Articolo 10 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 maggio 1958
Art. 10.
L'anzianita' assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso e' ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958
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