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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1349/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1349/2017, avente ad oggetto Vendita di cose mobili, promossa da:
n persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Parte_1
Castell'Umberto, Via Montello, n. 16, c.f. e p.iva n. , elettivamente domiciliata in Barcellona P.IVA_1
Pozzo di Gotto, Via Medici, n. 433, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Mazzeo, come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
con sede in Via Acqueviole, n. 27, p.i. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Milazzo, Via Risorgimento, n. 154, rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Zebito, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27/7/2017 la conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo che in data 24/5/2016 le parti avevano sottoscritto una proposta di Controparte_1 acquisto avente ad oggetto l'imbarcazione usata “AL Yacht” mod. “CO 63” per il prezzo complessivo di euro 50.000,00. L'attrice deduceva che la proposta accettata dalla convenuta integrava un contratto preliminare di compravendita e che, in esecuzione dello stesso, essa aveva versato la somma di €
10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, nonché l'ulteriore somma di € 5.000,00 quale acconto per l'esecuzione di lavori di manutenzione sull'imbarcazione, mediante assegno bancario regolarmente incassato dalla convenuta (cfr. pag. 2 citazione). Aggiungeva che, nonostante i numerosi solleciti, la non CP_1 aveva mai provveduto alla consegna della imbarcazione né aveva mai giustificato questo ritardo. Chiedeva, pertanto, la condanna della alla restituzione del doppio della caparra Controparte_1 confirmatoria versata alla sottoscrizione del preliminare di compravendita e alla restituzione delle somme dallo stesso corrisposte per l'esecuzione dei lavori, con la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5/10/2017 si costituiva in giudizio la Controparte_1
, la quale preliminarmente eccepiva la nullità della citazione per il difetto di jus postulandi del
[...] difensore e l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto;
in via riconvenzionale, chiedeva che la venisse dichiarata creditrice della Controparte_1 [...] della somma di € 30.000,00, quale corrispettivo delle opere e dei materiali Parte_1 rispettivamente eseguite e utilizzati da sulla imbarcazione oggetto della proposta di acquisto, oltre CP_1 che della somma di € 50.000,00 quale prezzo di vendita della imbarcazione come convenuto nella ridetta proposta di acquisto, con conseguentemente diritto della ad ottenere sentenza sostitutiva della CP_1 mancata stipula dell'atto definitivo di vendita dell'imbarcazione AL YA mod. CO 63; da ultimo, chiedeva la condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammessa e, da ultimo, chiamata all'udienza del 16/12/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la decisione.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Va anzitutto rigettata la domanda riconvenzionale proposta da avente ad oggetto CP_1
l'accertamento del credito di “€. 30.000,00 , quale corrispettivo delle opere e dei materiali , rispettivamente eseguite e collocati da sulla imbarcazione oggetto della proposta di acquisto de qua oltre che CP_1 della somma di €. 50.000,00 quale prezzo di vendita della imbarcazione come convenuto nella ridetta proposta di acquisto, delibando conseguentemente il diritto di essa ad avere sentenza che tenga CP_1 luogo della mancata stipula dell'atto definitivo di vendita dell'imbarcazione AL YA mod. CO 63 di cui alla mentovata proposta di acquisto del 24.5.2016” (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Quanto alla domanda avente ad oggetto l'adozione di una sentenza che “che tenga luogo della mancata stipula dell'atto definitivo di vendita […]”, l'odierna statuizione di rigetto deriva dall'erronea qualificazione del rapporto contrattuale controverso, non essendovi invero dubbio già dall'interpretazione letterale del contratto del fatto che trattasi di contratto (definitivo) di vendita, come si desume dal riferimento espresso alla “proposta di acquisto” e dalla qualificazione della proponente quale “Ente venditore”, oltre che dall'assenza nel contratto de quo di qualsiasi riferimento ad un futuro contratto definitivo, donde l'inapplicabilità dell'art. 2932 c.c. implicitamente evocato dalla richiesta formulata da parte convenuta. Ciò, peraltro, al netto del rilievo per cui l'art. 2932, co. 2, c.c. subordina, in caso di contratto afferente al trasferimento della proprietà di una cosa determinata “se la parte non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”: nella specie non è in contestazione la mancata consegna dell'imbarcazione compravenduta, non è provata né allegata l'inesigibilità della stessa e, inoltre, non ne è stata fatta offerta formale nei modi di legge. Va, poi, del pari rigettata la domanda avente ad oggetto l'accertamento del credito di € 30.000,00, quale importo sostenuto per i lavori e per i materiali adoperati sull'imbarcazione per cui è causa.
Si osserva, infatti, che è nella specie assorbente il fatto che dell'effettiva esecuzione di tali lavori non sia stata data prova documentale, mediante in particolare la produzione di fatture o documenti fiscali ad essi afferenti, fatture o ordini di acquisto di materiali o, ancora, documentazione fotografica attestanti l'esecuzione delle opere di manutenzione commissionate. Rimane, quindi, insufficiente a tale scopo la testimonianza di , responsabile delle vendite all'interno della organizzazione imprenditoriale Testimone_1 di parte attrice, sentito all'udienza del 2/2/2022. Il teste, invero, ha elencato i lavori che sarebbero stati eseguiti sull'imbarcazione su commissione dell'acquirente, ma nondimeno di tali lavori, nei termini di cui supra, non v'è riscontro documentale né sono stati sentiti a tal fine gli operai che concretamente li avrebbero posti in essere;
inoltre, la testimonianza, anche alla luce della già rilevata carenza documentale, non ha offerto (anche per la mancanza di apposito capitolo al riguardo formulato) alcun riscontro in merito ai costi allo scopo sostenuti, donde la mancata dimostrazione in ogni caso dell'importo in questa sede preteso in via riconvenzionale. Si aggiunga, peraltro che il contratto sottoscritto dalle parti contempla il prezzo di €
50.000,00 “chiavi in mano” (cfr. contratto), ciò che induce a ritenere che il prezzo de quo ricomprendesse anche il corrispettivo di lavori da effettuare sull'imbarcazione ai fini della vendita, non essendovi altra specificazione sul punto nel documento in parola. Né, sotto altro profilo, è stata fornita prova documentale di eventuali diffide o messe in mora (tenuto peraltro conto dell'ingente credito maturato, secondo le deduzioni difensive poste a fondamento della domanda riconvenzionale) o, a monte, delle convocazioni della controparte in cantiere in modo tale da riscontrare l'inadempimento a questa contestato (cioè la mancata collaborazione ai fini del completamento dei lavori commissionati), rimanendo sotto tale profilo generica la giustificazione addotta dal teste per cui “preciso che ai contatti verbali di cui ho riferito e ciò anche riguardo
i solleciti di cui ho detto, non ha fatto seguito nessuna richiesta scritta come è prassi della società visto che si instaura un rapporto diretto e personale con il cliente che non richiede ulteriori accordi” (cfr. verbale di udienza del 2/2/2022).
Peraltro, l'insufficienza del quadro probatorio acquisito all'esito del giudizio è aggravata dalla contraddizione emergente dalle allegazioni poste a fondamento della pretesa azionata Da un lato, infatti, il convenuto ha nella propria comparsa dedotto che “I lavori sono stati pressoché ultimati ed in diverse occasioni il legale rappresentante della società attrice venne richiesto di recarsi , presso il cantiere della convenuta , per la necessaria verifica prodromica alla esecuzione delle eventuali rifiniture ed a scegliere il colore da utilizzare per lo scafo esterno” (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) e, al riguardo, il teste ha dichiarato che “l'imbarcazione è sostanzialmente pronta sin dal giugno 2016 salvo alcuni particolari tipo la colorazione dello scafo in quanto non è stato comunicato il colore dalla committente indecisa fra il bianco
o il blu” e che “la nostra esigenza era quella di completare la barca e toglierla dalla sala verniciatura dove era stata spostata per la pitturazione dello scafo;
attualmente si trova nuovamente sul piazzale del cantiere di San Pier Niceto” (cfr. verbale di udienza del 2/2/2022); dall'altro lato, sempre l'odierno convenuto ha espressamente rappresentato nella nota del 6/7/2017 (cfr. pec in atti) che “La mia cliente , in esito alla stipula della commissione avente ad oggetto l'imbarcazione AL modello CO , ha dato regolarmente corso ai lavori di riattamento e manutenzione su di essa imbarcazione , così come concordati con il legale rappresentante pro tempore della sig. ” e che “Al momento la barca si Parte_1 CP_2 trova presso il cantiere del mio cliente , in attesa di verifica dei lavori da parte della sua assistita più volte contattata per l'incombente . In esito alla verifica ed al pagamento dei lavori di cui sopra , si potrà provvedere alla definizione della vendita dell'imbarcazione con il necessario pagamento del prezzo di vendita”, ciò che, contrariamente a quanto sopra esposto, lascia intendere il completamento dei lavori commissionati e, dunque, la sussistenza delle condizioni per procedere al perfezionamento della vendita pattuita.
Ne viene che, dunque, non risulta provato l'inadempimento contestato all'odierna parte attrice, cioè l'avere impedito il completamento dei lavori commissionati ai fini della vendita, donde il rigetto della domanda riconvenzionale anche in parte qua.
Avuto, invece, riguardo alla domanda proposta da Finanziaria Costruzioni società cooperativa, si osserva quanto segue.
È circostanza documentalmente provata quella per cui in data 24/5/2016 è stata sottoscritta ad opera di entrambe le parti una proposta di acquisto avente ad oggetto l'imbarcazione “AL Yacht” mod. “CO
63”, pattuendo il prezzo complessivo di € 50.000,00, di cui € 10.000,00 a titolo di “caparra confirmatoria”
(cfr. contratto: doc. “milanautica0001” fascicolo di parte attrice). Parte attrice ha, poi, documentato il versamento mediante assegno della somma di € 15.000,00, di cui € 5.000,00 a titolo di “acconto lavori” (cfr. doc. “assegno” fascicolo di parte attrice); l'incasso delle predette somme non è in contestazione, questa piuttosto afferendo alla relativa imputazione.
Nondimeno, la difesa dell'odierna convenuta circa l'imputazione delle somme predette ad acconto delle maggiori spese necessarie per i lavori in questione non è sufficientemente provata. Non appare utile allo scopo la fattura versata in atti, trattandosi di documento di formazione unilaterale proveniente dalla parte stessa;
non è utile, inoltre, la testimonianza in parte qua resa dal teste (che ha precisato di Testimone_1 non ricordare “se mi sono stati consegnati uno o più assegni il giorno della sottoscrizione della proposta;
certamente la somma complessiva ricevuta dalla committente ammonta a €. 15.000,00 ricevuta a titolo di acconto necessario soprattutto per pagare il materiale”), dal momento che non v'è prova dell'accordo relativo al corrispettivo dei lavori in questione, piuttosto evincendosi dal documento contrattuale sottoscritto la pattuizione “chiavi in mano” del prezzo complessivo della “fornitura”, ciò che lascia intendere l'assenza di ulteriori importi esigibili dall'acquirente. Di contro, la qualificazione della somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria trova riscontro nel documento contrattuale, ciò che induce a ritenere applicabile, stante la pacifica circostanza della mancata consegna dell'imbarcazione (e, per quanto sopra esposto, la mancata dimostrazione del fatto impeditivo attribuito alla controparte), l'art. 1385, co. 2, c.c., che obbliga la parte inadempiente che ha ricevuto la caparra a restituire alla controparte il doppio dell'importo riscosso. Per le medesime ragioni di cui supra, poi, va accolta la domanda di condanna della convenuta alla restituzione della somma, divenuta indebita per effetto dello scioglimento del rapporto contrattuale, di €
5.000,00.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui D.M.
55/2014 ed in particolare della non complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1349/2017, disattesa ogni contraria istanza:
Accerta e dichiara l'inadempimento di agli obblighi derivanti dal contratto di compravendita CP_1 del 24/5/2016 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 la somma di € 20.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta, e della somma di €
[...]
5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna al pagamento in favore della controparte delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
237,00 per spese e in € 2.540,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 19/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1349/2017, avente ad oggetto Vendita di cose mobili, promossa da:
n persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Parte_1
Castell'Umberto, Via Montello, n. 16, c.f. e p.iva n. , elettivamente domiciliata in Barcellona P.IVA_1
Pozzo di Gotto, Via Medici, n. 433, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Mazzeo, come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
con sede in Via Acqueviole, n. 27, p.i. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Milazzo, Via Risorgimento, n. 154, rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Zebito, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27/7/2017 la conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo che in data 24/5/2016 le parti avevano sottoscritto una proposta di Controparte_1 acquisto avente ad oggetto l'imbarcazione usata “AL Yacht” mod. “CO 63” per il prezzo complessivo di euro 50.000,00. L'attrice deduceva che la proposta accettata dalla convenuta integrava un contratto preliminare di compravendita e che, in esecuzione dello stesso, essa aveva versato la somma di €
10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, nonché l'ulteriore somma di € 5.000,00 quale acconto per l'esecuzione di lavori di manutenzione sull'imbarcazione, mediante assegno bancario regolarmente incassato dalla convenuta (cfr. pag. 2 citazione). Aggiungeva che, nonostante i numerosi solleciti, la non CP_1 aveva mai provveduto alla consegna della imbarcazione né aveva mai giustificato questo ritardo. Chiedeva, pertanto, la condanna della alla restituzione del doppio della caparra Controparte_1 confirmatoria versata alla sottoscrizione del preliminare di compravendita e alla restituzione delle somme dallo stesso corrisposte per l'esecuzione dei lavori, con la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5/10/2017 si costituiva in giudizio la Controparte_1
, la quale preliminarmente eccepiva la nullità della citazione per il difetto di jus postulandi del
[...] difensore e l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto;
in via riconvenzionale, chiedeva che la venisse dichiarata creditrice della Controparte_1 [...] della somma di € 30.000,00, quale corrispettivo delle opere e dei materiali Parte_1 rispettivamente eseguite e utilizzati da sulla imbarcazione oggetto della proposta di acquisto, oltre CP_1 che della somma di € 50.000,00 quale prezzo di vendita della imbarcazione come convenuto nella ridetta proposta di acquisto, con conseguentemente diritto della ad ottenere sentenza sostitutiva della CP_1 mancata stipula dell'atto definitivo di vendita dell'imbarcazione AL YA mod. CO 63; da ultimo, chiedeva la condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammessa e, da ultimo, chiamata all'udienza del 16/12/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la decisione.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Va anzitutto rigettata la domanda riconvenzionale proposta da avente ad oggetto CP_1
l'accertamento del credito di “€. 30.000,00 , quale corrispettivo delle opere e dei materiali , rispettivamente eseguite e collocati da sulla imbarcazione oggetto della proposta di acquisto de qua oltre che CP_1 della somma di €. 50.000,00 quale prezzo di vendita della imbarcazione come convenuto nella ridetta proposta di acquisto, delibando conseguentemente il diritto di essa ad avere sentenza che tenga CP_1 luogo della mancata stipula dell'atto definitivo di vendita dell'imbarcazione AL YA mod. CO 63 di cui alla mentovata proposta di acquisto del 24.5.2016” (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Quanto alla domanda avente ad oggetto l'adozione di una sentenza che “che tenga luogo della mancata stipula dell'atto definitivo di vendita […]”, l'odierna statuizione di rigetto deriva dall'erronea qualificazione del rapporto contrattuale controverso, non essendovi invero dubbio già dall'interpretazione letterale del contratto del fatto che trattasi di contratto (definitivo) di vendita, come si desume dal riferimento espresso alla “proposta di acquisto” e dalla qualificazione della proponente quale “Ente venditore”, oltre che dall'assenza nel contratto de quo di qualsiasi riferimento ad un futuro contratto definitivo, donde l'inapplicabilità dell'art. 2932 c.c. implicitamente evocato dalla richiesta formulata da parte convenuta. Ciò, peraltro, al netto del rilievo per cui l'art. 2932, co. 2, c.c. subordina, in caso di contratto afferente al trasferimento della proprietà di una cosa determinata “se la parte non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”: nella specie non è in contestazione la mancata consegna dell'imbarcazione compravenduta, non è provata né allegata l'inesigibilità della stessa e, inoltre, non ne è stata fatta offerta formale nei modi di legge. Va, poi, del pari rigettata la domanda avente ad oggetto l'accertamento del credito di € 30.000,00, quale importo sostenuto per i lavori e per i materiali adoperati sull'imbarcazione per cui è causa.
Si osserva, infatti, che è nella specie assorbente il fatto che dell'effettiva esecuzione di tali lavori non sia stata data prova documentale, mediante in particolare la produzione di fatture o documenti fiscali ad essi afferenti, fatture o ordini di acquisto di materiali o, ancora, documentazione fotografica attestanti l'esecuzione delle opere di manutenzione commissionate. Rimane, quindi, insufficiente a tale scopo la testimonianza di , responsabile delle vendite all'interno della organizzazione imprenditoriale Testimone_1 di parte attrice, sentito all'udienza del 2/2/2022. Il teste, invero, ha elencato i lavori che sarebbero stati eseguiti sull'imbarcazione su commissione dell'acquirente, ma nondimeno di tali lavori, nei termini di cui supra, non v'è riscontro documentale né sono stati sentiti a tal fine gli operai che concretamente li avrebbero posti in essere;
inoltre, la testimonianza, anche alla luce della già rilevata carenza documentale, non ha offerto (anche per la mancanza di apposito capitolo al riguardo formulato) alcun riscontro in merito ai costi allo scopo sostenuti, donde la mancata dimostrazione in ogni caso dell'importo in questa sede preteso in via riconvenzionale. Si aggiunga, peraltro che il contratto sottoscritto dalle parti contempla il prezzo di €
50.000,00 “chiavi in mano” (cfr. contratto), ciò che induce a ritenere che il prezzo de quo ricomprendesse anche il corrispettivo di lavori da effettuare sull'imbarcazione ai fini della vendita, non essendovi altra specificazione sul punto nel documento in parola. Né, sotto altro profilo, è stata fornita prova documentale di eventuali diffide o messe in mora (tenuto peraltro conto dell'ingente credito maturato, secondo le deduzioni difensive poste a fondamento della domanda riconvenzionale) o, a monte, delle convocazioni della controparte in cantiere in modo tale da riscontrare l'inadempimento a questa contestato (cioè la mancata collaborazione ai fini del completamento dei lavori commissionati), rimanendo sotto tale profilo generica la giustificazione addotta dal teste per cui “preciso che ai contatti verbali di cui ho riferito e ciò anche riguardo
i solleciti di cui ho detto, non ha fatto seguito nessuna richiesta scritta come è prassi della società visto che si instaura un rapporto diretto e personale con il cliente che non richiede ulteriori accordi” (cfr. verbale di udienza del 2/2/2022).
Peraltro, l'insufficienza del quadro probatorio acquisito all'esito del giudizio è aggravata dalla contraddizione emergente dalle allegazioni poste a fondamento della pretesa azionata Da un lato, infatti, il convenuto ha nella propria comparsa dedotto che “I lavori sono stati pressoché ultimati ed in diverse occasioni il legale rappresentante della società attrice venne richiesto di recarsi , presso il cantiere della convenuta , per la necessaria verifica prodromica alla esecuzione delle eventuali rifiniture ed a scegliere il colore da utilizzare per lo scafo esterno” (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta) e, al riguardo, il teste ha dichiarato che “l'imbarcazione è sostanzialmente pronta sin dal giugno 2016 salvo alcuni particolari tipo la colorazione dello scafo in quanto non è stato comunicato il colore dalla committente indecisa fra il bianco
o il blu” e che “la nostra esigenza era quella di completare la barca e toglierla dalla sala verniciatura dove era stata spostata per la pitturazione dello scafo;
attualmente si trova nuovamente sul piazzale del cantiere di San Pier Niceto” (cfr. verbale di udienza del 2/2/2022); dall'altro lato, sempre l'odierno convenuto ha espressamente rappresentato nella nota del 6/7/2017 (cfr. pec in atti) che “La mia cliente , in esito alla stipula della commissione avente ad oggetto l'imbarcazione AL modello CO , ha dato regolarmente corso ai lavori di riattamento e manutenzione su di essa imbarcazione , così come concordati con il legale rappresentante pro tempore della sig. ” e che “Al momento la barca si Parte_1 CP_2 trova presso il cantiere del mio cliente , in attesa di verifica dei lavori da parte della sua assistita più volte contattata per l'incombente . In esito alla verifica ed al pagamento dei lavori di cui sopra , si potrà provvedere alla definizione della vendita dell'imbarcazione con il necessario pagamento del prezzo di vendita”, ciò che, contrariamente a quanto sopra esposto, lascia intendere il completamento dei lavori commissionati e, dunque, la sussistenza delle condizioni per procedere al perfezionamento della vendita pattuita.
