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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9264/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRENTI LAURA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TRENTI LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 GUALANDI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIA C/O CANCELLERIA CIVILE TRIBUNALE DI RAVENNA 48100 RAVENNA presso il difensore avv. GUALANDI ANTONELLA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 24.6.2024 (Siderno – RC – 10.8.1963) agisce nei confronti di Parte_1 [...]
(Terravecchia – CS – 15.12.1963) per una modifica delle condizioni della loro Controparte_1 separazione. Si premette che le parti, che si sono sposate con matrimonio 1.8.1993 in Cariati (CS), hanno un figlio (maggiorenne ma non indipendente, nato il [...]). Per_1 La coppia è giunta alla separazione personale con sentenza 17.11.2014 su conclusioni congiunte fatte proprie dal tribunale. In virtù di tale pronuncia il padre era onerato del pagamento di un assegno di mantenimento per il figlio, da versare alla madre convivente, di €.200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e pagare il mutuo di €.
1.330 al mese di rata. Dal ricorso 24.6.2024 Premesso che all'epoca il ricorrente aveva uno stipendio di €.
3.360 mensili, egli precisava che, negli accordi dei coniugi, il marito cedeva la sua proprietà esclusiva sulla casa familiare: per l'esattezza, pagina 1 di 5 cedeva la nuda proprietà al figlio, l'usufrutto alla moglie (così definendo i suoi obblighi economici verso di loro), obbligandosi a pagare il mutuo fino al termine (oltre alle rate già scadute). Nelle more, per far fronte a tutte le spese sostenute, aveva vinto prima un concorso a Valdagno Pt_1 (contratto a tempo indeterminato in ospedale), poi, nel 2018, aveva vinto un concorso all'ospedale di NO (VE) dove lavora tutt'ora (doc.4) Nel ricorso egli scrive:
“Tale nuovo incarico ha richiesto che il Dott. reperisse una nuova abitazione, dapprima in Pt_1 locazione, eppoi, anche per esigenze di continuità abitativa contraendo, nel 2021, un ulteriore mutuo con BA NT (doc. n. 5) con rata mensile pari ad € 362,74 comprensiva della polizza-vita rateale annessa al mutuo, un finanziamento con AG (doc. n. 6) con rata mensile pari ad € 353,75, ed effettuando la cessione del quinto dello stipendio pari ad € 560,00 mensili (doc. n. 7), acquistando un piccolo appartamento a NO (VE). (doc. n. 8)” Nel 2019, il ricorrente ha appreso che il figlio stava per laurearsi in Medicina e Chirurgia Per_1 presso l'Università di Bologna (il rapporto tra padre e figlio è stato praticamente inesistente dal momento della pronuncia della sentenza di separazione), in quanto il padre, stante l'animosità e l'alta conflittualità presente tra i coniugi durante la causa di separazione, ha deciso di “farsi da parte” per il benessere e la tranquillità del figlio. Tra il 2022 ed il 2023, a causa di episodi cardiaci, ha dovuto ridurre il proprio lavoro. Egli ha continuato a svolgere la propria attività professionale, sia in ambito ospedaliero che in libera professione, sia intramoenia privata, per oltre 38 ore settimanali per poter onorare tutti debiti, primo tra tutti il mutuo gravante sulla casa coniugale di Bologna, il cui rateo mensile è aumentato da iniziali € 1200,00 ad euro 1535,00 mensili (doc. n.
9 - tasso variabile). Afferma di avere appreso (per puro caso) che il figlio ha iniziato il percorso volto a ottenere il Diploma di Specializzazione in Malattie dell'apparato Cardiovascolare presso l'Università di Ferrara, e attualmente dovrebbe essere iscritto al IV anno della Scuola di Specialità;(doc. n. 26). Da verifiche effettuate consultando l'Albo dei Medici Chirurghi dell'Ordine Professionale di Bologna è emerso che il figlio si è iscritto a detto Ordine dal 22.4.2020, ed è pure iscritto all'Elenco Per_1 Speciale per aver prestato attività presso le (USCA Unità Speciali di Continuità Assistenziale) create il 9 marzo 2020 durante la pandemia (doc n. 27). Inoltre, verrebbe riconosciuto al figlio un trattamento economico mensile pari ad € 1.600,00 netti per la durata della Scuola di Specialità, con applicazione di regime fiscale e contributivo (si veda art. 37 del Dlgs 368/1999). Il ricorrente, alla luce di tali notizie, ritenendo che il figlio abbia ormai raggiunta una propria indipendenza economica, mentre ha continuato a pagare il mutuo, ha cessato di pagare assegno per il figlio dal 2022. Chiede: revocare il suo obbligo di pagare il mutuo della casa familiare e (a decorrere da maggio 2020) revocare l'assegno per il figlio.
Si è costituita in giudizio, co propria comparsa 3.10.2024 la ex moglie contestando la domanda sul presupposto del mancato raggiungimento della indipendenza economica da parte del figlio. Espone ragioni della separazione personale dei coniugi che nulla rilevano in questo giudizio e ripercorre una serie di episodi e circostanze ugualmente irrilevanti oggi e risalenti nel tempo. Chiede: il rigetto del ricorso;
in subordine, anche in caso di accoglimento parziale delle richieste avversarie, di condannare a rifondere alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di € 14.652,65 pari all'importo delle n.12 rate del mutuo a suo tempo sospese, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
infine, chiede “un contributo al mantenimento” in proprio favore di €.1.200.
pagina 2 di 5 Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti. Le loro conclusioni finali Attore la cessazione dell'obbligo del Dott. di pagare la somma di € 1535,00 o la diversa Parte_1 maggiore o minore, corrispondente all'intera rata di mutuo gravante sull'immobile sito in Bologna Via Pietro Mengoli n. 34, il cui usufrutto e nuda proprietà sono rispettivamente intestati a
[...]
e , disposto come obbligazione di contribuzione al mantenimento Controparte_1 Parte_2 della moglie del figlio, e ciò a far data dal maggio 2020, nonché la cessazione dell'obbligo del Dott.
della ulteriore contribuzione al mantenimento del figlio con il versamento di € 200,00 Parte_1 mensili a e ciò a far data dal maggio 2020 o, comunque, da quando lo stesso ha cominciato a percepire emolumenti quale medico in formazione specialistica, e per l'effetto disporre la restituzione al ricorrente di quanto versato sino al momento del provvedimento di modifica/revoca e, conseguentemente, che la rata di mutuo sia sostenuta dalla sig.ra . Controparte_1
convenuta in via principale: rigettare integralmente tutte le richieste avversarie, confermando le statuizioni contenute nella sentenza n 3680/2014, ivi comprese quelle riguardanti il contributo al mantenimento del figlio di importo pari a 200,00 euro mensili, somma da rivalutarsi e con obbligo di Per_1 reintegrazione a carico del sig. e a favore della signora , Parte_1 Controparte_1 con decorrenza dalla data di cessazione arbitraria del pagamento. Qualora viceversa questo Giudice, in accoglimento anche parziale della richiesta avversaria, ritenga detta somma di € 200,00 mensili non più dovuta, statuire la decorrenza della modifica dalla data della richiesta. Vinte le spese. -in via subordinata: per puro scrupolo difensivo e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della richiesta avversaria di cessazione dell' obbligo da parte di di corrispondere a terzi ( Istituto mutuante) la rata mensile di restituzione del Parte_1 finanziamento, condannare il sig. a rifondere alla signora la somma Parte_1 Controparte_1 di € 14.652,65 ,pari all'importo delle n.12 rate del mutuo a suo tempo sospese, oltre ad eventuali successive non corrisposte, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo. Sempre in via subordinata, disporre inoltre, a carico del sig. e a favore Parte_1 di un contributo al mantenimento pari a € 1.200,00 mensili o a quella Controparte_1 maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, con decorrenza dalla data di richiesta di modifica.
