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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 5/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6283/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
MA EN GI;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LV MA per procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, esponeva: che nel mese di Parte_1 dicembre 2023 l' inspiegabilmente Controparte_2 sospendeva il pagamento dell'assegno sociale n. 078-210004032124 di cui la sig.ra
è titolare;
che quest'ultima, ultrasettantenne e ormai vedova, non si rendeva Pt_1 conto dei motivi ed attendeva il ripristino dell'erogazione fino al mese di marzo 2024; che la ricorrente nel mese di dicembre 2019 aveva trasferito la propria residenza nel
Comune di Paternò (CT) in via Emanuele Bellia n. 160 p. 5, provenendo dal Comune di 2
Trecastagni, via Muri Antichi n. 23 B, ed a seguito di tale trasferimento la gestione della prestazione in oggetto fu presa in carico dalla sede territoriale di Paternò; che non avendo più sostentamento economico si rivolgeva ad un parente, al fine di ricevere aiuto, e si recava presso lo sportello di Mascalucia ove le veniva chiarito che la CP_1 prestazione era sospesa a causa della mancata comunicazione dei redditi rilevanti (RED) per gli anni d'imposta 2018 e seguenti;
che i RED erano stati tutti puntualmente presentati fino all'anno 2017; che la sig.ra non hai mai ricevuto l'invito Pt_1 dell' alla presentazione dei redditi rilevanti poiché avendo trasferito la propria CP_1 residenza nel Comune di Paternò, dal Comune di Trecastagni, tutte le comunicazioni, ivi compresa la comunicazione di sospensione e quella relativa alla revoca della prestazione assistenziale, erano state inviate presso il precedente indirizzo di residenza;
che specificamente, tutte le comunicazioni provenienti dalla sede territoriale di
Mascalucia furono infatti spedite a mezzo posta presso il precedente indirizzo di residenza in via Muri antichi n. 23/B nel Comune di Trecastagni e pertanto mai conosciuti dall'odierna ricorrente;
che la sig.ra provvedeva tempestivamente, Pt_1 tramite patronato di zona, alla presentazione della comunicazione dei redditi rilevanti per gli anni dal 2018 al 2023 e presentava domande per il ripristino della prestazione assistenziale;
che nelle more l' comunicava:
1. con provvedimento del CP_1
01.03.2024 (trasmesso a mezzo posta all'indirizzo di residenza di Trecastagni) il ricalcolo della prestazione assistenziale per il periodo da Gennaio 2023 a novembre
2023 deducendo un indebito pari ad € 7.113,48, pratica indebito n. 18405183 - 2. con provvedimento del 03.05.2024 (trasmesso a mezzo posta all'indirizzo di residenza di
Paternò) il recupero di un indebito di complessivi € 4.229,52 per il periodo 01.01.2019
– 31.12.2019, pratica indebito n. 17770973 - 3. con provvedimento del 21.06.2023
(trasmesso a mezzo posta all'indirizzo di residenza di Trecastagni) la revoca della prestazione assistenziale per la mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2018 e conseguentemente il ricalcolo della prestazione assistenziale per il periodo da
01.01.2018-31.12.2018 deducendo un indebito pari ad € 7.767.89, pratica indebito n.
17770973; Che l' , accogliendo le richieste Controparte_2 avanzate dalla ricorrente, come da provvedimenti di riemissione delle rate di pensione del 13.03.2024 e del 04.04.2024 ripristinava nei confronti della ricorrente la prestazione di assegno sociale per i mesi di marzo e aprile 2024, con il pagamento di parte degli arretrati, e pur tuttavia sugli stessi sono stati portati in compensazione con gli asseriti indebiti, gli arretrati dovuti sulle rate da dicembre 2023 a febbraio 2024 in un'unica soluzione, ed applicando un piano di rientro rateale mensile per la restante parte;
che 3
l' non azzerava gli indebiti accertati in capo alla sig.ra per il ricalcolo CP_1 Pt_1 dell'assegno sociale con la motivazione che la mancata comunicazione dei redditi rilevanti abbia comportato la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 (con revoca della maggiorazione sociale e revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002), e 2019 per aver presentato i
RED oltre i termini previsti;
che i dettagli degli importi sono stati specificati dall' a seguito di delucidazioni richieste dalla ricorrente alla sede territoriale di CP_1
Mascalucia tramite patronato e dalle cui risposte si legge “detti arretrati (da Dicembre
2023 a Febbraio 2024) sono stati portati in compensazione con indebiti accertati in capo alla Vostra assistita e precisamente con l'indebito n. 18405183 estinto totalmente e l'indebito n. 17770973 chiuso solo parzialmente e per il quale è stato attivato un piano di recupero sulla pensione”; che in data, 28.01.2025, la sig.ra per il tramite della Pt_1 propria procuratrice con pec del 28.01.2025 diffidava l'ente, presso la sede centrale ed entrambe le sedi territoriali, all'annullamento degli atti di accertamento degli indebiti e la restituzione delle somme trattenute in compensazione nonché di quanto mensilmente trattenuto a titolo di restituzione dell'indebito; che nessun indebito può essere attribuito alla ricorrente poiché la mancata presentazione dei RED fu la diretta conseguenza della negligenza dell'Ente; che essendo la prestazione oggetto di esame di tipo assistenziale,
l'odierna ricorrente non può vedere applicato nei suoi confronti l'art. 2033 c.c. in quanto la disciplina dettata dalla legge in materia di indebito previdenziale e assistenziale è derogatoria rispetto al principio di carattere generale della ripetibilità dell'indebito.
Infatti, ai sensi dell'art. 52 legge 88/99; che le prestazioni pensionistiche ed assistenziali anche se indebite, in armonia con l'art. 38 Cost., sono solitamente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. 13 gennaio
2006, n. 1; Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte Cost. 27 gennaio
2023, n. 8, in motivazione). "All'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né
l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente 4
destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost.
n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte Cost. n. 431/1993).; che sulla base di tali considerazioni si ritiene evidente l'illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale, che continua a trattenere in compensazione gli arretrati relativi alle mensilità di assegno sociale di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 e a trattenere indebitamente importi sulla prestazione assistenziale sulla base di un asserito inadempimento a carico della ricorrente invece imputabile all'ente stesso per i motivi indicati in ricorso.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - Accertare e dichiarare illegittima la ripetizione di indebito disposta sull'assegno sociale n. 04032124 e CP_ contestata dall' con i provvedimenti oggi impugnati, alla sig.ra per Parte_1 il periodo dall'anno 2018 in poi, per un importo complessivo pari ad € 11.997,41 per i motivi di cui sopra, da intendersi quivi riportati e trascritti;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 03.05.2024 di recupero dell'indebito n. CP_1
17770973 di € 4.229,52 e del provvedimento del 21.06.2023 di recupero CP_1 dell'indebito n. 17770973 pari ad € 7.767.89 sulla prestazione di cui è titolare la sig.ra
AS n. 04032124 per infondatezza della pretesa debitoria per i Parte_2 motivi sopra esposti e per il periodo dal 2018 in poi, e, se originato dalle medesime cause il provvedimento di indebito n. 18405183; - per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dell'istituto previdenziale di cui ai provvedimenti impugnati, con conseguente annullamento dei provvedimenti di recupero indebito;
- per l'effetto condannare l' alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute CP_1 ad oggi e fino alla definizione del presente giudizio. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 5.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che oggetto di indebito, nel caso in esame, è una prestazione di CP_ natura assistenziale, asseritamente secondo l' non spettante nella misura effettivamente erogata in ragione del superamento del limite reddituale. 5
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che debbono essere affrontate separatamente le questioni relative alla mancata comunicazione della situazione reddituale relativa alle annualità 2018 e 2019 e quelle relative alla annualità
2021.
Per quanto riguarda le contestazioni relative alle annualità 2018 e 2019 ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente Cass. N. 11458/18).
Osserva il decidente che in materia di indebito assistenziale sebbene non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, tuttavia non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della 6
soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223).
Pertanto, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati deve ritenersi CP_ insussistente il diritto dell' alla ripetizione delle somme oggetto di contestazione per quanto riguarda gli indebiti contestati per il mancata comunicazione della situazione reddituale relativa alle annualità 2018 e 2019.
Per quanto riguarda, invece, l'annualità 2021, si osserva che la contestazione è relativa all'essere risultata la ricorrente in detta annualità dante causa nella compravendita di un immobile, non indicato neppure nella domanda di ricostituzione. Si evidenzia che non risulta contestato quanto asserito dall' , ovvero l'atto di compravendita con parte CP_2 ricorrente dante causa del fabbricato. Sul punto occorre rilevare che, laddove il ricorrente non dimostri che il ricavato della vendita degli immobili di proprietà è stato impegnato per far fronte a debiti, spese impreviste, malattie proprie o di familiari, sicché nulla delle somme predette è rimasto nella disponibilità dell'attore, deve ritenersi 7
rilevante l'importo ai fini della determinazione del requisito reddituale (cfr. sul punto
Corte di Appello di Torino, sent. 293/08 –Mancuso – R.G. 461/07 – Bianco –
) che in sostanza consiste nello stato di bisogno, non già nell'assenza di CP_3 redditi dichiarati a fini fiscali.
Parte ricorrente non ha fornito allegazione e prova alcuna della destinazione delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile di proprietà pertanto, per quanto riguarda CP_ l'annualità 2021 i provvedimenti emanati dall' in conseguenza del requisito reddituale devono ritenersi legittimi.
In definitiva, il ricorso può trovare parziale accoglimento nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, in ragione di contrasti giurisprudenziali esistenti in materia e della parziale reciproca soccombenza, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la ripetizione di indebito CP_ disposta e contestata dall' alla Sig.ra dipendente dalla mancata Parte_1 comunicazione della situazione reddituale relativa alle annualità 2018 e 20219;
Per l'effetto, dichiara l'inefficacia dei provvedimenti di cui alle comunicazioni in questa sede impugnate relative alla mancata comunicazione della situazione reddituale sopra CP_ indicata e che la ricorrente nulla deve all' per tali titoli;
CP_ In conseguenza ordina all' la restituzione in favore della ricorrente di quanto trattenuto per i titoli sopra indicati, oltre interessi fino al soddisfo;
rigetta nel resto;
compensa le spese.
Catania, 6 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 5/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6283/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
MA EN GI;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LV MA per procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, esponeva: che nel mese di Parte_1 dicembre 2023 l' inspiegabilmente Controparte_2 sospendeva il pagamento dell'assegno sociale n. 078-210004032124 di cui la sig.ra
è titolare;
che quest'ultima, ultrasettantenne e ormai vedova, non si rendeva Pt_1 conto dei motivi ed attendeva il ripristino dell'erogazione fino al mese di marzo 2024; che la ricorrente nel mese di dicembre 2019 aveva trasferito la propria residenza nel
Comune di Paternò (CT) in via Emanuele Bellia n. 160 p. 5, provenendo dal Comune di 2
Trecastagni, via Muri Antichi n. 23 B, ed a seguito di tale trasferimento la gestione della prestazione in oggetto fu presa in carico dalla sede territoriale di Paternò; che non avendo più sostentamento economico si rivolgeva ad un parente, al fine di ricevere aiuto, e si recava presso lo sportello di Mascalucia ove le veniva chiarito che la CP_1 prestazione era sospesa a causa della mancata comunicazione dei redditi rilevanti (RED) per gli anni d'imposta 2018 e seguenti;
che i RED erano stati tutti puntualmente presentati fino all'anno 2017; che la sig.ra non hai mai ricevuto l'invito Pt_1 dell' alla presentazione dei redditi rilevanti poiché avendo trasferito la propria CP_1 residenza nel Comune di Paternò, dal Comune di Trecastagni, tutte le comunicazioni, ivi compresa la comunicazione di sospensione e quella relativa alla revoca della prestazione assistenziale, erano state inviate presso il precedente indirizzo di residenza;
che specificamente, tutte le comunicazioni provenienti dalla sede territoriale di
Mascalucia furono infatti spedite a mezzo posta presso il precedente indirizzo di residenza in via Muri antichi n. 23/B nel Comune di Trecastagni e pertanto mai conosciuti dall'odierna ricorrente;
che la sig.ra provvedeva tempestivamente, Pt_1 tramite patronato di zona, alla presentazione della comunicazione dei redditi rilevanti per gli anni dal 2018 al 2023 e presentava domande per il ripristino della prestazione assistenziale;
che nelle more l' comunicava:
1. con provvedimento del CP_1
01.03.2024 (trasmesso a mezzo posta all'indirizzo di residenza di Trecastagni) il ricalcolo della prestazione assistenziale per il periodo da Gennaio 2023 a novembre
2023 deducendo un indebito pari ad € 7.113,48, pratica indebito n. 18405183 - 2. con provvedimento del 03.05.2024 (trasmesso a mezzo posta all'indirizzo di residenza di
Paternò) il recupero di un indebito di complessivi € 4.229,52 per il periodo 01.01.2019
– 31.12.2019, pratica indebito n. 17770973 - 3. con provvedimento del 21.06.2023
(trasmesso a mezzo posta all'indirizzo di residenza di Trecastagni) la revoca della prestazione assistenziale per la mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2018 e conseguentemente il ricalcolo della prestazione assistenziale per il periodo da
01.01.2018-31.12.2018 deducendo un indebito pari ad € 7.767.89, pratica indebito n.
17770973; Che l' , accogliendo le richieste Controparte_2 avanzate dalla ricorrente, come da provvedimenti di riemissione delle rate di pensione del 13.03.2024 e del 04.04.2024 ripristinava nei confronti della ricorrente la prestazione di assegno sociale per i mesi di marzo e aprile 2024, con il pagamento di parte degli arretrati, e pur tuttavia sugli stessi sono stati portati in compensazione con gli asseriti indebiti, gli arretrati dovuti sulle rate da dicembre 2023 a febbraio 2024 in un'unica soluzione, ed applicando un piano di rientro rateale mensile per la restante parte;
che 3
l' non azzerava gli indebiti accertati in capo alla sig.ra per il ricalcolo CP_1 Pt_1 dell'assegno sociale con la motivazione che la mancata comunicazione dei redditi rilevanti abbia comportato la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 (con revoca della maggiorazione sociale e revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002), e 2019 per aver presentato i
RED oltre i termini previsti;
che i dettagli degli importi sono stati specificati dall' a seguito di delucidazioni richieste dalla ricorrente alla sede territoriale di CP_1
Mascalucia tramite patronato e dalle cui risposte si legge “detti arretrati (da Dicembre
2023 a Febbraio 2024) sono stati portati in compensazione con indebiti accertati in capo alla Vostra assistita e precisamente con l'indebito n. 18405183 estinto totalmente e l'indebito n. 17770973 chiuso solo parzialmente e per il quale è stato attivato un piano di recupero sulla pensione”; che in data, 28.01.2025, la sig.ra per il tramite della Pt_1 propria procuratrice con pec del 28.01.2025 diffidava l'ente, presso la sede centrale ed entrambe le sedi territoriali, all'annullamento degli atti di accertamento degli indebiti e la restituzione delle somme trattenute in compensazione nonché di quanto mensilmente trattenuto a titolo di restituzione dell'indebito; che nessun indebito può essere attribuito alla ricorrente poiché la mancata presentazione dei RED fu la diretta conseguenza della negligenza dell'Ente; che essendo la prestazione oggetto di esame di tipo assistenziale,
l'odierna ricorrente non può vedere applicato nei suoi confronti l'art. 2033 c.c. in quanto la disciplina dettata dalla legge in materia di indebito previdenziale e assistenziale è derogatoria rispetto al principio di carattere generale della ripetibilità dell'indebito.
Infatti, ai sensi dell'art. 52 legge 88/99; che le prestazioni pensionistiche ed assistenziali anche se indebite, in armonia con l'art. 38 Cost., sono solitamente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. 13 gennaio
2006, n. 1; Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte Cost. 27 gennaio
2023, n. 8, in motivazione). "All'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né
l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente 4
destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost.
n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte Cost. n. 431/1993).; che sulla base di tali considerazioni si ritiene evidente l'illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale, che continua a trattenere in compensazione gli arretrati relativi alle mensilità di assegno sociale di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 e a trattenere indebitamente importi sulla prestazione assistenziale sulla base di un asserito inadempimento a carico della ricorrente invece imputabile all'ente stesso per i motivi indicati in ricorso.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - Accertare e dichiarare illegittima la ripetizione di indebito disposta sull'assegno sociale n. 04032124 e CP_ contestata dall' con i provvedimenti oggi impugnati, alla sig.ra per Parte_1 il periodo dall'anno 2018 in poi, per un importo complessivo pari ad € 11.997,41 per i motivi di cui sopra, da intendersi quivi riportati e trascritti;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 03.05.2024 di recupero dell'indebito n. CP_1
17770973 di € 4.229,52 e del provvedimento del 21.06.2023 di recupero CP_1 dell'indebito n. 17770973 pari ad € 7.767.89 sulla prestazione di cui è titolare la sig.ra
AS n. 04032124 per infondatezza della pretesa debitoria per i Parte_2 motivi sopra esposti e per il periodo dal 2018 in poi, e, se originato dalle medesime cause il provvedimento di indebito n. 18405183; - per l'effetto accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dell'istituto previdenziale di cui ai provvedimenti impugnati, con conseguente annullamento dei provvedimenti di recupero indebito;
- per l'effetto condannare l' alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute CP_1 ad oggi e fino alla definizione del presente giudizio. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 5.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Rileva il decidente che oggetto di indebito, nel caso in esame, è una prestazione di CP_ natura assistenziale, asseritamente secondo l' non spettante nella misura effettivamente erogata in ragione del superamento del limite reddituale. 5
Venendo all'esame dei motivi di opposizione, ritiene il decidente che debbono essere affrontate separatamente le questioni relative alla mancata comunicazione della situazione reddituale relativa alle annualità 2018 e 2019 e quelle relative alla annualità
2021.
Per quanto riguarda le contestazioni relative alle annualità 2018 e 2019 ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente Cass. N. 11458/18).
Osserva il decidente che in materia di indebito assistenziale sebbene non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, tuttavia non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della 6
soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223).
Pertanto, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati deve ritenersi CP_ insussistente il diritto dell' alla ripetizione delle somme oggetto di contestazione per quanto riguarda gli indebiti contestati per il mancata comunicazione della situazione reddituale relativa alle annualità 2018 e 2019.
Per quanto riguarda, invece, l'annualità 2021, si osserva che la contestazione è relativa all'essere risultata la ricorrente in detta annualità dante causa nella compravendita di un immobile, non indicato neppure nella domanda di ricostituzione. Si evidenzia che non risulta contestato quanto asserito dall' , ovvero l'atto di compravendita con parte CP_2 ricorrente dante causa del fabbricato. Sul punto occorre rilevare che, laddove il ricorrente non dimostri che il ricavato della vendita degli immobili di proprietà è stato impegnato per far fronte a debiti, spese impreviste, malattie proprie o di familiari, sicché nulla delle somme predette è rimasto nella disponibilità dell'attore, deve ritenersi 7
rilevante l'importo ai fini della determinazione del requisito reddituale (cfr. sul punto
Corte di Appello di Torino, sent. 293/08 –Mancuso – R.G. 461/07 – Bianco –
) che in sostanza consiste nello stato di bisogno, non già nell'assenza di CP_3 redditi dichiarati a fini fiscali.
Parte ricorrente non ha fornito allegazione e prova alcuna della destinazione delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile di proprietà pertanto, per quanto riguarda CP_ l'annualità 2021 i provvedimenti emanati dall' in conseguenza del requisito reddituale devono ritenersi legittimi.
In definitiva, il ricorso può trovare parziale accoglimento nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, in ragione di contrasti giurisprudenziali esistenti in materia e della parziale reciproca soccombenza, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la ripetizione di indebito CP_ disposta e contestata dall' alla Sig.ra dipendente dalla mancata Parte_1 comunicazione della situazione reddituale relativa alle annualità 2018 e 20219;
Per l'effetto, dichiara l'inefficacia dei provvedimenti di cui alle comunicazioni in questa sede impugnate relative alla mancata comunicazione della situazione reddituale sopra CP_ indicata e che la ricorrente nulla deve all' per tali titoli;
CP_ In conseguenza ordina all' la restituzione in favore della ricorrente di quanto trattenuto per i titoli sopra indicati, oltre interessi fino al soddisfo;
rigetta nel resto;
compensa le spese.
Catania, 6 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta