quale ha introdotto nell'ordinamento giuridico una differente formulazione dell'art. 92 c.p.c., che le medesime situazioni già considerate quali giusti motivi dalla giurisprudenza di legittimità vengano ora in considerazione come gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la deroga al principio della soccombenza, sancito dal disposto ex art. 91 c.p.c.. La Corte Costituzionale, invero, con sentenza n. 77 del 18.4.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'art. 92, comma 2 (come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014,, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre (rispetto alla novità della questione trattata oppure al mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti) analoghe gravi ragioni ed eccezionali ragioni, dovendosi, pertanto, adattare il rigido criterio della soccombenza a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori.
Tra tali speciali situazioni, rientra a pieno titolo, secondo questa corte, l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa. In riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che l'accertamento in punto di responsabilità resosi necessario in corso di causa, ha richiesto da parte del giudicante l'esame di numerose circostanze in fatto allegate dalle rispettive parti, oltre che l'espletamento di attività istruttoria (prova testimoniale), solo all'esito della quale è stato possibile calibrare un giudizio circa la fondatezza o meno della domanda proposta dagli attori, i quali alla luce degli elementi emersi dai primi rilievi compiuti nelle immediatezze del fatto, avrebbero avuto sufficienti ragioni per riporre le loro speranze in un possibile accoglimento della domanda come in atti formulata. Solo all'esito dell'elaborazione del materiale probatorio acquisito si è giunti ad una decisione di rigetto, non potendo affatto darsi per scontato ex ante tale risultato, essendo infatti stato escluso dal giudicante l'obbligo di alcune delle misure di protezione, la cui assenza veniva lamentata dalle parti attrici (quali l'apposizione dei dispositivi retroriflettenti integrativi, oppure la sigillatura della strada), perché esigibile solo in situazioni particolarmente pericolose, che il primo giudice, sulla base delle concrete caratteristiche del teatro dei luoghi e della condotta dello , non ha ravvisato. Pt_1 Solo all'esito della prova testimoniale espletata, segnata ella del teste verbalizzante
, il giudicante ha ritenuto, pur dando atto della completa condizione di buio dell'area del Tes_1 enziata nella relazione di servizio dei Carabinieri della Stazione di Massafra, intervenuti sul posto prima dell'arrivo della pattuglia della Polizia Stradale di Manduria, che la presenza al suolo di frammenti di lanterne lampeggianti rimaste danneggiate dalla collisione con l'auto condotta dallo , Pt_1 non escludesse l'eventualità che tale segnaletica luminosa potesse essere regolarmente funzionante prima che la stessa fosse impattata dal veicolo guidato dal defunto, ma anche tale valutazione non era assolutamente scontata e prevedibile prima del giudizio, sulla base del rapporto redatto dagli verbalizzanti e della perizia cinematica svolta nell'interesse delle parti (e prodotta in giudizio), ben potendo fondare anche un giudizio di probabile mancato funzionamento delle lanterne. Corretto, infine, è il ragionamento del primo giudice, nella parte in cui, con riferimento alla lamentata mancanza del guard rail, ha evidenziato che il DM 223/1992, relativo all'apposizione delle barriere laterali, trova applicazione solo per le strade di nuova costruzione, mentre nel caso di specie non era emersa la prova del fatto che la strada statale teatro del sinistro fosse stata realizzata in data successiva all'entrata in vigore del predetto D.M. Ebbene, anche con riferimento a tale omissione, poteva apparire controvertibile la questione (e comunque necessitante approfondimenti), ravvisandosi anche sotto tale aspetto l'esistenza di gravi ragioni per compensare, almeno in parte, le spese, anche tenuto conto degli oneri probatori che comunque gravano sul custode per contestare il nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento.
