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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2025, n. 3636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3636 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1008/2024 R.G. proposto da: AUTOSTRADE PER L'TA S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato PIZZONIA SE ([...]) e dall'avvocato TRIMARCHI AU ([...]) -ricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 3636 Anno 2025 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 12/02/2025 2 di 32 contro COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato BENINCASA FABIO ([...]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 3525/2023 depositata il 31/05/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso ed in subordine per la rimessione della questione alla prima Presidente. Udite le parti. FATTI DI CAUSA 1.La società indicata in epigrafe impugnava la richiesta del pagamento n. 5834 della TOSAP per l’anno 2014, per un ammontare complessivo di € 46.272,85 a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, per l’occupazione sovrastante strade appartenenti al Comune di Conca della Campania mediante cavalcavia autostradali, eccependo l’inapplicabilità della TOSAP per assenza dei presupposti di legge ex artt. 38-39 e ss. d.lgs. n. 507/1993, stante la 3 di 32 peculiarità dell’occupazione del suolo comunale effettuata dalla Società in regime di concessione statale. I giudici di prossimità accoglievano il ricorso con la sentenza n. 2801/04/2020, ritenendo l’operatività dell’esenzione di cui all’art. 49 d.lgs 507/1993. Avverso detta decisione il Comune interponeva gravame. In riforma della sentenza di primo grado, il Giudice di appello accoglieva l’impugnazione del Comune, così confermando la pretesa impositiva, ritenendo in particolare che : «In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 507 del 1993, postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, pertanto, nel caso di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato occupati da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di una viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l’esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione». Ricorre per la cassazione della sentenza n. 3525/16/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, la società Autostrade per l’Italia sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso e memorie difensive l’amministrazione comunale, eccependo l’inammissibilità del ricorso per la violazione del principio di autosufficienza (violazione dell’art. 366 c.p.c.), nonché per la mancata indicazione degli atti e documenti su cui 4 di 32 esso si fonda essendo il ricorso per cassazione carente della indicazione degli atti e documenti posti a suo preteso fondamento e di cui la società intenderebbe avvalersi, in palese violazione di quanto è espressamente previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c. (come introdotto dal d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), il quale stabilisce che il ricorso deve contenere – per l’appunto, a pena d’inammissibilità – la «specifica indicazione» degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda. La ricorrente ha depositato memorie illustrative. La Procura generale, nel ribadire la requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DI DIRITTO 1. Non sussiste, in primo luogo, la dedotta violazione dell'art. 366 c.p.c. sollevata dall’ente comunale, per non avere parte ricorrente allegato o specificamente indicato in ricorso gli atti processuali dei gradi di merito su cui si fondano le censure proposte. Ed invero, i motivi di ricorso per cassazione non si fondano sul richiamo ad atti prodotti nel giudizio di merito, bensì sulla denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), e sulle affermazioni di diritto – contenute nella sentenza impugnata – che risulterebbero in contrasto con la legge o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. D’altra parte, la Convenzione, citata nel ricorso, stipulata con il MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in precedenza ANAS - risulta approvata ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss., del d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, per cui vale il principio iura novit curia. 5 di 32 2. In via preliminare, osserva la Corte che non si ravvisano i presupposti per la rimessione della decisione alle Sezioni Unite, se solo si consideri che le principali tematiche qui dedotte, come meglio si vedrà nel prosieguo della motivazione e come del resto riconosciuto anche dalle parti, sono già state innumerevoli volte affrontate e risolte da questa Corte (non solo dalla Sezione Tributaria ma anche dalla Prima Sezione Civile nella contigua materia Cosap), tanto che devono fin d’ora escludersi – fermi restando gli approfondimenti e le precisazioni di cui si darà conto – i requisiti di un contrasto interpretativo o di un ripensamento nomofilattico che, soli, potrebbero giustificare la rimessione. 3.La prima censura prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.: <omessa pronuncia sul motivo principale di doglianza relativo alla carenza del presupposto applicativo tosap nel caso in esame>; per avere i giudici territoriali trascurato di decidere sul motivo di ricorso principale e logicamente propedeutico, concernente “l’inapplicabilità della TOSAP per assenza dei presupposti di legge” (v. motivo n. 2 a pag. 4), motivo che è stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale nella citata sentenza n. 2801/04/2020, secondo cui <nel caso in esame, più che operare l’esenzione di cui all’art. 49 d.lgs 507 1993, manca proprio l’occupazione temporanea suolo pubblico per fini privati, vale a dire si è al fuori del campo applicazione dell’imposta locale>. La ricorrente assume che, nel costituirsi in grado di appello, aveva ribadito detta argomentazione principale nelle proprie controdeduzioni. Tuttavia, nel decidere la controversia confermando la pretesa impositiva, la Corte di II grado ha motivato soltanto in merito alla inapplicabilità dell’esenzione TOSAP alla fattispecie in esame. Il Giudice di appello, quindi, ha argomentato soltanto in merito al motivo logicamente “subordinato” dell’esenzione, ma non anche sul motivo 6 di 32 “principale” e logicamente propedeutico dell’assenza del presupposto impositivo TOSAP, oggetto della sentenza di primo grado e riproposto dalle parti nel secondo grado di giudizio. 4. Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità. 4.1. Non è difatti ravvisabile alcuna omissione di pronuncia, bensì un rigetto implicito, posto che, là dove ha escluso l’esistenza dell’esenzione, il giudice di secondo grado ha postulato che vi sia il presupposto impositivo: l’esenzione si distingue dalla non imponibilità, posto che in questo secondo caso il presupposto impositivo manca, mentre, nel primo, esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l'imposta. 5. La seconda censura deduce, in via subordinata rispetto al precedente motivo, <la violazione e falsa applicazione delle leggi n. 463 1955 (“provvedimenti per la costruzione di autostrade strade”, in specie artt. 1-2), 729 1961 (“piano nuove costruzioni stradali ed autostradali”, 1-2-6-7-8-12) 385 1968 (“modifiche integrazioni alla legge 24 luglio 1961, 729, concernente il piano autostradali”); degli 38 39 d.lgs. 507 1993, relazione all’art. 360, primo comma, 3), cod. proc. civ.: mancanza del presupposto impositivo tosap nella fattispecie esame>. La Società assume di aver eccepito l’erronea applicazione degli artt. 38, 39 e ss. d.lgs. n. 507/1993, lamentando in specie la carenza dei presupposti impositivi TOSAP nella fattispecie contestata, per mancanza di un formale atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Comune per l'occupazione dello spazio pubblico da parte della società autostradale, nonché per l’impossibilità di qualificare l’occupazione de qua come abusiva e/o sine titulo, trattandosi di una occupazione fondata su uno specifico titolo (v. Convenzione stipulata con il MIT – Ministero delle Infrastrutture e 7 di 32 dei Trasporti, in precedenza ANAS, approvata ex art. 2, commi 82 e ss., del d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006) diverso da quello previsto ai fini TOSAP ed infine per l’impossibilità di rilevare nella fattispecie dibattuta una sottrazione di spazio