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Articolo 3 della Legge 6 agosto 1954, n. 815
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Legge 6 agosto 1954, n. 815
Articolo 3 della Legge 6 agosto 1954, n. 815
Versione
24 settembre 1954
Art. 3.
La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 , di cui e' integrativa.
Entrata in vigore il 24 settembre 1954
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