Deve darsi atto, infine, della correttezza del comportamento processuale degli attori, i quali nella consapevolezza della condotta colposa del proprio congiunto hanno sin da subito riconosciuto l'apporto causale fornito alla produzione dell'evento dalla eccessiva velocità di guida tenuta dalla vittima, subordinando la richiesta risarcitoria all'accertamento della eventuale responsabilità concorsuale residuale. Tale ulteriore elemento di valutazione denota una condotta corretta e processualmente apprezzabile dei soccombenti, anch'essa rilevante sotto il profilo del regolamento delle spese di lite, al fine della compensazione quanto meno parziale delle stesse. Conclusivamente, l'azione instaurata in primo grado dagli attori è risultata non priva di apparenti ragioni e, in ogni caso, non arbitrariamente proposta, posto che pur essendo le denunciate carenze di misure di prevenzione (segnaletica e dispositivi di sicurezza) rivelatesi ininfluenti rispetto all'assorbente e abnorme comportamento tenuto dalla vittima alla guida, tale da recidere ogni legame eziologico oppure non esigibili, le stesse sono apparse (quanto meno in fatto) in linea con l'assunto difensivo, e non smentite dalle risultanze istruttorie, in disparte ogni valutazione in ordine alla loro rilevanza giuridica quali vere e proprie violazioni “colpose”, da cui avrebbe potuto discendere o meno una concreta responsabilità a carico delle convenute. Dette valutazioni giustificano nella vicenda in esame, secondo un giudizio di congruità, confacente alle circostanze concrete del caso, la compensazione parziale delle spese e competenze di lite relative al primo grado, le quali vanno poste a carico di tutte le parti processuali (ad esclusione di
[...] e per le ragioni innanzi esplicitate), nella misura ritenuta equa di 1/3 a carico CP_3 CP_4 appellanti e compensazione tra le parti dei restanti 2/3.
Il parziale accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo, in quanto assorbente, l'esame del secondo motivo di gravame, potendosi solo rilevare sul punto che l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'ipotesi di responsabilità oggettiva delineata dall'art. 2051 c.c., appare in effetti riconducibile alle deduzioni e conclusioni difensive già contenute nell'atto di citazione.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di censura sollevato deve rilevarsi l'infondatezza dello stesso, essendo evidente che gli esborsi liquidati in favore di per € 1.686,00 si riferiscono al contributo CP_1 unificato versato per la chiamata in garanzia del t trattandosi di spese vive CP_3 rimborsabili, per le quali non sussiste alcuno specifico obbligo di motivazione, ma solo per il giudice il dovere di liquidare in modo distinto le spese e gli onorari per ciascun grado del giudizio, al fine di consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di comprendere le ragioni di eventuali riduzioni rispetto a quanto richiesto nella nota spese (Ord. Cass. Civ. n. 25409/2025). Come agevolmente riscontrabile dagli atti di causa relativi al fascicolo d'ufficio di primo grado, il suddetto contributo unificato risulta ritualmente versato da unitamente al deposito della CP_1 comparsa di costituzione e risposta, contenente la domanda di manleva e la contestuale richiesta di chiamata in causa del terzo.
In definitiva, in parziale riforma della decisione impugnata, le spese e competenze processuali relative al primo grado di giudizio, come già liquidate in sentenza dal giudice di prime cure, non essendo stati contestati in questa sede da nessuna delle parti, i relativi criteri di liquidazione ed i parametri adottati, vanno poste a carico dei soccombenti nella misura di un terzo e compensate per la restante parte. Il parziale accoglimento dell'appello giustifica, insieme alle stesse ragioni poste a fondamento dell'accoglimento del gravame, l'integrale compensazione delle spese e competenze del presente giudizio, ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunziando sull'appello depositato in data 14/09/2023 da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
E , avverso la u
[...] Parte_4 confronti di , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
Controparte_4
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello e in parziale RIFORMA della sentenza impugnata:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere tra gli appellanti e CP_3
2) DA gli appellanti al pagamento, in favore di delle spese e competenze di CP_5 lite del primo grado in misura di 1/3, liquidate per intero in € 1.686,00 per esborsi e € 11.229,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, disponendo la compensazione dei restanti
2/3.
3) DA gli appellanti al pagamento, in favore di Controparte_2
[...
delle spese e competenze di lite del primo grado in misura di 1/3, liquidate per intero in € 11.229,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, disponendo la compensazione dei restanti 2/3.
4) CONFERMA per la restante parte la sentenza impugnata.
5) COMPENSA integralmente tra gli appellanti e le appellate e CP_1 [...]
e spese e competenze del presente giudizio d'appello. Controparte_2
6) NULLA per le spese di questo giudizio nei confronti di e CP_3 [...]
– RAPPRESENTANZA GENERALE Controparte_4 [...]
. CP_4
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell'8.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra