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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 01/08/2025, n. 6854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6854 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06854/2025REG.PROV.COLL.
N. 01785/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1785 del 2025, proposto da RI VI, rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per l’ottemperanza
della sentenza n. 6107 del 12 ottobre 2020 del Consiglio di Stato, sez. VI, resa tra le parti.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per il Ministero dell’Istruzione e del Merito appellato l’Avvocato dello Stato Isabella Bruni;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente, RI VI, con l’istanza prot. n. 8317 del 6 giugno 2017, in qualità di cittadina comunitaria, ha richiesto all’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il riconoscimento del proprio titolo formativo conseguito in Romania, Paese membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado per la disciplina A022 – Italiano, Storia e Geografia e nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado per la disciplina A012 – Italiano, Storia e Geografia, poi accorpate nell’unica classe di concorso A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di primo e secondo grado.
1.1. La ricorrente infatti, dopo aver conseguito la laurea in Lettere presso l’Università della Calabria in data 26 ottobre 2009 e la laurea magistrale in Filologia Moderna presso la medesima Università in data 15 dicembre 2014, aveva completato la sua formazione post-universitaria in Romania, mediante il predetto percorso formativo in materie psico-pedagogiche abilitanti all’insegnamento presso il Dipartimento per la preparazione del personale didattico dell’Università “ Dimitrie IR ” di Târgu Mures.
1.2. Di tale percorso formativo, abilitante all’insegnamento in Romania, la ricorrente aveva conseguito il titolo finale 5 marzo 2017, chiedendo al Ministero italiano il riconoscimento dell’equipollenza ai fini dell’insegnamento in Italia ai sensi della Direttiva 2013/55/UE.
1.3. L’Amministrazione, con provvedimento DGOSV prot. 8582 dell’8 maggio 2019, ha rigettato l’istanza sostenendo che « la tipologia di formazione professionale documentata viene considerata dall’Autorità competente rumena condizione necessaria ma non sufficiente al rilascio dell’attestazione di conformità da parte dell’autorità competente del medesimo Stato membro, come disposto dalla citata Direttiva europea ».
1.4. Per il resto, il provvedimento di rigetto ha rinviato, per relationem , ad un presupposto avviso di portata generale (prot. 5636 del 2 aprile 2019), secondo cui, « considerato che in Romania il diritto di insegnare nell’istruzione pre-universitaria è condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, il possesso dell’attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania ».
1.5. Il suddetto diniego è stato impugnato da RI VI con ricorso sul quale si è infine pronunciato, con la sentenza n. 6107 del 12 ottobre 2020, passata in giudicato, questo Consiglio di Stato, sez. VI, che ne ha disposto l’annullamento.
1.6. In detta sentenza questo Consiglio di Stato ha statuito con pieno effetto conformativo che, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza e, cioè, alla verifica « che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno ».
2. La ricorrente, preso atto dell’omessa esecuzione di tale sentenza, si è rivolta nuovamente a questo Consiglio di Stato, sez. VII, quale giudice dell’ottemperanza, che:
- con la sentenza n. 6493 del 3 luglio 2023 ha ordinato al Ministero (§ 3.3) « di dare piena ed esatta esecuzione, attraverso il riesame dell’istanza di riconoscimento allora avanzata dalla ricorrente, secondo i principi affermati nel giudicato tra le parti e da ultimo ribaditi, e ancor meglio dettagliati, dalle sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022 dell’Adunanza plenaria »;
- con la sentenza n. 9820 del 15 novembre 2023 ha assegnato un termine finale al commissario ad acta già nominato per dare esecuzione al giudicato di cui sopra, rideterminandosi sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in Romania.
3. Benché nominato sin dal 3 luglio 2023 (ad opera della sentenza n. 6493 citata) e benché – da ultimo – gli fosse stato assegnato il termine di 30 giorni decorrenti dal 15 novembre 2023 (ad opera della sentenza n. 9820 pure citata di questo Consiglio di Stato), il commissario ad acta , in persona del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, non risulta avere mai esercitato i poteri commissariali conferitigli.
