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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1653/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv. ti IOELE LORENZO e IANNONE LUCA giusta mandato in atti
Opponente
E
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. ti SPERANZA GIUSEPPE
e ZAMMIELLO SARA giusta procura in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 19.03.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2024, emesso dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'ex dipendente CP_1
[...] della somma di euro 2.149,93 oltre spese di procedura ed accessori, a titolo di tfr. Contestava il quantum ingiunto calcolo sulla base delle risultanze dell'estratto contributivo, eccependo di aver già corrisposto al lavoratore degli anticipi di Tfr nel corso del rapporto di lavoro nel mese di novembre di ogni anno, residuando la somma netta di euro 167,69. Per le suesposte argomentazioni adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire: "Revocare il Decreto ingiuntivo opposto e ridurre l'importo dovuto dalla società a titolo di trattamento di fine rapporto nei sensi di cui al motivo innanzi esposto, con vittoria di spese".
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese. Precisava di non aver mai firmato né ricevuto alcun cedolino paga e di non aver altresì mai chiesto anticipi del Tfr maturato.
In uno alle note di trattazione scritta, l'opponente depositava la distinta del bonifico di euro 1.814,00 del 13.12.2022 relativo alla retribuzione di novembre 2022 in cui era indicato l'anticipo di tfr di euro 551,13.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16.07.2025, decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
L'opposizione va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati.
Preliminarmente giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente ed opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso", ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr ex plurimis Cass. 13001/2006).
Occorre altresì evidenziare che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio,
e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004;
Cass. 13467/2003).
Ciò posto, occorre esaminare la prima censura sollevata dall'opponente riguardo all'errato calcolo del t.f.r. operato dal lavoratore sulla base delle risultanze dell'estratto contributivo.
Ebbene, rileva evidenziare che l'estratto contributivo non costituisce prova certa del credito retributivo maturato dal lavoratore in quanto la retribuzione imponibile dichiarata all' CP_2 non corrisponde necessariamente alla retribuzione corrisposta al lavoratore potendo esserci un divario tra retribuzione erogata nel concreto rapporto di lavoro e retribuzione virtuale, assunta come parametro ai fini contributivi.
Ed invero, i contributi previdenziali, per specifica disposizione di legge (l'art. 1 DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389), devono essere calcolati sulla retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative anche da parte dei datori di lavoro che non aderiscano, neppure di fatto, alla predetta contrattazione. Sussiste dunque un'autonomia del riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale rispetto a quella nell'ambito del rapporto giuridico di lavoro, con una divaricazione, fra retribuzione dovuta al lavoratore e quella minima imponibile.
Quanto detto si è verificato nella fattispecie che ci occupa in cui l'opponente ha documentato le retribuzioni maturate dal lavoratore nel corso dell'intero periodo lavorativo e quindi la misura del trattamento di fine rapporto, diversa e inferiore rispetto a quella richiesta con il ricorso monitorio (cfr prospetti di calcolo Tfr).
Tuttavia, l'opponente ha indicato come Tfr dovuto euro 2.044,45, mentre alla luce della retribuzione annua lorda e dei dati contenuti nei prospetti di calcolo del Tfr dal medesimo depositati, risulta un Tfr pari ad euro 2.053,93.
L'opponente inoltre eccepisce il quasi totale pagamento del Tfr maturato dal lavoratore, odierno opposto, sull'assunto di aver al medesimo pagato degli Par anticipi di ogni anno, per come risultante dalle buste paga in atti.
A ben vedere, dalla busta paga di novembre 2020 risulta un anticipo di Tfr pari ad euro 338,49, dalla busta paga di novembre 2021 un'anticipazione
Tfr di euro 637, 42, dalla busta paga di novembre 2022 un anticipo di euro
551,13. Risulta altresì dalla busta paga di aprile 2023 l'indicazione del Tfr maturato nel corso dell'anno, pari ad euro 179, 60 ed il bonifico attestante il pagamento dell'intero importo di cui alla busta paga, comprensivo del Tfr.
In corso di causa, l'opponente ha poi depositato il bonifico di euro 1.814,00 del 3.12.2022 relativo alla retribuzione di novembre 2022 - per come risultante dalla busta paga - in cui è indicato, come ricordato, anche l'anticipazione tfr di euro 551,13.
Dal suo canto, l'opponente si è limitato a dedurre di non aver mai ricevuto né firmato i prospetti paga e di non aver mai richiesto un'anticipazione del
Tfr.
Ebbene, indipendentemente dalla correttezza o meno della scelta datoriale di erogare il Tfr con anticipi nel corso del rapporto di lavoro, ciò che rileva è se tali anticipi siano stati effettivamente corrisposti.
Abbiamo visto che, in relazione all'anticipazione contenuta nella busta paga di novembre 2022, vi è prova del relativo pagamento.
Quanto agli altri due anticipi, sebbene non vi siano in atti le distinte di pagamento, occorre tener conto che parte opposta nulla ha contestato sulla corresponsione delle somme indicate anche nelle buste paga di novembre
2020 e 2021, limitandosi solo ad affermare di non aver mai ricevuto alcuna busta paga, deducendo poi che quanto percepito corrispondeva alle giornate di lavoro svolte, null'altro specificando.
Pertanto, dall'importo lordo del Tfr spettante a parte opposta e pari ad euro
2.053,93 occorrerà detrarre i siffatti acconti pari ad euro 1.706,64 complessivi con un residuo, dunque, di euro 347,29 lordi.
L'opposizione va parzialmente accolto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 58/2024 e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma lorda di euro 347,29.
Le spese processuali, stante l'esito complessivo del giudizio, sono totalmente compensate tra le parti.
PQM
Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 58/2024, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma lorda di euro 347,29 a titolo di Tfr oltre accessori di legge;
compensa tra le parti le spese processuali
Così deciso in Salerno lì 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1653/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv. ti IOELE LORENZO e IANNONE LUCA giusta mandato in atti
Opponente
E
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. ti SPERANZA GIUSEPPE
e ZAMMIELLO SARA giusta procura in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 19.03.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 58/2024, emesso dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'ex dipendente CP_1
[...] della somma di euro 2.149,93 oltre spese di procedura ed accessori, a titolo di tfr. Contestava il quantum ingiunto calcolo sulla base delle risultanze dell'estratto contributivo, eccependo di aver già corrisposto al lavoratore degli anticipi di Tfr nel corso del rapporto di lavoro nel mese di novembre di ogni anno, residuando la somma netta di euro 167,69. Per le suesposte argomentazioni adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire: "Revocare il Decreto ingiuntivo opposto e ridurre l'importo dovuto dalla società a titolo di trattamento di fine rapporto nei sensi di cui al motivo innanzi esposto, con vittoria di spese".
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese. Precisava di non aver mai firmato né ricevuto alcun cedolino paga e di non aver altresì mai chiesto anticipi del Tfr maturato.
In uno alle note di trattazione scritta, l'opponente depositava la distinta del bonifico di euro 1.814,00 del 13.12.2022 relativo alla retribuzione di novembre 2022 in cui era indicato l'anticipo di tfr di euro 551,13.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16.07.2025, decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
L'opposizione va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati.
Preliminarmente giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente ed opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso", ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr ex plurimis Cass. 13001/2006).
Occorre altresì evidenziare che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio,
e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004;
Cass. 13467/2003).
Ciò posto, occorre esaminare la prima censura sollevata dall'opponente riguardo all'errato calcolo del t.f.r. operato dal lavoratore sulla base delle risultanze dell'estratto contributivo.
Ebbene, rileva evidenziare che l'estratto contributivo non costituisce prova certa del credito retributivo maturato dal lavoratore in quanto la retribuzione imponibile dichiarata all' CP_2 non corrisponde necessariamente alla retribuzione corrisposta al lavoratore potendo esserci un divario tra retribuzione erogata nel concreto rapporto di lavoro e retribuzione virtuale, assunta come parametro ai fini contributivi.