L'attore ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie ex art.473-bis. 17 c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore, con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove come chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione: gli elementi di concreto rilievo per la presente decisione sono di natura documentale e sono già acquisiti agli atti.
Sulla raggiunta indipendenza economica del figlio Per_1 Il figlio ha ormai 31 anni;
è medio chirurgo. La stessa convenuta – in comparsa di costituzione - ammette che il contratto di di formazione specialistica con l'Università “richiede un impegno Per_1
pagina 3 di 5 pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, quaranta ore settimanali, sempre abbondantemente sforate, per un corrispettivo mensile di € 1.600,00 c.ca, per dodici mensilità” (doc.21). Si tratta di un contratto di durata di un anno risalente al 26.01.2021. Nel prosieguo degli anni il figlio ha proseguito a lavorare incrementando i propri guadagni. Dall'estratto conto dell' risulta la sua attività svolta presso l'Università di Ferrara in maniera CP_2 costante e ininterrotta – negli anni dal 2021 al 2025. In altri termini, il dott. è entrato Parte_2 stabilmente nel modo del lavoro fin dal 2021; svolgendo un'attività confacente al suo titolo di studio, così realizzando il suo obiettivo professionale per raggiungere il quale ha conseguito il suo diploma di laurea (doc.51 bis fasc. ric.). Alla sua raggiunta indipendenza economica e comunque ingresso consolidato e da anni nel mondo del lavoro. Anche gli allegati (52 bis) alla comparsa di parte attrice depositata in console in data 26.6.2025, attestano come il figlio lavori come medico fin dal 2021 percependo una retribuzione oscillante tra
€.
1.500 circa al mese a quasi €.
1.800. L'accoglimento della domanda di revoca del ricorrente può avere decorrenza dalla sua proposizione.
Il ricorrente domanda anche la cessazione del suo obbligo di pagamento della rata del mutuo della casa familiare, assegnata in sede di separazione alla moglie, affermando una sua riduzione reddituale e la circostanza “nuova” rappresentata dal fatto di avere acquistato, nelle more, un appartamento a NO (VE) (doc. n. 8 – dove vive attualmente) per le proprie esigenze abitative, contraendo, nel 2021, un mutuo con BA NT (doc. n. 5) con rata mensile di circa €.360 ed effettuando la cessione del quinto dello stipendio pari ad €.560,00 mensili (doc. n. 7). Il pagamento del mutuo della casa familiare è stato frutto di un accordo tra le parti nel giudizio di separazione personale (cfr. pag. n.3 della sentenza, quale contributo al mantenimento della moglie e del figlio (oltre al versamento, per quest'ultimo, dell'assegno di €.200).
Ad avviso del Collegio, la domanda non può trovare accoglimento. Proprio per le specifiche modalità con cui i coniugi hanno intesto regolare i loro rapporti economici, non si rinvengono oggi motivi per una deversa determinazione. Da un lato, si è trattato di una determinazione essenzialmente di puro contenuto economico e frutto della libera disponibilità dei loro diritti, dall'altro, seppure il reddito del marito si sia ridotto (come si vedrà meglio oltre), il divario tuttora esistente tra le parti, rende ancora comprensibile e giustificabile i termini dell'accordo economico. Peraltro, la revoca dell'assegno per il figlio giova oggi al padre, riducendone gli esborsi a favore dell'originario nucleo familiare.
La domanda riconvenzionale di “un contributo al mantenimento” di €.
1.200. Oggi la convenuta chiede un assegno di mantenimento per sé (ex art.156 c.c.) mai stabilito in sentenza di separazione: separazione conclusa, si ribadisce, su accordo delle parti. Evidentemente, i coniugi non hanno ritenuto, all'epoca, la sussistenza dei presupposti dell'art. cit. In merito alla domanda oggi azionata, deve osservarsi come la non si sia neppure messa in CP_1 prova, limitandosi a sostenere di trovarsi nelle condizioni economiche di averne diritto. I soli elementi a disposizione del Collegio sono i documenti reddituali depositati dalle parti. I redditi delle parti documentati ricorrente CU 22 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
3.300 CU 23 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
2.800 CU 24 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
3.500 Mod.730/22 = €.
5.600 al mese netti circa Mod.730/23 = €.
