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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1243 /2005 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. sa Maria Lura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1.2.2025 da
1) Parte_1 nato/a Milano il 14/06/1966 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federica Villa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Rho (MI) il 24/07/1963 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN M.se (MI)
(anno 1995, atto n. 7, parte 2°, Serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 17/04/2015 omologato con decreto del 28/05/2015 con i seguenti figli:
• in data 02/09/2000 ( ) residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
AN NE (MI) Via Gorizia n. 2, cittadino italiano, maggiorenne economicamente autosufficiente;
• in data 27/03/2008 (C.F. ) residente in [...]Controparte_2 C.F._4
NE (Mi) Via Gorizia n. 2, cittadino italiano, minore di età;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Controparte_2 resterà collocato, con modalità paritaria, il 50% dei giorni della settimana con il padre ed il 50% dei giorni della settimana con la madre;
nell'attuazione di quanto sopra si terrà conto delle esigenze scolastiche e sociali e delle volontà espresse da ormai sedicenne. CP_2
Il minore trascorrerà altresì le vacanze Natalizie e Pasquali in modo da suddividere il relativo periodo al 50% con ciascuno dei genitori;
trascorrerà, per le vacanze estive, almeno 15 gg consecutivi con ciascuno di essi durante i periodi di luglio o agosto, in base alle ferie dei genitori;
in ogni caso, le modalità di frequentazione di cui sopra dovranno attuarsi, di comune accordo tra le parti, con ampia flessibilità, tenuto conto delle esigenze scolastiche e sociali e delle volontà espresse dal figlio CP_2
2) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del minore nella misura del 50%, in base ai periodi di permanenza con gli stessi, e pertanto non è prevista alcuna corresponsione di contributo al mantenimento all'altro genitore.
3) Circa le spese extra, si rimanda alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) La casa familiare sita in AN NE, via Gorizia n. 2, cointestata ad entrambi i coniugi in misura del 50% pro indiviso, è attualmente in fase di vendita (il compromesso già sottoscritto nel mese di giugno 2024 ed il rogito dovrà stipularsi entro il 28/02/2025). Il ricavato dalla vendita dell'immobile (detratto il mutuo) sarà suddiviso tra i coniugi al 50%. L'arredo dell'abitazione coniugale eventualmente da smaltire verrà asportato dalle parti con oneri suddivisi al 50%. Qualora
l'arredo fosse venduto a terzi, il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i coniugi. Qualora ciascun coniuge intendesse trattenere per sé in tutto o in parte l'arredo, lo stesso dovrà corrispondere il 50% del valore all'altro coniuge. Ciò che non sarà venduto, né trattenuto da una parte, verrà suddiviso al 50%. Le parti dichiarano che il sig. ha già provveduto a lasciare l'immobile; qualora la CP_2 compravendita di cui sopra non dovesse perfezionarsi, le parti si impegnano a non occupare nuovamente il predetto immobile, nonché ad attivarsi prontamente per la vendita a terzi.
5) Il mutuo, cointestato, che insiste sull'immobile di AN NE Via Gorizia n. 2 verrà ripartito nella misura di 50% a testa sino alla vendita dell'immobile de quo.
