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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5676/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PAGLIUCA PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. MORASCHI LUCIA VELIA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/4/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “il sig. seguiterà a corrispondere il contributo di mantenimento attuale pari ad € 550,00 fino al CP_1 sesto mese successivo al conseguimento della laurea di CE versando direttamente a quest'ultima
l'assegno. Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Rodengo Saiano, in data 29/8/1998, trascritto al n. 40, parte II, serie B, anno 1998, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Palazzolo (BS), unione dalla quale è nata la figlia CE (n. 3/9/2001).
1 La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso in data 12/5/2005, a seguito della comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 10/5/2005.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
Pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, all'udienza del 15/4/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo, con rinuncia ai termini ex art 473 bis.28 c.p.c..
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
***
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza n. 500/2025 pubblicata il 6/2/2025, sicché sul punto nulla
è più da decidere.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni concordate dalle parti sono conformi alla legge e, pertanto, il Collegio dispone conformemente.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473-bis.21 c.p.c.:
1. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
2. compensa le spese processuali.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18/9/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5676/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PAGLIUCA PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. MORASCHI LUCIA VELIA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/4/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “il sig. seguiterà a corrispondere il contributo di mantenimento attuale pari ad € 550,00 fino al CP_1 sesto mese successivo al conseguimento della laurea di CE versando direttamente a quest'ultima
l'assegno. Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Rodengo Saiano, in data 29/8/1998, trascritto al n. 40, parte II, serie B, anno 1998, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Palazzolo (BS), unione dalla quale è nata la figlia CE (n. 3/9/2001).
1 La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso in data 12/5/2005, a seguito della comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 10/5/2005.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
Pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, all'udienza del 15/4/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo, con rinuncia ai termini ex art 473 bis.28 c.p.c..
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
***
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza n. 500/2025 pubblicata il 6/2/2025, sicché sul punto nulla
è più da decidere.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni concordate dalle parti sono conformi alla legge e, pertanto, il Collegio dispone conformemente.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473-bis.21 c.p.c.:
1. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
2. compensa le spese processuali.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18/9/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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