pubblico nell’interesse esclusivo del soggetto privato. Il Giudice di appello ha, invece, richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui l’attraversamento mediante cavalcavia autostradali costituirebbe una occupazione soggetta a TOSAP. Si assume che lo spazio soprastante la strada comunale non appartiene (più) al demanio del Comune, né può appartenervi, né si trova comunque nella sua disponibilità, in quanto la costruzione dell’autostrada, con la conseguente pianificazione delle aree soggette agli attraversamenti (ivi inclusi i ponti che realizzano l’occupazione di soprasuolo de qua) è riconducibile alla volontà statale ed è stata stabilita con alcune risalenti leggi dello Stato, quali la legge 21 maggio 1955, n. 463, secondo cui “le autostrade da costruirsi in base alla presente legge e l'ordine di precedenza della costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i trasporti e l'allegato grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade costituisce, nelle sue direttrici di grande massima, parte integrante della presente legge” (art.2); - la legge 24 luglio 1961, n. 729, recante “Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali” come modificata ed integrata dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, attuata con la Convenzione stipulata con l’Ente Nazionale per le Strade – ANAS il 18 settembre 1968, n. 9297 (come successivamente modificata ed integrata). Gli stessi progetti del tracciato autostradale sono stati, per espressa previsione normativa, oggetto di approvazione da parte dell’amministrazione statale centrale, approvazione che “equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge” (art. 11, Legge n. 729/1961). Per effetto della predetta 8 di 32 legge statale, dunque, spazi ed aree determinate sono stati d’autorità ed in via definitiva sottratti all’uso generalizzato della comunità locale, al fine di essere destinati alla realizzazione della rete autostradale, cioè per offrire e realizzare compiutamente un servizio a favore della collettività di riferimento nazionale: e ciò per superiori ed insindacabili esigenze di servizio pubblico a favore della collettività nazionale e locale. Di conseguenza, in ragione della “attrazione” delle aree de quibus al demanio pubblico statale, l’ente locale ha perso e non dispone più di alcun potere e/o disponibilità sulle aree e volumi attraversati dalle opere autostradali, perché di ciò privato a seguito delle predette determinazioni dello Stato aventi fonte legislativa. Il che spiega anche le ragioni per le quali il Comune non abbia mai provveduto non solo a richiedere alcuna tassa, ma neppure a rimuovere e/o spostare le opere autostradali. Ciò troverebbe conferma anche nell’art. 12 della citata Legge n. 729/1961, secondo cui “le caratteristiche e le modalità di costruzione delle opere autostradali che devono attraversare strade e corsi d'acqua saranno indicate nei progetti esecutivi approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici”, che precisa al riguardo: “gli enti proprietari e le Amministrazioni interessate potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere”. Si aggiunge che il Consiglio di Stato, con le recentissime sentenze nn. 10010-10011- 10012-10013-10014-10015-10016-10017- 10018 del 22/11/2023 e n. 10130/2023 del 27/11/2023 ha statuito che “sono escluse dall’ambito applicativo del COSAP le occupazioni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l’occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo. Nel caso di specie, non è contestata in atti la proprietà statale 9 di 32 dell’infrastruttura autostradale di cui fanno parte integrante i pontoni sui quali si controverte, trovando quindi applicazione la regola di cui all’art. 822, comma c.c., a mente del quale “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate […]”…. Ne consegue che l’esistenza e l’utilizzo – ai fini del passaggio del traffico veicolare – di un pontone autostradale, in quanto parte inseparabile di un bene demaniale funzionalmente unitario (e, dunque, bene demaniale lui stesso) non richiede alcuna autorizzazione da parte degli enti territoriali cui appartengano gli eventuali beni al di sopra dei quali la detta struttura sia stata a suo tempo realizzata in base ad una espressa disposizione di legge. Per l’effetto, nessun canone (o altro corrispettivo) di occupazione sarà reciprocamente dovuto dalle parti in causa”. Infine, la società ricorrente insiste per sottoporre, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia UE questione di compatibilità comunitaria volta a stabilire se gli artt. 49, 56, 63 e 345, TFUE ed in ogni caso il diritto dell’Unione consentano nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche l’applicazione di un trattamento differenziato e discriminatorio rispetto ai rapporti con gli enti locali interessati, in funzione della proprietà pubblica o privata del concessionario stesso. Tanto più che anche il Consiglio di Stato, nelle già citate sentenze ha statuito al riguardo che nel momento in cui va escluso che il regolare mantenimento in esercizio del bene demaniale dello Stato necessiti – per non doversi considerare abusivo – di una formale autorizzazione (al mantenimento in situ) dell’ente territoriale sul cui territorio detto bene è ubicato, non può poi pretendersi il pagamento di un canone (o di una sanzione per omesso versamento di quest’ultimo) da parte del concessionario che tale bene amministri nell’interesse (ed in luogo) dello Stato, solo perché nel farlo persegua altresì un proprio (purché legittimo) fine lucrativo. Quest’ultimo, infatti, non 10 di 32 muta la natura demaniale del bene gestito e la piena legittimità della sua insistenza – senza necessità di autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di sorta – sul territorio di uno o più degli enti locali nei quali è amministrativamente suddiviso lo Stato. 6. Con il terzo strumento di ricorso si lamenta < violazione e falsa applicazione dell’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 822 cod. civ. e dell’art. 1 d.lgs. n. 461/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ..> Il Giudice di appello ha confermato la pretesa impositiva, ritenendo inapplicabile l’esenzione di cui all’art. 49 d.lgs. n. 507/1993. Si deduce che ai fini della individuazione delle fattispecie di esenzione, l’art. 49 d.lgs. n. 507/1993 prevede che “sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato”; circostanza che i giudici regionali non avrebbero considerato, atteso che lo spazio sovrastante la strada comunale non è stato sottratto alla disponibilità generalizzata per volontà della società – né per concessione del Comune, né per circostanza “di fatto” – ma per volontà dello Stato, il quale ex ante ha pianificato, stabilito e deciso la costruzione dell’autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi inclusi i cavalcavia qui in contestazione;
mentre la Società concessionaria agisce come mera esecutrice della volontà dello Stato di realizzare il servizio pubblico autostradale, in quanto, essendo un servizio ad evidentissima ed essenziale rilevanza pubblica, l’autostrada rientra pacificamente tra i beni demaniali ex art. 822, comma 2, cod. civ.. La circostanza che la concreta costruzione dell’opera pubblica sia stata affidata ad una società di diritto privato (in questo caso, Autostrade per l’Italia SpA), anziché essere svolta direttamente dallo Stato stesso, è irrilevante: è in ogni caso lo Stato ad aver assunto la decisione della realizzazione dell’autostrada, e detta decisione deve ritenersi prevalente a qualsiasi opposta volontà dell’ente locale. 11 di 32 7.La seconda e la terza censura – che vanno scrutinate congiuntamente, concernendo questioni intimamente connesse - sono prive di pregio. 7.1.Con riferimento alla dedotta carenza di potere impositivo del Comune, si afferma, nella illustrazione del secondo mezzo censorio, che l’art. 11 legge 729/1961 - disciplina integralmente abrogata dall’art. 24 d.l. n. 112/2008 ( ma il cui art. 11 era già stato abrogato dalla legge n. 327/2001) - prevedeva che <l'approvazione dei progetti esecutivi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione autostrade previste dalla presente legge…equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza tutti gli effetti legge…..alle procedure espropriative indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463».
7.2.la testuale previsione normativa un procedimento espropriativo dell’area attraversamento del percorso autostradale – cui non vi è alcuna allegazione prova in atti smentisce l’articolata argomentazione ricorrente sia relazione alla dedotta sottrazione agli enti locali dello spazio volumetria occupate dai ponti stradali, che ordine ritenuto diverso ambito applicazione tosap, relegata secondo intendimenti dell’istante - alle «aree residue», sottratte disponibilità dell’ente.
7.3. rappresentava, difatti, solo il momento iniziale procedura espropriativa anche prima entrata vigore d.p.r. giugno 2001, 327 ha regolato modo organico materia con riferimento ai beni demaniali quelli appartenenti al patrimonio indisponibili stato degli altri pubblici quale doveva 12 32 concludersi decreto esproprio, essendo l’occupazione aree piano particolareggiato l’esecuzione sufficiente consentire, come deduce parte ricorrente, trasferimento dall’originario proprietario all’ente espropriante, donde l’omessa adozione esproprio lasciato strade dal cavalcavia pontone proprietà comune;
assenza una ciò resta è, dunque, (sottostante viadotto e) sovrastante strada comunale, circostanza questa integra proprio condizione oggettiva prevista dall’art. 38 d.lgs. 507 1993, ribadito quanto già previsto 192 r.d. 1175 1931. 7.4. se, senz'altro fondata nelle sue premesse l’affermata originaria imputabilità allo volontà occupazione, mezzo dell'attraversamento da autostradale, soprassuolo tuttavia portata va commisurata inosservanza disposizioni regola espropriativa, era necessaria l’adozione provvedimento che, nella specie, risulta tutto omesso mancanza dimostra, contrariamente assunto società, permanenza titolarità capo comune bisenzio sulle comunali sull’area ad esse sovrastante;
sotto altro versante, territoriali nulla oppongano realizzazione infrastrutture sul loro territorio denota legittimità dell’attività permane abusiva ovvero fatto assentita comune. l’art. 12, ultimo comma, 729 1961, vigente ratione temporis, prevedere proprietari potranno prescrivere esclusivamente cautele osservare provvisionali eseguire durante opere, conferma possibile appartenenza tratto 13 amministrazioni diverse dallo stato, quali territoriali, senza tacere citata caratterizza occupazioni avvenute base concessorio nell’ipotesi fisiologico espletamento rapporto (cass. 15162 2024; cass. 15167 15186 15204 2283 2024).
7.5. definitiva, dell’autostrada soprasuolo determinato ipse iure perdita demanialità comunale strade, così corte quale: “…sebbene rete stata approvata provvedimenti legislativi, comportato automaticamente interessate conseguente passaggio quelle provinciali demanio statale” ( v. 25614 2024 ne consegue l’attività inizialmente, avuto origine legislatore, concretizzata infrastruttura opera società concessionaria, esecutrice progettazione dell'opera pubblica, fronte corrispettivo costituito diritto gestire funzionalmente sfruttare economicamente lavori realizzati durata prevista, sui comunale.
7.6. qui condivisibilità dell’argomentazione contenuta sentenze consiglio citate memorie difensive “sono escluse dall’ambito applicativo cosap necessitano concessione provinciale, ossia riferiscono o indisponibile dell’ente locale, ipotesi medesimo ente sprovvisto potere accordare (o negare) l’occupazione, involgenti interessi più ampio rilievo … “, atteso evidenziato nei 14 paragrafi precedenti, perso sulla sovrastante, permanere suo impositivo indubbiamente appartengono demanio.
7.7. appare apprezzabile neppure tesi sostenuta quale, preventiva provinciale autostradali, argomentato troverebbe disciplina tosap.
7.8. detto ragionamento, invero espresso sillogismo contrario lineare, osta primo luogo presenza originariamente adottata aveva assentire meno dell’opera infrastrutturale, avrebbero dovuto essere espropriati –previa sdemanializzazione dall’ente esso preposto, l’ovvia conseguenza definizione subito rispetto impositivo.
7.9. tosap fa alcun stregua viene gestita l’opera occupa evidentemente legislatore fiscale sono irrilevanti;
regime servizi pubblici, contenuto 2 dell’art. vedere, evidentemente, l'occupazione suolo. argomenti sostegno conclusione appena esposta traggono dall'art. 39 ultima analisi, individua persona dell'occupante 15 soggetto passivo d'imposta, autorizzazione.
7.10. titolo convenzionale ricorrente- avente oggetto gestione concerne, poi, tra parti, ma può interferire dell’occupazione; medesima deve considerarsi propria dell'ente concessionario va, assoggettata tassa sensi dell'art. 38, 2, concessionaria l'esecutrice (art. 143, l, aprile 2006, 163) 2) durata, regola, superiore trenta anni 143,comma 6 ) rileva termine concessione, ritorni poiché, periodo stessa, bene, pure funzionale all'esercizio servizio utilità, gestito agisce piena autonomia mero sostituto nello sfruttamento beni. resto, dell’autostrada, attraverso concessorio, legittimava api manufatti autostradali ricavarne profitto, escludeva «la necessità richiedere l’autorizzazione occupare pertinenza territoriale esclude[va] soprattutto l’obbligo corrispondere canone, ove l’ente abbia optato tale tributo finanza locale (tosap)» 2394 2024); esiste, vero, tertium genus occupazione: dell’atto concessione- 16 autorizzazione all’articolo 39, 15.11.1993, n.507, ovvero, qualora insussistente atto qualsiasi ragione -, definibile occupazione fatto;
solco interpretativo sempre attestata giurisprudenza corte, ravvisa spazi vuoti terze vie mediante l’atto quella coperta amministrativo, individuando tutte ricadono nell’ambito categoria(così cass., sez. t., 25 luglio 2018, 19693 e, stesso senso, t, 1° dicembre 2022, 35408);
7.11. l’indiscussa natura demaniale inferibile dagli artt. 822, c.c. 22 2248 1865 «è comuni suolo comunali» «nell'interno città villaggi fanno piazze, vicoli adiacenti aperti pubblico, restando però ferme consuetudini, convenzioni esistenti diritti acquisiti ...» prevedono presunzione carattere relativo 1503 2020; 27054 2021; cass.n. 9157 2795 2017; 32705 2009; s.u., 5522 1996)) esser venuta ablativo 7.12. certamente riconoscersi linea principio concerne quello generale all’art. 840 c.c., estensione usque sideras et inferos relativa proprietà, risultando applichi, punto, privata 3882 1985). disposto riferisce sottosuolo, significato 17 parola, indica lo strato sottostante superficie terreno, zona esistente profondità superficiale campagna 6587 1986; 632 1983), l’area sedime corrispondenza ponte viadotto, estendendosi aereo compreso proiezione ideale, altezza, bene 1379 1976). all’area desume l. due presupposti, uno spaziale senso vorrebbe contigua quantomeno comunicante 4975 2007), l’altra funzionale, vale dire integrare funzione viaria 8876 2011; 238 2004). ricorrendo tali presupposti sorge iuris tantum 23705 2007; 1996; 2023).
7.13. risulta, coerente disposizione codicistica citata, fatta sarebbe l’impossibilità configurare applicativi quindi potrebbe gravare statale, realizzato evidenti finalità interesse nazionale nazionale;
822 accidentale riunendo unica categoria ferrate. detta nazionali 1865, all. f, 9 ss. avevano, all’epoca, scopo militare, congiungendo principali regno l’elenco approvato reale. ma, accanto queste, stessa enumera provinciali, vicinali, 18 rispettivamente provincia, fondi, distinguendo ab statale dimostra ripartizione discende devoluzione sostiene bensì origina sistema codicistico.
8. l’obiezione avere altre destinazioni se viaria, dovendo rispettare cd. fasce rispetto, coglie segno. tal proposito, occorre precisare affermato 01 2127; 07 2020, 13598) «il vincolo inedificabilità prevale pianificazione programmazione urbanistica….dovendosi ritenere l'area corrispondente fascia (area cavalcavia), prescindere dall'assoggettamento pur potenzialità edificatoria virtù dato desumere tenore letterale 37, 4, 2001» esenta ancorata all’occupazione anzi, dovuta derivante nonchè all'uso normale collettivo all'utilizzazione particolare eccezionale dell’area, pura semplice correlazione l'utilità diversa dall'uso generalità (cfr. 17495 2008; 11 3 1996, 19 5 1988, 3523; 2024, 15162; 28341 2019; 35408 2022).
9. terza doglianza, osserva mera localizzazione tracciato, ivi inclusi cavalcavia, rende sua longa manus essenziale rilevanza pubblica: concessioni rientrano (che recita «le uso pubblico destinate circolazione pedoni, veicoli animali») affidato terzi diretta sottostare finalizzazione dell’interesse (quello pubblico), perseguimento vita appresta considerato benessere cfr. s.u. 1543 gennaio 2019).
9.1. autostrade, titolare rappresenta perseguendo, autonomia, fine lucro, ricavando rilevando ritornerà 11886 11689 17), contando, invece, fini interessano, occupato predetto tassazione chiara formulazione 1993; sé insita limitazioni utilizzative destinazione riconducibili soltanto infrastrutturale (v. 18385 altre).
9.2. dell'amministrazione laddove ricorrano requisiti dell'in house providing, configurati dalle direttive comunitarie recepiti nostra legislazione 20 cioè, allorquando controllo analogo (ovvero esercitato dall'amministrazione proprie strutture) dell'oltre l'80% attività giuridica controllata svolgimento compiti essa affidati aggiudicatrice controllante soggetti controllati( art. 178 2016 50, codice appalti, abrogato 31 marzo 2023, 36; dominante, svolto strumenti derogatori ordinari meccanismi funzionamento sociale, incide sull'alterità soggettiva all'amministrazione centro imputazione rapporti posizioni giuridiche soggettive dall'ente partecipante (cass., un., 7759 17; 21299 7222 particolare, 5346 19, 21658 21; 2164 464 2463 canone pubbliche incaricata ricompreso nell'infrastruttura, poiché pubblicistica contrassegnano l'opera valgono rendere persegue lucro "longa manus" potendo perciò fruire esenzioni riservate attuate quest'ultima).
9.3. privatistica confermata dall’arresto sezioni unite (sez. u., 5594 2020) operatore economico privato inquadrabile organismo ex 3, co. 1, lett. d) 50 2016; tratta, infatti, finanziata maggioritario organismi oppure soggetta questi ultimi organo d'amministrazione, direzione vigilanza membri metà designata pubblico». 10. fondativa d.lvo 93 applicabile temporis attiene fattispecie causa richiamano recepiscono, numerosissimi assai recenti precedenti controversie (cfr., ultime, 15171 17173 15201 16387 2255 2486 2498 2512 tante citate); analogamente, tema cosap, molteplici stati arresti segno negativo aspettative contribuente tante, 16395 22219 2023; 22183 15010 13051 10345 20708 24). 10.1.ricapitolando, principi affermati possono sintetizzarsi:- presupposto costituito, dall'occupazione, natura, aree, soprastanti sottostanti suolo, province, comporti un'effettiva oggettivo predetta indipendentemente dall'esistenza od autorizzazione, salvo sussista esenzione 49 cit.;- 1993 interpretato impianti (tale costituisce impianto completata strutture segnaletici illuminazione aumentano l'utilità) tassa, tratti sottostanti, sovrastanti pubblico;
- compete spazio, beni, l'esenzione 49, a), citato spetta configura stato. 10.2. cass.n.11689 nn. 2018). interferisce integrativa comune, cui, disponeva realizzava 23 condotta «occupazione» 4 10351; 708, cosap;
5, 509, 26 1 2512). elementi sufficienti radicare debenza dell’imposta occupante api, mentre marginale privo decisività indagare effettiva dell'infrastruttura pontoni occupano sottostante, attesa dirimente accertata indiscussa «occupazione». 10.3. rileva, riconducibilità dell'occupazione argomento ritenersi inconciliabile «[…] stretta interpretazione norme tributarie prevedano agevolazioni molte, recente, 2016, 8869; 2014, 7037, condiviso cost. novembre 2017, 242) segnatamente, specifico pubbliche, l'interpretazione a) d. lgs. enti, norma, postula l'occupazione, tributo, posta direttamente esente generale, agosto 2009, 18041) […]»; né poteri rimozione riappropiazione giacchè limite escludere l’imposizione fiscale, semmai confermarla, perdurante 24 19694 2018; cass n.18385 n.28341 civ., 20974 385 2022; n.6568 4116 2023,; 10.4. nemmeno tributario la strada comunale;
la finalità pubblicistica pur evidenziata dalla ricorrente con il secondo strumento di ricorso, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprime alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annulla il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la Società Autostrade Cass., n. 15162/2024; Cass. n. 35408/2022; Cass. n.16395/2021; Cass. n. 19693/2018, in tema di TOSAP). 10.5. A ciò si aggiunga che l’assoggettamento al tributo, con facoltà di eventuale previsione di speciali agevolazioni, non è prevista nelle ipotesi di “occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e in particolare per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali”; difatti ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sono esenti oltre agli enti indicati dal primo comma lett. a) di detta disposizione e per le finalità indicate ( < sono esenti le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e 25 di 32 ricerca scientifica>), solo le occupazioni di cui alla lett. e) vale a dire quelle realizzate < con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima>. 10.6.In altri termini, irrilevante agli effetti dell'art. 49, lett. a), per questo rilevando unicamente la qualità soggettiva dell'occupante, il riferimento all'interesse pubblico dell'opera potrebbe rilevare agli effetti dell'art. 49, lett. e), che viceversa dà rilievo all'interesse acquisitivo dell'ente territoriale, prescissa la qualità soggettiva dell'occupante; l'esenzione non spettante a norma dell'art. 49, lett. a), può competere a norma dell'art. 49, lett. e), purché gli atti concessori prevedano che l'impianto di pubblico servizio resti infine gratuitamente devoluto al Comune (Cass. 11 giugno 2004, n. 11175; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2921; Cass. n.25300 del 25/10/2017). 10.7.Il ragionamento di parte ricorrente collide con il disposto dell’art. 49 d.lgs. n. 503/1997, che individua specificamente i soggetti esenti nello (v. Cass. n.20708/2024). Ebbene, nel caso in esame la società autostradale non è né lo Stato né un ente territoriale e non rientra nel novero degli enti di cui all’art. 87 cit., poiché costituita in forma societaria e per finalità di lucro, il che la esclude dai soggetti esenti indicati all’art. 49 cit.; dovendo ribadirsi che l'esenzione non opera ove l'occupazione sia ascrivibile ad una società concessionaria per la 26 di 32 realizzazione e la gestione di un'opera pubblica in quanto è detta società ad eseguire la costruzione dell'opera di cui ha la gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (tra le tante Cass. 16395/2021; Cass. n.19693/18; Cass. n.25300/17) e risultando del tutto inconferente e priva di decisività la predicata natura demaniale dell’autostrada (Cass. n.19693/18 cit.; Cass. n.11886/17) ovvero il dedotto interesse generale (dell’ente territoriale e della collettività) perseguito dall’attività di gestione della infrastruttura (Cass. n. 22489/2017; Cass. n. 21102/2019), come si chiarirà nei paragrafi che seguono. 10.8. Allo stesso modo, la destinazione del bene ad uso collettivo non esonera dalla imposizione tributaria, posto che l’attività di occupazione è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività di impresa (v. Cass. 10 giugno 2021, n. 16395) per cui è sufficiente l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall’ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di specifica ipotesi di esenzione. Le caratteristiche quindi del soggetto occupante, come titolare della concessione amministrativa che lo legittima alla realizzazione dell’opera, per eseguire la quale procede all’occupazione( di fatto) del soprassuolo comunale in ragione del tipo di attività svolta e del tipo di bene gestito rende del tutto legittima e conforme a diritto, in specie al comma secondo dell’articolo 38, d.lgs. 15.11.1993, n.507, la pretesa esercitata dall’amministrazione comunale(Cass., Sez. 1, 10 giugno 2021, n. 16395). 11. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE come anche richiesto, in estremo subordine, dalla società contribuente. Questa 27 di 32 eventualità che, com’è noto, non è assistita da alcun automatismo, tanto da integrare un obbligo del giudice di ultima istanza solo in quanto se ne ravvisino appunto i presupposti di dubbio interpretativo, di interferenza con il diritto unionale e di rilevanza in causa (tra le altre, v. Cass. SSUU n.14042/16; n. 26145/17; n. 30301/17; Corte EDU 8 settembre 2015, Wind Telecomunicazioni spa c/ Italia;
CGUE (grande sezione) in causa C-561/19, Consorzio Italian Management) va qui esclusa. Ciò non tanto e soltanto per l’estraneità della Tosap all’ambito dei tributi oggetto di armonizzazione, quanto per la insussistenza della discriminazione dedotta. 11.1. Deve, difatti, in radice escludersi, nella specie, la violazione del «principio di non discriminazione» secondo il diritto Europeo tra società in proprietà privata e società in proprietà pubblica, dedotta dalla ricorrente in controricorso. L’elemento scriminante, che consente di escludere l'assoggettamento alla Tosap, è l'occupazione dello spazio dell'ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr. Cass. 17296/2019, in una fattispecie relativa all'occupazione permanente di spazi pubblici ad opera delle aziende di erogazione di servizi pubblici o di quelle che svolgono attività ad essi strumentali;
Cass. n. 20708/2024; Cass. n. 2395/2024). 11.2.Occorre, pertanto, che l'occupazione sia direttamente ascrivibile ad uno degli enti indicati nel regolamento comunale, sicché non è ipotizzabile la violazione del suddetto principio nel senso invocato, dovendo ribadirsi che l'esenzione non opera ove l'occupazione sia invece ascrivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica «in quanto è detta società ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione» (da ultimo tra le tante Cass. 16395/2021 citata). 28 di 32 11.3.La questione dell’interferenza col diritto unionale recupererebbe teorica rilevanza allorquando l’esenzione (quand’anche davvero qualificabile appunto come aiuto di Stato) venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale operante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fatto di essere una società ‘pubblica’, ed a scapito di società concessionarie ‘private’ concorrenti nello stesso ambito di mercato;
non anche quando l’esenzione, come nella specie, venisse invece negata proprio sul presupposto unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della natura economico-imprenditoriale dell’attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati. 11.4. In ciò il ragionamento svolto dalla società contribuente in memoria, quanto alla prospettata violazione della normativa europea sulla concorrenza fra imprese, sembra anzi viziato da un ribaltamento logico di partenza, non ponendosi all’evidenza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di Stato (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. 11.5. Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritto unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra società pubbliche e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un lato, e lo Stato (e gli altri enti contemplati dall’art. 49 lett.a) dall’altro. Dal momento che se la natura dell’attività in concreto svolta è amministrativa, ad essere disattivata in radice è l’intera disciplina concorrenziale di mercato, mentre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta attraverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall’ordinamento, quali appunto le società partecipate ed in house) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto 29 di 32 UE potrebbe originarsi da un sistema normativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività ‘direttamente’ svolta dallo Stato nell’ambito di potestà di tipo autoritativo. 11.6. Si è altresì affermato (Cass. n. 2396/17, così Cass. n. 19779/20) che: “in tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l’obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti”. 11.7. A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la più ampia nozione euro-unitaria d'impresa che, per giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di funzionamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (CG: 23/04/1991, ER & Elser;
16/11/1995, Federation Francaise des societes d'assurances; 11/12/1997, Job Centre;
16/06/1987, Commissione vs. Italia;
01/07/2008, Motoe;
26/03/2009, Selex Sistemi Integrati). Il che si raccorda sia con la normativa fiscale europea, per la quale è 30 di 32 soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, 51, Direttiva UE, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE, n. 77/388/CE)", sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che (art. 1, §8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE). 11.8. D’altra parte, la questione della possibile interferenza dell’esenzione Tosap in parola con il diritto UE della concorrenza non è nuova, in quanto già recentemente affrontata (v. Cass n. 15204/24, con richiamo a Cass. n. 2164/24) nel senso che: <(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa Corte ha già ritenuto che non sussista alcuna incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v. Cass. Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, come precisa l’art. 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, mentre l’art. 106 vieta agli Stati membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, Autostrade per l’Italia non potrebbe beneficiare dell’esenzione riconosciuta allo Stato (cfr. Cass., Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)>. 12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 31 di 32 13. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte - rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile il primo;
- condanna Autostrade per l’Italia S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore del Comune di Conca della Campania nella misura di € 5.500,00 per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi in data 22 ottobre 2024. La Consigliera rel. NA SA La Presidente NA RI NO 32 di 32
mentre la Società concessionaria agisce come mera esecutrice della volontà dello Stato di realizzare il servizio pubblico autostradale, in quanto, essendo un servizio ad evidentissima ed essenziale rilevanza pubblica, l’autostrada rientra pacificamente tra i beni demaniali ex art. 822, comma 2, cod. civ.. La circostanza che la concreta costruzione dell’opera pubblica sia stata affidata ad una società di diritto privato (in questo caso, Autostrade per l’Italia SpA), anziché essere svolta direttamente dallo Stato stesso, è irrilevante: è in ogni caso lo Stato ad aver assunto la decisione della realizzazione dell’autostrada, e detta decisione deve ritenersi prevalente a qualsiasi opposta volontà dell’ente locale. 11 di 32 7.La seconda e la terza censura – che vanno scrutinate congiuntamente, concernendo questioni intimamente connesse - sono prive di pregio. 7.1.Con riferimento alla dedotta carenza di potere impositivo del Comune, si afferma, nella illustrazione del secondo mezzo censorio, che l’art. 11 legge 729/1961 - disciplina integralmente abrogata dall’art. 24 d.l. n. 112/2008 ( ma il cui art. 11 era già stato abrogato dalla legge n. 327/2001) - prevedeva che <l'approvazione dei progetti esecutivi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione autostrade previste dalla presente legge…equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza tutti gli effetti legge…..alle procedure espropriative indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463».
7.2.la testuale previsione normativa un procedimento espropriativo dell’area attraversamento del percorso autostradale – cui non vi è alcuna allegazione prova in atti smentisce l’articolata argomentazione ricorrente sia relazione alla dedotta sottrazione agli enti locali dello spazio volumetria occupate dai ponti stradali, che ordine ritenuto diverso ambito applicazione tosap, relegata secondo intendimenti dell’istante - alle «aree residue», sottratte disponibilità dell’ente.
7.3. rappresentava, difatti, solo il momento iniziale procedura espropriativa anche prima entrata vigore d.p.r. giugno 2001, 327 ha regolato modo organico materia con riferimento ai beni demaniali quelli appartenenti al patrimonio indisponibili stato degli altri pubblici quale doveva 12 32 concludersi decreto esproprio, essendo l’occupazione aree piano particolareggiato l’esecuzione sufficiente consentire, come deduce parte ricorrente, trasferimento dall’originario proprietario all’ente espropriante, donde l’omessa adozione esproprio lasciato strade dal cavalcavia pontone proprietà comune;
assenza una ciò resta è, dunque, (sottostante viadotto e) sovrastante strada comunale, circostanza questa integra proprio condizione oggettiva prevista dall’art. 38 d.lgs. 507 1993, ribadito quanto già previsto 192 r.d. 1175 1931. 7.4. se, senz'altro fondata nelle sue premesse l’affermata originaria imputabilità allo volontà occupazione, mezzo dell'attraversamento da autostradale, soprassuolo tuttavia portata va commisurata inosservanza disposizioni regola espropriativa, era necessaria l’adozione provvedimento che, nella specie, risulta tutto omesso mancanza dimostra, contrariamente assunto società, permanenza titolarità capo comune bisenzio sulle comunali sull’area ad esse sovrastante;
sotto altro versante, territoriali nulla oppongano realizzazione infrastrutture sul loro territorio denota legittimità dell’attività permane abusiva ovvero fatto assentita comune. l’art. 12, ultimo comma, 729 1961, vigente ratione temporis, prevedere proprietari potranno prescrivere esclusivamente cautele osservare provvisionali eseguire durante opere, conferma possibile appartenenza tratto 13 amministrazioni diverse dallo stato, quali territoriali, senza tacere citata caratterizza occupazioni avvenute base concessorio nell’ipotesi fisiologico espletamento rapporto (cass. 15162 2024; cass. 15167 15186 15204 2283 2024).
7.5. definitiva, dell’autostrada soprasuolo determinato ipse iure perdita demanialità comunale strade, così corte quale: “…sebbene rete stata approvata provvedimenti legislativi, comportato automaticamente interessate conseguente passaggio quelle provinciali demanio statale” ( v. 25614 2024 ne consegue l’attività inizialmente, avuto origine legislatore, concretizzata infrastruttura opera società concessionaria, esecutrice progettazione dell'opera pubblica, fronte corrispettivo costituito diritto gestire funzionalmente sfruttare economicamente lavori realizzati durata prevista, sui comunale.
7.6. qui condivisibilità dell’argomentazione contenuta sentenze consiglio citate memorie difensive “sono escluse dall’ambito applicativo cosap necessitano concessione provinciale, ossia riferiscono o indisponibile dell’ente locale, ipotesi medesimo ente sprovvisto potere accordare (o negare) l’occupazione, involgenti interessi più ampio rilievo … “, atteso evidenziato nei 14 paragrafi precedenti, perso sulla sovrastante, permanere suo impositivo indubbiamente appartengono demanio.
7.7. appare apprezzabile neppure tesi sostenuta quale, preventiva provinciale autostradali, argomentato troverebbe disciplina tosap.
7.8. detto ragionamento, invero espresso sillogismo contrario lineare, osta primo luogo presenza originariamente adottata aveva assentire meno dell’opera infrastrutturale, avrebbero dovuto essere espropriati –previa sdemanializzazione dall’ente esso preposto, l’ovvia conseguenza definizione subito rispetto impositivo.
7.9. tosap fa alcun stregua viene gestita l’opera occupa evidentemente legislatore fiscale sono irrilevanti;
regime servizi pubblici, contenuto 2 dell’art. vedere, evidentemente, l'occupazione suolo. argomenti sostegno conclusione appena esposta traggono dall'art. 39 ultima analisi, individua persona dell'occupante 15 soggetto passivo d'imposta, autorizzazione.
7.10. titolo convenzionale ricorrente- avente oggetto gestione concerne, poi, tra parti, ma può interferire dell’occupazione; medesima deve considerarsi propria dell'ente concessionario va, assoggettata tassa sensi dell'art. 38, 2, concessionaria l'esecutrice (art. 143, l, aprile 2006, 163) 2) durata, regola, superiore trenta anni 143,comma 6 ) rileva termine concessione, ritorni poiché, periodo stessa, bene, pure funzionale all'esercizio servizio utilità, gestito agisce piena autonomia mero sostituto nello sfruttamento beni. resto, dell’autostrada, attraverso concessorio, legittimava api manufatti autostradali ricavarne profitto, escludeva «la necessità richiedere l’autorizzazione occupare pertinenza territoriale esclude[va] soprattutto l’obbligo corrispondere canone, ove l’ente abbia optato tale tributo finanza locale (tosap)» 2394 2024); esiste, vero, tertium genus occupazione: dell’atto concessione- 16 autorizzazione all’articolo 39, 15.11.1993, n.507, ovvero, qualora insussistente atto qualsiasi ragione -, definibile occupazione fatto;
solco interpretativo sempre attestata giurisprudenza corte, ravvisa spazi vuoti terze vie mediante l’atto quella coperta amministrativo, individuando tutte ricadono nell’ambito categoria(così cass., sez. t., 25 luglio 2018, 19693 e, stesso senso, t, 1° dicembre 2022, 35408);
7.11. l’indiscussa natura demaniale inferibile dagli artt. 822, c.c. 22 2248 1865 «è comuni suolo comunali» «nell'interno città villaggi fanno piazze, vicoli adiacenti aperti pubblico, restando però ferme consuetudini, convenzioni esistenti diritti acquisiti ...» prevedono presunzione carattere relativo 1503 2020; 27054 2021; cass.n. 9157 2795 2017; 32705 2009; s.u., 5522 1996)) esser venuta ablativo 7.12. certamente riconoscersi linea principio concerne quello generale all’art. 840 c.c., estensione usque sideras et inferos relativa proprietà, risultando applichi, punto, privata 3882 1985). disposto riferisce sottosuolo, significato 17 parola, indica lo strato sottostante superficie terreno, zona esistente profondità superficiale campagna 6587 1986; 632 1983), l’area sedime corrispondenza ponte viadotto, estendendosi aereo compreso proiezione ideale, altezza, bene 1379 1976). all’area desume l. due presupposti, uno spaziale senso vorrebbe contigua quantomeno comunicante 4975 2007), l’altra funzionale, vale dire integrare funzione viaria 8876 2011; 238 2004). ricorrendo tali presupposti sorge iuris tantum 23705 2007; 1996; 2023).
7.13. risulta, coerente disposizione codicistica citata, fatta sarebbe l’impossibilità configurare applicativi quindi potrebbe gravare statale, realizzato evidenti finalità interesse nazionale nazionale;
822 accidentale riunendo unica categoria ferrate. detta nazionali 1865, all. f, 9 ss. avevano, all’epoca, scopo militare, congiungendo principali regno l’elenco approvato reale. ma, accanto queste, stessa enumera provinciali, vicinali, 18 rispettivamente provincia, fondi, distinguendo ab statale dimostra ripartizione discende devoluzione sostiene bensì origina sistema codicistico.
8. l’obiezione avere altre destinazioni se viaria, dovendo rispettare cd. fasce rispetto, coglie segno. tal proposito, occorre precisare affermato 01 2127; 07 2020, 13598) «il vincolo inedificabilità prevale pianificazione programmazione urbanistica….dovendosi ritenere l'area corrispondente fascia (area cavalcavia), prescindere dall'assoggettamento pur potenzialità edificatoria virtù dato desumere tenore letterale 37, 4, 2001» esenta ancorata all’occupazione anzi, dovuta derivante nonchè all'uso normale collettivo all'utilizzazione particolare eccezionale dell’area, pura semplice correlazione l'utilità diversa dall'uso generalità (cfr. 17495 2008; 11 3 1996, 19 5 1988, 3523; 2024, 15162; 28341 2019; 35408 2022).
9. terza doglianza, osserva mera localizzazione tracciato, ivi inclusi cavalcavia, rende sua longa manus essenziale rilevanza pubblica: concessioni rientrano (che recita «le uso pubblico destinate circolazione pedoni, veicoli animali») affidato terzi diretta sottostare finalizzazione dell’interesse (quello pubblico), perseguimento vita appresta considerato benessere cfr. s.u. 1543 gennaio 2019).
9.1. autostrade, titolare rappresenta perseguendo, autonomia, fine lucro, ricavando rilevando ritornerà 11886 11689 17), contando, invece, fini interessano, occupato predetto tassazione chiara formulazione 1993; sé insita limitazioni utilizzative destinazione riconducibili soltanto infrastrutturale (v. 18385 altre).
9.2. dell'amministrazione laddove ricorrano requisiti dell'in house providing, configurati dalle direttive comunitarie recepiti nostra legislazione 20 cioè, allorquando controllo analogo (ovvero esercitato dall'amministrazione proprie strutture) dell'oltre l'80% attività giuridica controllata svolgimento compiti essa affidati aggiudicatrice controllante soggetti controllati( art. 178 2016 50, codice appalti, abrogato 31 marzo 2023, 36; dominante, svolto strumenti derogatori ordinari meccanismi funzionamento sociale, incide sull'alterità soggettiva all'amministrazione centro imputazione rapporti posizioni giuridiche soggettive dall'ente partecipante (cass., un., 7759 17; 21299 7222 particolare, 5346 19, 21658 21; 2164 464 2463 canone pubbliche incaricata ricompreso nell'infrastruttura, poiché pubblicistica contrassegnano l'opera valgono rendere persegue lucro "longa manus" potendo perciò fruire esenzioni riservate attuate quest'ultima).
9.3. privatistica confermata dall’arresto sezioni unite (sez. u., 5594 2020) operatore economico privato inquadrabile organismo ex 3, co. 1, lett. d) 50 2016; tratta, infatti, finanziata maggioritario organismi oppure soggetta questi ultimi organo d'amministrazione, direzione vigilanza membri metà designata pubblico». 10. fondativa d.lvo 93 applicabile temporis attiene fattispecie causa richiamano recepiscono, numerosissimi assai recenti precedenti controversie (cfr., ultime, 15171 17173 15201 16387 2255 2486 2498 2512 tante citate); analogamente, tema cosap, molteplici stati arresti segno negativo aspettative contribuente tante, 16395 22219 2023; 22183 15010 13051 10345 20708 24). 10.1.ricapitolando, principi affermati possono sintetizzarsi:- presupposto costituito, dall'occupazione, natura, aree, soprastanti sottostanti suolo, province, comporti un'effettiva oggettivo predetta indipendentemente dall'esistenza od autorizzazione, salvo sussista esenzione 49 cit.;- 1993 interpretato impianti (tale costituisce impianto completata strutture segnaletici illuminazione aumentano l'utilità) tassa, tratti sottostanti, sovrastanti pubblico;
- compete spazio, beni, l'esenzione 49, a), citato spetta configura stato. 10.2. cass.n.11689 nn. 2018). interferisce integrativa comune, cui, disponeva realizzava 23 condotta «occupazione» 4 10351; 708, cosap;
5, 509, 26 1 2512). elementi sufficienti radicare debenza dell’imposta occupante api, mentre marginale privo decisività indagare effettiva dell'infrastruttura pontoni occupano sottostante, attesa dirimente accertata indiscussa «occupazione». 10.3. rileva, riconducibilità dell'occupazione argomento ritenersi inconciliabile «[…] stretta interpretazione norme tributarie prevedano agevolazioni molte, recente, 2016, 8869; 2014, 7037, condiviso cost. novembre 2017, 242) segnatamente, specifico pubbliche, l'interpretazione a) d. lgs. enti, norma, postula l'occupazione, tributo, posta direttamente esente generale, agosto 2009, 18041) […]»; né poteri rimozione riappropiazione giacchè limite escludere l’imposizione fiscale, semmai confermarla, perdurante 24 19694 2018; cass n.18385 n.28341 civ., 20974 385 2022; n.6568 4116 2023,; 10.4. nemmeno tributario
la finalità pubblicistica pur evidenziata dalla ricorrente con il secondo strumento di ricorso, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprime alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annulla il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la Società Autostrade Cass., n. 15162/2024; Cass. n. 35408/2022; Cass. n.16395/2021; Cass. n. 19693/2018, in tema di TOSAP). 10.5. A ciò si aggiunga che l’assoggettamento al tributo, con facoltà di eventuale previsione di speciali agevolazioni, non è prevista nelle ipotesi di “occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e in particolare per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali”; difatti ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sono esenti oltre agli enti indicati dal primo comma lett. a) di detta disposizione e per le finalità indicate ( < sono esenti le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e 25 di 32 ricerca scientifica>), solo le occupazioni di cui alla lett. e) vale a dire quelle realizzate < con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima>. 10.6.In altri termini, irrilevante agli effetti dell'art. 49, lett. a), per questo rilevando unicamente la qualità soggettiva dell'occupante, il riferimento all'interesse pubblico dell'opera potrebbe rilevare agli effetti dell'art. 49, lett. e), che viceversa dà rilievo all'interesse acquisitivo dell'ente territoriale, prescissa la qualità soggettiva dell'occupante; l'esenzione non spettante a norma dell'art. 49, lett. a), può competere a norma dell'art. 49, lett. e), purché gli atti concessori prevedano che l'impianto di pubblico servizio resti infine gratuitamente devoluto al Comune (Cass. 11 giugno 2004, n. 11175; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2921; Cass. n.25300 del 25/10/2017). 10.7.Il ragionamento di parte ricorrente collide con il disposto dell’art. 49 d.lgs. n. 503/1997, che individua specificamente i soggetti esenti nello
CGUE (grande sezione) in causa C-561/19, Consorzio Italian Management) va qui esclusa. Ciò non tanto e soltanto per l’estraneità della Tosap all’ambito dei tributi oggetto di armonizzazione, quanto per la insussistenza della discriminazione dedotta. 11.1. Deve, difatti, in radice escludersi, nella specie, la violazione del «principio di non discriminazione» secondo il diritto Europeo tra società in proprietà privata e società in proprietà pubblica, dedotta dalla ricorrente in controricorso. L’elemento scriminante, che consente di escludere l'assoggettamento alla Tosap, è l'occupazione dello spazio dell'ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr. Cass. 17296/2019, in una fattispecie relativa all'occupazione permanente di spazi pubblici ad opera delle aziende di erogazione di servizi pubblici o di quelle che svolgono attività ad essi strumentali;
Cass. n. 20708/2024; Cass. n. 2395/2024). 11.2.Occorre, pertanto, che l'occupazione sia direttamente ascrivibile ad uno degli enti indicati nel regolamento comunale, sicché non è ipotizzabile la violazione del suddetto principio nel senso invocato, dovendo ribadirsi che l'esenzione non opera ove l'occupazione sia invece ascrivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica «in quanto è detta società ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione» (da ultimo tra le tante Cass. 16395/2021 citata). 28 di 32 11.3.La questione dell’interferenza col diritto unionale recupererebbe teorica rilevanza allorquando l’esenzione (quand’anche davvero qualificabile appunto come aiuto di Stato) venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale operante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fatto di essere una società ‘pubblica’, ed a scapito di società concessionarie ‘private’ concorrenti nello stesso ambito di mercato;
non anche quando l’esenzione, come nella specie, venisse invece negata proprio sul presupposto unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della natura economico-imprenditoriale dell’attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati. 11.4. In ciò il ragionamento svolto dalla società contribuente in memoria, quanto alla prospettata violazione della normativa europea sulla concorrenza fra imprese, sembra anzi viziato da un ribaltamento logico di partenza, non ponendosi all’evidenza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di Stato (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. 11.5. Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritto unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra società pubbliche e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un lato, e lo Stato (e gli altri enti contemplati dall’art. 49 lett.a) dall’altro. Dal momento che se la natura dell’attività in concreto svolta è amministrativa, ad essere disattivata in radice è l’intera disciplina concorrenziale di mercato, mentre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta attraverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall’ordinamento, quali appunto le società partecipate ed in house) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto 29 di 32 UE potrebbe originarsi da un sistema normativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività ‘direttamente’ svolta dallo Stato nell’ambito di potestà di tipo autoritativo. 11.6. Si è altresì affermato (Cass. n. 2396/17, così Cass. n. 19779/20) che: “in tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l’obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti”. 11.7. A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la più ampia nozione euro-unitaria d'impresa che, per giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di funzionamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (CG: 23/04/1991, ER & Elser;
16/11/1995, Federation Francaise des societes d'assurances; 11/12/1997, Job Centre;
16/06/1987, Commissione vs. Italia;
01/07/2008, Motoe;
26/03/2009, Selex Sistemi Integrati). Il che si raccorda sia con la normativa fiscale europea, per la quale è 30 di 32 soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, 51, Direttiva UE, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE, n. 77/388/CE)", sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che (art. 1, §8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE). 11.8. D’altra parte, la questione della possibile interferenza dell’esenzione Tosap in parola con il diritto UE della concorrenza non è nuova, in quanto già recentemente affrontata (v. Cass n. 15204/24, con richiamo a Cass. n. 2164/24) nel senso che: <(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa Corte ha già ritenuto che non sussista alcuna incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v. Cass. Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, come precisa l’art. 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, mentre l’art. 106 vieta agli Stati membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, Autostrade per l’Italia non potrebbe beneficiare dell’esenzione riconosciuta allo Stato (cfr. Cass., Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)>. 12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 31 di 32 13. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte - rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile il primo;
- condanna Autostrade per l’Italia S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore del Comune di Conca della Campania nella misura di € 5.500,00 per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi in data 22 ottobre 2024. La Consigliera rel. NA SA La Presidente NA RI NO 32 di 32