4. Soltanto in data 30 luglio 2024, alla ricorrente è pervenuta la nota prot. 17067, a firma della Dirigente dell’Ufficio V della DGOSV, qualificabile come comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, sulla scorta di una presunta incompletezza documentale tra le allegazioni dell’istanza originariamente presentata al Ministero.
4.1. Con la nota del 10 maggio 2024, acquisita al prot. DGOSV n. 18917, la ricorrente ha riscontrato la suddetta comunicazione, a mezzo del suo difensore, evidenziando che « stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la presentazione dell’istanza e la ricezione della comunicazione di motivi ostativi (circa 7 anni), è indispensabile alla dott.ssa VI un periodo di tempo più congruo al fine di reperire e selezionare la documentazione richiesta per poterla fornire all’Amministrazione » e che « la concessione di un periodo di tempo più congruo appare espressione di lealtà e buon andamento della P.A. in relazione al concreto andamento dell’iter procedimentale in oggetto sotto il profilo della durata del procedimento », e domandando pertanto istanza di proroga del termine per poter integrare le dichiarazioni e i documenti richiesti, « concedendo all’istante il termine di 60 giorni o, comunque, altro congruo termine per reperire e selezionare la documentazione da trasmettere ».
4.2. I documenti richiesti sono stati quindi trasmessi al Ministero il 12 giugno 2024, con la nota acquisita al prot. DGOSV n. 26003.
5. E tuttavia, con il provvedimento prot. DGOSV n. 27677 del 21 giugno 2024, l’amministrazione ha dato seguito al preavviso di rigetto, esponendo di non aver ricevuto la documentazione indicata.
5.1. Tale provvedimento, emanato sull’erroneo presupposto della carenza di documenti in realtà regolarmente versati in atti (a mezzo PEC di cui è possibile accertare con certezza il contenuto), che non conteneva alcuna valutazione sul merito dell’istanza, è stato impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti il Tribunale) con ricorso iscritto al R.G. n. 7353/2024.
5.2. Il Tribunale, con l’ordinanza cautelare n. 3661 del 12 agosto 2024, ne ha sospeso gli effetti rilevando la sussistenza del fumus boni iuris dell’impugnazione e del periculum in mora dato dagli effetti immediati e diretti sugli incarichi lavorativi della ricorrente, medio tempore immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato nei ranghi del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
5.3. Il Collegio di prime cure ha fissato, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza del 18 febbraio 2025.
5.4. Dopo il passaggio in decisione della causa, ossia quello stesso dì del 18 febbraio 2025, alle ore 11:00, l’amministrazione ha depositato al fascicolo di causa di quel giudizio un nuovo provvedimento di diniego (prot. n. 334 del 17 febbraio 2025) del Ministero dell’Istruzione e del Merito (di qui in avanti il Ministero), che si afferma essere stato adottato a seguito dell’ordinanza cautelare del Tribunale, sebbene il Tribunale non avesse ordinato il riesame dell’istanza, ma si fosse limitato a sospendere gli effetti del diniego.
5.5. Con l’ordinanza n. 3814 del 20 febbraio 2025, il Tribunale ha rilevato dunque la sopravvenienza del nuovo provvedimento che, in quanto fondato su « una motivazione sostanzialmente diversa », costituiva un “superamento” del precedente rigetto suscettibile di autonoma e nuova impugnazione, con conseguente presumibile improcedibilità dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento precedente, rinviando peraltro la causa all’udienza pubblica del 7 ottobre 2025.
