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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7038/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7038/2022
Oggi all'udienza del 24 novembre 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs.
10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate dal procuratore di parte attrice;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, pronunciato la seguente pagina 1 di 5 SENTENZA
nel procedimento civile N. 7038 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa da
, , nato in [...] il [...], ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
c/da Virgini n.14/P. 1 int. 2, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto, dall' avv. Pasquale Tocco ) del Foro di Trapani il quale, al fine della CodiceFiscale_2
trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni a norma dell'art. 125, co.1 c.p.c., nonché dell'art. 136 co. 3 c.p.c., dichiara di volerli ricevere a mezzo P.E.C.
Email_1
Attore
Contro
,con sede in via Roma, 14, 90041 BA (PA) in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore,
Convenuto-contumace
Oggetto: risarcimento del danno da randagismo
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
COMPENSA le spese del presente giudizio.
PONE le spese di c.t.u. a definitivo carico di parte attrice.
pagina 2 di 5 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione , ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni che aveva patito in seguito al
[...] sinistro di cui era rimasto vittima in data in data 23.08.2017 alle ore 07:45 circa, allorchè, mentre percorreva sul lato destro della strada la c./da Giardini in direzione centro di
BA (PA), di quel territorio a bordo della propria bicicletta, andava a CP_2
collidere contro un cane che, nell'attraversare la carreggiata stradale, ne provocava la rovinosa caduta al suolo.
Deduceva l'attore che del fatto doveva ritenersi responsabile la convenuta Amministrazione
Comunale che, in quanto proprietaria della strada, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento degli locali – che garantisce sicurezza, igiene, decoro, ordine e incolumità pubblica delle strade cittadine –, tuttavia non aveva controllato e vigilato le via cittadina.
Il seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito Controparte_1
rimanendo contumace.
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed una CTU medico-legale, ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali
***
Come esposto in premessa, la vicenda in esame attiene al danno che il ritiene di aver Pt_1
subito a seguito della collisione della sua bicicletta con un cane di grossa taglia che gli attraversava la strada mentre lo stesso transitava ,a bordo della sua bicicletta, per la c./da
Giardini di BA.
La questione prospettata dal come si desume anche dalla documentazione in atti Pt_1 allegata ( cfr atto denuncia- querela, produzione attorea memoria ex art. 183VI comma nr 2 cpa) , attiene al fenomeno di randagismo, con la conseguenza che, al fine di valutare se la domanda sia o meno fondata, è necessario anche accertare se si tratti o meno di un cane randagio.
La giurisprudenza più recente, del resto, nel delimitare i casi in cui è chiamato a CP_1 rispondere per i danni prodotti da cani randagi, ha rimarcato in modo evidente la necessità che il danneggiato assolva al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2043 c.c., dimostrando che l'evento è stato determinato da un fatto colposo dell'ente (v. Cass. Civ., sent. N. pagina 3 di 5 31957/2018; 18954/2017). Tale dimostrazione implica, in primo luogo, la prova dell'esistenza di un obbligo non adempiuto da parte del convenuto invocato quale danneggiante e, quindi, in via preliminare, la prova che i cani fossero randagi. Se il danno è provocato da un cane non randagio, infatti, non può invocarsi la responsabilità del (chiamato a intervenire solo CP_1
rispetto al fenomeno del randagismo), ma deve reclamarsi la responsabilità del padrone o di colui che se ne serve, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Orbene, nel caso in esame, non vi è prova che il cane fosse randagio.
Lo stesso , nel proprio atto introduttivo, dichiara unicamente che si trattava di un Pt_1
“cane nero di grossa taglia “, elemento che non è idoneo in sé a indicare che si tratta di un cane randagio, ove si consideri che è consueto rinvenire cani che i padroni lasciano nei giardini o nelle campagne senza collare e protezione.
La prova testimoniale non ha dimostrato che si trattasse di un cane randagio né che la sua presenza fosse stata segnalata nei giorni precedenti.
In particolare il teste escusso all'udienza del 25.9.2023 ha soltanto riferito di Testimone_1 avere visto il impattare con un cane che subito dopo si dileguava, che si Parte_1
trattava di un “ cane era di media /grossa taglia, di colore scuro, non sono in grado di dire se fosse di razza. Il cane dopo l'impatto con la bici del sig. si è rotolato per la strada e poi immediatamente Pt_2 rialzandosi si è immediatamente dileguato.. Non ho visto da dove era sbucato il cane.. la strada ove si è verificato il sinistro è una strada pubblica frequentata poiché conduce ad uno scorrimento veloce… prima dell'impatto io già mi trovavo sui luoghi fermo da circa un paio di minuti e mentre ero fermo sui luoghi non avevo visto alcun cane transitare . Il cane l'ho visto al momento dell'impatto..”
In sostanza, nulla realmente prova in atti che il cane che provocava l'incidente nell'occorso patito da detto attore fosse realmente un cane vagante e non invece un cane temporaneamente sfuggito alla custodia del proprio padrone;
prova che – è appena il caso di soggiungere – avrebbe dovuto essere fornita dallo stesso essendo, invero, la allegata Pt_1 qualità di cane randagio fatto costitutivo delle istanze risarcitorie veicolate in atti nei confronti di soggetto pubblico tenuto, per legge, al controllo della presenza sul proprio territorio di cani vaganti e non anche di cane qualsivoglia.
In realtà – pare di dover considerare – per l'attore, verosimilmente, non sarebbe stato affatto disagevole provare a mezzo di testimoni – ove circostanza corrispondente al vero – la pagina 4 di 5 presenza al tempo di cani vaganti nel territorio del Comune di : prova che – come CP_1
va conclusivamente ribadito – è tuttavia mancata.
La domanda attorea di risarcimento del danno deve essere dunque rigettata.
Si ritiene dover compensare le spese di lite, atteso da un lato che il convenuto CP_1
rimasto contumace non ha espletato alcuna difesa, in ogni caso perché concorrono eccezionali ragioni, posto che , se non si è raggiunta sufficiente prova che il cane di cui s'è detto fosse un cane randagio, neppure si è avuta prova positiva che fosse un cane dotato di un suo padrone.
Le spese di c.t.u. rimangono, nondimeno, a definitivo carico di parte attrice dacchè “Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può tuttavia disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio perché tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'art. 91 c. p. c. che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa” (Cass.
25/05/1992 n. 6228).
Così deciso in Palermo, 24 novembre 2025
Il GOT dott. Giuseppina Notonica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7038/2022
Oggi all'udienza del 24 novembre 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs.
10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate dal procuratore di parte attrice;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, pronunciato la seguente pagina 1 di 5 SENTENZA
nel procedimento civile N. 7038 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa da
, , nato in [...] il [...], ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
c/da Virgini n.14/P. 1 int. 2, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto, dall' avv. Pasquale Tocco ) del Foro di Trapani il quale, al fine della CodiceFiscale_2
trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni a norma dell'art. 125, co.1 c.p.c., nonché dell'art. 136 co. 3 c.p.c., dichiara di volerli ricevere a mezzo P.E.C.
Email_1
Attore
Contro
,con sede in via Roma, 14, 90041 BA (PA) in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore,
Convenuto-contumace
Oggetto: risarcimento del danno da randagismo
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
COMPENSA le spese del presente giudizio.
PONE le spese di c.t.u. a definitivo carico di parte attrice.
pagina 2 di 5 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione , ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni che aveva patito in seguito al
[...] sinistro di cui era rimasto vittima in data in data 23.08.2017 alle ore 07:45 circa, allorchè, mentre percorreva sul lato destro della strada la c./da Giardini in direzione centro di
BA (PA), di quel territorio a bordo della propria bicicletta, andava a CP_2
collidere contro un cane che, nell'attraversare la carreggiata stradale, ne provocava la rovinosa caduta al suolo.
Deduceva l'attore che del fatto doveva ritenersi responsabile la convenuta Amministrazione
Comunale che, in quanto proprietaria della strada, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento degli locali – che garantisce sicurezza, igiene, decoro, ordine e incolumità pubblica delle strade cittadine –, tuttavia non aveva controllato e vigilato le via cittadina.
Il seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito Controparte_1
rimanendo contumace.
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed una CTU medico-legale, ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali
***
Come esposto in premessa, la vicenda in esame attiene al danno che il ritiene di aver Pt_1
subito a seguito della collisione della sua bicicletta con un cane di grossa taglia che gli attraversava la strada mentre lo stesso transitava ,a bordo della sua bicicletta, per la c./da
Giardini di BA.
La questione prospettata dal come si desume anche dalla documentazione in atti Pt_1 allegata ( cfr atto denuncia- querela, produzione attorea memoria ex art. 183VI comma nr 2 cpa) , attiene al fenomeno di randagismo, con la conseguenza che, al fine di valutare se la domanda sia o meno fondata, è necessario anche accertare se si tratti o meno di un cane randagio.
La giurisprudenza più recente, del resto, nel delimitare i casi in cui è chiamato a CP_1 rispondere per i danni prodotti da cani randagi, ha rimarcato in modo evidente la necessità che il danneggiato assolva al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2043 c.c., dimostrando che l'evento è stato determinato da un fatto colposo dell'ente (v. Cass. Civ., sent. N. pagina 3 di 5 31957/2018; 18954/2017). Tale dimostrazione implica, in primo luogo, la prova dell'esistenza di un obbligo non adempiuto da parte del convenuto invocato quale danneggiante e, quindi, in via preliminare, la prova che i cani fossero randagi. Se il danno è provocato da un cane non randagio, infatti, non può invocarsi la responsabilità del (chiamato a intervenire solo CP_1
rispetto al fenomeno del randagismo), ma deve reclamarsi la responsabilità del padrone o di colui che se ne serve, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Orbene, nel caso in esame, non vi è prova che il cane fosse randagio.
Lo stesso , nel proprio atto introduttivo, dichiara unicamente che si trattava di un Pt_1
“cane nero di grossa taglia “, elemento che non è idoneo in sé a indicare che si tratta di un cane randagio, ove si consideri che è consueto rinvenire cani che i padroni lasciano nei giardini o nelle campagne senza collare e protezione.
La prova testimoniale non ha dimostrato che si trattasse di un cane randagio né che la sua presenza fosse stata segnalata nei giorni precedenti.
In particolare il teste escusso all'udienza del 25.9.2023 ha soltanto riferito di Testimone_1 avere visto il impattare con un cane che subito dopo si dileguava, che si Parte_1
trattava di un “ cane era di media /grossa taglia, di colore scuro, non sono in grado di dire se fosse di razza. Il cane dopo l'impatto con la bici del sig. si è rotolato per la strada e poi immediatamente Pt_2 rialzandosi si è immediatamente dileguato.. Non ho visto da dove era sbucato il cane.. la strada ove si è verificato il sinistro è una strada pubblica frequentata poiché conduce ad uno scorrimento veloce… prima dell'impatto io già mi trovavo sui luoghi fermo da circa un paio di minuti e mentre ero fermo sui luoghi non avevo visto alcun cane transitare . Il cane l'ho visto al momento dell'impatto..”
In sostanza, nulla realmente prova in atti che il cane che provocava l'incidente nell'occorso patito da detto attore fosse realmente un cane vagante e non invece un cane temporaneamente sfuggito alla custodia del proprio padrone;
prova che – è appena il caso di soggiungere – avrebbe dovuto essere fornita dallo stesso essendo, invero, la allegata Pt_1 qualità di cane randagio fatto costitutivo delle istanze risarcitorie veicolate in atti nei confronti di soggetto pubblico tenuto, per legge, al controllo della presenza sul proprio territorio di cani vaganti e non anche di cane qualsivoglia.
In realtà – pare di dover considerare – per l'attore, verosimilmente, non sarebbe stato affatto disagevole provare a mezzo di testimoni – ove circostanza corrispondente al vero – la pagina 4 di 5 presenza al tempo di cani vaganti nel territorio del Comune di : prova che – come CP_1
va conclusivamente ribadito – è tuttavia mancata.
La domanda attorea di risarcimento del danno deve essere dunque rigettata.
Si ritiene dover compensare le spese di lite, atteso da un lato che il convenuto CP_1
rimasto contumace non ha espletato alcuna difesa, in ogni caso perché concorrono eccezionali ragioni, posto che , se non si è raggiunta sufficiente prova che il cane di cui s'è detto fosse un cane randagio, neppure si è avuta prova positiva che fosse un cane dotato di un suo padrone.
Le spese di c.t.u. rimangono, nondimeno, a definitivo carico di parte attrice dacchè “Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può tuttavia disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio perché tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'art. 91 c. p. c. che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa” (Cass.
25/05/1992 n. 6228).
Così deciso in Palermo, 24 novembre 2025
Il GOT dott. Giuseppina Notonica
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