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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/11/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott.ssa DA ON - presidente
Dott.ssa AN AZ - giudice rel.
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 5160/2021 in data
3.8.2021, promossa da
(cod. fisc. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Chiara Gallina
parte ricorrente
Contro
(cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
***
avente per oggetto: Separazione giudiziale
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per : Parte_1
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto ed accogliere le seguenti
conclusioni
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione familiare sita in Cendon di Silea (TV)
viene assegnata al signor la signora CP_1 Pt_1
provvederà a trasferire la propria residenza in altro immobile di proprietà della madre sito in Comune di
Silea.
3. Le figlie saranno congiuntamente affidate ad entrambi i genitori.
4. Le figlie frequenteranno le case dei genitori a settimane alterne e nei periodi di rispettiva competenza i genitori si occuperanno di provvedere ai trasporti ed alle necessità di accudimento della prole.
5. A titolo di concorso per il mantenimento delle figlie,
stante la disparità reddituale ed il rilascio della casa familiare da parte della signora il Pt_1
signor corrisponderà alla moglie – fino a CP_1
Pag. 2 di 7 quando il canone relativo alla abitazione familiare verrà pagato da entrambi l'importo mensile di Euro
500,00 entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate nel
Protocollo in uso innanzi al Tribunale di Treviso.
6. L'assegno unico ed universale per figli a carico sarà
percepito integralmente ed esclusivamente dalla signora . Pt_1
7. Le detrazioni fiscali saranno godute al 50% tra i coniugi.
8. In ogni caso con condanna del signor alla CP_1
rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario a Silea, trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Silea (TV) al nr. 8
parte II Anno 2005 Serie A, con il signor Controparte_1
che dall'unione erano nate due figlie: , nata il Per_1
17.2.2007 a Treviso, e , nata l'[...] a Per_2
Treviso; che era venuta meno l'affectio maritalis perché il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale;
che lei percepiva una retribuzione mensile di circa 800
Pag. 3 di 7 euro , mentre il marito era lavoratore autonomo,
agricoltore, e lei non conosceva con precisione l'esatto ammontare delle sue entrate dal momento che -lavorando per conto di terzi- non tutti i movimenti in entrata potevano essere tracciati;
mediamente risultavano incassi mensili (a mezzo bonifico) per Euro 2.000 oltre ad altre somme che venivano percepite brevi manu dal resistente;
tanto premesso, la ricorrente chiedeva disporsi la separazione dei coniugi con affidamento delle figlie in via condivisa ad entrambi i coniugi e collocazione paritaria a settimane alterne, assegnazione della casa familiare al marito,
contributo al mantenimento delle figlie da parte del marito pari ad euro 600 al mese (300 per ciascuna figlia), spese straordinarie a carico di entrambi al 50% ciascuno.
Il convenuto rimaneva contumace.
Il giudice, al fine di valutare l'istanza di condiviso paritario, assumeva la testimonianza della figlia maggiore
– divenuta maggiorenne –e procedeva all'ascolto della minore.
La causa veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. Va dichiarata la separazione dei coniugi, in quanto dalle allegazioni della ricorrente risulta che è venuta meno l'affectio maritalis e il rapporto coniugale si è
Pag. 4 di 7 deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
e la contumacia del convenuto denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
2. La figlia minore ( è divenuta maggiorenne) Per_2 Per_1
va affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con turni di responsabilità che prevedono la permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore a settimane alterne.
Tale modalità è quella già sperimentata dalle parti e sula quale è stata sentita la stessa minore, oltre alla figlia maggiore.
Le figlie hanno entrambe riferito di trascorrere pari tempo con la madre e con il padre a settimana alterne;
i genitori risultano occuparsi entrambi adeguatamente della minore.
3. Non c'è da provvedere sulla assegnazione della casa familiare, dal momento che viene attuato un regime di affidamento paritario;
il Tribunale si limita a prendere atto che le parti hanno di comune accordo stabilito che il padre rimanga nella casa familiare, mentre la madre si è
trasferita altrove.
4. Considerata la diversa situazione reddituale (la signora percepisce euro 900 al mese;
il sig circa Pt_1 CP_1
euro 1.500 al mese: così ha precisato la signora Pt_1
all'udienza del 26/11/2024; entrambi pagano il canone di locazione relativo alla casa familiare: 450 euro dal conto
Pag. 5 di 7 corrente comune;
la signora abita in casa datale in Pt_1
comodato dalla madre), per consentire alle figlie –la maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente- di godere del medesimo tenore di vita con entrambi i genitori,
occorre che il sig versi alla signora la CP_1 Pt_1
somma mensile di euro 500 per contribuire al loro mantenimento;
ove la signora non contribuisca più al Pt_1
pagamento del canone di locazione, tale somma andrà
diminuita a 300 euro mensili.
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
l'assegno unico va percepito da entrambi al 50%.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente decidendo nella causa RG nr. 3466/2024, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1
il 7/5/2005 a Silea, con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Silea al nr 8 parte II
Anno 2025 Serie A;
2. dispone l'affido condiviso della figlia minore Per_2
Pag. 6 di 7 , con collocazione paritaria presso i genitori a CP_1
settimane alterne;
3. stabilisce a carico del sig l'obbligo Controparte_1
di versare alla signora a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie, un assegno mensile complessivo di euro 500 se e fino a quando il canone relativo alla abitazione familiare verrà pagato da entrambi, poi ridotto ad euro 300; oltre rivalutazione annuale ISTAT;
a decorrere dal deposito del ricorso;
5. pone le spese straordinarie per le figlie – come da protocollo per la famiglia in uso presso questo Tribunale -
a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
6. assegno unico, come per legge, ad entrambi i genitori al
50% ciascuno;
7. condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore di spese che si liquidano in Parte_1
euro 1.500 – già dimidiate ex art 82 dpr 115/2002 ; da pagare in favore dello Stato ex art 133 dpr 115/2002.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
24/06/2025
Il presidente il giudice estensore dr DA ON dr AN AZ
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