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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/11/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 716/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania (CT), Via Parte_1 C.F._1
Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago, che lo rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e per essa la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(Partita IVA n. ), elettivamente domiciliata in Acireale, via Controparte_2 P.IVA_2
Marchese di Sangiuliano n.112, presso lo studio dell'Avv. Franco Maria Merlino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.5.2023 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
2119/2023, pronunciata dal Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile e pubblicata in data
15.05.2023.
Si costituiva in giudizio per mezzo della sua mandataria Controparte_1 [...]
contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'udienza del 12.2.2025 il processo veniva dichiarato interrotto.
Veniva riassunto dall'appellante con ricorso in data 15.4.2025 a seguito del quale veniva fissata l'udienza di discussione e decisione della causa per il 5.11.2025.
L'appellante depositava, in data 2.5.2025, prova della notifica del ricorso e del decreto all'appellata.
All'udienza del 5.11.2025 nessuna delle parti compariva sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 12.11.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
A detta udienza nessuna parte compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”. La ultima norma a sua volta prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del
5.11.2025 e pure alla successiva udienza del 12.11.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
pagina 2 di 3 Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08 convertito con modificazioni nella legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la elativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 716/23 R.G, così statuisce: dichiara, ex art. 309 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 12 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 716/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania (CT), Via Parte_1 C.F._1
Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago, che lo rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e per essa la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(Partita IVA n. ), elettivamente domiciliata in Acireale, via Controparte_2 P.IVA_2
Marchese di Sangiuliano n.112, presso lo studio dell'Avv. Franco Maria Merlino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.5.2023 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
2119/2023, pronunciata dal Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile e pubblicata in data
15.05.2023.
Si costituiva in giudizio per mezzo della sua mandataria Controparte_1 [...]
contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'udienza del 12.2.2025 il processo veniva dichiarato interrotto.
Veniva riassunto dall'appellante con ricorso in data 15.4.2025 a seguito del quale veniva fissata l'udienza di discussione e decisione della causa per il 5.11.2025.
L'appellante depositava, in data 2.5.2025, prova della notifica del ricorso e del decreto all'appellata.
All'udienza del 5.11.2025 nessuna delle parti compariva sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 12.11.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
A detta udienza nessuna parte compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”. La ultima norma a sua volta prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del
5.11.2025 e pure alla successiva udienza del 12.11.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
pagina 2 di 3 Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08 convertito con modificazioni nella legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la elativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 716/23 R.G, così statuisce: dichiara, ex art. 309 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 12 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 3 di 3