CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/11/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.227/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.157/2021 del
30/04/2021, pubblicata il 4/05/2021, del Tribunale di Larino, avente per oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo”
T R A
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in forza di mandati in atti, dall'avv.Antonio Zio, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Termoli alla Trav.Via Madonna delle Grazie n.6
APPELLANTI
E
quale mandataria e per la Controparte_1 Parte_4
gestione dei crediti della [già cessionaria di a sua volta CP_2 CP_3
1 cessionaria del credito di rappresentata da (già Controparte_4 Controparte_5
], in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procure in atti, CP_6
dall'avv.Pierluigi Federici, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Roma alla
Email_ Via Barberini n. 86 (“ ); CP_7
INTERVENUTA
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 2/04/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta di quale mandataria per la gestione dei Controparte_8
crediti di , il Tribunale di Larino emetteva decreto ingiuntivo n.236/2015 CP_4
del 9/06/2015, nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di fideiussori della soc. DIMFIX srl, per il pagamento della somma
[...]
di € 155.785,98 oltre accessori, a titolo di debito derivante dal rapporto di conto corrente intercorso fra la predetta società e l'istituto bancario;
-avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
, e formulavano opposizione
[...] Parte_2 Parte_3
sostenendo il mancato perfezionamento da parte loro della fideiussione e la nullità di quest'ultima per violazione dell'art 2 L.287/1990 e conseguente nullità della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art 1957 c.c.;
-costituitasi, l' preliminarmente eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per CP_4
l'omesso esperimento del tentativo di mediazione previsto dal d.m. n 55/2014, e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle ragioni della formulata opposizione;
2 -con provvedimento del 16/01/2016 l'adito Tribunale ordinava alle parti procedersi al tentativo di mediazione, il quale veniva esperito senza successo;
- con successiva comparsa di costituzione del 20/05/2020, interveniva la soc. CP_6
quale procuratrice e mandataria di cessionaria del credito azionato da CP_3
che faceva proprie le argomentazioni e le conclusioni svolte dall'istituto CP_4
cedente, chiedendone la relativa estromissione;
- con sentenza n.157/2021 del 30/04/2021, pubblicata il 4/05/2021, l'adito Tribunale,
atteso il carattere pregiudiziale ed assorbente della formulata eccezione, dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
Pa e , con la compensazione delle spese di lite. Parte_3
2) Con citazione notificata a mezzo pec del 17/06/2021, , Parte_1 Parte_2
e hanno interposto appello avverso la suddetta decisione
[...] Parte_3
chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa;
- con comparsa del 3/05/2023, si è costituita la soc. (già , Controparte_5 CP_6
nella qualità di procuratrice e mandataria di cessionaria del credito di CP_3
e successivamente, con memoria del 9/07/2024, è intervenuta ex art. Controparte_4
111 cpc la soc. quale mandataria e Controparte_1 Parte_4
per la gestione dei crediti di (cessionaria del credito di , Controparte_2 CP_3
instando per il rigetto del formulato appello, con il favore delle spese del grado;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 2/04/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c.,
la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
3 A) Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure -rifacendosi a datato orientamento giurisprudenziale della S.C.- avrebbe errato nell'accogliere l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio di opposizione per difetto del procedimento di mediazione, a causa della mancata partecipazione personale della parte istante -e quindi degli opponenti odierni appellanti- all'incontro di mediazione. In particolare, hanno lamentato che Tribunale non ha tenuto in conto il successivo orientamento della Cassazione che ha statuito che -in tema di opposizione a decreto ingiuntivo- l'onere dell'introduzione della procedura di mediazione ricade a carico del creditore opposto e non già del debitore opponente, con la conseguenza che in caso di omissione va dichiarata l'improcedibilità della domanda -e non già
dell'opposizione- e la revoca dell'ingiunzione stessa.
La censura è fondata nei sensi che seguono.
