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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 13234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13234 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38628/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38628/2023 promossa da:
(C.F. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Barrafranca, Via dello Stadio n. 3/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferreri, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTORE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 31.7.2023, ha convenuto nel Parte_1 presente giudizio civile l' (breviter al fine di sentir Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: in via preliminare: - Si chiede che il
Giudice in questa sede adito, per i motivi espressi al paragrafo I ed in ossequio alla normativa aderente al caso di specie, sospenda con decreto inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza
Pagina 1 sentite le parti, l'efficacia esecutiva sia dell'atto di ingiunzione 2023.0051573 del 05.07.2023 sia del decreto di revoca n. 9/21 del 14.01.2021 nonché di ogni altro atto presupposto e/o prodromico, conseguenziale o precedente o comunque connesso, anche non conosciuto. In subordine Voglia comunque il Giudice sospendere l'efficacia esecutiva del dell'atto di ingiunzione 2023.0051573 del
05.07.2023 in attesa della definizione del procedimento penale. - Sempre in via preliminare si chiede che il Giudice, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, Voglia accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in luogo del Tribunale civile di Enna;
- Ed ancora, in via ulteriormente subordinata, si chiede che il Giudice in questa sede adito, sempre previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, Voglia sospendere il prosieguo del presente giudizio in attesa del provvedimento di definizione del giudizio n. 1199/23 R.G. allo stato pendente innanzi al Tribunale civile di Caltanissetta o, comunque, in attesa della declaratoria, da parte del Giudice civile di Caltanissetta, rispetto alla richiesta di sospensione del Decreto di Revoca n. 9/21. - Fermo quanto sopra, si chiede altresì che il Giudice in questa sede adito, Voglia adottare ogni provvedimento ritenuto utile e/o opportuno e/o necessario rispetto alle eccezioni di connessione e/o continenza sollevate dalla scrivente difesa. - In via ulteriormente preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di ingiunzione e del procedimento di coazione ex R.D. n.
639/1910 adottato dall'Ente opposto per le motivazioni dedotte al paragrafo IV, dichiarare che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme ingiunte e, conseguentemente, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione opposto;
- accertare e dichiarare l'estinzione del diritto dell'Ente opposto per prescrizione in virtù di quanto dedotto al paragrafo IX, dichiarare che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme ingiunte, conseguentemente, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione notificato;
Nel merito: - accertare l'infondatezza fattuale e giuridica del diritto dell'Ente e delle motivazioni poste a base dell'atto di ingiunzione, per come specificatamente dedotto ai paragrafi da V a VIII dichiarando, per l'effetto, che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme ingiunte e, per l'effetto, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione notificato nonché il connesso D.D.S. n. 9/21. - In ogni caso accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di recupero delle somme e dichiarare che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme nei termini ingiunti anche in virtù dei motivi espressi ai paragrafi X e XI;
conseguentemente, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione notificato nonché il connesso D.D.S. n. 9/21. - In ogni caso accertare l'illegittimità della richiesta di somme a titolo di interessi per le ragioni esposte al paragrafo XI e quindi dichiarare che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme ingiunte;
per l'effetto, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione opposto nonché il connesso D.D.S. n. 9/21. - Condannare, infine, l'Ente opposto a restituire all' opponente l'importo indebitamente recuperato ad oggi quantificabile nella somma di
Pagina 2 euro 62.922,66 nonché l'ulteriore somma che sarà stata accertata come indebitamente recuperata, a danno dell'azienda agricola, nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di causa”. Il giudice ha accolto l'istanza di sospensione e ha disposto ex art. 171 bis c.p.c. il differimento della prima udienza di comparizione dal 7.2.2024 al 22.5.2024. si è tardivamente CP_1 costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “-) con ordinanza ex art. 5, co. 1, d.lgs,
150/2011 respingere l'istanza cautelare di sospensione dell'ingiunzione fiscale opposta, con conseguente inefficacia del decreto di accoglimento interinale dell'istanza; -) nel merito, rigettare l'opposizione di perché inammissibile o infondata.”. Nella prima memoria di cui Parte_1 all'art. 171 ter c.p.c., non ha modificato le proprie conclusioni, mentre parte attrice ha CP_1 concluso come segue: “- accertare e dichiarare la tardività della costituzione in giudizio da parte di
, con le dovute conseguenze in termini di preclusioni e decadenze;
- respingere la richiesta di CP_1 dichiarare inefficace il decreto di accoglimento della domanda cautelare, confermando la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale opposta valutando altresì l'opportunità, alla luce della pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale Penale di Enna, di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di revoca n. 9/21. - nel merito, accogliere la presente opposizione con condanna di parte opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore in quale si dichiara antistatario.”.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta in data 22.5.2024, il Giudice ha fissato l'udienza per il passaggio della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.. Nelle proprie note scritte ex art. 189 n. 1 c.p.c., parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento di coazione ex R.D. n. 639/1910 in virtù dell'eccezione esposta in seno al paragrafo IV dell'atto di citazione in opposizione (ed ulteriormente sviluppata in seno al par. II della memoria ex art. 171 ter comma I n. 2 c.p.c.); - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività della costituzione in giudizio di controparte in virtù dell'eccezione esposta in seno al par. I della memoria ex art. 171 ter comma I n. 1 c.p.c., con conseguente operatività delle preclusioni e decadenze di rito;