6) Alla vendita dell'immobile di cui sopra, il sig. verserà alla sig.ra Controparte_2 Pt_1
l'importo di € 7.000,00 (settemila/00) quale corrispettivo per l'occupazione dell'immobile medesimo durante il triennio 2018/2021 non di pertinenza dello stesso, come da omologa di separazione consensuale. A fronte di tale corresponsione, la sig.ra rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a Pt_1 qualunche titolo avanzata nei confronti del sig. . CP_2
7) I signori e si dichiarano economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e sono in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento, nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
8) I ricorrenti dichiarano di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico/patrimoniale e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro definitivamente regolata ogni pendenza economica/patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN M.se (MI) in data 27/05/1995 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN M.se (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Rho dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. sa Maria Lura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1.2.2025 da
1) Parte_1 nato/a Milano il 14/06/1966 cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federica Villa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Rho (MI) il 24/07/1963 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN M.se (MI)
(anno 1995, atto n. 7, parte 2°, Serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 17/04/2015 omologato con decreto del 28/05/2015 con i seguenti figli:
• in data 02/09/2000 ( ) residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
AN NE (MI) Via Gorizia n. 2, cittadino italiano, maggiorenne economicamente autosufficiente;
• in data 27/03/2008 (C.F. ) residente in [...]Controparte_2 C.F._4
NE (Mi) Via Gorizia n. 2, cittadino italiano, minore di età;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Controparte_2 resterà collocato, con modalità paritaria, il 50% dei giorni della settimana con il padre ed il 50% dei giorni della settimana con la madre;
nell'attuazione di quanto sopra si terrà conto delle esigenze scolastiche e sociali e delle volontà espresse da ormai sedicenne. CP_2
Il minore trascorrerà altresì le vacanze Natalizie e Pasquali in modo da suddividere il relativo periodo al 50% con ciascuno dei genitori;
trascorrerà, per le vacanze estive, almeno 15 gg consecutivi con ciascuno di essi durante i periodi di luglio o agosto, in base alle ferie dei genitori;
in ogni caso, le modalità di frequentazione di cui sopra dovranno attuarsi, di comune accordo tra le parti, con ampia flessibilità, tenuto conto delle esigenze scolastiche e sociali e delle volontà espresse dal figlio CP_2
2) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del minore nella misura del 50%, in base ai periodi di permanenza con gli stessi, e pertanto non è prevista alcuna corresponsione di contributo al mantenimento all'altro genitore.
3) Circa le spese extra, si rimanda alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) La casa familiare sita in AN NE, via Gorizia n. 2, cointestata ad entrambi i coniugi in misura del 50% pro indiviso, è attualmente in fase di vendita (il compromesso già sottoscritto nel mese di giugno 2024 ed il rogito dovrà stipularsi entro il 28/02/2025). Il ricavato dalla vendita dell'immobile (detratto il mutuo) sarà suddiviso tra i coniugi al 50%. L'arredo dell'abitazione coniugale eventualmente da smaltire verrà asportato dalle parti con oneri suddivisi al 50%. Qualora
l'arredo fosse venduto a terzi, il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i coniugi. Qualora ciascun coniuge intendesse trattenere per sé in tutto o in parte l'arredo, lo stesso dovrà corrispondere il 50% del valore all'altro coniuge. Ciò che non sarà venduto, né trattenuto da una parte, verrà suddiviso al 50%. Le parti dichiarano che il sig. ha già provveduto a lasciare l'immobile; qualora la CP_2 compravendita di cui sopra non dovesse perfezionarsi, le parti si impegnano a non occupare nuovamente il predetto immobile, nonché ad attivarsi prontamente per la vendita a terzi.
5) Il mutuo, cointestato, che insiste sull'immobile di AN NE Via Gorizia n. 2 verrà ripartito nella misura di 50% a testa sino alla vendita dell'immobile de quo.
6) Alla vendita dell'immobile di cui sopra, il sig. verserà alla sig.ra Controparte_2 Pt_1
l'importo di € 7.000,00 (settemila/00) quale corrispettivo per l'occupazione dell'immobile medesimo durante il triennio 2018/2021 non di pertinenza dello stesso, come da omologa di separazione consensuale. A fronte di tale corresponsione, la sig.ra rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a Pt_1 qualunche titolo avanzata nei confronti del sig. . CP_2
7) I signori e si dichiarano economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e sono in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento, nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
8) I ricorrenti dichiarano di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico/patrimoniale e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro definitivamente regolata ogni pendenza economica/patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN M.se (MI) in data 27/05/1995 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN M.se (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Rho dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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