Il Collegio evidenzia che il Tribunale, con l'impugnata statuizione, non ha fatto buon governo delle pronunce di merito e di legittimità in materia, per cui sul punto la stessa dovrà essere riformata
Invero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, alla domanda se l'onere di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, quale
«condizione di procedibilità della domanda giudiziale» (ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. cit.),
verta sulla parte opponente ovvero sulla parte opposta - anche al fine delle conseguenze processuali della mancata attivazione- si era già motivatamente espressa la Sez. 3 della
Cassazione, con sentenza 24629/2015, nel senso per il quale l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c., verterebbe sulla parte opponente e ciò come espressione
4 di una finalità deflattiva della norma coerente col principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Tale impostazione è stata sovvertita dalle Sezioni Unite che -con sentenza n.
19596/2020- hanno ritenuto sussistente il detto onere in capo al creditore opposto,
pena l'improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, militando nel senso di tale interpretazione, l'unica costituzionalmente orientata, argomenti di carattere testuale, logico e sistematico.
Innanzi tutto, sotto un profilo testuale gli artt. 4, comma 2, 5, commi 1-bis e 6, del d.lgs.
28/2010 (istitutivo della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili
e commerciali) appaiono univoci nel senso di ritenere che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a carico del creditore opposto.
Sotto il profilo logico e sistematico, pacificamente considerato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena nel quale il creditore opposto è l'attore sostanziale -il quale deve provare la domanda- mentre il debitore opponente è il convenuto sostanziale, appare ovvio che l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione venga posto a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione. Militano in favore di detta interpretazione anche le considerazioni in ordine alle conseguenze dell'inerzia: se si pone l'onere di dar vita alla procedura di mediazione
“a carico dell'opponente” e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo, se -invece- l'onere è
a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, il quale, comunque ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
5 La Corte ritiene di condividere le argomentazioni rimarcate dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la richiamata sentenza non intendendo andare in contrario avviso.
Nella fattispecie in scrutinio, in applicazione dei principi innanzi richiamati, era dunque onere della creditrice opposta -e non già degli opponenti- attivarsi per l'esperimento della procedura di mediazione conciliativa alla quale comunque non ha partecipato1, e tale contegno può certamente essere equiparato -negli effetti sostanziali- alla mancata attivazione e partecipazione alla procedura stessa così come disciplinata dal d.lgs
28/2010, con la conseguente pronuncia di improcedibilità della domanda e revoca del decreto ingiuntivo de quo.
Né tampoco, diversamente opinando, è accoglibile la -subordinata- richiesta dell'appellata di concessione di termine per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs n. 28/2010, alla luce della pronuncia della S.C. (Cass. n.
22736/2021 e Cass. n. 25155/2020) secondo cui la mediazione in appello ha scopo e caratteri differenti da quella obbligatoria prevista per il primo grado: “il giudice di
appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie
indicate dall'art. 5 comma 1 bis [del d.lgs. cit.], atteso che in grado d'appello
l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda
solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2”.
B) La soluzione innanzi adottata ha carattere assorbente di tutte le altre questioni richiamate e censurate.
6 C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
La soluzione innanzi adottata di accoglimento -per quanto di ragione- dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014 per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM
147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a quelli minimi in quanto la decisione non ha reso necessaria la risoluzione di questioni giuridiche complesse, ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.157/2021 del
30/04/2021, pubblicata il 4/05/2021, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con citazione notificata a mezzo pec del 17/06/2021, nei confronti di
[...] [...]
quale mandataria e per la gestione dei Controparte_1 Parte_4
crediti della così provvede: CP_2
1) accoglie l'appello e, in riforma per quanto di ragione dell'impugnata sentenza,
dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto ingiuntivo n.236/2015 del
7 Tribunale di Larino del 9/06/2015 nei confronti di , Parte_1 Parte_2
e nella qualità di fideiussori della soc. DIMFIX srl;
[...] Parte_3
2) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio condanna l'appellata a rimborsare ai costituiti appellanti le spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida quanto al primo grado in € 7.795,00, per compenso,
oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in € 6.138,50, di cui € 1.138,50 per spese ed € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, VA e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1/10/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 11 testualmente in sentenza: < il procedimento di mediazione veniva attivato dagli opponenti nel corso del presente giudizio ma che ad esso non partecipavano le parti processuali, ma solo i rispettivi difensori (si veda il verbale di primo incontro di mediazione del 18.05.16 prodotto d a parte opponente)>>,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.227/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.157/2021 del
30/04/2021, pubblicata il 4/05/2021, del Tribunale di Larino, avente per oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo”
T R A
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in forza di mandati in atti, dall'avv.Antonio Zio, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Termoli alla Trav.Via Madonna delle Grazie n.6
APPELLANTI
E
quale mandataria e per la Controparte_1 Parte_4
gestione dei crediti della [già cessionaria di a sua volta CP_2 CP_3
1 cessionaria del credito di rappresentata da (già Controparte_4 Controparte_5
], in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procure in atti, CP_6
dall'avv.Pierluigi Federici, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Roma alla
Email_ Via Barberini n. 86 (“ ); CP_7
INTERVENUTA
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 2/04/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) a richiesta di quale mandataria per la gestione dei Controparte_8
crediti di , il Tribunale di Larino emetteva decreto ingiuntivo n.236/2015 CP_4
del 9/06/2015, nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di fideiussori della soc. DIMFIX srl, per il pagamento della somma
[...]