6. Avverso tale ultimo provvedimento – prot. n. 334 del 17 febbraio 2025 – l’odierna ricorrente ha proposto avanti a questo Consiglio di Stato azione di ottemperanza, in via principale, e azione di annullamento, in via subordinata, e in particolare ha domandato che questo Consiglio di Stato voglia:
a) dichiarare la nullità, ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., del provvedimento indicato in epigrafe, in quanto adottato dal Ministero in asserite violazione o elusione del giudicato della sentenza n. 6107 del 2020 di questo Consiglio di Stato e delle disposizioni impartite con la sentenza d’ottemperanza n. 6493 del 2023;
b) in via subordinata, disponga l’annullamento del suddetto provvedimento per vizi propri di legittimità;
c) in ogni caso, per l’effetto, in esecuzione del principio del c.d. “ one shot ” temperato, ordinare al Ministero di riconoscere la validità e l’efficacia in Italia delle qualifiche professionali conseguite dalla ricorrente in Romania, disponendo l’accoglimento dell’istanza di riconoscimento presentata il 6 giugno 2017.
6.1. Si è costituito il Ministero, con semplice memoria formale, per chiedere la reiezione del gravame.
6.2. Con il decreto n. 811 del 5 marzo 2025 è stata disposta in via provvisoria la sospensione degli effetti del provvedimento gravato.
6.3. Con la successiva ordinanza n. 1159 del 26 marzo 2025, confermandosi gli effetti di tale decreto, il Collegio ha ritenuto che, impregiudicato ogni approfondimento delle questioni qui controverse all’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2025 fissata con la stessa ordinanza per l’esame nel merito del ricorso per ottemperanza, in sede cautelare dovesse ritenersi prevalente l’interesse dell’appellante ad ottenere la sospensione del provvedimento ministeriale, tenuto conto che, con la nota prot. 6065 del 25 febbraio 2025, la Direzione generale dell’U.S.R. Calabria ha comunicato l’avvio del procedimento di licenziamento mediante esclusione alla graduatoria di merito del concorso, indetto con D.D.G. n. 85/2018, che la ricorrente ha vinto dopo avervi partecipato con riserva in ragione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di riconoscimento del titolo.
6.4. Con le note depositate il 1° luglio 2025 l’appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa, ribadendo le proprie deduzioni e conclusioni.
6.5. Infine all’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2025 il Collegio, sentita la sola Avvocatura Generale dello Stato presente, ha trattenuto la causa in decisione.
7. Il ricorso va respinto.
8. Il Collegio anzitutto osserva che l’impugnativa qui in esame dell’ulteriore provvedimento adottato dal Ministero e, cioè, quello prot. n. 334 del 17 febbraio 2025 non possa che ritenersi attinente e attratto solo e propriamente alla fase dell’ottemperanza, in quanto esso costituisce l’ulteriore, ed ultimo, segmento di una rinnovata fase valutativa, sull’istanza di riconoscimento presentata nell’ormai lontano 2017, fase valutativa che non può non tenere conto degli effetti conformativi scaturenti dal giudicato di cui alla sentenza n. 6107 del 12 ottobre 2020 di questo Consiglio di Stato, alla quale si è fatto cenno (v., supra , §§ 1.5.-1.6.), e delle successive sentenze in sede di ottemperanza pure adottate da questo Consiglio di Stato e, di fatto, sino ad oggi mai eseguite.
8.1. L’azione proposta, pertanto, non può che qualificarsi esclusivamente come di ottemperanza, mentre la domanda subordinata di annullamento non può più trovare ingresso, in via autonoma, in questo (eventualmente previa conversione ex art. 32 c.p.a.) come in un separato giudizio, atteso che essa presupporrebbe l’esistenza di una nuova, autonoma, vicenda amministrativa che qui invece, per quanto esposto in ordine alla successione degli atti adottati nel tempo in ordine all’istanza, è e deve considerarsi sostanzialmente, e necessariamente, unitaria ed inscindibile, quando pure scandita dall’adozione di plurimi, e successivi, atti di diniego da parte del Ministero, atti certo incapaci di frammentarne l’unitarietà e di sottrarla agli effetti conformativi di cui si è detto.
8.2. Nel merito, tuttavia, l’azione di ottemperanza non può trovare accoglimento perché il provvedimento n. 334 del 17 febbraio 2025 non si è sottratto, da ultimo, al confronto in concreto richiesto dalla sentenza n. 6107 del 12 ottobre 2020 di questo Consiglio di Stato – come quelle di ottemperanza pure adottate – allorché essa ha, appunto, richiesto al Ministero la verifica « che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno ».
8.3. Ebbene, questa verifica è stata, seppure all’esito di plurime iniziative giurisdizionali introdotte e di successive integrazioni documentali fornite in sede procedimentale dall’odierna ricorrente, infine condotta dal Ministero resistente che, sulla base del confronto tra il percorso formativo seguito a Romania e il percorso formativo che si richiede e si segue in Italia per le materie oggetto delle classi di concorso, è pervenuto alla conclusione che l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito nell’ambito del “ Programă de studii psihopedagogice ” (Programma di Studi Psicopedagogici) Nivel I n. 760 e Nivel II n. 700, rilasciati dall’Università “ Dimitrie IR ” di Târgu Mures in data 3 luglio 2018, non possa accogliersi perché detto titolo non è riconosciuto come titolo valido, in Italia, per la professione di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A-12 (ex A-12 e A-22).
8.4. Questa conclusione, anche alla luce di quanto statuito dall’Adunanza plenaria nelle sentenze n. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, non appare erronea perché, come si legge nel provvedimento impugnato, i percorsi formativi rumeni, di cui si chiede il riconoscimento, non hanno attinenza alcuna specifica con le materie in oggetto (materie letterarie, storia e geografia), sicché, in effetti, risulta una insanabile, disparità tra i due percorsi italiano e romeno, per cui non è possibile riconoscere il percorso formativo seguito dalla dott.ssa VI in Romania.
8.5. Il parere tecnico acquisito dalla Direzione Generale con prot. n. 5856 del 12 febbraio 2025, richiamato nel provvedimento e reso relativamente alla valutazione dei corsi professionalizzanti svolti in Romania dalla dott.ssa VI, secondo cui « considerata la genericità dei corsi professionalizzanti svolti in Romania, mirati essenzialmente all’acquisizione dell’idoneità all’insegnamento attraverso lo studio delle discipline psicopedagogiche, senza approfondimento specifico relativo alle discipline di cui si richiede il riconoscimento, in particolar modo con riferimento agli aspetti didattici » e « il campo oggetto del riconoscimento, “filologia”, attestato dalle autorità nazionali rumene, […] attiene ad ambito di insegnamento universitario nelle sue più diverse declinazioni linguistiche e storiche (ad es. filologia classica; bizantina; moderna; medioevale; romanza; slava; germanica; iranica, …) », giustifica la motivata conclusione che la filologia « non afferisce ad alcuna classe di concorso e/o ad ambiti disciplinari presenti nel sistema di istruzione italiano ».
8.6. A fronte di queste argomentate conclusioni non può condividersi il rilievo della ricorrente, secondo cui neppure potrebbe essere valorizzato, per uniforme giurisprudenza, che il campo oggetto del riconoscimento, “filologia”, sarebbe generico, in quanto esso si riferisce chiaramente alle discipline letterarie (italiano, storia e geografia) di cui la ricorrente chiede il riconoscimento, dato che questo rilievo si basa, a sua volta, su di un assunto apodittico e indimostrato, che non si misura in nessuno modo con la comparazione in concreto svolta dal Ministero nel provvedimento gravato tra i percorsi formativi all’estero dalla dott.ssa VI e quelli previsti e richiesti in Italia.
8.7. Né giova alla ricorrente richiamare la sentenza n. 1492 del 14 febbraio 2024 di questo Consiglio di Stato perché, nel caso esaminato da detta sentenza, il « Ministero non si doveva arrestare di fronte al dato formale, ma analizzare in concreto il percorso professionale seguito in Romania », mentre nel caso di specie il Ministero si è confrontato in concreto con i percorsi formativi dei Nivel I e Nivel II e quello richiesto e seguito in Italia, escludendo che essi possano essere non solo coincidenti, ma anche latamente assimilabili, con quelli italiani rispetto alle materie di insegnamento, anche solo per poter effettuare una valorizzazione dei primi in termini di misure compensative.