- Nel merito, si chiede che il Giudice Voglia annullare con effetto immediato e definitivo l'atto di ingiunzione prot. n. 2023.0051573 del 05.07.2023, notificato in data 06.07.2023 (doc. 1 in allegato alla citazione) – ingiunzione fiscale ad oggi già sospesa giuste ordinanze del 27.09.23 e del
26.06.24 – tenuto conto del fatto che, in primo luogo, l'efficacia esecutiva del titolo sotteso all'ingiunzione, ovverosia il decreto di revoca n. 9/21 datato 14.01.2021 notificato all'opponente in data 19.01.2021 (vedasi doc. 1 bis in allegato alla citazione) è stata sospesa giusto provvedimento del 20.07.24 (che si allega doc.1) emesso dal Tribunale civile di Caltanissetta, innanzi al quale pende azione di accertamento negativo nei confronti del decreto di revoca. - Sempre nel merito, si
Pagina 3 chiede che il Giudice Voglia comunque annullare con effetto immediato e definitivo l'atto di ingiunzione stante il venir meno del fatto presupposto all'ingiunzione fiscale, ovverosia l'asserita consumazione del fatto di reato, definitivamente smentita dal Tribunale Penale di Enna giusta sentenza di assoluzione n. 26/24 pronunciata in favore di parte opponente e ad oggi passata in giudicato (vedasi nota di deposito del 29.05.24); - Voglia in ogni caso il Giudice adito annullare con effetto immediato e definitivo l'atto di ingiunzione e ciò in virtù sia dell'infondatezza dei dati fattuali e giuridici che risultavano posti a base del provvedimento ingiuntivo, sia delle ulteriori eccezioni mosse in atti da questa difesa ed in particolare: difetto di motivazione (par. VIII della citazione), eccesso di potere e violazione del principio del legittimo affidamento (par. V della citazione e della prima memoria difensiva), errata valutazione dei fatti concreti (par. VI della citazione e della prima memoria difensiva), contraddittorietà con esiti dell'istruttoria svolta (par.
VII della citazione;
par. IV della seconda memoria difensiva). - Sempre nel merito, in ogni caso accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento di recupero delle somme, per come quantificate in ingiunzione, stante le trattenute in compensazione nelle more effettuate dall'organismo pagatore a danno della parte opponente (vedasi quanto documentato sia in seno alla seconda memoria difensiva, da doc. 1 a doc. 4, sia in seno all'istanza cautelare dell'11.06.24), con richiesta di condanna dell'Ente opposto a restituire all'opponente l'importo ad oggi complessivamente recuperato in compensazione a danno di parte opponente. - Da ultimo nel merito,
Voglia comunque il Giudice adito accertare e dichiarare l'estinzione del diritto dell'Ente opposto per prescrizione e, per l'effetto, dichiarare che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme ingiunte, conseguentemente, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione notificato. -
Solo in via subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento di recupero delle somme in virtù dell'avanzata decadenza totale dal beneficio, accogliendo quindi le argomentazioni di difesa esposte in seno al paragrafo X e XI dell'atto di citazione in opposizione nonché in seno al par. da VI a VIII della seconda memoria difensiva. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara antistatario.”. La convenuta non ha proceduto al deposito di ulteriori note difensive. La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 3.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti e documenti di causa si evince che: in data 26.11.2020, la ditta individuale
[...]
ha presentato domanda di aiuto n. 94750499975 al fine di partecipare al bando indetto Parte_1 dalla Regione Siciliana per il sostegno all'insediamento dei giovani in agricoltura (misura 112 del
PSR Sicilia 2007/2013) ed è stata ammessa al finanziamento;
in data 27.10.2011 è stato emesso
D.D.S. n. 4011/2011; in data 06.02.2020, con note prot. 0009688 – 000968900 (doc. 17 in
Pagina 4 produzione di parte opponente), l' ha trasmesso all'opponente e all'Ispettorato Agricoltura di CP_1
Enna provvedimento di sospensione del procedimento erogatorio, dando atto di avere ricevuto comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal GIP presso il
Tribunale di Enna nel procedimento R.G. GIP n. 272/2018 – R.G.N.R. n. 2037/2017 instaurato nei confronti del sig. ; le predette note venivano, quindi, impugnate dinnanzi al Tar Persona_1
Catania, che si dichiarava privo di giurisdizione;
successivamente, con nota prot. n. 8102 del
15.09.2020 (doc. 19), l' comunicava l'avvio del procedimento di revoca del contributo CP_1 concesso, considerato l'avvio del predetto procedimento penale e il verbale della Guardia di
Finanza, Tenenza di Piazza Armerina, che aveva contestato al sig. la violazione della L. 868 Pt_1 del 1986 in relazione alle asserite ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche;
in data
19.01.2021 veniva notificato al il decreto di revoca dell'aiuto (D.D.S. n. 9/21 datato Pt_1
14.01.2021, doc. 1 bis), con richiesta di restituzione dell'importo di € 143.285,08 oltre interessi legali;
il adiva pertanto il Tribunale di Caltanissetta (R.G. n. 1199/2023), richiedendo Pt_1
l'accertamento negativo del predetto credito;
infine il ha instaurato il presente giudizio per Pt_1 opporsi al ed impugnare il provvedimento di ingiunzione fiscale con cui ha richiesto il CP_1 pagamento della somma complessiva di euro 84.443,94 di cui euro 79.609,76 quale sorte capitale attuale (rispetto al decreto di revoca n. 9/21) al netto delle trattenute nelle more effettuate ed euro
4.834,18 a titolo di interessi. Parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Enna, ritenendo competente il giudice del luogo ove ha sede legale la società o il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e/o del luogo dell'accertamento della violazione. La difesa di parte opponente ha evidenziato altresì la pendenza del giudizio R.G. n. 1199/2023 innanzi al Tribunale di Caltanissetta, promosso nei confronti dell' Controparte_2
, avente
[...] ad oggetto l'accertamento negativo del preteso credito, con richiesta rivolta al giudice ivi adito di disapplicare e/o privare d'efficacia il Decreto di Revoca n. 9/21 datato 14.01.2021, notificato in data
19.01.2021. Conseguentemente è stata richiesta da parte opponente la sospensione del presente giudizio, evidenziandosi anche che “le due cause si trovano in rapporto di continenza e che, al riguardo, la giurisprudenza ha statuito che allorquando una causa sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare la propria incompetenza fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice (vedasi Cassazione Civile sez.
VI, 14.07.2011, n.15532; in senso conforme Tribunale Torino sez. I, 31.01.2019, n.476; Tribunale
Pagina 5 Torino sez. I, 23.01.2019; Tribunale Trento, 09.12.2015, n.1167)”. Inoltre la difesa di parte opponente ha eccepito quanto segue: a) l'inapplicabilità del procedimento di ingiunzione ex art. 2
R.D. n. 639/1910, ritenendosi che lo stesso possa essere applicato unicamente “alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici”; b) il credito non risulta certo, liquido ed esigibile e manca un provvedimento penale con efficacia di giudicato che accerti e quantifichi il CP_ presunto obbligo restitutorio a carico della individuale;
c) in violazione dei principi di correttezza, buona fede, buon andamento della PA e legittimo affidamento, il provvedimento di ingiunzione appare tardivo, essendo fondato su un provvedimento di revoca che è stato emesso dieci anni dopo l'ammissione del progetto al finanziamento;
d) l'ingiunzione risulta altresì illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, in quanto non si è tenuto conto del fatto che il sig. ha realizzato tutti gli impegni prescritti dal bando Parte_1
e dalle misure cui è stato ammesso in quanto, all'interno dell'azienda, ha realizzato tutti i lavori come da computo metrico e ha dimostrato documentalmente l'avvenuta fatturazione dei lavori (tutti rendicontati e dichiarati ammissibili) e delle opere realizzate;
e) il provvedimento di ingiunzione risulta inoltre fondato su circostanze di fatto irrilevanti. Il provvedimento opposto è infatti basato sul procedimento penale instaurato nei confronti del sig. al quale il sig. aveva Per_1 Pt_1 affidato la realizzazione di alcune opere di sistemazione fondiaria. Tali lavori sono stati regolarmente fatturati e, pertanto, l'ipotesi accusatoria risulta illegittima, in quanto fondata sul riscontro effettuato in altre aziende diverse dalla ditta individuale Tambè; f) non risulta in alcun modo dimostrato che l'esecuzione del programma di investimento sia avvenuta in maniera difforme rispetto agli scopi generali che il programma di finanziamento stesso aveva ad oggetto;
g) le contestazioni mosse dalla PA appaiono in contraddizione con quanto emerso dall'istruttoria svolta in seguito alla presentazione della domanda di finanziamento, la quale aveva evidenziato non solo la conformità dei conteggi economici fatti dall'azienda (rispetto ai lavori eseguiti) ma anche la regolarità degli stessi;
h) l'ingiunzione opposta risulta carente sotto il profilo motivazionale essendo ritenuto altresì prescritto il diritto a chiedere la restituzione dell'importo di cui considerando che il momento di presunta configurazione del reato nel caso di specie risalirebbe al 15.11.2014 (data di emissione della prima fattura in oggetto di contestazione) mentre la comunicazione del provvedimento di sospensione da parte dell' è del 06.02.2020, ossia circa 6 anni dopo dalla CP_1 configurazione del presunto reato;
i) l'ingiunzione appare illegittima per errata quantificazione della pretesa e dei relativi interessi, nonché vengono eccepite come illegittime le trattenute operate da la quale, a fronte della presentazione da parte dell'attore/opponente di svariate domande di CP_1 contributi e/o fondi agricoli annuali e della conseguente accettazione delle rispettive pratiche, ha, in modo definito da parte opponente indebito ed arbitrario, senza peraltro mai comunicarlo, applicato
Pagina 6 il blocco delle somme e la mancata erogazione dei relativi contributi stante la sussistenza del provvedimento di revoca D.R.S. n. 9/21, operando un'asserita irrituale compensazione, per un totale di € 62.922,66. Con la comparsa di costituzione e risposta la difesa di convenuta ha sostenuto CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in quanto non ritenuto possibile impugnare l'ingiunzione fiscale per motivi di merito da farsi valere unicamente nei confronti del decreto regionale di revoca, evidenziando che l'opponente non deduce vizi propri dell'ingiunzione fiscale, bensì veicola nuovamente gli stessi motivi di contestazione del provvedimento regionale già fatti valere dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta, mentre l'ingiunzione fiscale ha una mera funzione di riscossione e può essere contestata esclusivamente per vizi propri. ha poi contestato CP_1
l'eccezione di incompetenza per territorio ritenuta inammissibile e infondata, visto il criterio di riparto della competenza previsto dall'art. 32, co. 2, d.lgs. 150/2011, nonché ha ritenuto l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale pienamente ammissibile nel caso di specie. Nella prima memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., l' ha ulteriormente contestato l'opposizione proposta CP_1 negando la sussistenza di lesione del legittimo affidamento, di errata interpretazione delle circostanze di fatto, di vizio di motivazione, di prescrizione, nonché contestando quanto da controparte asserito circa la quantificazione della pretesa, gli interessi ed il carattere illegittimo delle trattenute. Nella prima memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., la difesa di parte opponente ha dato atto dell'emissione della sentenza n. 26/24 (doc. 1) pronunciata in data 20.02.24, con cui il Tribunale di
Enna, Sezione Penale - all'esito del processo penale n. 2037/2017 R.G. N.R. – 1127/2021 R.G. GIP. definitivamente statuendo sulla posizione di (e della sig.ra Parte_1 Persona_2 coimputata nel processo penale) ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
L'attore ha inoltre eccepito la tardività della costituzione dell' e contestato le argomentazioni CP_1 offerte dalla stessa, evidenziando altresì come l' sia intervenuta nel giudizio di accertamento CP_1 negativo n. 1199/23 R.G. pendente innanzi al Tribunale civile di Caltanissetta. Nella seconda memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., la difesa di opponente ha evidenziato come, anche Pt_1 successivamente al provvedimento di sospensione cautelare dell'ingiunzione opposta, l' abbia CP_1 continuato a operare delle indebite trattenute, insistendo nella richiesta di condanna dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con nota di deposito del 29.5.2024, la difesa di ha depositato “copia conforme all'originale della sentenza n. 26/24 del 20.02.2024, Pt_1 dichiarata irrevocabile a far data dal 21.05.2024.”. Nella propria comparsa conclusionale, parte attrice, con riferimento al tema delle trattenute, ha evidenziato che “Codesto Giudice, con ordinanza del 26.06.2024, oltre a confermare la già disposta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, ha espressamente invitato a tenere conto, nei rapporti dare/avere con la CP_1 parte opponente della suddetta sospensione”. Solo per effetto della pronuncia del Parte_1
Pagina 7 detto provvedimento l'odierna parte opposta, con nota del 02.08.2024 (che si produce doc. 5) ha espressamente riconosciuto il proprio debito (seppur in modo parziale) e si è impegnata a restituire all'opponente la somma di euro 24.773,72.”. Alla luce delle suddette vicende processuali e della pronuncia del Tribunale Penale di Enna di cui al giudicato di assoluzione n. 26/24 come da nota di deposito di parte opponente del 29.05.24), allo stato risultano azzerati i presupposti (ovvero i fatti di reato a carico dell'opponente risultato assolto in sede di giudizio penale) che hanno innestato il procedimento che ha portato all'emissione dell'ingiunzione prot. n. 2023.0051573 del 05.07.2023, notificata all'attore opponente in data 06.07.2023, oggetto dell'opposizione in decisione. Peraltro, sono mancati nel presente giudizio ulteriori e diversi elementi probatori idonei a dimostrare l'inosservanza di obblighi assunti da parte del beneficiario dell'erogazione del contributo economico e/o tali da giustificare la sospensione e la revoca del contributo. In definitiva, va accolta la domanda di parte opponente di annullamento dell'ingiunzione prot. n. 2023.0051573 del
05.07.2023, notificata in data 06.07.2023, per cui parte opponente non deve versare o restituire ad alcuna somma portata dalla suddetta ingiunzione, stante altresì l'eccepita attuale sospensione CP_1 del D.D.S. n. 9/21 del 14.01.21 disposta dal Tribunale di Caltanissetta con ordinanza del 20.07.24 evidenziata ed allegata dalla difesa di parte opponente. Le argomentazioni difensive di parte opponente e le pronunce giudiziali sopravvenute sono eloquenti e univoche, non avendo peraltro depositato comparsa conclusionale né repliche finali, dovendosi di conseguenza ritenere CP_1 ingiustificate le trattenute in compensazione effettuate da Non si ritengono sussistenti gli CP_1 estremi di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto la notizia delle indagini effettuate, delle imputazioni di reato, del rinvio a giudizio e della pendenza del processo penale hanno indotto ex ante alla valutazione di sospensione e di recupero del contributo, ancorché ex post sia poi intervenuta l'assoluzione di da ogni addebito mosso in sede penale. Le spese seguono il Parte_1 regime della soccombenza, dovendosi annullare l'ingiunzione impugnata, e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto annulla l'ingiunzione di Parte_1 [...] prot. n. 2023.0051573 del 05.07.2023, notificata Controparte_1 all'attore opponente in data 06.07.2023. Accerta e dichiara che non deve versare o Parte_1 restituire alla convenuta alcuna somma portata dalla suddetta ingiunzione annullata. Accerta CP_1
e dichiara, per effetto del suddetto annullamento, inefficaci le trattenute in compensazione effettuate dalla convenuta qui condannata a versare in favore di tutte le somme CP_1 Parte_1 indebitamente trattenute e/o recuperate sino alla data della presente sentenza in riferimento
Pagina 8 all'erogazione del contributo dedotto in lite. Condanna la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 9000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Antonio Ferreri per richiesta fattane quale antistatario.
