Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2026, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Florio, con domicilio digitale come da Registri Pec di Giustizia;
contro
PS, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. AT Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del diniego di accesso agli atti e rilascio di copia dell’11.12.2025 a seguito di istanza avanzata il 19.11.2025 e, conseguentemente, per l’accertamento del diritto ad avere accesso alla documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’PS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RT AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con ricorso notificato in data 6.01.2026 e depositato in data 9.01.2026, il ricorrente, quale premessa di fatto della propria domanda ostensiva, ha rappresentato di aver svolto l’attività di insegnante nella materia di “-OMISSIS-” presso l’Istituto professionale partitario per i servizi socio sanitari -OMISSIS- di -OMISSIS- negli anni scolastici 2017/2018 (4 ore/settimana), 2018/2019 (2 ore/settimana) e 2019/2020 (2 ore/settimana).
1.1 Con il provvedimento prot. N. INPS.6700.28/08/2025.0502575, notificatogli in data 15.09.2025, l’PS, viste le risultanze del verbale ispettivo prot. n. INPS.6700.16/12/2024.0702858 del 16/12/2024 redatto nei confronti del suddetto Istituto - ivi richiamato - dichiarava l’invalidità del rapporto di lavoro in questione, con conseguente disconoscimento dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in suo favore.
1.2 Presa cognizione del summenzionato verbale ispettivo, osteso con omissis , il ricorrente chiedeva ulteriormente all’PS di avere accesso:
a) ai documenti (numerati da 1 a 5) che, dal tenore del verbale in questione, risultano essere stati consegnati dall’Istituto scolastico ispezionato e, precisamente:
« 1. Copia ultimo verbale ispettivo sottoscritto dal Legale Rappresentante;
2. Libro unico del lavoro;
3. Elenchi riepilogativi mensili con specifica di assunzioni, dimissioni e proroghe;
4. Foglio presenze per elaborazioni buste paga;
5. Copia Unilav di assunzioni, dimissioni e proroghe» ;
b) ai verbali di audizione dei lavoratori che, sempre dal tenore del verbale ispettivo, risultano essere stati convocati presso le sedi PS competenti per residenza, così da poter evincere la relativa qualifica (ATA o personale docente);
c) alla qualifica (ATA o personale docente) dei dipendenti nei confronti dei quali il rapporto è stato riconosciuto;
d) alla documentazione scolastica (registri di classe e del docente).
Tale richiesta ostensiva veniva motivata in ragione della necessità di meglio comprendere gli accertamenti compiuti dagli ispettori, non essendo possibile – dalla copia omissata del verbale osteso - identificare i dati del personale in preteso esubero rispetto all’attività della scuola, così da potersi adeguatamente difendere in sede di impugnazione del provvedimento di disconoscimento del proprio rapporto lavorativo.
1.3. L’Istituto previdenziale, a mezzo pec dell’11.12.2025, riscontrava negativamente l’istanza di accesso de qua , sulla scorta delle ragioni di seguito sintetizzate:
- la copia del verbale ispettivo prot. n. INPS.6700.16/12/2024.0702858 del 16/12/2024, debitamente omissato ed osteso, consentirebbe al ricorrente di comprendere a pieno le ragioni del disconoscimento del relativo rapporto di lavoro;
- le ulteriori richieste ostensive sarebbero immeritevoli di tutela, in quanto finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato della p.a.;
- quanto alla documentazione citata nel verbale ispettivo in questione:
a) l’ultimo verbale ispettivo sottoscritto dal legale rappresentante dell’Istituto scolastico sarebbe stato meramente visionato dagli Ispettori in sede di accesso interlocutorio del 18.06.2024 ma non sarebbe stato acquisito agli atti del procedimento, in quanto ritenuto non di interesse;
b) la documentazione scolastica (registri di classe e del docente), neanche citata nel verbale, non sarebbe nella disponibilità dell’PS;
c) tutti gli ulteriori documenti a cui il richiedente ha chiesto di aver accesso, ivi inclusi i verbali di audizione dei lavoratori escussi nel corso del procedimento ispettivo, involgerebbero la riservatezza di soggetti terzi-controinteressati i quali avrebbero dovuto essere previamente informati, da parte dell’PS. Ciò, tuttavia, avrebbe costituito un inutile aggravio procedimentale, stante l’esaustività, ai fini difensivi, del verbale ispettivo omissato, già osteso;
d) infine, quanto alla richiesta di conoscere la qualifica dei dipendenti nei confronti dei quali il rapporto è stato riconosciuto - dipendenti che risultano elencati nelle conclusioni del verbale ispettivo, in parte qua omissato – la stessa non sarebbe assentibile. Tale richiesta, infatti, necessiterebbe di “ adempimenti aggiuntivi da parte della PA, poiché la qualifica non è presente nel verbale conclusivo in quanto non ritenuta necessaria dai verbalizzanti ai fini validativi dei citati rapporti di lavoro” .