Ne viene che, dunque, non risulta provato l'inadempimento contestato all'odierna parte attrice, cioè l'avere impedito il completamento dei lavori commissionati ai fini della vendita, donde il rigetto della domanda riconvenzionale anche in parte qua.
Avuto, invece, riguardo alla domanda proposta da Finanziaria Costruzioni società cooperativa, si osserva quanto segue.
È circostanza documentalmente provata quella per cui in data 24/5/2016 è stata sottoscritta ad opera di entrambe le parti una proposta di acquisto avente ad oggetto l'imbarcazione “AL Yacht” mod. “CO
63”, pattuendo il prezzo complessivo di € 50.000,00, di cui € 10.000,00 a titolo di “caparra confirmatoria”
(cfr. contratto: doc. “milanautica0001” fascicolo di parte attrice). Parte attrice ha, poi, documentato il versamento mediante assegno della somma di € 15.000,00, di cui € 5.000,00 a titolo di “acconto lavori” (cfr. doc. “assegno” fascicolo di parte attrice); l'incasso delle predette somme non è in contestazione, questa piuttosto afferendo alla relativa imputazione.
Nondimeno, la difesa dell'odierna convenuta circa l'imputazione delle somme predette ad acconto delle maggiori spese necessarie per i lavori in questione non è sufficientemente provata. Non appare utile allo scopo la fattura versata in atti, trattandosi di documento di formazione unilaterale proveniente dalla parte stessa;
non è utile, inoltre, la testimonianza in parte qua resa dal teste (che ha precisato di Testimone_1 non ricordare “se mi sono stati consegnati uno o più assegni il giorno della sottoscrizione della proposta;
certamente la somma complessiva ricevuta dalla committente ammonta a €. 15.000,00 ricevuta a titolo di acconto necessario soprattutto per pagare il materiale”), dal momento che non v'è prova dell'accordo relativo al corrispettivo dei lavori in questione, piuttosto evincendosi dal documento contrattuale sottoscritto la pattuizione “chiavi in mano” del prezzo complessivo della “fornitura”, ciò che lascia intendere l'assenza di ulteriori importi esigibili dall'acquirente. Di contro, la qualificazione della somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria trova riscontro nel documento contrattuale, ciò che induce a ritenere applicabile, stante la pacifica circostanza della mancata consegna dell'imbarcazione (e, per quanto sopra esposto, la mancata dimostrazione del fatto impeditivo attribuito alla controparte), l'art. 1385, co. 2, c.c., che obbliga la parte inadempiente che ha ricevuto la caparra a restituire alla controparte il doppio dell'importo riscosso. Per le medesime ragioni di cui supra, poi, va accolta la domanda di condanna della convenuta alla restituzione della somma, divenuta indebita per effetto dello scioglimento del rapporto contrattuale, di €
5.000,00.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui D.M.
55/2014 ed in particolare della non complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1349/2017, disattesa ogni contraria istanza:
Accerta e dichiara l'inadempimento di agli obblighi derivanti dal contratto di compravendita CP_1 del 24/5/2016 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 la somma di € 20.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta, e della somma di €
[...]
5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna al pagamento in favore della controparte delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
237,00 per spese e in € 2.540,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 19/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano