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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 975/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
LI AN, AT
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4082/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRAP 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste nei motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
L'Agente della IS si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il rappresentante del Comune di RM si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 21/5/24 avente ad oggetto IRES, Irpef , IRAP, IMU ed IVA, per gli anni 2005 e 2007 per un importo complessivo di euro 507.966,13.
Lamentava la errata ed omessa indicazione dei criteri di calcolo della intera pretesa,la intervenuta decadenza e la prescrizione del credito per la omessa notifica delle cartelle. Si sono costituiti la Agenzia delle Entrate, Agenzia IS ed il comune di RM .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ha sostenuto in maniera del tutto coerente Agenzia IS che le cartelle sono state tutte notificate a mezzo PEC e non opposte nei termini di legge. Pertanto ogni questione relativa a detti atti, ivi compresa l'eventuale prescrizione e/o decadenza maturata alla data della notifica va ritenuta inammissibile in questa sede, in quanto tardiva.
Va, inoltre, precisato che in relazione a dette cartelle si era provveduto a notificare, successivamente alla notifica delle stesse, degli atti impositivi idonei ad interrompere la prescrizione e precisamente in data
13/04/2023 veniva notificata a mezzo PEC comunicazione preventiva di ipoteca 29676202300000041000 in relazione alle cartelle
1) Cartella n. 29620180056415604000, notificata il 09/01/2019, relativa a IR anno 2015, interessi e sanzioni dell'importo di € 15.258,56;
2) Cartella n. 29620190001495847000, notificata il 1/03/2019, relativa Ires 2015, interessi e sanzioni, dell'importo di € 53.425,19;
3) Cartella n. 29620190008531604000, notificata il 26/03/2019, relativa a Ecc.versam.riten.lav.dip., assim.
e ass.fisc.da dich.770 anno 2015 interessi e sanzioni dell'importo di € 555,97;
4) Cartella n. 29620190043479178000, notificata il 4/09/2019, relativa a IVA 2017, interessi e sanzioni, dell'importo di € 6.311,40;
5) Cartella n. 29620190054137584000, notificata il 17/12/2019, relativa a VA 2017 e Ires anno 2016, interessi e sanzioni dell'importo di € 18.524,50
6) Cartella n. 29620200001388270000, notificata il 24/02/2020, relativa a VA 2018, interessi e sanzioni dell'importo di € 5.833,7;
7) Cartella n. 29620200096397676000, notificata il 08/11/2022, relativa a Ires 2016, VA 2018, interessi e sanzioni dell'importo di 69.993,18;
8) Cartella n. 29620210077629855000, notificata il 23/05/2022, relativa a Ires 2012- 2013 VA 2013 IR
2017, VA 2019 interessi e sanzioni dell'importo di € 36.252,55;
9) Cartella n. 29620220022289780000, notificata il 4/04/2022, relativa a Tassa Automobilistiche anno 2015 , interessi e sanzioni dell'importo di € 2.361,03;
10) Cartella n. 29620220063255573000, notificata il 26/10/2022, relativa a Ires anno 2017 , interessi e sanzioni dell'importo di € 4.461,12;
11) Cartella n. 29620220063255674000, notificata il 26/10/2022, relativa a IMU dal 2014 al 2018, 2016, interessi e sanzioni, dell'importo di € 235.185,37;
13) Cartella n. 29620220086332719000, notificata il 25/11/2022, relativa a tasse automobilistiche, interessi e sanzioni, dell'importo di € 2.371,04; 14) Cartella n. 29620220086332820000, notificata il 25/11/2022, relativa a Ires anno 2018 , interessi e sanzioni dell'importo di 31.640,43;
Si notificava, invece, in data 11/04/2024 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
29676202400000332000 in relazione alle cartelle:
12) Cartella n. 29620220083629651000, notificata l'1/02/2023, relativa a IR anno 2018, interessi e sanzioni, dell'importo di € 5.982,47;
15) Cartella n. 29620220091390303000, notificata il 13/12/2022, relativa a VA anno 2017, interessi e sanzioni, dell'importo di € 93,55;
16) Cartella n. 29620230001604846000, notificata il 17/02/2023, relativa a IR 2019, interessi e sanzioni, dell'importo di € 5.635,39;
17) Cartella n. 29620230006054387000, notificata il 14/03/2023, relativa a imposta di bollo e registro 2019, interessi e sanzioni, dell'importo di € 85,68;
18) Cartella n. 29620230011248239000, notificata il 20/04/2023 relativa a VA anno 2020, ritenute Irpef 2018 interessi e sanzioni dell'importo di € 3.851,77;
19) Cartella n. 29620230036147167000, notificata il 22/06/2023, relativa a VA NO , interessi e sanzioni, dell'importo di € 10.143,23.
Del tutto infondata la argomentazione attinente alla carenza di motivazione degli atti che appaiono in tal senso del tutto esaustivi .
Ha sottolineato il comune come l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre
1973 n. 602 non sia annullabile per carenza di motivazione qualora sia redatta in ( ex multis Cassaz. Sentenza
21065 depositata il 4 luglio 22)in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze .
Segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio che liquidano in euro 2000 per ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in euro 2000 per ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in RM il 13 febbraio 2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
LI AN, AT
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4082/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 IRAP 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023551611 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste nei motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
L'Agente della IS si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il rappresentante del Comune di RM si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata il 21/5/24 avente ad oggetto IRES, Irpef , IRAP, IMU ed IVA, per gli anni 2005 e 2007 per un importo complessivo di euro 507.966,13.
Lamentava la errata ed omessa indicazione dei criteri di calcolo della intera pretesa,la intervenuta decadenza e la prescrizione del credito per la omessa notifica delle cartelle. Si sono costituiti la Agenzia delle Entrate, Agenzia IS ed il comune di RM .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ha sostenuto in maniera del tutto coerente Agenzia IS che le cartelle sono state tutte notificate a mezzo PEC e non opposte nei termini di legge. Pertanto ogni questione relativa a detti atti, ivi compresa l'eventuale prescrizione e/o decadenza maturata alla data della notifica va ritenuta inammissibile in questa sede, in quanto tardiva.
Va, inoltre, precisato che in relazione a dette cartelle si era provveduto a notificare, successivamente alla notifica delle stesse, degli atti impositivi idonei ad interrompere la prescrizione e precisamente in data
13/04/2023 veniva notificata a mezzo PEC comunicazione preventiva di ipoteca 29676202300000041000 in relazione alle cartelle
1) Cartella n. 29620180056415604000, notificata il 09/01/2019, relativa a IR anno 2015, interessi e sanzioni dell'importo di € 15.258,56;
2) Cartella n. 29620190001495847000, notificata il 1/03/2019, relativa Ires 2015, interessi e sanzioni, dell'importo di € 53.425,19;
3) Cartella n. 29620190008531604000, notificata il 26/03/2019, relativa a Ecc.versam.riten.lav.dip., assim.
e ass.fisc.da dich.770 anno 2015 interessi e sanzioni dell'importo di € 555,97;
4) Cartella n. 29620190043479178000, notificata il 4/09/2019, relativa a IVA 2017, interessi e sanzioni, dell'importo di € 6.311,40;
5) Cartella n. 29620190054137584000, notificata il 17/12/2019, relativa a VA 2017 e Ires anno 2016, interessi e sanzioni dell'importo di € 18.524,50
6) Cartella n. 29620200001388270000, notificata il 24/02/2020, relativa a VA 2018, interessi e sanzioni dell'importo di € 5.833,7;
7) Cartella n. 29620200096397676000, notificata il 08/11/2022, relativa a Ires 2016, VA 2018, interessi e sanzioni dell'importo di 69.993,18;
8) Cartella n. 29620210077629855000, notificata il 23/05/2022, relativa a Ires 2012- 2013 VA 2013 IR
2017, VA 2019 interessi e sanzioni dell'importo di € 36.252,55;
9) Cartella n. 29620220022289780000, notificata il 4/04/2022, relativa a Tassa Automobilistiche anno 2015 , interessi e sanzioni dell'importo di € 2.361,03;
10) Cartella n. 29620220063255573000, notificata il 26/10/2022, relativa a Ires anno 2017 , interessi e sanzioni dell'importo di € 4.461,12;
11) Cartella n. 29620220063255674000, notificata il 26/10/2022, relativa a IMU dal 2014 al 2018, 2016, interessi e sanzioni, dell'importo di € 235.185,37;
13) Cartella n. 29620220086332719000, notificata il 25/11/2022, relativa a tasse automobilistiche, interessi e sanzioni, dell'importo di € 2.371,04; 14) Cartella n. 29620220086332820000, notificata il 25/11/2022, relativa a Ires anno 2018 , interessi e sanzioni dell'importo di 31.640,43;
Si notificava, invece, in data 11/04/2024 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
29676202400000332000 in relazione alle cartelle:
12) Cartella n. 29620220083629651000, notificata l'1/02/2023, relativa a IR anno 2018, interessi e sanzioni, dell'importo di € 5.982,47;
15) Cartella n. 29620220091390303000, notificata il 13/12/2022, relativa a VA anno 2017, interessi e sanzioni, dell'importo di € 93,55;
16) Cartella n. 29620230001604846000, notificata il 17/02/2023, relativa a IR 2019, interessi e sanzioni, dell'importo di € 5.635,39;
17) Cartella n. 29620230006054387000, notificata il 14/03/2023, relativa a imposta di bollo e registro 2019, interessi e sanzioni, dell'importo di € 85,68;
18) Cartella n. 29620230011248239000, notificata il 20/04/2023 relativa a VA anno 2020, ritenute Irpef 2018 interessi e sanzioni dell'importo di € 3.851,77;
19) Cartella n. 29620230036147167000, notificata il 22/06/2023, relativa a VA NO , interessi e sanzioni, dell'importo di € 10.143,23.
Del tutto infondata la argomentazione attinente alla carenza di motivazione degli atti che appaiono in tal senso del tutto esaustivi .
Ha sottolineato il comune come l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre
1973 n. 602 non sia annullabile per carenza di motivazione qualora sia redatta in ( ex multis Cassaz. Sentenza
21065 depositata il 4 luglio 22)in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze .
Segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio che liquidano in euro 2000 per ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in euro 2000 per ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in RM il 13 febbraio 2026