2. Il ricorrente ha, dunque, contestato la legittimità del diniego di accesso di cui alla pec dell’11.12.2025, affidando il gravame ad un unico ed articolato motivo di diritto.
- “Violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 nonché dell’articolo 3 della medesima legge. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti”;
In generale, l’ostensione di tutta la documentazione richiesta, siccome costituente parte integrante del compendio istruttorio che ha conclusivamente determinato l’PS a disconoscere il rapporto lavorativo del ricorrente, sarebbe da quest’ultimo pienamente accessibile, in quanto funzionale, in via immediata e diretta, all’esercizio del suo diritto di difesa.
Tale incontestabile strumentalità dell’accesso rispetto alle esigenze difensive non avrebbe potuto essere sindacata, nel merito, dall’Istituto previdenziale, pena l’intollerabile sacrificio delle esigenze medesime.
Nello specifico:
- non sarebbe ostativa all’accesso la circostanza opposta dall’Istituto, secondo cui “ l’ultimo verbale ispettivo sottoscritto dal Legale Rappresentante ” non è rinvenibile, in quanto non acquisito, agli atti del procedimento. Ciò nella misura in cui le risultanze di siffatto verbale sono state, comunque, prese in considerazione dagli ispettori, in sede di elaborazione del verbale sotteso al provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente, sicché quest’ultimo avrebbe il diritto ad averne comunque copia;
- la riservatezza dei pretesi controinteressati – neanche interpellati dall’amministrazione – non avrebbe potuto essere opposta a sostegno del diniego, in quanto, per un verso, recessiva rispetto alle esigenze difensive del ricorrente e, per altro verso, comunque inesistente. La richiesta ostensiva, complessivamente considerata, non avrebbe, infatti, compromesso in alcun modo i cd. dati personali di terzi, essendosi il ricorrente limitato a chiedere il rilascio di copia della documentazione esclusivamente nella parte disvelante la qualifica dei lavoratori parimenti coinvolti nel medesimo procedimento ispettivo in contestazione;
- le obiezioni mosse in ordine all’impossibilità di far conoscere al ricorrente, mediante l’ostensione in chiaro del verbale, la sola qualifica dei soggetti nei confronti dei quali il rapporto di lavoro è stato riconosciuto sarebbero pretestuose. Ed invero, gli adempimenti aggiuntivi a cui l’amministrazione ha ritenuto non essere obbligata si risolverebbero in attività poco dispendiose in quanto relative ad un numero di lavoratori contenuti, il cui nominativo risulta omissato in sede di conclusioni del verbale ispettivo.
3. L’PS, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato.
Nel merito, le esigenze difensive del ricorrente sarebbero state pienamente soddisfatte in ragione dell’ostensione di copia omissata del verbale ispettivo prot. n. INPS.6700.16/12/2024.0702858 del 16/12/2024, sotteso al disconoscimento del relativo rapporto di lavoro, sicché null’altro sarebbe dovuto. Il ricorrente si troverebbe in possesso di tutti gli elementi necessari e sufficienti a difendere la propria posizione giuridica innanzi alle sedi competenti.
Avuto particolare riguardo ai verbali di audizioni dei lavoratori, la relativa ostensione sarebbe stata legittimamente negata in ossequio al disposto di cui all’art. 2 DM del 4 novembre 1994 n. 757 (Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241).
L’ultimo verbale ispettivo sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Istituto scolastico ispezionato, rientrante nell’elenco dei documenti citati nel verbale ispettivo, non potrebbe essere osteso. Tale documento non sarebbe stato acquisito agli atti del procedimento, non essere stato concretamente utilizzato ai fini dell’ispezione, non sarebbe più in possesso dell’PS, ovvero non sarebbe facilmente reperibile. La documentazione scolastica avrebbe dovuto essere richiesta all’Istituto ispezionato, in quanto non detenuta dall’PS né citata nel verbale ispettivo di interesse.
4. In occasione della camera di consiglio dell’11.03.2026, auditi i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, il ricorso deve considerarsi, in rito, ammissibile, in assenza, dal punto di vista formale e sostanziale, di posizioni giuridiche di controinteresse che possano ritenersi essere state pretermesse dall’odierno ricorrente.
5.1 La richiesta di accesso in contestazione ha ad oggetto atti e documenti richiamati nel verbale ispettivo prot. n. INPS.6700.16/12/2024.0702858 del 16/12/2024, osteso con omissis , come tali, appartenenti al medesimo procedimento di vigilanza, culminato con il mancato riconoscimento, da parte dell’PS, di taluni dei rapporti di lavoro denunciati dall’istituto scolastico -OMISSIS- di -OMISSIS-, tra cui quello del ricorrente. Il richiamo di siffatti documenti, siccome operato nel verbale ispettivo osteso, non è tale da contenere l’indicazione nominativa dei soggetti “potenzialmente” controinteressati, sicché, già dal punto di vista formale, l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ad almeno uno di essi, è priva di fondamento.
5.2 Dal punto di vista sostanziale, giusta il disposto di cui all'art. 22, comma 1, lett. c), l. 7 agosto 1990, n. 241, deve riconoscersi la qualità di controinteressato non già a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell'istanza ostensiva, ma soltanto a coloro che, per effetto dell'ostensione, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento (tra le tante, Consiglio di Stato Sez. IV, 24/11/2017, n. 5483; Cons. Stato Sez. V, n. 3714 del 2016; Sez. V, n. 3190 del 2011; Sez. VI, n. 3601 del 2007).
Orbene, l’istanza ostensiva in evidenza, per come complessivamente formulata dall’odierno ricorrente, esclude l’ostensione diretta dei nominativi dei lavoratori coinvolti nel summenzionato procedimento ispettivo, essendosi il ricorrente limitato a dichiarare il proprio interesse a conoscere soltanto la qualifica - ovvero la tipologia di attività lavorativa (ATA e personale docente) - dei dipendenti in questione, con conseguente insussistenza di esigenze di riservatezza potenzialmente rilevanti in termini di controinteresse.
6. Passando al merito, il ricorso è fondato, sia pure in massima parte.
Come è noto, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 1, lett. b) L. n. 241/90 è condizionato all’esistenza di un « interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ».
La vicenda contenziosa è occasionata dal procedimento di vigilanza avviato dall’PS nei confronti dell’Istituto scolastico -OMISSIS- di -OMISSIS-, al fine di verificare la sussistenza e genuinità dei rapporti di lavoro da questo denunciati.
All’esito del procedimento in questione - nel corso del quale vi è stata acquisizione documentale nonché l’audizione, presso le sedi PS competenti per territorio, dei lavoratori in carico al predetto Istituto, assunti come ATA e personale docente - è stato redato il verbale ispettivo prot. n. INPS.6700.16/12/2024.0702858 del 16/12/2024, fin qui osteso con omissis .
Il tenore di tale verbale dà conto delle ragioni per le quali, ad avviso dei funzionari di vigilanza dell’Istituto previdenziale, taluni dei rapporti di lavoro sono stati riconosciuti come effettivi (trattasi dei rapporti relativi ai dipendenti elencati in calce al verbale, in parte qua annerito) e talaltri, invece, tra cui quello del ricorrente, sono stati ritenuti fittizi e, dunque, disconosciuti (trattasi dei rapporti di lavoro instaurati con i soggetti indicati nei prospetti riepilogativi di cui all’allegato n. 1 – non in atti - del verbale in questione).
