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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 27/01/2025 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi RT C.F._1
residente, in Via Salvatore La Rosa n. 55, elettivamente domiciliata in Noto, Via Tiberio Calcagni n.
70, presso lo studio dell'avv. Malandrino Mariapaola, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Salvatore La Rosa n. 55, elettivamente domiciliato in Via Tiberio Calcagni n. 70, presso lo studio dell'avv. Malandrino Mariapaola, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 27/1/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata a [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e Per_1
dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1) La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma Persona_1
collocata presso il domicilio della madre. Le decisioni più rilevanti per la vita della minore, come
pagina1 di 3 quelle riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione della stessa, saranno adottate dai genitori di comune accordo.
2) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore tutti i giorni, Parte_2 Per_1
dal lunedì alla domenica, per non meno di un'ora al giorno, ma anche per un tempo maggiore, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e personali;
la bambina potrà anche pernottare presso il padre, previ accordi con la madre. Il signor avrà cura di prelevare e Parte_2
ricondurre la figlia presso il domicilio materno.
3) Per le festività natalizie ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la minore il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni;
lo stesso avverrà per i giorni di Pasqua o di Pasquetta e per le altre festività del calendario, nonché per il giorno del compleanno della minore, sempre secondo il criterio dell'alternanza.
5) Il signor dovrà corrispondere alla signora la somma Parte_2 RT mensile di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, entro e non oltre il 5 di ogni mese, con bonifico su conto corrente intestato alla signora
(IBAN: [...]); detta somma è annualmente RT
rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
6) L'assegno Unico e Universale per la minore sarà percepito interamente dalla signora RT
.
[...]
7) Entrambi i genitori dovranno contribuire, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, parascolastiche e ludico-sportive) occorrenti per la figlia minore. Al fine di evitare l'insorgere di contrasti e fraintendimenti sulla individuazione delle spese straordinarie, le parti si richiamano alla Linee guida in materia adottate dal Tribunale di Siracusa, che vengono accettate dalle parti e che devono pertanto intendersi integralmente riportate nel presente atto.”
Con decreto presidenziale del 4/2/2025 è stata fissata udienza del 17/2/2025 per la trattazione della causa.
Comparsi alla predetta udienza, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto e il Giudice – dato atto - ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
pagina2 di 3 Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25/3/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso congiunto depositato in data 27/01/2025 da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi RT C.F._1
residente, in Via Salvatore La Rosa n. 55, elettivamente domiciliata in Noto, Via Tiberio Calcagni n.
70, presso lo studio dell'avv. Malandrino Mariapaola, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Salvatore La Rosa n. 55, elettivamente domiciliato in Via Tiberio Calcagni n. 70, presso lo studio dell'avv. Malandrino Mariapaola, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 27/1/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata a [...], in data [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché al diritto e Per_1
dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
“1) La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma Persona_1
collocata presso il domicilio della madre. Le decisioni più rilevanti per la vita della minore, come
pagina1 di 3 quelle riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione della stessa, saranno adottate dai genitori di comune accordo.
2) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore tutti i giorni, Parte_2 Per_1
dal lunedì alla domenica, per non meno di un'ora al giorno, ma anche per un tempo maggiore, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e personali;
la bambina potrà anche pernottare presso il padre, previ accordi con la madre. Il signor avrà cura di prelevare e Parte_2
ricondurre la figlia presso il domicilio materno.
3) Per le festività natalizie ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la minore il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni;
lo stesso avverrà per i giorni di Pasqua o di Pasquetta e per le altre festività del calendario, nonché per il giorno del compleanno della minore, sempre secondo il criterio dell'alternanza.
5) Il signor dovrà corrispondere alla signora la somma Parte_2 RT mensile di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, entro e non oltre il 5 di ogni mese, con bonifico su conto corrente intestato alla signora
(IBAN: [...]); detta somma è annualmente RT
rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
6) L'assegno Unico e Universale per la minore sarà percepito interamente dalla signora RT
.
[...]
7) Entrambi i genitori dovranno contribuire, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, parascolastiche e ludico-sportive) occorrenti per la figlia minore. Al fine di evitare l'insorgere di contrasti e fraintendimenti sulla individuazione delle spese straordinarie, le parti si richiamano alla Linee guida in materia adottate dal Tribunale di Siracusa, che vengono accettate dalle parti e che devono pertanto intendersi integralmente riportate nel presente atto.”
Con decreto presidenziale del 4/2/2025 è stata fissata udienza del 17/2/2025 per la trattazione della causa.
Comparsi alla predetta udienza, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto e il Giudice – dato atto - ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
pagina2 di 3 Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25/3/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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