5.500 al mese netti circa Mod.730/24 = €.
4.900 al mese netti circa Convenuta pagina 4 di 5 Mod.730/22 = al mese netti circa €.
1.900 Mod.730/23 = al mese netti circa €.
1.900 Mod.730/24 = al mese netti circa €.
2.100 Da esse merge, effettivamente, un divario a favore del marito, ma non si può affermare che il tenore di vita del nucleo familiare, nel momento del persistere della convivenza matrimoniale, fosse di un particolare tenore: ciò in quanto la richiedente (sulla quale incombeva il relativo onere di allegazione e probatorio) non vi ha adempiuto, non articolando neppure prove sul punto specifico. Bisogna anche considerare che la vive, con il figlio, nella casa familiare per la quale, in questi CP_1 anni, è stato il solo marito a pagare la rata del mutuo (cfr. doc. n.29 fasc. ric.). Inoltre, le condizioni di salute di IL (documentate – cfr. doc. nn.22 e 23 fasc. ric.) sono peggiorate nel 2024 e gli è stata riconosciuta un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 60% (doc. n. 23)
Le altre domande della convenuta – relative al pagamento delle rate del mutuo della casa familiare (in cui è rimasta a vivere la ed il figlio – sono oggi inammissibili, in quanto si tratta di CP_1 Per_1 determinazioni di natura economica rientranti nella libera disponibilità delle parti, già oggetto di conclusioni congiunte delle stese. Proprio perché all'epoca concordate dalle parti, esse sono state fatte proprie dal tribunale con la sentenza di separazione, limitandosi il tribunale a prendere atto del loro accordo senza entrare nel merito delle stesse.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso introduttivo: revoca, con decorrenza dalla pronuncia, l'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
respinge tutte le altre domande avanzate dalle parti. Spese compensate
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 10.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9264/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRENTI LAURA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TRENTI LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 GUALANDI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIA C/O CANCELLERIA CIVILE TRIBUNALE DI RAVENNA 48100 RAVENNA presso il difensore avv. GUALANDI ANTONELLA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 24.6.2024 (Siderno – RC – 10.8.1963) agisce nei confronti di Parte_1 [...]
(Terravecchia – CS – 15.12.1963) per una modifica delle condizioni della loro Controparte_1 separazione. Si premette che le parti, che si sono sposate con matrimonio 1.8.1993 in Cariati (CS), hanno un figlio (maggiorenne ma non indipendente, nato il [...]). Per_1 La coppia è giunta alla separazione personale con sentenza 17.11.2014 su conclusioni congiunte fatte proprie dal tribunale. In virtù di tale pronuncia il padre era onerato del pagamento di un assegno di mantenimento per il figlio, da versare alla madre convivente, di €.200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e pagare il mutuo di €.
1.330 al mese di rata. Dal ricorso 24.6.2024 Premesso che all'epoca il ricorrente aveva uno stipendio di €.