Ed invero, i contributi previdenziali, per specifica disposizione di legge (l'art. 1 DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389), devono essere calcolati sulla retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative anche da parte dei datori di lavoro che non aderiscano, neppure di fatto, alla predetta contrattazione. Sussiste dunque un'autonomia del riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale rispetto a quella nell'ambito del rapporto giuridico di lavoro, con una divaricazione, fra retribuzione dovuta al lavoratore e quella minima imponibile.
Quanto detto si è verificato nella fattispecie che ci occupa in cui l'opponente ha documentato le retribuzioni maturate dal lavoratore nel corso dell'intero periodo lavorativo e quindi la misura del trattamento di fine rapporto, diversa e inferiore rispetto a quella richiesta con il ricorso monitorio (cfr prospetti di calcolo Tfr).
Tuttavia, l'opponente ha indicato come Tfr dovuto euro 2.044,45, mentre alla luce della retribuzione annua lorda e dei dati contenuti nei prospetti di calcolo del Tfr dal medesimo depositati, risulta un Tfr pari ad euro 2.053,93.
L'opponente inoltre eccepisce il quasi totale pagamento del Tfr maturato dal lavoratore, odierno opposto, sull'assunto di aver al medesimo pagato degli Par anticipi di ogni anno, per come risultante dalle buste paga in atti.
A ben vedere, dalla busta paga di novembre 2020 risulta un anticipo di Tfr pari ad euro 338,49, dalla busta paga di novembre 2021 un'anticipazione
Tfr di euro 637, 42, dalla busta paga di novembre 2022 un anticipo di euro
551,13. Risulta altresì dalla busta paga di aprile 2023 l'indicazione del Tfr maturato nel corso dell'anno, pari ad euro 179, 60 ed il bonifico attestante il pagamento dell'intero importo di cui alla busta paga, comprensivo del Tfr.
In corso di causa, l'opponente ha poi depositato il bonifico di euro 1.814,00 del 3.12.2022 relativo alla retribuzione di novembre 2022 - per come risultante dalla busta paga - in cui è indicato, come ricordato, anche l'anticipazione tfr di euro 551,13.
Dal suo canto, l'opponente si è limitato a dedurre di non aver mai ricevuto né firmato i prospetti paga e di non aver mai richiesto un'anticipazione del
Tfr.
Ebbene, indipendentemente dalla correttezza o meno della scelta datoriale di erogare il Tfr con anticipi nel corso del rapporto di lavoro, ciò che rileva è se tali anticipi siano stati effettivamente corrisposti.
Abbiamo visto che, in relazione all'anticipazione contenuta nella busta paga di novembre 2022, vi è prova del relativo pagamento.
Quanto agli altri due anticipi, sebbene non vi siano in atti le distinte di pagamento, occorre tener conto che parte opposta nulla ha contestato sulla corresponsione delle somme indicate anche nelle buste paga di novembre
2020 e 2021, limitandosi solo ad affermare di non aver mai ricevuto alcuna busta paga, deducendo poi che quanto percepito corrispondeva alle giornate di lavoro svolte, null'altro specificando.
Pertanto, dall'importo lordo del Tfr spettante a parte opposta e pari ad euro
2.053,93 occorrerà detrarre i siffatti acconti pari ad euro 1.706,64 complessivi con un residuo, dunque, di euro 347,29 lordi.
L'opposizione va parzialmente accolto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 58/2024 e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma lorda di euro 347,29.
Le spese processuali, stante l'esito complessivo del giudizio, sono totalmente compensate tra le parti.
PQM
Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 58/2024, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma lorda di euro 347,29 a titolo di Tfr oltre accessori di legge;
compensa tra le parti le spese processuali
Così deciso in Salerno lì 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino