CASS
Sentenza 16 maggio 2022
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2022, n. 19224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19224 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RZ CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE RZ;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito l'avvocato Gaito, che dopo aver illustrato i motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. ,- ,------- Penale Sent. Sez. 5 Num. 19224 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE RZ GIUSEPPE Data Udienza: 27/04/2022 Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 14/10/2020, ha confermato la decisione di primo grado del 30/10/2015, che aveva affermato la responsabilità di RA AR, in relazione ai seguenti reati:
1.1. capo Aa (avere, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, cagionato o concorso a cagionare il dissesto della Camposole Industria Agroalimentare s.p.a., dichiarata fallita in data 14/12/2001, attraverso una serie di fatti riconducibili ai reati di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ., meglio descritti in vari trattini (che, nell'esame del sesto motivo di ricorso, vengono indicati con un numero arabo dopo Aa) e dei quali - al netto degli episodi dai quali il AR è stato assolto in appello - si dirà nei limiti funzionali all'esposizione, esaminando i motivi di ricorso;
1.2. capo Ab (bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla medesima società);
1.3. capo Da (bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla Ittica Ugento s.p.a., dichiarata fallita in data 18/02/2002, della quale il medesimo AR è stato presidente del consiglio di amministrazione);
1.4. capo Db (bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla medesima società);
1.5. capo Ea, Eb, Ec (rispettivamente bancarotta fraudolenta patrimoniale, cagionamento del dissesto per effetto della commissione di reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ., bancarotta fraudolenta documentale;
reati contestatigli quale amministratore di fatto della S.P.T. Acqua s.r.I., dichiarata fallita in data 18/02/2002. La pronuncia di primo grado, confermata sul punto in appello, reca anche la condanna del AR al risarcimento dei danni da liquidare in sede civile, in favore della sola curatela fallimentare della Camposole Industria Agroalimentare s.p.a., poiché si tratta dell'unica parte civile rimasta nel processo. 2. Nell'interesse del AR viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla decisione della Corte territoriale di non considerare causa di nullità l'omesso esame della memoria depositata in data 20/03/2015, nel giudizio di primo grado, e comunque la mancata indicazione delle ragioni dell'omessa valutazione. Si osserva che i fatti dedotti dalla difesa in tale atto erano rilevanti ai fini della decisione sulla responsabilità, inerendo alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla contestata attendibilità del teste IO DA. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché vizio di motivazione. 1 La doglianza investe il rigetto delle critiche che avevano investito le ordinanze dibattimentali del 24/10 e del 07/11/2012, con le quali il Tribunale aveva respinto la richiesta di acquisizione della documentazione contabile di cui il P.M. aveva chiesto e ottenuto l'allegazione al fascicolo del dibattimento quale corpo del reato, assumendo che la richiesta fosse tardiva ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. Si osserva: a) che le questioni concernenti la formazione del fascicolo del dibattimento hanno per oggetto la selezione dei documenti conoscibili preventivamente dal giudice, ma non riguardano il procedimento di formazione della prova;
b) che i documenti dei quali si tratta erano stati oggetto di provvedimento ammissivo, cui non aveva fatto seguito l'acquisizione poiché il P.M. aveva riferito della intervenuta irreperibilità degli stessi;
c) che, pertanto, malgrado il formale provvedimento di acquisizione, era stato «precluso ai difensori di prendere visione, ed al Tribunale di utilizzare ai fini della decisione, della prova documentale costituente, per espressa affermazione del primo giudice, corpo o cosa pertinente al reato...». 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che i reati attribuiti all'imputato si sono estinti per prescrizione in data anteriore alla sentenza impugnata, la quale erroneamente aveva assunto come termine ordinario ex art. 157 cod. pen. quello di quindici anni, posto che l'unica circostanza aggravante contestata e ritenuta è quella, ad effetto comune, di cui all'art. 219, secondo comma, n.1, I. fall. Ne discende -osserva il ricorso - che, pur tenendo conto dei periodi di sospensione indicati dalla Corte territoriale (un anno, otto mesi e ventidue giorni in primo grado;