7. Il ricorrente, ai sensi dell’art. 22 e ss. L. n. 241/90, ha chiesto di accedere ad atti e documenti citati nel verbale ispettivo fin qui parzialmente osteso e, come tali, facenti parte integrante del medesimo procedimento di vigilanza culminato con il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro.
Trattasi, inequivocabilmente, di un accesso non soltanto difensivo ma, nel contempo, endoprocedimentale in quanto avente ad oggetto atti e documenti che, in quanto facenti parte integrante di quello stesso procedimento di vigilanza culminato con il disconoscimento anche della posizione lavorativa del richiedente, hanno certamente determinato le valutazioni dell’amministrazione, odierna resistente (sul tema dell’accesso endo-procedimentale si vedano, tra le tante, cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. IV, 24/11/2025, n. 20929 T.A.R. Bari Puglia sez. III, 4/03/2025, n. 286).
7.1 Quanto al cd. accesso difensivo, la giurisprudenza, anche della Sezione, è unanime nel ritenere sufficiente l’esistenza di un “nesso di strumentalità” - nella specie, lo si ripete, in re ipsa, tenuto conto della natura endo-procedimentale dell’istanza ostensiva - tra la documentazione oggetto della richiesta in contestazione e la situazione giuridica che si vuol tutelare, essendo, all’uopo, del tutto irrilevante non soltanto la fondatezza della pretesa sostanziale sottostante ma anche qualsivoglia indagine circa la concreta utilità che il documento potrebbe avere in sede giurisdizionale (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria sez. I, 25/09/2025, n. 641; Consiglio di Stato, sez. II, 27/07/2021, n. 5589; n. 1386/2017).
In particolare, è stato in più occasioni condivisibilmente affermato il principio di diritto secondo cui: « Nel caso di accesso difensivo, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e della pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell'ulteriore conclusione del giudizio; ciò che compete all'Amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso; ne consegue che l'Amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria; ciò in quanto il giudice dell'accesso non è e non deve essere il giudice della “pretesa principale” azionata o da azionare » (così Consiglio di Stato sez. IV, 01/03/2022, n. 1450; cfr. anche sez. V, 07/02/2022, n. 851).
8. Dai principi sopra esposti si evince, dunque, come, onde tutelare la propria posizione giuridica di “lavoratore”, l’odierno istante sia portatore di un endemico interesse ad avere accesso ai documenti in questione, siccome parte integrante del compendio istruttorio che ha determinato il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro, senza che l’PS - ovvero la stessa amministrazione che siffatto disconoscimento ha operato - possa dirsi legittimato ad operare, a monte, un’autonoma ed arbitraria valutazione circa l’utilità dei documenti da ostendere, in funzione delle esigenze difensive dell’interessato.
8.1 Proprio in ragione della natura “difensiva” dell’istanza in evidenza, la stessa, in un corretto bilanciamento gli interessi in gioco, deve considerarsi prevalente rispetto ad eventuali antagoniste esigenze di riservatezza. Ciò ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990 secondo cui « Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale » (cfr. tra le tante; T.A.R. Roma Lazio sez. II, 7/11/2025, n. 19769; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 7/04/2025, n. 6878; Consiglio di Stato sez. II, 18 ottobre 2022 n. 8887; sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4493).
9. Passando, quindi, ad analizzare i singoli atti/documenti oggetto della richiesta ostensiva, il ricorrente ha diritto ad avere accesso ai documenti, elencati dal n. 1 al n. 5, del verbale ispettivo prot. n. INPS.6700.16/12/2024.0702858 del 16/12/2024.
Tali documenti, secondo quanto si evince dall’inequivoco tenore letterale del verbale in parola, risultano essere stati materialmente “consegnati” dal soggetto ispezionato , per ciò stesso acquisiti agli atti del procedimento di vigilanza e, come tali, di endemico interesse del ricorrente.
La circostanza opposta dall’amministrazione resistente secondo cui il primo di siffatti documenti, ovvero “ copia dell’ultimo verbale ispettivo sottoscritto da Legale Rappresentante ”, sarebbe stato meramente visionato dagli ispettori e non acquisito, in quanto ritenuto non pertinente, è rimasta indimostrata oltre ad essere, in primis , palesemente contrastante con il chiaro tenore letterale del verbale, laddove si dà conto della materiale consegna anche di siffatto documento.
Non vi sono, dunque, motivi per escludere che, contra il tenore letterale del verbale prot. n. INPS.6700.16/12/2024.0702858 del 16/12/2024, il richiesto “ ultimo verbale ispettivo ” sia rimasto estraneo al compendio istruttorio sfociato con il disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente il quale, per l’effetto, ha diritto ad accedervi. E ciò a prescindere dall’altrettanto indimostrata difficoltà di reperimento del documento in parola da parte di quello stesso Istituto previdenziale che, avendolo formato, è tenuto a metterlo a disposizione dell’interessato.
10. Il ricorrente ha, inoltre, diritto ad accedere, per come dallo stesso richiesto, ai verbali delle audizioni dei lavoratori.
Tali verbali, in quanto parte integrante del compendio istruttorio culminato con il disconoscimento di taluni dei rapporti lavoratori attivati dall’Istituto scolastico ispezionato, devono essere ostesi dal ricorrente il quale, del resto, ha chiesto di avere evidenza soltanto della qualifica dei lavoratori auditi e non anche delle relative generalità.
Tale circostanza, in uno all’intervenuta conclusione del procedimento ispettivo in discussione, esclude oltremodo l’emergenza di possibili posizioni di controinteresse che possano dirsi antagoniste e prevalenti rispetto alle esigenze difensive del ricorrente, anche in quanto eventualmente connesse a possibili azioni discriminatorie o a indebite pressioni a carico dei lavoratori auditi, da parte del datore di lavoro.
Del resto, in linea generale, il divieto di ostensione dei verbali ispettivi di cui all'art. 2 D.M. 4 novembre 1994, n. 757 – a torto citato dall’PS, nell’odierna sede giurisdizionale, a fondamento del proprio diniego - non è assoluto e generalizzato.
L’amministrazione è, infatti, pur sempre tenuta a valutare se l’ostensione di siffatti verbali, tenuto conto di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta, possa determinare un pericolo (azioni discriminatorie o a indebite pressioni) per i lavoratori o per i terzi che deve, in ogni caso, essere bilanciato rispetto al diritto di difesa del richiedente l’accesso (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 5 maggio 2021, n. 469TAR Abruzzo, L'Aquila 7 novembre 2020, n. 414; TAR Umbria 8 settembre 2020, n. 402; T.A.R. Bologna, sez. II, 14/11/2019, n. 866).
11. Quanto alla richiesta di “ conoscere la qualifica dei dipendenti nei confronti dei quali il rapporto è stato riconosciuto” , l’PS ha obiettato che siffatta istanza non sarebbe assentibile. In sede di redazione del verbale prot. n. INPS.6700.16/12/2024.0702858 del 16/12/2024, i funzionari non avrebbero indicato anche la qualifica dei dipendenti ritenuti regolarmente assunti dall’Istituto scolastico, sicché tale richiesta determinerebbe l’esecuzione di “ adempimenti aggiuntivi ” rispetto alla mera ostensione del verbale, cui l’PS non sarebbe tenuta, a mente dell’art. 22 e ss. L. n. 241/90.
11.1 Il Collegio è consapevole del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, a mente dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 184/2006 (secondo cui " La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso "), l’accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e, inoltre, non può comportare un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta e ciò al precipuo fine di non compromettere l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. IX, 10/11/2025, n. 7301).
Tuttavia, nella peculiare fattispecie in esame, è indubbio che il ricorrente, in quanto esercente un accesso difensivo di natura endo-procedimentale, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 1 lett. b) L. n. 241/90, vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al verbale ispettivo prot. n. INPS.6700.16/12/2024.0702858 del 16/12/2024 a conoscere quantomeno la qualifica dei lavoratori elencati nel verbale in questione - i cui nominativi sono stati “anneriti” - nei cui confronti il rapporto di lavoro è stato convalidato.
Sicché, in un corretto contemperamento degli interessi in gioco, deve ritenersi che l’indicazione, da parte dell’PS, di quale sia la qualifica dei lavoratori in parola sia ammissibile, ai sensi dell’art. 22 e ss. L. n. 241/90, in quanto inidonea a vulnerare l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa, trattandosi di un dato documentale di immediata e celere disponibilità da parte dell’Istituto previdenziale, il quale proprio per le sue specifiche competenze non solo ne ha contezza, ma lo ha dovuto tenere in considerazione per le determinazioni successive, limitandosi solo per brevità ad ometterne l’annotazione nel documento d’interesse.
L’ostensione di tale dato documentale potrà, eventualmente, avvenire anche mediante l’accesso ai contratti di lavoro/documenti previdenziali dei soggetti i cui rapporti lavorativi sono stati validati dall’PS all’esito dell’ispezione presso l’Istituto scolastico -OMISSIS- di -OMISSIS-, previa omissione di tutti i dati (tra cui quelli retributivi e contributivi), ad esclusione di quelli relativa alla qualifica.
12. Non può essere, invece, assentita l’istanza ostensiva avente ad oggetto la “ documentazione scolastica (registri di classe e del docente) ”, trattandosi di documenti non formati né detenuti dall’PS e neanche confluiti, secondo quanto è dato evincersi dal summenzionato verbale ispettivo, nel procedimento di vigilanza in evidenza.
13. In conclusione, il ricorso è fondato, in parte, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad accedere, esclusivamente:
a) ai documenti, numerati da 1 a 5, del verbale ispettivo prot. n. INPS.6700.16/12/2024.0702858 del 16/12/2024, appresso indicati:
« 1. Copia ultimo verbale ispettivo sottoscritto dal Legale Rappresentante;
2. Libro unico del lavoro;
3. Elenchi riepilogativi mensili con specifica di assunzioni, dimissioni e proroghe;
4. Foglio presenze per elaborazioni buste paga;
5. Copia Unilav di assunzioni, dimissioni e proroghe »;
b) ai verbali di audizione dei lavoratori convocati presso le sedi PS competenti per residenza, previa omissione dei soli dati anagrafici;
c) ai dati documentali relativi alla qualifica (ATA o personale docente) dei dipendenti nei confronti dei quali il rapporto è stato riconosciuto. L’ostensione di tale dato documentale potrà, eventualmente, avvenire anche mediante l’accesso ai contratti di lavoro/documenti previdenziali dei soggetti i cui rapporti lavorativi sono stati validati all’esito dell’ispezione presso l’Istituto scolastico -OMISSIS- di -OMISSIS-, previa omissione di tutti i dati (tra cui quelli retributivi e contributivi), ad esclusione di quelli relativa alla qualifica.
Va, dunque, ordinato all’PS di consentire al ricorrente l’accesso ai documenti summenzionati, anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
14. Le spese, tenuto conto della prevalente soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, rigettandolo nel resto.
Per l’effetto:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia, con le modalità di cui in motivazione:
a) dei documenti numerati da 1 a 5 del verbale ispettivo prot. n. INPS.6700.16/12/2024.0702858 del 16/12/2024: «1 . Copia ultimo verbale ispettivo sottoscritto dal Legale Rappresentante; 2. Libro unico del lavoro; 3. Elenchi riepilogativi mensili con specifica di assunzioni, dimissioni e proroghe; 4. Foglio presenze per elaborazioni buste paga; 5. Copia Unilav di assunzioni, dimissioni e proroghe »;
b) dei verbali di audizione dei lavoratori convocati presso le sedi PS competenti per residenza, previa omissione dei soli dati anagrafici;
c) dei dati documentali attinenti alla qualifica (ATA o personale docente) dei dipendenti nei confronti dei quali il rapporto è stato riconosciuto.
- ordina all’PS di consentire al ricorrente l’accesso ai documenti sopra indicati, mediante presa visione ed estrazione di copia, salva la corresponsione del costo di riproduzione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna l’PS al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT EN, Presidente
RT AZ, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| RT AZ | AT EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.