di € 155.785,98 oltre accessori, a titolo di debito derivante dal rapporto di conto corrente intercorso fra la predetta società e l'istituto bancario;
-avverso tale decreto, con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
, e formulavano opposizione
[...] Parte_2 Parte_3
sostenendo il mancato perfezionamento da parte loro della fideiussione e la nullità di quest'ultima per violazione dell'art 2 L.287/1990 e conseguente nullità della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art 1957 c.c.;
-costituitasi, l' preliminarmente eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per CP_4
l'omesso esperimento del tentativo di mediazione previsto dal d.m. n 55/2014, e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle ragioni della formulata opposizione;
2 -con provvedimento del 16/01/2016 l'adito Tribunale ordinava alle parti procedersi al tentativo di mediazione, il quale veniva esperito senza successo;
- con successiva comparsa di costituzione del 20/05/2020, interveniva la soc. CP_6
quale procuratrice e mandataria di cessionaria del credito azionato da CP_3
che faceva proprie le argomentazioni e le conclusioni svolte dall'istituto CP_4
cedente, chiedendone la relativa estromissione;
- con sentenza n.157/2021 del 30/04/2021, pubblicata il 4/05/2021, l'adito Tribunale,
atteso il carattere pregiudiziale ed assorbente della formulata eccezione, dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
Pa e , con la compensazione delle spese di lite. Parte_3
2) Con citazione notificata a mezzo pec del 17/06/2021, , Parte_1 Parte_2
e hanno interposto appello avverso la suddetta decisione
[...] Parte_3
chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa;
- con comparsa del 3/05/2023, si è costituita la soc. (già , Controparte_5 CP_6
nella qualità di procuratrice e mandataria di cessionaria del credito di CP_3
e successivamente, con memoria del 9/07/2024, è intervenuta ex art. Controparte_4
111 cpc la soc. quale mandataria e Controparte_1 Parte_4
per la gestione dei crediti di (cessionaria del credito di , Controparte_2 CP_3
instando per il rigetto del formulato appello, con il favore delle spese del grado;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 2/04/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c.,
la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
3 A) Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure -rifacendosi a datato orientamento giurisprudenziale della S.C.- avrebbe errato nell'accogliere l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio di opposizione per difetto del procedimento di mediazione, a causa della mancata partecipazione personale della parte istante -e quindi degli opponenti odierni appellanti- all'incontro di mediazione. In particolare, hanno lamentato che Tribunale non ha tenuto in conto il successivo orientamento della Cassazione che ha statuito che -in tema di opposizione a decreto ingiuntivo- l'onere dell'introduzione della procedura di mediazione ricade a carico del creditore opposto e non già del debitore opponente, con la conseguenza che in caso di omissione va dichiarata l'improcedibilità della domanda -e non già
dell'opposizione- e la revoca dell'ingiunzione stessa.
La censura è fondata nei sensi che seguono.
