Art. 4.
Nei riguardi delle pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, ferma restando la misura dell'assegno supplementare di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni, gli assegni di caroviveri temporaneo, stabiliti dall' art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , e successive modificazioni, sono elevati a decorrere dal 1 luglio 1952: da lire 56.400 a lire 62.640 annue, per i titolari di pensione diretta di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;
da lire 42.000 a lire 48.240 annue, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di eta' inferiore a 60 anni;
da lire 37.200 a lire 43.440 annue, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilita'.
Nei riguardi delle pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, ferma restando la misura dell'assegno supplementare di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni, gli assegni di caroviveri temporaneo, stabiliti dall' art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , e successive modificazioni, sono elevati a decorrere dal 1 luglio 1952: da lire 56.400 a lire 62.640 annue, per i titolari di pensione diretta di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;
da lire 42.000 a lire 48.240 annue, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di eta' inferiore a 60 anni;
da lire 37.200 a lire 43.440 annue, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilita'.