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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 8024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8024 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 22065/2024 Verbale dell'udienza del 16/09/2025 Per la IG.ra per delega dell'avv. Ursomanno è presente l'avv. Prat. Parte_1
Desirée Peninno. Per il sono presenti gli avv.ti Cuccaro e Verde. Controparte_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Pennino si riporta ai propri scritti difensivi, tutti da intendersi qui integralmente riportati, ed alle conclusioni ivi rassegnate di cui chiede l'integrale accoglimento. Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e si chiede il rigetto delle avverse conclusioni, intendendo precisare quanto segue. L'avviso di intimazione n. 2024/0029468 dell'importo di € 93.231,75, comprensivo di canoni idrici- costituenti la quasi totalità del quantum- ed IMU, veniva notificato alla IGnora Parte_1 in qualità di erede della di lei madre IG ra nonostante la stessa avesse Persona_1 provveduto alla rinuncia dell'eredità. Questo errore viene riconosciuto dall'Ente nelle proprie difese che rimodula il quantum in € 1.189,32 ritenendo dovuto solo l'importo relativo all'IMU. Orbene, la scrivente difesa intende rappresentare, anzitutto, che l'importo come rimodulato non può essere considerato valido per due ragioni: -la prima è che l'avviso di intimazione è unico, comprendente sia i canoni idrici che l'IMU, e, pertanto, l'annullamento dovuto, anche, si ripete, in relazione della avversa ammissione dell'errore, travolgerebbe l'intero contenuto dello stesso;
-la seconda è che gli accertamenti IMU riguardano gli anni 2020 e 2021 e, non avendo l'Ente provato alcuna forma di atto interruttivo della prescrizione, gli stessi risultano non dovuti in quanto ormai prescritti. In secondo luogo, la scrivente difesa intende rappresentare che il grave errore commesso dall' ha costretto la IG.ra ad intraprendere il presente giudizio CP_2 Parte_1 con tutte le spese legali e processuali ad esso connesse, pertanto, dette spese sono da imputarsi esclusivamente in capo al verso il quale si chiede la condanna alle spese CP_1 di giudizio con responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Gli avv.ti Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde si riportano integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e alla documentazione ad essa allegata, evidenziando che per i crediti tributari di cui l'opponente è debitrice in proprio sussiste la giurisdizione del giudice tributario, mentre per quelli ingiunti alla IG.ra , nella sua qualità di Parte_1 erede della IG.ra , l'ente ha provveduto allo stralcio, a seguito di apposita istanza Per_1 di annullamento in autotutela protocollata dall'istante con allegata rinuncia all'eredità, comunicando tale provvedimento alla richiedente come da documentazione prodotta in atti. Pertanto, in parte qua dovrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Si insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa, con vittoria delle spese di lite. Il giudice, all'esito della camera di conIGlio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22065 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Emilio Ursomanno presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli (NA)alla via Montenuovo Licola Patria n. 90 OPPONENTE E C.F. in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale alla Via Tito Livio n. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Cuccaro, Valeria Mascolino e Pasquale Verde OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione in opposizione ex art. 615 cpc, notificata il 14.10.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1 invalidità, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'avviso di intimazione n. 2024/00029468 notificatole in data 16.09.2024, in forza del quale l' le CP_2 intimava il pagamento di somme dovute a titolo di IMU, TARI e consumi idrici, sia in proprio sia in qualità di erede della di lei madre , per un importo Persona_1 complessivo di € 93.231,75. In particolare, il pagamento della suddetta somma veniva intimato sulla base degli accertamenti esecutivi n. 2221/2020 e n. 1658/2021 entrambi relativi ad importi dovuti in proprio a titolo IMU nonché degli accertamenti esecutivi n. 4995/2020 e n. 12339/2020 concernenti consumi idrici unitamente agli accertamenti esecutivi n. 2808/2022 e n. 2047/2023 relativi rispettivamente a somme dovute a titolo TARI e IMU di cui l'ente impositore chiedeva il pagamento alla ricorrente in qualità di erede della di lei madre
. Persona_1
A suffragio della proposta opposizione la IG. ha rappresentato di aver già Parte_1 contestato la sua qualità di erede, in riscontro all'atto di intimazione n. 2022/00060159 relativo agli accertamenti esecutivi n. 4995/2020 e n. 12339/2020, tramite raccomandata indirizzata al di n data 14.12.2022 e di aver poi proceduto formalmente CP_1 CP_1