9. Il provvedimento qui gravato, dunque, non è venuto all’obbligo conformativo statuito dalla sentenza n. 6107 del 2020 di questo Consiglio di Stato né ai principî sanciti dall’Adunanza plenaria nelle citate sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, sicché il ricorso per ottemperanza va rigettato, non essendovi alcuna inottemperanza del dictum giudiziale, anche tenendo conto, appunto, dei principî di diritto affermati dall’Adunanza plenaria.
9.1. Qui va solo aggiunto e precisato che l’Adunanza plenaria, nelle citate sentenze, non ha inteso riconoscere in maniera indiscriminata e acritica i titoli formativi conseguiti all’estero anche al di là o, addirittura, in senso opposto rispetto a quanto stabilito della Direttiva 2005/36/CE, bensì ha rammentato l’obbligo, per il Ministero, di « valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE » (Cons. St., Ad. plen., 29 dicembre 2022, n. 19, § 17), non essendo precluso alle autorità nazionali di adottare queste garanzie in modo estensivo anche ad una vicenda, come quella qui controversa, ciò che il Ministero ha fatto senza, infine, opporre inutili formalismi o defatiganti adempimenti procedimentali in tempi non ragionevoli, ma esaminando la domanda nel suo contenuto sostanziale e svolgendo la necessaria comparazione.
9.2. Secondo quanto emerge dall’art. 53, paragrafo 1, TFUE, direttive come quella 2005/36/CE mirano a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli ma, per contro, esse non hanno come obiettivo e non possono avere come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento di tali diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate (v., in tal senso, Corte di Giustizia UE, 22 gennaio 2002, Dreessen , C-31/00, punto 26).
9.3. Tali considerazioni si applicano in particolare alla direttiva 2005/36/CE, che è stata adottata sulla base, segnatamente, dell’articolo 47, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 53, paragrafo 1, TFUE).
9.4. Come ha sancito la Corte di Giustizia UE nella propria giurisprudenza (v., per tutte, Corte di Giustizia UE, 8 luglio 2021, BB , C-166/20, punto 39), anche al di fuori del diretto campo applicativo della Direttiva, e in forza dei principi generali di cui agli artt. 45 e 49 TFUE, qualora l’esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere che tale titolo soddisfa le condizioni da queste imposte.
9.5. Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra tali conoscenze e qualifiche, detto Stato membro ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (6 ottobre 2015, RO , C-298/14, punto 57 e giurisprudenza citata).
9.6. A tal riguardo, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto, segnatamente, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza del 6 ottobre 2015, RO , C-298/14, EU:C:2015:652, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).
9.7. Invece, se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze (v., segnatamente, sentenza del 2 dicembre 2010, ND e a., C-422/09, C-425/09 e C-426/09, EU:C:2010:732, punto 72).
10. Nel caso di specie, per le ragioni sin qui espresse, l’esame comparativo condotto dal Ministero in concreto rispetto ai titoli formativi – anche in assenza, in questo caso, del titolo abilitante rilasciato dal Ministero rumeno (c.d. IN ) – porta ad escludere che le conoscenze acquisite all’estero siano sufficienti a giustificare una equipollenza di formazione, eventualmente colmabile con misure di compensazione, per le ragioni già espresse, non efficacemente contrastate dal ricorrente.
11. Ne segue che, assorbita ogni altra questione e deduzione proposta anche in termini di azione di annullamento ordinaria (la cui configurabilità, come detto, va esclusa), il ricorso per ottemperanza vada in toto respinto.
12. Per la complessità delle questioni esaminate, in fatto e in diritto, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di ottemperanza.
12.1. Rimane definitivamente a carico di RI VI il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, proposto da RI VI, lo respinge.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di ottemperanza.
Pone definitivamente a carico di RI VI il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO