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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5989/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato Palermo l'8/03/1979 c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giustino Sandro Sagnibene come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Gianfranco Raia e Delia Cernigliaro
Resistente Oggetto: Pensione di inabilità / Assegno mensile di assistenza
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 16.05.2025, mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di ad avere Parte_1
corrisposto l'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 1^ febbraio 2024; condanna l' a corrispondere all'Erario i compensi di lite essendo il ricorrente CP_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato e le liquida con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' tutte le spese di CTU che liquida come CP_1
da separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.04.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il CP_1
riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni previste dalla
L. 118/1971 ovvero della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di invalidità.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso.
Il ricorrente insisteva per la rinnovazione della ctu per i motivi dettagliatamente indicati;
di talchè veniva incaricato di compiere una nuova perizia il Dott.
, specialista in medicina legale. Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter cpc, parte ricorrente depositava note scritte e sulle
CP_ conclusioni rassegnate in dette note e nella memoria di costituzione dell' la causa viene decisa come in epigrafe.
* * * Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Nella fase sommaria il consulente, pur dando atto di tutte le patologie che affliggono il ricorrente, ha valutato complessivamente un'invalidità del 69%, percentuale non utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni economiche previste dalla L. 118/1971.
Attese le circostanziate contestazioni alla relazione peritale, è stata disposta una nuova consulenza affidata al Dott. . Persona_1
Questi, all'esito dell'esame obiettivo e tenuto conto di tutta la documentazione medica depositata, ha così relazionato: “Dalla disamina della documentazione sanitaria allegata in atti e dalle risultanze dell'attuale accertamento clinico- anamnestico si evince che il signor è allo stato affetto da: Parte_1
obesità di III classe in soggetto con spondiloartrosi lombo-sacrale; cardiomiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica, tricuspidale e fibrillazione atriale cronica già sottoposto a cardioversione (due interventi); sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado medio. Per l'obesità, tenuto conto dell'alto valore del BMI oggi pari a 44 circa, tenuto conto delle complicanze artrosiche sopra descritte, con riferimento al codice n. 7305, appare corretto riconoscere una percentuale non inferiore al 45%. Per la cardiopatia ipertensiva, tenuto conto dell'insufficienza mitralica e tricuspidale e della associata fibrillazione atriale, con riferimento al codice n. 6442, corretta appare la valutazione del 50%. Per quanto attiene la patologia ansioso-depressiva come da documentazione in atti, con riferimento al codice n. 2207 che prevede la percentuale fissa del 15% che si intende riconoscere nel caso in specie. Le suddette affezioni morbose, applicando la formula a scalare di HA in quanto menomazioni a carattere coesistente, sono di entità tale da rendere il signor soggetto invalido civile in misura del 76% con diritto pertanto Pt_1
alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza a decorrere da un anno prima del mio accertamento del mese di febbraio 2025, e cioè dal 1° febbraio
2024 ritenendosi a tale data già presenti i requisiti sanitari e medico legali necessari e legittimanti quindi il riconoscimento del beneficio economico- assistenziale di cui sopra”.
Le suddette conclusioni appaiono correttamente motivate, coerenti con gli accertamenti espletati e vengono pienamente condivise da questo giudice.
*
Conclusivamente il ricorrente ha i requisiti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal mese di febbraio 2024.
CP_ Atteso l'ammissione al patrocinio con spese a carico dello Stato, condanna l'
è tenuta a corrispondere all'Erario i compensi di lite del ricorrente, nella misura liquidata con separato decreto.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 16.05.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.