a rinunciare all'eredità con atto pubblico R.G. 207 del 2023 in data 12.01.2023 esibendo la relativa documentazione sia direttamente di persona presso gli uffici dell'Ente comunale sia con successiva comunicazione tramite PEC del 7.12.2023 (che, tuttavia, non risulta agli atti). Ha chiesto, pertanto, anche la condanna del al risarcimento del danno per CP_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con vittoria di spese. Il costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione di questo Tribunale in favore del Giudice Tributario avendo il credito sotteso all'opposto avviso di intimazione natura tributaria nella parte in cui si fonda sugli avvisi di accertamento n. 2221/2020, n. 1658/2021, n. 2808/2022 e n. 2047/2023 relativi, rispettivamente, all'imposta IMU annualità 2015 e 2016 di cui l'opponente è debitrice in proprio, nonché all'imposta TARI annualità 2019 e IMU annualità 2018 di cui le veniva intimato il pagamento in qualità di erede della de cuius, IG.ra . Persona_1
Ha rappresentato, inoltre, di aver avuto formale conoscenza dell'avvenuta rinuncia all'eredità solo il 27.08.2024, data in cui l'attrice presentava istanza di annullamento n. 85138 degli avvisi di accertamento riferiti all'imposta IMU 2018, 2019, 2020 in accoglimento della quale l'Ente Comunale procedeva all'annullamento, comunicato all'opponente in data 25.11.2024, dell'avviso di intimazione 2024/00029468 nella parte in cui le era stato notificato in qualità di erede in relazione all'IMU annualità 2018, alla TARI annualità 2019 nonché alle diffide per canoni idrici n. 4995/2020 e n. 123369/2020. Pertanto, in riferimento agli accertamenti esecutivi relativi ai consumi idrici ha dedotto la cessazione della materia del contendere. Ha eccepito, ancora, l'inammissibilità della sollevata eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in lite, per effetto dell'intervenuta rinuncia all'eredità, con specifico riguardo ai crediti tributari IMU (annualità di imposta 2018) e TARI (annualità di imposta 2019) richiesti in pagamento all'attrice in qualità di erede e successivamente oggetto di stralcio trattandosi di eccezione propria, non rilevabile d'ufficio, che, come tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente formulata in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento n. 2808/2022 e n. 2047/2023 regolarmente notificati all'attrice e non opposti nel termine di cui agli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha contestato, infine, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avendo l'odierna attrice comunicato all'Ente impositore l'avvenuta rinuncia all'eredità solo in data 27.08.2024 ed, in ogni caso, essendo la stessa intervenuta solo successivamente alla formazione dell'avviso di intimazione e alla notifica degli atti ad esso prodromici, correttamente emessi e rimasti incontestati nonché in considerazione dell'avvenuto annullamento e conseguente stralcio dell'avviso di intimazione opposto con conseguente riduzione della pretesa ai soli crediti tributari di cui l'odierna attrice è debitrice in proprio. Ha evidenziato, al riguardo, che l'impugnato avviso di intimazione neppure era stato posto in esecuzione dall'Ente risultando, quindi, l'insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare. Tanto premesso, per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal poiché tale questione riveste CP_1 carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, con precisazione che l'intimazione impugnata, ancorchè unica su un piano formale, riguarda crediti diversi, per cui è possibile che rimanga valida solo in parte (essendo venuta meno, per altra parte, la cessazione della materia del contendere). Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice tributario, quanto alle somme dovute a titolo di IMU e TARI rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale della Corte di Giustizia Tributaria, sia per la natura del credito sia perché la giurisdizione tributaria si estende fino alla impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quale l'avviso di intimazione. A tal proposito, viene in rilievo l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 (oggi 46 d.lgs. 175/2024) secondo cui: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Come chiarito dai giudici di legittimità, il giudice munito di giurisdizione deve essere individuato in virtù della natura del credito fatto valere dovendosi, in particolare, verificare se quest'ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva della P.A. (cfr. Cass. Sez. Un. 29 aprile 2021, n. 11293). Nella specie, le somme dovute a titolo IMU e TARI integrano, per l'Ente creditore, un'entrata di natura tributaria di talché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Tale conclusione è in linea con il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità secondo cui alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. Sez. Un. 28 luglio 2021, n. 21642; Cass. Sez. Un. 15 marzo 2022, n. 8465; Cass. Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986). Per le ragioni dinanzi esposte va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario limitatamente ai crediti aventi natura tributaria sottesi all'avviso di intimazione oggetto di opposizione. Per quanto concerne le entrate di natura non tributaria sottese agli accertamenti esecutivi n. 4995/2020 e n. 12339/2020 relative a consumi idrici per le quali residua la giurisdizione del Tribunale, questo giudicante, in accoglimento della richiesta avanzata dal CP_1 ritiene possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere.
[...]
La consolidata giurisprudenza è nel senso che la pronuncia de quo presuppone ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (Cass. n.271/06; Cass. n. 14775/04). Si tratta di una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. n. 2567/07). È necessario, quindi, che nel corso del processo, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, sopravvenga un evento di indole fattuale o processuale che determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che sia riconosciuto ed ammesso da entrambe le parti comportando il venir meno di ogni posizione di contrasto anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. Sul punto la Suprema corte ha affermato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07; Cass. n. 11962/05; Cass. S.U. n. 13969/04). Nel caso di specie, possono ravvisarsi tutte le condizioni suddette essendo l'annullamento dell'opposto avviso sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale ed avendo l'odierna attrice, nelle memorie integrative in atti, dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, limitandosi a reiterare la richiesta di condanna di controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata e al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, tali domande vanno disattese, giacché la pretesa creditoria oggetto dell'avviso di pagamento opposto va considerata inizialmente legittima. L'avviso di intimazione, infatti, è del giorno 8 /07/2024 e, quindi, precedente al momento in cui la Signora ha Parte_1 provveduto a comunicare formalmente all'Ente Comunale l'avvenuta rinuncia all'eredità. Sebbene, infatti, il difensore dell'opponente nella missiva del 14/12/2022 versata in atti avesse rappresentato che l'opponente aveva rinunciato all'eredità, si riservava l'invio di formale rinuncia, ciò che non consta dagli atti essere intervenuto prima del 27/08/2024, data in cui l'intimazione già era presumibilmente tra gli atti da notificare. Ricorrono, pertanto, i presupposti per la compensazione delle spese di lite e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario limitatamente ai crediti di natura tributaria;
- dichiara cessata la materia del contendere quanto agli altri crediti;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti. Napoli, 16/09/2025
Il Giudice Dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott.ssa Ersilia Nardone CP_3
Desirée Peninno. Per il sono presenti gli avv.ti Cuccaro e Verde. Controparte_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Pennino si riporta ai propri scritti difensivi, tutti da intendersi qui integralmente riportati, ed alle conclusioni ivi rassegnate di cui chiede l'integrale accoglimento. Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e si chiede il rigetto delle avverse conclusioni, intendendo precisare quanto segue. L'avviso di intimazione n. 2024/0029468 dell'importo di € 93.231,75, comprensivo di canoni idrici- costituenti la quasi totalità del quantum- ed IMU, veniva notificato alla IGnora Parte_1 in qualità di erede della di lei madre IG ra nonostante la stessa avesse Persona_1 provveduto alla rinuncia dell'eredità. Questo errore viene riconosciuto dall'Ente nelle proprie difese che rimodula il quantum in € 1.189,32 ritenendo dovuto solo l'importo relativo all'IMU. Orbene, la scrivente difesa intende rappresentare, anzitutto, che l'importo come rimodulato non può essere considerato valido per due ragioni: -la prima è che l'avviso di intimazione è unico, comprendente sia i canoni idrici che l'IMU, e, pertanto, l'annullamento dovuto, anche, si ripete, in relazione della avversa ammissione dell'errore, travolgerebbe l'intero contenuto dello stesso;
-la seconda è che gli accertamenti IMU riguardano gli anni 2020 e 2021 e, non avendo l'Ente provato alcuna forma di atto interruttivo della prescrizione, gli stessi risultano non dovuti in quanto ormai prescritti. In secondo luogo, la scrivente difesa intende rappresentare che il grave errore commesso dall' ha costretto la IG.ra ad intraprendere il presente giudizio CP_2 Parte_1 con tutte le spese legali e processuali ad esso connesse, pertanto, dette spese sono da imputarsi esclusivamente in capo al verso il quale si chiede la condanna alle spese CP_1 di giudizio con responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Gli avv.ti Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde si riportano integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e alla documentazione ad essa allegata, evidenziando che per i crediti tributari di cui l'opponente è debitrice in proprio sussiste la giurisdizione del giudice tributario, mentre per quelli ingiunti alla IG.ra , nella sua qualità di Parte_1 erede della IG.ra , l'ente ha provveduto allo stralcio, a seguito di apposita istanza Per_1 di annullamento in autotutela protocollata dall'istante con allegata rinuncia all'eredità, comunicando tale provvedimento alla richiedente come da documentazione prodotta in atti. Pertanto, in parte qua dovrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Si insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa, con vittoria delle spese di lite. Il giudice, all'esito della camera di conIGlio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22065 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Emilio Ursomanno presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli (NA)alla via Montenuovo Licola Patria n. 90 OPPONENTE E C.F. in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale alla Via Tito Livio n. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Cuccaro, Valeria Mascolino e Pasquale Verde OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione in opposizione ex art. 615 cpc, notificata il 14.10.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1 invalidità, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'avviso di intimazione n. 2024/00029468 notificatole in data 16.09.2024, in forza del quale l' le CP_2 intimava il pagamento di somme dovute a titolo di IMU, TARI e consumi idrici, sia in proprio sia in qualità di erede della di lei madre , per un importo Persona_1 complessivo di € 93.231,75. In particolare, il pagamento della suddetta somma veniva intimato sulla base degli accertamenti esecutivi n. 2221/2020 e n. 1658/2021 entrambi relativi ad importi dovuti in proprio a titolo IMU nonché degli accertamenti esecutivi n. 4995/2020 e n. 12339/2020 concernenti consumi idrici unitamente agli accertamenti esecutivi n. 2808/2022 e n. 2047/2023 relativi rispettivamente a somme dovute a titolo TARI e IMU di cui l'ente impositore chiedeva il pagamento alla ricorrente in qualità di erede della di lei madre
. Persona_1
A suffragio della proposta opposizione la IG. ha rappresentato di aver già Parte_1 contestato la sua qualità di erede, in riscontro all'atto di intimazione n. 2022/00060159 relativo agli accertamenti esecutivi n. 4995/2020 e n. 12339/2020, tramite raccomandata indirizzata al di n data 14.12.2022 e di aver poi proceduto formalmente CP_1 CP_1
a rinunciare all'eredità con atto pubblico R.G. 207 del 2023 in data 12.01.2023 esibendo la relativa documentazione sia direttamente di persona presso gli uffici dell'Ente comunale sia con successiva comunicazione tramite PEC del 7.12.2023 (che, tuttavia, non risulta agli atti). Ha chiesto, pertanto, anche la condanna del al risarcimento del danno per CP_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con vittoria di spese. Il costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione di questo Tribunale in favore del Giudice Tributario avendo il credito sotteso all'opposto avviso di intimazione natura tributaria nella parte in cui si fonda sugli avvisi di accertamento n. 2221/2020, n. 1658/2021, n. 2808/2022 e n. 2047/2023 relativi, rispettivamente, all'imposta IMU annualità 2015 e 2016 di cui l'opponente è debitrice in proprio, nonché all'imposta TARI annualità 2019 e IMU annualità 2018 di cui le veniva intimato il pagamento in qualità di erede della de cuius, IG.ra . Persona_1
Ha rappresentato, inoltre, di aver avuto formale conoscenza dell'avvenuta rinuncia all'eredità solo il 27.08.2024, data in cui l'attrice presentava istanza di annullamento n. 85138 degli avvisi di accertamento riferiti all'imposta IMU 2018, 2019, 2020 in accoglimento della quale l'Ente Comunale procedeva all'annullamento, comunicato all'opponente in data 25.11.2024, dell'avviso di intimazione 2024/00029468 nella parte in cui le era stato notificato in qualità di erede in relazione all'IMU annualità 2018, alla TARI annualità 2019 nonché alle diffide per canoni idrici n. 4995/2020 e n. 123369/2020. Pertanto, in riferimento agli accertamenti esecutivi relativi ai consumi idrici ha dedotto la cessazione della materia del contendere. Ha eccepito, ancora, l'inammissibilità della sollevata eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in lite, per effetto dell'intervenuta rinuncia all'eredità, con specifico riguardo ai crediti tributari IMU (annualità di imposta 2018) e TARI (annualità di imposta 2019) richiesti in pagamento all'attrice in qualità di erede e successivamente oggetto di stralcio trattandosi di eccezione propria, non rilevabile d'ufficio, che, come tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente formulata in sede di impugnazione degli avvisi di accertamento n. 2808/2022 e n. 2047/2023 regolarmente notificati all'attrice e non opposti nel termine di cui agli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha contestato, infine, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avendo l'odierna attrice comunicato all'Ente impositore l'avvenuta rinuncia all'eredità solo in data 27.08.2024 ed, in ogni caso, essendo la stessa intervenuta solo successivamente alla formazione dell'avviso di intimazione e alla notifica degli atti ad esso prodromici, correttamente emessi e rimasti incontestati nonché in considerazione dell'avvenuto annullamento e conseguente stralcio dell'avviso di intimazione opposto con conseguente riduzione della pretesa ai soli crediti tributari di cui l'odierna attrice è debitrice in proprio. Ha evidenziato, al riguardo, che l'impugnato avviso di intimazione neppure era stato posto in esecuzione dall'Ente risultando, quindi, l'insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare. Tanto premesso, per ragioni di priorità logico giuridica, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal poiché tale questione riveste CP_1 carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, con precisazione che l'intimazione impugnata, ancorchè unica su un piano formale, riguarda crediti diversi, per cui è possibile che rimanga valida solo in parte (essendo venuta meno, per altra parte, la cessazione della materia del contendere). Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice tributario, quanto alle somme dovute a titolo di IMU e TARI rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale della Corte di Giustizia Tributaria, sia per la natura del credito sia perché la giurisdizione tributaria si estende fino alla impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quale l'avviso di intimazione. A tal proposito, viene in rilievo l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 (oggi 46 d.lgs. 175/2024) secondo cui: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Come chiarito dai giudici di legittimità, il giudice munito di giurisdizione deve essere individuato in virtù della natura del credito fatto valere dovendosi, in particolare, verificare se quest'ultimo scaturisca o meno da una pretesa impositiva della P.A. (cfr. Cass. Sez. Un. 29 aprile 2021, n. 11293). Nella specie, le somme dovute a titolo IMU e TARI integrano, per l'Ente creditore, un'entrata di natura tributaria di talché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Tale conclusione è in linea con il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità secondo cui alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. Sez. Un. 28 luglio 2021, n. 21642; Cass. Sez. Un. 15 marzo 2022, n. 8465; Cass. Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986). Per le ragioni dinanzi esposte va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del giudice tributario limitatamente ai crediti aventi natura tributaria sottesi all'avviso di intimazione oggetto di opposizione. Per quanto concerne le entrate di natura non tributaria sottese agli accertamenti esecutivi n. 4995/2020 e n. 12339/2020 relative a consumi idrici per le quali residua la giurisdizione del Tribunale, questo giudicante, in accoglimento della richiesta avanzata dal CP_1 ritiene possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere.
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La consolidata giurisprudenza è nel senso che la pronuncia de quo presuppone ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (Cass. n.271/06; Cass. n. 14775/04). Si tratta di una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. n. 2567/07). È necessario, quindi, che nel corso del processo, successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, sopravvenga un evento di indole fattuale o processuale che determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che sia riconosciuto ed ammesso da entrambe le parti comportando il venir meno di ogni posizione di contrasto anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. Sul punto la Suprema corte ha affermato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07; Cass. n. 11962/05; Cass. S.U. n. 13969/04). Nel caso di specie, possono ravvisarsi tutte le condizioni suddette essendo l'annullamento dell'opposto avviso sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale ed avendo l'odierna attrice, nelle memorie integrative in atti, dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, limitandosi a reiterare la richiesta di condanna di controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata e al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, tali domande vanno disattese, giacché la pretesa creditoria oggetto dell'avviso di pagamento opposto va considerata inizialmente legittima. L'avviso di intimazione, infatti, è del giorno 8 /07/2024 e, quindi, precedente al momento in cui la Signora ha Parte_1 provveduto a comunicare formalmente all'Ente Comunale l'avvenuta rinuncia all'eredità. Sebbene, infatti, il difensore dell'opponente nella missiva del 14/12/2022 versata in atti avesse rappresentato che l'opponente aveva rinunciato all'eredità, si riservava l'invio di formale rinuncia, ciò che non consta dagli atti essere intervenuto prima del 27/08/2024, data in cui l'intimazione già era presumibilmente tra gli atti da notificare. Ricorrono, pertanto, i presupposti per la compensazione delle spese di lite e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario limitatamente ai crediti di natura tributaria;
- dichiara cessata la materia del contendere quanto agli altri crediti;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti. Napoli, 16/09/2025
Il Giudice Dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott.ssa Ersilia Nardone CP_3