quattrocentonovantuno giorni in secondo grado), la prescrizione è maturata prima del 14/10/2020. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale quanto al computo dei termini di prescrizione, rilevando che, per due volte, il Tribunale, a seguito dell'adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organismi di categoria, aveva rinviato il processo non all'udienza successiva già calendarizzata, ma ben oltre, in tal modo - e il tema è particolarmente sviluppato nei motivi nuovi - sostanzialmente finendo per far gravare sull'imputato gli effetti della affermata impossibilità di svolgimento delle udienze già previste nell'organizzazione del processo. In particolare: a) con ordinanza del 16/11/2011 il processo era stato rinviato, per effetto dell'astensione, non alla già programmata udienza del 23/11/2011, ma a quella del 17/10/2012: la deroga alla originaria calendarizzazione era stata motivata sul rilievo che all'udienza del 23/11/2011 il processo non si sarebbe potuto concludere e che ruoli erano saturi;
b) con ordinanza del 13/0/2014 il processo era stato rinviato, per effetto dell'astensione, non alla già programmata udienza del 24/02/2014, ma a quella del 13/10/2014: la deroga alla originaria 2 calendarizzazione era stata motivata sul rilievo che un membro del collegio aveva necessità di godere di ferie arretrate da prendere in quel periodo e in ragione della situazione dei ruoli. Si aggiunge che, in assenza di siffatti illegittimi rinvii, il più ridotto periodo di sospensione della prescrizione (tre mesi e tre giorni, considerando anche un ulteriore rinvio dal 19/11/2014 al 03/12/2014) avrebbe condotto all'estinzione dei reati in data anteriore alla sentenza di primo grado. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per avere la Corte d'appello confermato la correttezza dell'estromissione dei documenti prodotti dalla difesa e pur inizialmente acquisiti dal Tribunale, con conseguente menomazione del diritto dell'imputato di smentire i contenuti delle dichiarazioni del teste IO DA. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi argomentativi, in relazione all'affermazione di responsabilità, rilevando che la Corte territoriale non aveva affrontato il tema della prova della volontà dell'agente di produrre il dissesto o di arrecare pregiudizio di creditori e aveva trascurato di esaminare i rilievi sviluppati con l'atto di appello. In particolare, la Corte d'appello si era disinteressata: a) della mancanza della documentazione contabile sulla quale si sarebbero fondati, in tutto o in parte, i rilievi del consulente tecnico dell'accusa; b) dei rilievi che investivano l'attendibilità del teste DA, ossia di colui che emergeva come il reale gestore delle società, interessato, per il tramite di altra società, all'acquisizione dei beni delle società fallite. Nel dettaglio si osserva quanto segue. Con riferimento al capo A si lamenta, in generale, che i giudici di merito non avevano verificato se dai contestati falsi in bilancio fosse derivato un aggravamento delle condizioni economiche delle fallite. Si rileva, infine: quanto poi all'imputazione Aal), che la sentenza si era limitata a richiamare quella di primo grado, che ricalcava le conclusioni del consulente del P.M., senza considerare gli elementi prospettati dalla difesa sulla scorta del contributo del proprio consulente di parte;
quanto all'imputazione Aa2), la sentenza riposava sulle affermazioni del DA e del consulente del P.M., senza considerare gli elementi prospettati dalla difesa anche sulla scorta del contributo del proprio consulente di parte;
quanto all'imputazione Aa5), che la Corte territoriale aveva omesso di considerare il ruolo chiave assunto dal DA nella vicenda, confermato dalla reticenza del teste CO e, in ogni caso, il fatto che l'operazione non aveva carattere fittizio;
quanto all'imputazione Aa7), il carattere apodittico della motivazione, in difetto di prova circa la falsità della fattura che aveva giustificato l'annotazione del credito corrispondente: e ciò anche alla luce 3 „p dell'effettivo incasso della somma oggetto dell'obbligazione; quanto all'imputazione Aa8), la mancanza di prova in ordine all'affermazione di responsabilità per la falsa annotazione della vendita di prodotti surgelati. Quanto alle restanti imputazioni, si ribadisce il carattere elusivo della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo D) e l'assenza di prova del ruolo gestorio del AR, in relazione al capo E) 3. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sono, altresì, stati trasmessi motivi nuovi nell'interesse dell'imputato, con i quali si approfondiscono e illustrano le questioni della intervenuta prescrizione, del mancato esame della memoria difensiva depositata in primo grado, della superficiale valutazione delle critiche sollevate, quanto alla attendibilità delle dichiarazioni del DA. Considerato in diritto 1. Occorre esaminare preliminarmente il terzo e il quarto motivo di ricorso dal momento che pongono questioni di carattere logicamente pregiudiziale. Con riguardo alla individuazione del termine di prescrizione, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rende certamente più favorevole il regime prescrizionale dettato dalla I. 251 del 2005 Né nei capi di imputazione né nel corpo della sentenza di primo grado e di secondo grado, si registra un cenno alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fati., l'unica in grado di incidere, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sulla prescrizione in quanto ad effetto speciale. È invece esplicito il richiamo all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., ossia alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, che, tuttavia, in quanto ad effetto comune, non assume rilievo alcuno. Ne discende che il termine ordinario di cui all'art. 157 cod. pen. non è quello di quindici anni indicato dalla Corte territoriale, ma di dieci anni, aumentato ex art. 161, secondo comma, cod. pen., a dodici anni e mezzo. Il dies a quo è quello delle date delle dichiarazioni di fallimento del 14/12/2001 per la prima società e del 18/02/2002 per la seconda e la terza società: si giunge, pertanto, rispettivamente al 14/06/2014 e 18/08/2014. Le sospensioni incontestate registrate in primo grado (al netto delle critiche sviluppate nel quarto motivo di ricorso, delle quali si dirà subito infra) ammontano ad un anno, otto mesi, ventidue giorni. Si giunge così rispettivamente al 06/03/2016 (il 2016 era bisestile) e al 10/05/2016: sono date successive alla sentenza di primo grado (30/10/2015), ma anteriori al primo rinvio disposto dalla Corte d'appello, che si registra in epoca successiva (il 27/06/2018). 4 I reati sono, pertanto, tutti estinti per prescrizione, in data anteriore alla sentenza di appello (e il risultato non cambierebbe se si aggiungessero i 491 giorni di sospensione registrati in appello). Per i reati di cui ai capi D) e E) (e relative sottoarticolazioni) non v'è costituzione di parte civile, talché è superfluo indugiare sul quarto motivo di ricorso, che, aspirando ad ottenere una riduzione della sospensione destinate a far spirare il termine di prescrizione prima della sentenza di primo grado, può assumere rilievo solo nella misura in cui preclude di decidere sulle questioni civili. Il tema è, invece, rilevante rispetto ai reati di cui al capo A), per i quali permane la costituzione di parte civile. Ora, la doglianza è infondata, dal momento che, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente. (Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926 - 01). La critica che investe sostanzialmente un principio di lealtà processuale nella organizzazione del ruolo delle udienze è infondata, dal momento che, lungi dal configurarsi come una risposta di tipo lato sensu sanzionatoria, il rinvio a data diversa da quella in origine calendarizzata è stata razionalmente argomentata dai giudici di merito in dipendenza della necessità di rifissare i procedimenti destinati ad essere trattati nelle udienze previste nei giorni di astensione. In altri termini, se si considera che l'astensione non ha riguardato solo il procedimento de quo ma tutti i procedimenti previsti nell'arco temporale interessato, si coglie evidente la necessità di ricalibrare gli originari calendari previsti, la cui natura non vincolante è peraltro fuori discussione. Ne discende che, in difetto di cause evidenti di non punibilità riconducibili all'area dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione. Solo in relazione ai reati di cui al capo A), occorre delibare i restanti motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., alla luce della intervenuta costituzione di parte civile, mentre restano assorbite le articolazioni dell'ultimo motivo che investono i reati di cui ai capi D) e E). 2. Il secondo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente perché investono, nella sostanza, la questione della piattaforma probatoria utilizzabile ai fini della decisione, sono inammissibili, in quanto dall'esame delle censure non è dato 5 intendere quale sia la rilevanza del materiale del quale si lamenta l'acquisizione ai fini delle concrete soluzioni raggiunte dai giudici di merito. Secondo il condiviso orientamento espresso in linea generale da questa Corte, infatti, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). In relazione al secondo motivo, in particolare, non si comprende in che misura gli atti che non sarebbero stati acquisiti potessero avere una qualche rilevanza o in che misura siano stati considerati in sede di redazione dell'elaborato tecnico. Del pari, al di là della generica e assertiva finalità di smentire le dichiarazioni del teste DA, non è dato cogliere la rilevanza della documentazione della quale si lamenta la mancata acquisizione. 3. Sono invece fondati il primo e il sesto motivo (nelle articolazioni concernenti i reati di cui al capo A), nella misura in cui eludono la sostanza delle questioni poste dal ricorrente quanto all'attendibilità del teste DA, pur specificamente sollevata nella memoria indicata e, in generale, nelle difese svolte in appello e quanto alla stessa incidenza dei reati di falso in bilancio individuati rispetto al dissesto. E ciò senza dire dei problemi relativi alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Infatti, In tema di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 - 01). Il tema è rimasto del tutto inesplorato nella motivazione. 4. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente al capo A, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui ai capi d) ed e) sono estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza agli effetti penali, perché i reati di cui al capo a) sono estinti per prescrizione. Annulla in relazione al suddetto capo a la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 6 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Così deciso il 27/04/2022 Il Consigliere estensore Giusv)pe De AR Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE RZ;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito l'avvocato Gaito, che dopo aver illustrato i motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. ,- ,------- Penale Sent. Sez. 5 Num. 19224 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE RZ GIUSEPPE Data Udienza: 27/04/2022 Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 14/10/2020, ha confermato la decisione di primo grado del 30/10/2015, che aveva affermato la responsabilità di RA AR, in relazione ai seguenti reati:
1.1. capo Aa (avere, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, cagionato o concorso a cagionare il dissesto della Camposole Industria Agroalimentare s.p.a., dichiarata fallita in data 14/12/2001, attraverso una serie di fatti riconducibili ai reati di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ., meglio descritti in vari trattini (che, nell'esame del sesto motivo di ricorso, vengono indicati con un numero arabo dopo Aa) e dei quali - al netto degli episodi dai quali il AR è stato assolto in appello - si dirà nei limiti funzionali all'esposizione, esaminando i motivi di ricorso;
1.2. capo Ab (bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla medesima società);
1.3. capo Da (bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla Ittica Ugento s.p.a., dichiarata fallita in data 18/02/2002, della quale il medesimo AR è stato presidente del consiglio di amministrazione);
1.4. capo Db (bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla medesima società);
1.5. capo Ea, Eb, Ec (rispettivamente bancarotta fraudolenta patrimoniale, cagionamento del dissesto per effetto della commissione di reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ., bancarotta fraudolenta documentale;
reati contestatigli quale amministratore di fatto della S.P.T. Acqua s.r.I., dichiarata fallita in data 18/02/2002. La pronuncia di primo grado, confermata sul punto in appello, reca anche la condanna del AR al risarcimento dei danni da liquidare in sede civile, in favore della sola curatela fallimentare della Camposole Industria Agroalimentare s.p.a., poiché si tratta dell'unica parte civile rimasta nel processo. 2. Nell'interesse del AR viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla decisione della Corte territoriale di non considerare causa di nullità l'omesso esame della memoria depositata in data 20/03/2015, nel giudizio di primo grado, e comunque la mancata indicazione delle ragioni dell'omessa valutazione. Si osserva che i fatti dedotti dalla difesa in tale atto erano rilevanti ai fini della decisione sulla responsabilità, inerendo alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla contestata attendibilità del teste IO DA. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché vizio di motivazione. 1 La doglianza investe il rigetto delle critiche che avevano investito le ordinanze dibattimentali del 24/10 e del 07/11/2012, con le quali il Tribunale aveva respinto la richiesta di acquisizione della documentazione contabile di cui il P.M. aveva chiesto e ottenuto l'allegazione al fascicolo del dibattimento quale corpo del reato, assumendo che la richiesta fosse tardiva ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. Si osserva: a) che le questioni concernenti la formazione del fascicolo del dibattimento hanno per oggetto la selezione dei documenti conoscibili preventivamente dal giudice, ma non riguardano il procedimento di formazione della prova;
b) che i documenti dei quali si tratta erano stati oggetto di provvedimento ammissivo, cui non aveva fatto seguito l'acquisizione poiché il P.M. aveva riferito della intervenuta irreperibilità degli stessi;
c) che, pertanto, malgrado il formale provvedimento di acquisizione, era stato «precluso ai difensori di prendere visione, ed al Tribunale di utilizzare ai fini della decisione, della prova documentale costituente, per espressa affermazione del primo giudice, corpo o cosa pertinente al reato...». 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che i reati attribuiti all'imputato si sono estinti per prescrizione in data anteriore alla sentenza impugnata, la quale erroneamente aveva assunto come termine ordinario ex art. 157 cod. pen. quello di quindici anni, posto che l'unica circostanza aggravante contestata e ritenuta è quella, ad effetto comune, di cui all'art. 219, secondo comma, n.1, I. fall. Ne discende -osserva il ricorso - che, pur tenendo conto dei periodi di sospensione indicati dalla Corte territoriale (un anno, otto mesi e ventidue giorni in primo grado;
quattrocentonovantuno giorni in secondo grado), la prescrizione è maturata prima del 14/10/2020. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale quanto al computo dei termini di prescrizione, rilevando che, per due volte, il Tribunale, a seguito dell'adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organismi di categoria, aveva rinviato il processo non all'udienza successiva già calendarizzata, ma ben oltre, in tal modo - e il tema è particolarmente sviluppato nei motivi nuovi - sostanzialmente finendo per far gravare sull'imputato gli effetti della affermata impossibilità di svolgimento delle udienze già previste nell'organizzazione del processo. In particolare: a) con ordinanza del 16/11/2011 il processo era stato rinviato, per effetto dell'astensione, non alla già programmata udienza del 23/11/2011, ma a quella del 17/10/2012: la deroga alla originaria calendarizzazione era stata motivata sul rilievo che all'udienza del 23/11/2011 il processo non si sarebbe potuto concludere e che ruoli erano saturi;
b) con ordinanza del 13/0/2014 il processo era stato rinviato, per effetto dell'astensione, non alla già programmata udienza del 24/02/2014, ma a quella del 13/10/2014: la deroga alla originaria 2 calendarizzazione era stata motivata sul rilievo che un membro del collegio aveva necessità di godere di ferie arretrate da prendere in quel periodo e in ragione della situazione dei ruoli. Si aggiunge che, in assenza di siffatti illegittimi rinvii, il più ridotto periodo di sospensione della prescrizione (tre mesi e tre giorni, considerando anche un ulteriore rinvio dal 19/11/2014 al 03/12/2014) avrebbe condotto all'estinzione dei reati in data anteriore alla sentenza di primo grado. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, per avere la Corte d'appello confermato la correttezza dell'estromissione dei documenti prodotti dalla difesa e pur inizialmente acquisiti dal Tribunale, con conseguente menomazione del diritto dell'imputato di smentire i contenuti delle dichiarazioni del teste IO DA. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi argomentativi, in relazione all'affermazione di responsabilità, rilevando che la Corte territoriale non aveva affrontato il tema della prova della volontà dell'agente di produrre il dissesto o di arrecare pregiudizio di creditori e aveva trascurato di esaminare i rilievi sviluppati con l'atto di appello. In particolare, la Corte d'appello si era disinteressata: a) della mancanza della documentazione contabile sulla quale si sarebbero fondati, in tutto o in parte, i rilievi del consulente tecnico dell'accusa; b) dei rilievi che investivano l'attendibilità del teste DA, ossia di colui che emergeva come il reale gestore delle società, interessato, per il tramite di altra società, all'acquisizione dei beni delle società fallite. Nel dettaglio si osserva quanto segue. Con riferimento al capo A si lamenta, in generale, che i giudici di merito non avevano verificato se dai contestati falsi in bilancio fosse derivato un aggravamento delle condizioni economiche delle fallite. Si rileva, infine: quanto poi all'imputazione Aal), che la sentenza si era limitata a richiamare quella di primo grado, che ricalcava le conclusioni del consulente del P.M., senza considerare gli elementi prospettati dalla difesa sulla scorta del contributo del proprio consulente di parte;
quanto all'imputazione Aa2), la sentenza riposava sulle affermazioni del DA e del consulente del P.M., senza considerare gli elementi prospettati dalla difesa anche sulla scorta del contributo del proprio consulente di parte;
quanto all'imputazione Aa5), che la Corte territoriale aveva omesso di considerare il ruolo chiave assunto dal DA nella vicenda, confermato dalla reticenza del teste CO e, in ogni caso, il fatto che l'operazione non aveva carattere fittizio;
quanto all'imputazione Aa7), il carattere apodittico della motivazione, in difetto di prova circa la falsità della fattura che aveva giustificato l'annotazione del credito corrispondente: e ciò anche alla luce 3 „p dell'effettivo incasso della somma oggetto dell'obbligazione; quanto all'imputazione Aa8), la mancanza di prova in ordine all'affermazione di responsabilità per la falsa annotazione della vendita di prodotti surgelati. Quanto alle restanti imputazioni, si ribadisce il carattere elusivo della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo D) e l'assenza di prova del ruolo gestorio del AR, in relazione al capo E) 3. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sono, altresì, stati trasmessi motivi nuovi nell'interesse dell'imputato, con i quali si approfondiscono e illustrano le questioni della intervenuta prescrizione, del mancato esame della memoria difensiva depositata in primo grado, della superficiale valutazione delle critiche sollevate, quanto alla attendibilità delle dichiarazioni del DA. Considerato in diritto 1. Occorre esaminare preliminarmente il terzo e il quarto motivo di ricorso dal momento che pongono questioni di carattere logicamente pregiudiziale. Con riguardo alla individuazione del termine di prescrizione, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rende certamente più favorevole il regime prescrizionale dettato dalla I. 251 del 2005 Né nei capi di imputazione né nel corpo della sentenza di primo grado e di secondo grado, si registra un cenno alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fati., l'unica in grado di incidere, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sulla prescrizione in quanto ad effetto speciale. È invece esplicito il richiamo all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., ossia alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, che, tuttavia, in quanto ad effetto comune, non assume rilievo alcuno. Ne discende che il termine ordinario di cui all'art. 157 cod. pen. non è quello di quindici anni indicato dalla Corte territoriale, ma di dieci anni, aumentato ex art. 161, secondo comma, cod. pen., a dodici anni e mezzo. Il dies a quo è quello delle date delle dichiarazioni di fallimento del 14/12/2001 per la prima società e del 18/02/2002 per la seconda e la terza società: si giunge, pertanto, rispettivamente al 14/06/2014 e 18/08/2014. Le sospensioni incontestate registrate in primo grado (al netto delle critiche sviluppate nel quarto motivo di ricorso, delle quali si dirà subito infra) ammontano ad un anno, otto mesi, ventidue giorni. Si giunge così rispettivamente al 06/03/2016 (il 2016 era bisestile) e al 10/05/2016: sono date successive alla sentenza di primo grado (30/10/2015), ma anteriori al primo rinvio disposto dalla Corte d'appello, che si registra in epoca successiva (il 27/06/2018). 4 I reati sono, pertanto, tutti estinti per prescrizione, in data anteriore alla sentenza di appello (e il risultato non cambierebbe se si aggiungessero i 491 giorni di sospensione registrati in appello). Per i reati di cui ai capi D) e E) (e relative sottoarticolazioni) non v'è costituzione di parte civile, talché è superfluo indugiare sul quarto motivo di ricorso, che, aspirando ad ottenere una riduzione della sospensione destinate a far spirare il termine di prescrizione prima della sentenza di primo grado, può assumere rilievo solo nella misura in cui preclude di decidere sulle questioni civili. Il tema è, invece, rilevante rispetto ai reati di cui al capo A), per i quali permane la costituzione di parte civile. Ora, la doglianza è infondata, dal momento che, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente. (Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926 - 01). La critica che investe sostanzialmente un principio di lealtà processuale nella organizzazione del ruolo delle udienze è infondata, dal momento che, lungi dal configurarsi come una risposta di tipo lato sensu sanzionatoria, il rinvio a data diversa da quella in origine calendarizzata è stata razionalmente argomentata dai giudici di merito in dipendenza della necessità di rifissare i procedimenti destinati ad essere trattati nelle udienze previste nei giorni di astensione. In altri termini, se si considera che l'astensione non ha riguardato solo il procedimento de quo ma tutti i procedimenti previsti nell'arco temporale interessato, si coglie evidente la necessità di ricalibrare gli originari calendari previsti, la cui natura non vincolante è peraltro fuori discussione. Ne discende che, in difetto di cause evidenti di non punibilità riconducibili all'area dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione. Solo in relazione ai reati di cui al capo A), occorre delibare i restanti motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., alla luce della intervenuta costituzione di parte civile, mentre restano assorbite le articolazioni dell'ultimo motivo che investono i reati di cui ai capi D) e E). 2. Il secondo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente perché investono, nella sostanza, la questione della piattaforma probatoria utilizzabile ai fini della decisione, sono inammissibili, in quanto dall'esame delle censure non è dato 5 intendere quale sia la rilevanza del materiale del quale si lamenta l'acquisizione ai fini delle concrete soluzioni raggiunte dai giudici di merito. Secondo il condiviso orientamento espresso in linea generale da questa Corte, infatti, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). In relazione al secondo motivo, in particolare, non si comprende in che misura gli atti che non sarebbero stati acquisiti potessero avere una qualche rilevanza o in che misura siano stati considerati in sede di redazione dell'elaborato tecnico. Del pari, al di là della generica e assertiva finalità di smentire le dichiarazioni del teste DA, non è dato cogliere la rilevanza della documentazione della quale si lamenta la mancata acquisizione. 3. Sono invece fondati il primo e il sesto motivo (nelle articolazioni concernenti i reati di cui al capo A), nella misura in cui eludono la sostanza delle questioni poste dal ricorrente quanto all'attendibilità del teste DA, pur specificamente sollevata nella memoria indicata e, in generale, nelle difese svolte in appello e quanto alla stessa incidenza dei reati di falso in bilancio individuati rispetto al dissesto. E ciò senza dire dei problemi relativi alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Infatti, In tema di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 - 01). Il tema è rimasto del tutto inesplorato nella motivazione. 4. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente al capo A, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui ai capi d) ed e) sono estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza agli effetti penali, perché i reati di cui al capo a) sono estinti per prescrizione. Annulla in relazione al suddetto capo a la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 6 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Così deciso il 27/04/2022 Il Consigliere estensore Giusv)pe De AR Il Presidente