Art. 10.
L'anzianita' assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso e' ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.
L'anzianita' assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso e' ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.