Art. 1. Natura e compiti della (( Scuola superiore
dell'economia e delle finanze ))
(( 1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, e' istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro , ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, e' assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed e' inserita nella tabella A allegata alla stessa legge. 2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell' (( amministrazione dell'economia e delle finanze )) nonche', su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalita' (( e dell'economia )) , del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attivita' formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresi', nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell' (( amministrazione dell'economia e delle finanze )) . Puo' svolgere attivita' formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal (( Ministro dell'economia e delle finanze )) .
3. La Scuola (( con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, e' iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e )) continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa puo' promuovere o partecipare ad associazioni, societa' e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. (( Nell'ambito di consorzi o accordi con universita', italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei. ))
dell'economia e delle finanze ))
(( 1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, e' istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro , ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, e' assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed e' inserita nella tabella A allegata alla stessa legge. 2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell' (( amministrazione dell'economia e delle finanze )) nonche', su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalita' (( e dell'economia )) , del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attivita' formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresi', nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell' (( amministrazione dell'economia e delle finanze )) . Puo' svolgere attivita' formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal (( Ministro dell'economia e delle finanze )) .
3. La Scuola (( con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, e' iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e )) continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa puo' promuovere o partecipare ad associazioni, societa' e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. (( Nell'ambito di consorzi o accordi con universita', italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei. ))