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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
RA ZO, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3552/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Giorgione, 106 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003888720000 IRPEF-ALTRO 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010502751 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6122/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 10020259003888720000, notificata in data 18/04/2025, dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione;
in particolare: a) ha dedotto l'omessa notifica di uno degli atti presupposti in essa richiamati e, precisamente, dell'avviso di accertamento nr.
TF9010502751/2018, relativo all'omesso, pagamento della Addizionale Irpef, relativa alla annualità 2013, per un importo di € 19.963,74; b) ha eccepito la prescrizione e la decadenza.
ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto documentazione attestante la notifica dell'atto presupposto e di altra intimazione di pagamento;
ha dunque ribadito la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta, infatti, che l'atto presupposto è stato regolarmente notificato il 7 giugno 2018 dall'ufficiale giudiziario mediante rilascio di copia a mani del marito convivente contrassegnata.
Lo stesso avviso di accertamento, inoltre, era stato posto a fondamento di una precedente intimazione di pagamento, contrassegnata dal n. 10020239012137147/000, che pure risulta notificata ex art. 26 del d.P.
R. n. 602/1973 con deposito presso la casa comunale in data 11/01/2024: cfr. all.).
Va disattesa anche l'eccezione di decadenza, atteso che, trattandosi di credito IRPEF, il termine è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: ne deriva che esso sarebbe scaduto solo in data 31 gennaio 2019 e che l'accertamento, notificato il 7.6.2018, risulta pianamente tempestivo.
Alla stessa conclusione si deve pervenire con riferimento all'eccezione di prescrizione;
il termine decennale, infatti, è stato interrotto dalla notifica dapprima dell'avviso di accertamento (7.6.2019) e successivamente della precedente intimazione di pagamento (11.1.2024).
Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Salerno lì 11.12.2025 Il
Relatore dott. Vincenzo Ferrara Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
RA ZO, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3552/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Giorgione, 106 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003888720000 IRPEF-ALTRO 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010502751 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6122/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 10020259003888720000, notificata in data 18/04/2025, dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione;
in particolare: a) ha dedotto l'omessa notifica di uno degli atti presupposti in essa richiamati e, precisamente, dell'avviso di accertamento nr.
TF9010502751/2018, relativo all'omesso, pagamento della Addizionale Irpef, relativa alla annualità 2013, per un importo di € 19.963,74; b) ha eccepito la prescrizione e la decadenza.
ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto documentazione attestante la notifica dell'atto presupposto e di altra intimazione di pagamento;
ha dunque ribadito la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta, infatti, che l'atto presupposto è stato regolarmente notificato il 7 giugno 2018 dall'ufficiale giudiziario mediante rilascio di copia a mani del marito convivente contrassegnata.
Lo stesso avviso di accertamento, inoltre, era stato posto a fondamento di una precedente intimazione di pagamento, contrassegnata dal n. 10020239012137147/000, che pure risulta notificata ex art. 26 del d.P.
R. n. 602/1973 con deposito presso la casa comunale in data 11/01/2024: cfr. all.).
Va disattesa anche l'eccezione di decadenza, atteso che, trattandosi di credito IRPEF, il termine è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: ne deriva che esso sarebbe scaduto solo in data 31 gennaio 2019 e che l'accertamento, notificato il 7.6.2018, risulta pianamente tempestivo.
Alla stessa conclusione si deve pervenire con riferimento all'eccezione di prescrizione;
il termine decennale, infatti, è stato interrotto dalla notifica dapprima dell'avviso di accertamento (7.6.2019) e successivamente della precedente intimazione di pagamento (11.1.2024).
Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Salerno lì 11.12.2025 Il
Relatore dott. Vincenzo Ferrara Il V. Presidente dott. Carlo Zannini