Roma, 26-9-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38628/2023 promossa da:
(C.F. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Barrafranca, Via dello Stadio n. 3/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferreri, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTORE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 31.7.2023, ha convenuto nel Parte_1 presente giudizio civile l' (breviter al fine di sentir Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: in via preliminare: - Si chiede che il
Giudice in questa sede adito, per i motivi espressi al paragrafo I ed in ossequio alla normativa aderente al caso di specie, sospenda con decreto inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza
Pagina 1 sentite le parti, l'efficacia esecutiva sia dell'atto di ingiunzione 2023.0051573 del 05.07.2023 sia del decreto di revoca n. 9/21 del 14.01.2021 nonché di ogni altro atto presupposto e/o prodromico, conseguenziale o precedente o comunque connesso, anche non conosciuto. In subordine Voglia comunque il Giudice sospendere l'efficacia esecutiva del dell'atto di ingiunzione 2023.0051573 del
05.07.2023 in attesa della definizione del procedimento penale. - Sempre in via preliminare si chiede che il Giudice, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, Voglia accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in luogo del Tribunale civile di Enna;
- Ed ancora, in via ulteriormente subordinata, si chiede che il Giudice in questa sede adito, sempre previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, Voglia sospendere il prosieguo del presente giudizio in attesa del provvedimento di definizione del giudizio n. 1199/23 R.G. allo stato pendente innanzi al Tribunale civile di Caltanissetta o, comunque, in attesa della declaratoria, da parte del Giudice civile di Caltanissetta, rispetto alla richiesta di sospensione del Decreto di Revoca n. 9/21. - Fermo quanto sopra, si chiede altresì che il Giudice in questa sede adito, Voglia adottare ogni provvedimento ritenuto utile e/o opportuno e/o necessario rispetto alle eccezioni di connessione e/o continenza sollevate dalla scrivente difesa. - In via ulteriormente preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di ingiunzione e del procedimento di coazione ex R.D. n.
639/1910 adottato dall'Ente opposto per le motivazioni dedotte al paragrafo IV, dichiarare che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme ingiunte e, conseguentemente, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione opposto;
- accertare e dichiarare l'estinzione del diritto dell'Ente opposto per prescrizione in virtù di quanto dedotto al paragrafo IX, dichiarare che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme ingiunte, conseguentemente, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione notificato;
Nel merito: - accertare l'infondatezza fattuale e giuridica del diritto dell'Ente e delle motivazioni poste a base dell'atto di ingiunzione, per come specificatamente dedotto ai paragrafi da V a VIII dichiarando, per l'effetto, che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme ingiunte e, per l'effetto, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione notificato nonché il connesso D.D.S. n. 9/21. - In ogni caso accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di recupero delle somme e dichiarare che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme nei termini ingiunti anche in virtù dei motivi espressi ai paragrafi X e XI;
conseguentemente, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione notificato nonché il connesso D.D.S. n. 9/21. - In ogni caso accertare l'illegittimità della richiesta di somme a titolo di interessi per le ragioni esposte al paragrafo XI e quindi dichiarare che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme ingiunte;
per l'effetto, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione opposto nonché il connesso D.D.S. n. 9/21. - Condannare, infine, l'Ente opposto a restituire all' opponente l'importo indebitamente recuperato ad oggi quantificabile nella somma di
Pagina 2 euro 62.922,66 nonché l'ulteriore somma che sarà stata accertata come indebitamente recuperata, a danno dell'azienda agricola, nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di causa”. Il giudice ha accolto l'istanza di sospensione e ha disposto ex art. 171 bis c.p.c. il differimento della prima udienza di comparizione dal 7.2.2024 al 22.5.2024. si è tardivamente CP_1 costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “-) con ordinanza ex art. 5, co. 1, d.lgs,
150/2011 respingere l'istanza cautelare di sospensione dell'ingiunzione fiscale opposta, con conseguente inefficacia del decreto di accoglimento interinale dell'istanza; -) nel merito, rigettare l'opposizione di perché inammissibile o infondata.”. Nella prima memoria di cui Parte_1 all'art. 171 ter c.p.c., non ha modificato le proprie conclusioni, mentre parte attrice ha CP_1 concluso come segue: “- accertare e dichiarare la tardività della costituzione in giudizio da parte di
, con le dovute conseguenze in termini di preclusioni e decadenze;
- respingere la richiesta di CP_1 dichiarare inefficace il decreto di accoglimento della domanda cautelare, confermando la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale opposta valutando altresì l'opportunità, alla luce della pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale Penale di Enna, di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di revoca n. 9/21. - nel merito, accogliere la presente opposizione con condanna di parte opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore in quale si dichiara antistatario.”.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta in data 22.5.2024, il Giudice ha fissato l'udienza per il passaggio della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.. Nelle proprie note scritte ex art. 189 n. 1 c.p.c., parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento di coazione ex R.D. n. 639/1910 in virtù dell'eccezione esposta in seno al paragrafo IV dell'atto di citazione in opposizione (ed ulteriormente sviluppata in seno al par. II della memoria ex art. 171 ter comma I n. 2 c.p.c.); - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività della costituzione in giudizio di controparte in virtù dell'eccezione esposta in seno al par. I della memoria ex art. 171 ter comma I n. 1 c.p.c., con conseguente operatività delle preclusioni e decadenze di rito;
- Nel merito, si chiede che il Giudice Voglia annullare con effetto immediato e definitivo l'atto di ingiunzione prot. n. 2023.0051573 del 05.07.2023, notificato in data 06.07.2023 (doc. 1 in allegato alla citazione) – ingiunzione fiscale ad oggi già sospesa giuste ordinanze del 27.09.23 e del
26.06.24 – tenuto conto del fatto che, in primo luogo, l'efficacia esecutiva del titolo sotteso all'ingiunzione, ovverosia il decreto di revoca n. 9/21 datato 14.01.2021 notificato all'opponente in data 19.01.2021 (vedasi doc. 1 bis in allegato alla citazione) è stata sospesa giusto provvedimento del 20.07.24 (che si allega doc.1) emesso dal Tribunale civile di Caltanissetta, innanzi al quale pende azione di accertamento negativo nei confronti del decreto di revoca. - Sempre nel merito, si
Pagina 3 chiede che il Giudice Voglia comunque annullare con effetto immediato e definitivo l'atto di ingiunzione stante il venir meno del fatto presupposto all'ingiunzione fiscale, ovverosia l'asserita consumazione del fatto di reato, definitivamente smentita dal Tribunale Penale di Enna giusta sentenza di assoluzione n. 26/24 pronunciata in favore di parte opponente e ad oggi passata in giudicato (vedasi nota di deposito del 29.05.24); - Voglia in ogni caso il Giudice adito annullare con effetto immediato e definitivo l'atto di ingiunzione e ciò in virtù sia dell'infondatezza dei dati fattuali e giuridici che risultavano posti a base del provvedimento ingiuntivo, sia delle ulteriori eccezioni mosse in atti da questa difesa ed in particolare: difetto di motivazione (par. VIII della citazione), eccesso di potere e violazione del principio del legittimo affidamento (par. V della citazione e della prima memoria difensiva), errata valutazione dei fatti concreti (par. VI della citazione e della prima memoria difensiva), contraddittorietà con esiti dell'istruttoria svolta (par.
VII della citazione;
par. IV della seconda memoria difensiva). - Sempre nel merito, in ogni caso accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento di recupero delle somme, per come quantificate in ingiunzione, stante le trattenute in compensazione nelle more effettuate dall'organismo pagatore a danno della parte opponente (vedasi quanto documentato sia in seno alla seconda memoria difensiva, da doc. 1 a doc. 4, sia in seno all'istanza cautelare dell'11.06.24), con richiesta di condanna dell'Ente opposto a restituire all'opponente l'importo ad oggi complessivamente recuperato in compensazione a danno di parte opponente. - Da ultimo nel merito,
Voglia comunque il Giudice adito accertare e dichiarare l'estinzione del diritto dell'Ente opposto per prescrizione e, per l'effetto, dichiarare che l'Ente opposto non ha diritto di ripetere le somme ingiunte, conseguentemente, annullare e/o rendere privo di effetti l'atto di ingiunzione notificato. -
Solo in via subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento di recupero delle somme in virtù dell'avanzata decadenza totale dal beneficio, accogliendo quindi le argomentazioni di difesa esposte in seno al paragrafo X e XI dell'atto di citazione in opposizione nonché in seno al par. da VI a VIII della seconda memoria difensiva. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara antistatario.”. La convenuta non ha proceduto al deposito di ulteriori note difensive. La causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza del 3.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dagli assunti e documenti di causa si evince che: in data 26.11.2020, la ditta individuale
[...]
ha presentato domanda di aiuto n. 94750499975 al fine di partecipare al bando indetto Parte_1 dalla Regione Siciliana per il sostegno all'insediamento dei giovani in agricoltura (misura 112 del
PSR Sicilia 2007/2013) ed è stata ammessa al finanziamento;
in data 27.10.2011 è stato emesso
D.D.S. n. 4011/2011; in data 06.02.2020, con note prot. 0009688 – 000968900 (doc. 17 in
Pagina 4 produzione di parte opponente), l' ha trasmesso all'opponente e all'Ispettorato Agricoltura di CP_1
Enna provvedimento di sospensione del procedimento erogatorio, dando atto di avere ricevuto comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal GIP presso il
Tribunale di Enna nel procedimento R.G. GIP n. 272/2018 – R.G.N.R. n. 2037/2017 instaurato nei confronti del sig. ; le predette note venivano, quindi, impugnate dinnanzi al Tar Persona_1
Catania, che si dichiarava privo di giurisdizione;
successivamente, con nota prot. n. 8102 del
15.09.2020 (doc. 19), l' comunicava l'avvio del procedimento di revoca del contributo CP_1 concesso, considerato l'avvio del predetto procedimento penale e il verbale della Guardia di
Finanza, Tenenza di Piazza Armerina, che aveva contestato al sig. la violazione della L. 868 Pt_1 del 1986 in relazione alle asserite ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche;
in data
19.01.2021 veniva notificato al il decreto di revoca dell'aiuto (D.D.S. n. 9/21 datato Pt_1
14.01.2021, doc. 1 bis), con richiesta di restituzione dell'importo di € 143.285,08 oltre interessi legali;
il adiva pertanto il Tribunale di Caltanissetta (R.G. n. 1199/2023), richiedendo Pt_1
l'accertamento negativo del predetto credito;
infine il ha instaurato il presente giudizio per Pt_1 opporsi al ed impugnare il provvedimento di ingiunzione fiscale con cui ha richiesto il CP_1 pagamento della somma complessiva di euro 84.443,94 di cui euro 79.609,76 quale sorte capitale attuale (rispetto al decreto di revoca n. 9/21) al netto delle trattenute nelle more effettuate ed euro
4.834,18 a titolo di interessi. Parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Enna, ritenendo competente il giudice del luogo ove ha sede legale la società o il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e/o del luogo dell'accertamento della violazione. La difesa di parte opponente ha evidenziato altresì la pendenza del giudizio R.G. n. 1199/2023 innanzi al Tribunale di Caltanissetta, promosso nei confronti dell' Controparte_2
, avente
[...] ad oggetto l'accertamento negativo del preteso credito, con richiesta rivolta al giudice ivi adito di disapplicare e/o privare d'efficacia il Decreto di Revoca n. 9/21 datato 14.01.2021, notificato in data
19.01.2021. Conseguentemente è stata richiesta da parte opponente la sospensione del presente giudizio, evidenziandosi anche che “le due cause si trovano in rapporto di continenza e che, al riguardo, la giurisprudenza ha statuito che allorquando una causa sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare la propria incompetenza fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice (vedasi Cassazione Civile sez.
VI, 14.07.2011, n.15532; in senso conforme Tribunale Torino sez. I, 31.01.2019, n.476; Tribunale
Pagina 5 Torino sez. I, 23.01.2019; Tribunale Trento, 09.12.2015, n.1167)”. Inoltre la difesa di parte opponente ha eccepito quanto segue: a) l'inapplicabilità del procedimento di ingiunzione ex art. 2
R.D. n. 639/1910, ritenendosi che lo stesso possa essere applicato unicamente “alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici”; b) il credito non risulta certo, liquido ed esigibile e manca un provvedimento penale con efficacia di giudicato che accerti e quantifichi il CP_ presunto obbligo restitutorio a carico della individuale;
c) in violazione dei principi di correttezza, buona fede, buon andamento della PA e legittimo affidamento, il provvedimento di ingiunzione appare tardivo, essendo fondato su un provvedimento di revoca che è stato emesso dieci anni dopo l'ammissione del progetto al finanziamento;
d) l'ingiunzione risulta altresì illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, in quanto non si è tenuto conto del fatto che il sig. ha realizzato tutti gli impegni prescritti dal bando Parte_1
e dalle misure cui è stato ammesso in quanto, all'interno dell'azienda, ha realizzato tutti i lavori come da computo metrico e ha dimostrato documentalmente l'avvenuta fatturazione dei lavori (tutti rendicontati e dichiarati ammissibili) e delle opere realizzate;
e) il provvedimento di ingiunzione risulta inoltre fondato su circostanze di fatto irrilevanti. Il provvedimento opposto è infatti basato sul procedimento penale instaurato nei confronti del sig. al quale il sig. aveva Per_1 Pt_1 affidato la realizzazione di alcune opere di sistemazione fondiaria. Tali lavori sono stati regolarmente fatturati e, pertanto, l'ipotesi accusatoria risulta illegittima, in quanto fondata sul riscontro effettuato in altre aziende diverse dalla ditta individuale Tambè; f) non risulta in alcun modo dimostrato che l'esecuzione del programma di investimento sia avvenuta in maniera difforme rispetto agli scopi generali che il programma di finanziamento stesso aveva ad oggetto;
g) le contestazioni mosse dalla PA appaiono in contraddizione con quanto emerso dall'istruttoria svolta in seguito alla presentazione della domanda di finanziamento, la quale aveva evidenziato non solo la conformità dei conteggi economici fatti dall'azienda (rispetto ai lavori eseguiti) ma anche la regolarità degli stessi;
h) l'ingiunzione opposta risulta carente sotto il profilo motivazionale essendo ritenuto altresì prescritto il diritto a chiedere la restituzione dell'importo di cui considerando che il momento di presunta configurazione del reato nel caso di specie risalirebbe al 15.11.2014 (data di emissione della prima fattura in oggetto di contestazione) mentre la comunicazione del provvedimento di sospensione da parte dell' è del 06.02.2020, ossia circa 6 anni dopo dalla CP_1 configurazione del presunto reato;
i) l'ingiunzione appare illegittima per errata quantificazione della pretesa e dei relativi interessi, nonché vengono eccepite come illegittime le trattenute operate da la quale, a fronte della presentazione da parte dell'attore/opponente di svariate domande di CP_1 contributi e/o fondi agricoli annuali e della conseguente accettazione delle rispettive pratiche, ha, in modo definito da parte opponente indebito ed arbitrario, senza peraltro mai comunicarlo, applicato
Pagina 6 il blocco delle somme e la mancata erogazione dei relativi contributi stante la sussistenza del provvedimento di revoca D.R.S. n. 9/21, operando un'asserita irrituale compensazione, per un totale di € 62.922,66. Con la comparsa di costituzione e risposta la difesa di convenuta ha sostenuto CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in quanto non ritenuto possibile impugnare l'ingiunzione fiscale per motivi di merito da farsi valere unicamente nei confronti del decreto regionale di revoca, evidenziando che l'opponente non deduce vizi propri dell'ingiunzione fiscale, bensì veicola nuovamente gli stessi motivi di contestazione del provvedimento regionale già fatti valere dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta, mentre l'ingiunzione fiscale ha una mera funzione di riscossione e può essere contestata esclusivamente per vizi propri. ha poi contestato CP_1
l'eccezione di incompetenza per territorio ritenuta inammissibile e infondata, visto il criterio di riparto della competenza previsto dall'art. 32, co. 2, d.lgs. 150/2011, nonché ha ritenuto l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale pienamente ammissibile nel caso di specie. Nella prima memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., l' ha ulteriormente contestato l'opposizione proposta CP_1 negando la sussistenza di lesione del legittimo affidamento, di errata interpretazione delle circostanze di fatto, di vizio di motivazione, di prescrizione, nonché contestando quanto da controparte asserito circa la quantificazione della pretesa, gli interessi ed il carattere illegittimo delle trattenute. Nella prima memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., la difesa di parte opponente ha dato atto dell'emissione della sentenza n. 26/24 (doc. 1) pronunciata in data 20.02.24, con cui il Tribunale di
Enna, Sezione Penale - all'esito del processo penale n. 2037/2017 R.G. N.R. – 1127/2021 R.G. GIP. definitivamente statuendo sulla posizione di (e della sig.ra Parte_1 Persona_2 coimputata nel processo penale) ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
L'attore ha inoltre eccepito la tardività della costituzione dell' e contestato le argomentazioni CP_1 offerte dalla stessa, evidenziando altresì come l' sia intervenuta nel giudizio di accertamento CP_1 negativo n. 1199/23 R.G. pendente innanzi al Tribunale civile di Caltanissetta. Nella seconda memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., la difesa di opponente ha evidenziato come, anche Pt_1 successivamente al provvedimento di sospensione cautelare dell'ingiunzione opposta, l' abbia CP_1 continuato a operare delle indebite trattenute, insistendo nella richiesta di condanna dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con nota di deposito del 29.5.2024, la difesa di ha depositato “copia conforme all'originale della sentenza n. 26/24 del 20.02.2024, Pt_1 dichiarata irrevocabile a far data dal 21.05.2024.”. Nella propria comparsa conclusionale, parte attrice, con riferimento al tema delle trattenute, ha evidenziato che “Codesto Giudice, con ordinanza del 26.06.2024, oltre a confermare la già disposta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, ha espressamente invitato a tenere conto, nei rapporti dare/avere con la CP_1 parte opponente della suddetta sospensione”. Solo per effetto della pronuncia del Parte_1
Pagina 7 detto provvedimento l'odierna parte opposta, con nota del 02.08.2024 (che si produce doc. 5) ha espressamente riconosciuto il proprio debito (seppur in modo parziale) e si è impegnata a restituire all'opponente la somma di euro 24.773,72.”. Alla luce delle suddette vicende processuali e della pronuncia del Tribunale Penale di Enna di cui al giudicato di assoluzione n. 26/24 come da nota di deposito di parte opponente del 29.05.24), allo stato risultano azzerati i presupposti (ovvero i fatti di reato a carico dell'opponente risultato assolto in sede di giudizio penale) che hanno innestato il procedimento che ha portato all'emissione dell'ingiunzione prot. n. 2023.0051573 del 05.07.2023, notificata all'attore opponente in data 06.07.2023, oggetto dell'opposizione in decisione. Peraltro, sono mancati nel presente giudizio ulteriori e diversi elementi probatori idonei a dimostrare l'inosservanza di obblighi assunti da parte del beneficiario dell'erogazione del contributo economico e/o tali da giustificare la sospensione e la revoca del contributo. In definitiva, va accolta la domanda di parte opponente di annullamento dell'ingiunzione prot. n. 2023.0051573 del
05.07.2023, notificata in data 06.07.2023, per cui parte opponente non deve versare o restituire ad alcuna somma portata dalla suddetta ingiunzione, stante altresì l'eccepita attuale sospensione CP_1 del D.D.S. n. 9/21 del 14.01.21 disposta dal Tribunale di Caltanissetta con ordinanza del 20.07.24 evidenziata ed allegata dalla difesa di parte opponente. Le argomentazioni difensive di parte opponente e le pronunce giudiziali sopravvenute sono eloquenti e univoche, non avendo peraltro depositato comparsa conclusionale né repliche finali, dovendosi di conseguenza ritenere CP_1 ingiustificate le trattenute in compensazione effettuate da Non si ritengono sussistenti gli CP_1 estremi di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto la notizia delle indagini effettuate, delle imputazioni di reato, del rinvio a giudizio e della pendenza del processo penale hanno indotto ex ante alla valutazione di sospensione e di recupero del contributo, ancorché ex post sia poi intervenuta l'assoluzione di da ogni addebito mosso in sede penale. Le spese seguono il Parte_1 regime della soccombenza, dovendosi annullare l'ingiunzione impugnata, e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto annulla l'ingiunzione di Parte_1 [...] prot. n. 2023.0051573 del 05.07.2023, notificata Controparte_1 all'attore opponente in data 06.07.2023. Accerta e dichiara che non deve versare o Parte_1 restituire alla convenuta alcuna somma portata dalla suddetta ingiunzione annullata. Accerta CP_1
e dichiara, per effetto del suddetto annullamento, inefficaci le trattenute in compensazione effettuate dalla convenuta qui condannata a versare in favore di tutte le somme CP_1 Parte_1 indebitamente trattenute e/o recuperate sino alla data della presente sentenza in riferimento
Pagina 8 all'erogazione del contributo dedotto in lite. Condanna la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 9000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014 con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Antonio Ferreri per richiesta fattane quale antistatario.
Roma, 26-9-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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