3.360 mensili, egli precisava che, negli accordi dei coniugi, il marito cedeva la sua proprietà esclusiva sulla casa familiare: per l'esattezza, pagina 1 di 5 cedeva la nuda proprietà al figlio, l'usufrutto alla moglie (così definendo i suoi obblighi economici verso di loro), obbligandosi a pagare il mutuo fino al termine (oltre alle rate già scadute). Nelle more, per far fronte a tutte le spese sostenute, aveva vinto prima un concorso a Valdagno Pt_1 (contratto a tempo indeterminato in ospedale), poi, nel 2018, aveva vinto un concorso all'ospedale di NO (VE) dove lavora tutt'ora (doc.4) Nel ricorso egli scrive:
“Tale nuovo incarico ha richiesto che il Dott. reperisse una nuova abitazione, dapprima in Pt_1 locazione, eppoi, anche per esigenze di continuità abitativa contraendo, nel 2021, un ulteriore mutuo con BA NT (doc. n. 5) con rata mensile pari ad € 362,74 comprensiva della polizza-vita rateale annessa al mutuo, un finanziamento con AG (doc. n. 6) con rata mensile pari ad € 353,75, ed effettuando la cessione del quinto dello stipendio pari ad € 560,00 mensili (doc. n. 7), acquistando un piccolo appartamento a NO (VE). (doc. n. 8)” Nel 2019, il ricorrente ha appreso che il figlio stava per laurearsi in Medicina e Chirurgia Per_1 presso l'Università di Bologna (il rapporto tra padre e figlio è stato praticamente inesistente dal momento della pronuncia della sentenza di separazione), in quanto il padre, stante l'animosità e l'alta conflittualità presente tra i coniugi durante la causa di separazione, ha deciso di “farsi da parte” per il benessere e la tranquillità del figlio. Tra il 2022 ed il 2023, a causa di episodi cardiaci, ha dovuto ridurre il proprio lavoro. Egli ha continuato a svolgere la propria attività professionale, sia in ambito ospedaliero che in libera professione, sia intramoenia privata, per oltre 38 ore settimanali per poter onorare tutti debiti, primo tra tutti il mutuo gravante sulla casa coniugale di Bologna, il cui rateo mensile è aumentato da iniziali € 1200,00 ad euro 1535,00 mensili (doc. n.
9 - tasso variabile). Afferma di avere appreso (per puro caso) che il figlio ha iniziato il percorso volto a ottenere il Diploma di Specializzazione in Malattie dell'apparato Cardiovascolare presso l'Università di Ferrara, e attualmente dovrebbe essere iscritto al IV anno della Scuola di Specialità;(doc. n. 26). Da verifiche effettuate consultando l'Albo dei Medici Chirurghi dell'Ordine Professionale di Bologna è emerso che il figlio si è iscritto a detto Ordine dal 22.4.2020, ed è pure iscritto all'Elenco Per_1 Speciale per aver prestato attività presso le (USCA Unità Speciali di Continuità Assistenziale) create il 9 marzo 2020 durante la pandemia (doc n. 27). Inoltre, verrebbe riconosciuto al figlio un trattamento economico mensile pari ad € 1.600,00 netti per la durata della Scuola di Specialità, con applicazione di regime fiscale e contributivo (si veda art. 37 del Dlgs 368/1999). Il ricorrente, alla luce di tali notizie, ritenendo che il figlio abbia ormai raggiunta una propria indipendenza economica, mentre ha continuato a pagare il mutuo, ha cessato di pagare assegno per il figlio dal 2022. Chiede: revocare il suo obbligo di pagare il mutuo della casa familiare e (a decorrere da maggio 2020) revocare l'assegno per il figlio.
Si è costituita in giudizio, co propria comparsa 3.10.2024 la ex moglie contestando la domanda sul presupposto del mancato raggiungimento della indipendenza economica da parte del figlio. Espone ragioni della separazione personale dei coniugi che nulla rilevano in questo giudizio e ripercorre una serie di episodi e circostanze ugualmente irrilevanti oggi e risalenti nel tempo. Chiede: il rigetto del ricorso;
in subordine, anche in caso di accoglimento parziale delle richieste avversarie, di condannare a rifondere alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di € 14.652,65 pari all'importo delle n.12 rate del mutuo a suo tempo sospese, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
infine, chiede “un contributo al mantenimento” in proprio favore di €.1.200.
pagina 2 di 5 Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti. Le loro conclusioni finali Attore la cessazione dell'obbligo del Dott. di pagare la somma di € 1535,00 o la diversa Parte_1 maggiore o minore, corrispondente all'intera rata di mutuo gravante sull'immobile sito in Bologna Via Pietro Mengoli n. 34, il cui usufrutto e nuda proprietà sono rispettivamente intestati a
[...]
e , disposto come obbligazione di contribuzione al mantenimento Controparte_1 Parte_2 della moglie del figlio, e ciò a far data dal maggio 2020, nonché la cessazione dell'obbligo del Dott.
della ulteriore contribuzione al mantenimento del figlio con il versamento di € 200,00 Parte_1 mensili a e ciò a far data dal maggio 2020 o, comunque, da quando lo stesso ha cominciato a percepire emolumenti quale medico in formazione specialistica, e per l'effetto disporre la restituzione al ricorrente di quanto versato sino al momento del provvedimento di modifica/revoca e, conseguentemente, che la rata di mutuo sia sostenuta dalla sig.ra . Controparte_1
convenuta in via principale: rigettare integralmente tutte le richieste avversarie, confermando le statuizioni contenute nella sentenza n 3680/2014, ivi comprese quelle riguardanti il contributo al mantenimento del figlio di importo pari a 200,00 euro mensili, somma da rivalutarsi e con obbligo di Per_1 reintegrazione a carico del sig. e a favore della signora , Parte_1 Controparte_1 con decorrenza dalla data di cessazione arbitraria del pagamento. Qualora viceversa questo Giudice, in accoglimento anche parziale della richiesta avversaria, ritenga detta somma di € 200,00 mensili non più dovuta, statuire la decorrenza della modifica dalla data della richiesta. Vinte le spese. -in via subordinata: per puro scrupolo difensivo e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della richiesta avversaria di cessazione dell' obbligo da parte di di corrispondere a terzi ( Istituto mutuante) la rata mensile di restituzione del Parte_1 finanziamento, condannare il sig. a rifondere alla signora la somma Parte_1 Controparte_1 di € 14.652,65 ,pari all'importo delle n.12 rate del mutuo a suo tempo sospese, oltre ad eventuali successive non corrisposte, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo. Sempre in via subordinata, disporre inoltre, a carico del sig. e a favore Parte_1 di un contributo al mantenimento pari a € 1.200,00 mensili o a quella Controparte_1 maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, con decorrenza dalla data di richiesta di modifica.
L'attore ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie ex art.473-bis. 17 c.p.c. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del giudice relatore, con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove come chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione: gli elementi di concreto rilievo per la presente decisione sono di natura documentale e sono già acquisiti agli atti.
Sulla raggiunta indipendenza economica del figlio Per_1 Il figlio ha ormai 31 anni;
è medio chirurgo. La stessa convenuta – in comparsa di costituzione - ammette che il contratto di di formazione specialistica con l'Università “richiede un impegno Per_1
pagina 3 di 5 pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, quaranta ore settimanali, sempre abbondantemente sforate, per un corrispettivo mensile di € 1.600,00 c.ca, per dodici mensilità” (doc.21). Si tratta di un contratto di durata di un anno risalente al 26.01.2021. Nel prosieguo degli anni il figlio ha proseguito a lavorare incrementando i propri guadagni. Dall'estratto conto dell' risulta la sua attività svolta presso l'Università di Ferrara in maniera CP_2 costante e ininterrotta – negli anni dal 2021 al 2025. In altri termini, il dott. è entrato Parte_2 stabilmente nel modo del lavoro fin dal 2021; svolgendo un'attività confacente al suo titolo di studio, così realizzando il suo obiettivo professionale per raggiungere il quale ha conseguito il suo diploma di laurea (doc.51 bis fasc. ric.). Alla sua raggiunta indipendenza economica e comunque ingresso consolidato e da anni nel mondo del lavoro. Anche gli allegati (52 bis) alla comparsa di parte attrice depositata in console in data 26.6.2025, attestano come il figlio lavori come medico fin dal 2021 percependo una retribuzione oscillante tra
€.
1.500 circa al mese a quasi €.