Il Collegio evidenzia che il Tribunale, con l'impugnata statuizione, non ha fatto buon governo delle pronunce di merito e di legittimità in materia, per cui sul punto la stessa dovrà essere riformata
Invero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, alla domanda se l'onere di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, quale
«condizione di procedibilità della domanda giudiziale» (ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. cit.),
verta sulla parte opponente ovvero sulla parte opposta - anche al fine delle conseguenze processuali della mancata attivazione- si era già motivatamente espressa la Sez. 3 della
Cassazione, con sentenza 24629/2015, nel senso per il quale l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c., verterebbe sulla parte opponente e ciò come espressione
4 di una finalità deflattiva della norma coerente col principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Tale impostazione è stata sovvertita dalle Sezioni Unite che -con sentenza n.
19596/2020- hanno ritenuto sussistente il detto onere in capo al creditore opposto,
pena l'improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, militando nel senso di tale interpretazione, l'unica costituzionalmente orientata, argomenti di carattere testuale, logico e sistematico.
Innanzi tutto, sotto un profilo testuale gli artt. 4, comma 2, 5, commi 1-bis e 6, del d.lgs.
28/2010 (istitutivo della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili
e commerciali) appaiono univoci nel senso di ritenere che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a carico del creditore opposto.
Sotto il profilo logico e sistematico, pacificamente considerato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena nel quale il creditore opposto è l'attore sostanziale -il quale deve provare la domanda- mentre il debitore opponente è il convenuto sostanziale, appare ovvio che l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione venga posto a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione. Militano in favore di detta interpretazione anche le considerazioni in ordine alle conseguenze dell'inerzia: se si pone l'onere di dar vita alla procedura di mediazione
“a carico dell'opponente” e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo, se -invece- l'onere è
a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, il quale, comunque ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
5 La Corte ritiene di condividere le argomentazioni rimarcate dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la richiamata sentenza non intendendo andare in contrario avviso.
Nella fattispecie in scrutinio, in applicazione dei principi innanzi richiamati, era dunque onere della creditrice opposta -e non già degli opponenti- attivarsi per l'esperimento della procedura di mediazione conciliativa alla quale comunque non ha partecipato1, e tale contegno può certamente essere equiparato -negli effetti sostanziali- alla mancata attivazione e partecipazione alla procedura stessa così come disciplinata dal d.lgs
28/2010, con la conseguente pronuncia di improcedibilità della domanda e revoca del decreto ingiuntivo de quo.
Né tampoco, diversamente opinando, è accoglibile la -subordinata- richiesta dell'appellata di concessione di termine per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs n. 28/2010, alla luce della pronuncia della S.C. (Cass. n.
22736/2021 e Cass. n. 25155/2020) secondo cui la mediazione in appello ha scopo e caratteri differenti da quella obbligatoria prevista per il primo grado: “il giudice di
appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie
indicate dall'art. 5 comma 1 bis [del d.lgs. cit.], atteso che in grado d'appello
l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda
solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2”.
B) La soluzione innanzi adottata ha carattere assorbente di tutte le altre questioni richiamate e censurate.
6 C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
La soluzione innanzi adottata di accoglimento -per quanto di ragione- dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M. 55/2014 per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM
147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a quelli minimi in quanto la decisione non ha reso necessaria la risoluzione di questioni giuridiche complesse, ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.157/2021 del
30/04/2021, pubblicata il 4/05/2021, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con citazione notificata a mezzo pec del 17/06/2021, nei confronti di
[...] [...]
quale mandataria e per la gestione dei Controparte_1 Parte_4
crediti della così provvede: CP_2
1) accoglie l'appello e, in riforma per quanto di ragione dell'impugnata sentenza,
dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto ingiuntivo n.236/2015 del
7 Tribunale di Larino del 9/06/2015 nei confronti di , Parte_1 Parte_2
e nella qualità di fideiussori della soc. DIMFIX srl;
[...] Parte_3
2) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio condanna l'appellata a rimborsare ai costituiti appellanti le spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida quanto al primo grado in € 7.795,00, per compenso,
oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cap come per legge, e quanto al secondo grado in € 6.138,50, di cui € 1.138,50 per spese ed € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, VA e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1/10/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 11 testualmente in sentenza: < il procedimento di mediazione veniva attivato dagli opponenti nel corso del presente giudizio ma che ad esso non partecipavano le parti processuali, ma solo i rispettivi difensori (si veda il verbale di primo incontro di mediazione del 18.05.16 prodotto d a parte opponente)>>,