1.800. L'accoglimento della domanda di revoca del ricorrente può avere decorrenza dalla sua proposizione.
Il ricorrente domanda anche la cessazione del suo obbligo di pagamento della rata del mutuo della casa familiare, assegnata in sede di separazione alla moglie, affermando una sua riduzione reddituale e la circostanza “nuova” rappresentata dal fatto di avere acquistato, nelle more, un appartamento a NO (VE) (doc. n. 8 – dove vive attualmente) per le proprie esigenze abitative, contraendo, nel 2021, un mutuo con BA NT (doc. n. 5) con rata mensile di circa €.360 ed effettuando la cessione del quinto dello stipendio pari ad €.560,00 mensili (doc. n. 7). Il pagamento del mutuo della casa familiare è stato frutto di un accordo tra le parti nel giudizio di separazione personale (cfr. pag. n.3 della sentenza, quale contributo al mantenimento della moglie e del figlio (oltre al versamento, per quest'ultimo, dell'assegno di €.200).
Ad avviso del Collegio, la domanda non può trovare accoglimento. Proprio per le specifiche modalità con cui i coniugi hanno intesto regolare i loro rapporti economici, non si rinvengono oggi motivi per una deversa determinazione. Da un lato, si è trattato di una determinazione essenzialmente di puro contenuto economico e frutto della libera disponibilità dei loro diritti, dall'altro, seppure il reddito del marito si sia ridotto (come si vedrà meglio oltre), il divario tuttora esistente tra le parti, rende ancora comprensibile e giustificabile i termini dell'accordo economico. Peraltro, la revoca dell'assegno per il figlio giova oggi al padre, riducendone gli esborsi a favore dell'originario nucleo familiare.
La domanda riconvenzionale di “un contributo al mantenimento” di €.
1.200. Oggi la convenuta chiede un assegno di mantenimento per sé (ex art.156 c.c.) mai stabilito in sentenza di separazione: separazione conclusa, si ribadisce, su accordo delle parti. Evidentemente, i coniugi non hanno ritenuto, all'epoca, la sussistenza dei presupposti dell'art. cit. In merito alla domanda oggi azionata, deve osservarsi come la non si sia neppure messa in CP_1 prova, limitandosi a sostenere di trovarsi nelle condizioni economiche di averne diritto. I soli elementi a disposizione del Collegio sono i documenti reddituali depositati dalle parti. I redditi delle parti documentati ricorrente CU 22 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
3.300 CU 23 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
2.800 CU 24 = lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
3.500 Mod.730/22 = €.
5.600 al mese netti circa Mod.730/23 = €.
5.500 al mese netti circa Mod.730/24 = €.
4.900 al mese netti circa Convenuta pagina 4 di 5 Mod.730/22 = al mese netti circa €.
1.900 Mod.730/23 = al mese netti circa €.
1.900 Mod.730/24 = al mese netti circa €.
2.100 Da esse merge, effettivamente, un divario a favore del marito, ma non si può affermare che il tenore di vita del nucleo familiare, nel momento del persistere della convivenza matrimoniale, fosse di un particolare tenore: ciò in quanto la richiedente (sulla quale incombeva il relativo onere di allegazione e probatorio) non vi ha adempiuto, non articolando neppure prove sul punto specifico. Bisogna anche considerare che la vive, con il figlio, nella casa familiare per la quale, in questi CP_1 anni, è stato il solo marito a pagare la rata del mutuo (cfr. doc. n.29 fasc. ric.). Inoltre, le condizioni di salute di IL (documentate – cfr. doc. nn.22 e 23 fasc. ric.) sono peggiorate nel 2024 e gli è stata riconosciuta un'invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa pari al 60% (doc. n. 23)
Le altre domande della convenuta – relative al pagamento delle rate del mutuo della casa familiare (in cui è rimasta a vivere la ed il figlio – sono oggi inammissibili, in quanto si tratta di CP_1 Per_1 determinazioni di natura economica rientranti nella libera disponibilità delle parti, già oggetto di conclusioni congiunte delle stese. Proprio perché all'epoca concordate dalle parti, esse sono state fatte proprie dal tribunale con la sentenza di separazione, limitandosi il tribunale a prendere atto del loro accordo senza entrare nel merito delle stesse.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso introduttivo: revoca, con decorrenza dalla pronuncia, l'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
respinge tutte le altre domande avanzate dalle parti. Spese compensate
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 10.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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