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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/11/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 3530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3530/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
d'Isonzo (GO) in Piazza Marconi N. 24/A, C.F.: , C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente a [...]d'Isonzo (GO) in Parte_2
Piazza Marconi N. 24/A, C.F.: , C.F._2 entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Paolo BEVILACQUA
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) i coniugi, dichiarata la Separazione personale degli stessi, vivranno separati, ciascuno libero di fissare la propria residenza;
2) la casa coniugale di Gradisca d'Isonzo (GO), Piazza G. Marconi N. 24/A, di intestata esclusiva proprietà di rimane nella disponibilità esclusiva di con l'impegno che Parte_2 Parte_2 espressamente assume, quivi, di rilasciare l'immobile entro il termine massimo di Parte_1
1 Mesi 4 dalla data di deposito delle Note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi;
3) il figlio minore, , nato a [...] il [...], è affidato in regime di Persona_1
«Affidamento condiviso» ad entrambi i coniugi, pur con collocazione dello stesso, - allorquando avrà rilasciato la casa coniugale ed ottenuto autonoma sistemazione abitativa per Parte_1 sé ed il minore -, presso la genitrice;
4) il padre conserverà ogni più ampio diritto di visita ed intrattenimento nei confronti del figlio, pur tenuto conto delle richieste e delle esigenze di studio e di svago dello stesso, nonché dei rispettivi impegni genitoriali, durante la settimana;
nonchè, a fine settimana alternati, dal sabato mattina, con prelievo presso la residenza materna, alle ore 9.00, e riconsegna presso la residenza materna la domenica sera, alle ore 21.00, a cena consumata;
5) il minore trascorrerà con ciascun genitore: 21 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel periodo che i genitori comunicheranno all'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno;
con alternanza annuale: 7 giorni nel periodo natalizio, nel quale verrà ricompreso, ad anni alterni, il Natale o il 1° dell'anno, con un genitore, con la seguente suddivisione dei periodi: I^ periodo dal 24/12 mattina al 30/12; II^ periodo dal 31/12 mattina al 06/01 (nel 2024 il periodo natalizio sarà cosi ripartito: I^ periodo con la madre;
II^ periodo con il padre); 3 giorni nel periodo delle vacanze pasquali, nel quale verrà ricompreso, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con precisazione che il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre negli anni dispari e con il padre negli pari;
6) viene stabilito l'onere, a carico di di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, - e fino a quando non Parte_2 sarà cessata la non autosufficienza economica della stessa -, l'importo mensile di Euro 100,00 (cento/00), nonché, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di Euro 400,00
(quattrocento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
7) inoltre, si obbliga a rimborsare a il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie sostenute per il figlio minore che, al di fuori di quelle necessarie per tasse scolastiche, libri di testo e visite mediche urgenti e/o necessarie, dovranno essere concordate tra i genitori, cosi come disciplinato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione Territoriale di Gorizia, che si allega al presente
Ricorso;
8) detrazioni, ove previste e fruibili, bonus e/o agevolazioni per il figlio minore ed Assegno unico universale ripartiti al 50% tra i coniugi;
9) conserverà la piena proprietà dei beni mobili registrati in suo nome. 10) le Parti prestano Parte_2 fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
11) le Parti si dichiarano soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato il 18/07/2024, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio con rito civile, in data 18/05/2019 a Gradisca
d'Isonzo (GO), nel corso del quale è nato il figlio il 28/11/2012 a Persona_1
MONFALCONE (GO), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 17/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca
d'Isonzo (GO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3530/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
d'Isonzo (GO) in Piazza Marconi N. 24/A, C.F.: , C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente a [...]d'Isonzo (GO) in Parte_2
Piazza Marconi N. 24/A, C.F.: , C.F._2 entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Paolo BEVILACQUA
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) i coniugi, dichiarata la Separazione personale degli stessi, vivranno separati, ciascuno libero di fissare la propria residenza;
2) la casa coniugale di Gradisca d'Isonzo (GO), Piazza G. Marconi N. 24/A, di intestata esclusiva proprietà di rimane nella disponibilità esclusiva di con l'impegno che Parte_2 Parte_2 espressamente assume, quivi, di rilasciare l'immobile entro il termine massimo di Parte_1
1 Mesi 4 dalla data di deposito delle Note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi;
3) il figlio minore, , nato a [...] il [...], è affidato in regime di Persona_1
«Affidamento condiviso» ad entrambi i coniugi, pur con collocazione dello stesso, - allorquando avrà rilasciato la casa coniugale ed ottenuto autonoma sistemazione abitativa per Parte_1 sé ed il minore -, presso la genitrice;
4) il padre conserverà ogni più ampio diritto di visita ed intrattenimento nei confronti del figlio, pur tenuto conto delle richieste e delle esigenze di studio e di svago dello stesso, nonché dei rispettivi impegni genitoriali, durante la settimana;
nonchè, a fine settimana alternati, dal sabato mattina, con prelievo presso la residenza materna, alle ore 9.00, e riconsegna presso la residenza materna la domenica sera, alle ore 21.00, a cena consumata;
5) il minore trascorrerà con ciascun genitore: 21 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel periodo che i genitori comunicheranno all'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno;
con alternanza annuale: 7 giorni nel periodo natalizio, nel quale verrà ricompreso, ad anni alterni, il Natale o il 1° dell'anno, con un genitore, con la seguente suddivisione dei periodi: I^ periodo dal 24/12 mattina al 30/12; II^ periodo dal 31/12 mattina al 06/01 (nel 2024 il periodo natalizio sarà cosi ripartito: I^ periodo con la madre;
II^ periodo con il padre); 3 giorni nel periodo delle vacanze pasquali, nel quale verrà ricompreso, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con precisazione che il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre negli anni dispari e con il padre negli pari;
6) viene stabilito l'onere, a carico di di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, - e fino a quando non Parte_2 sarà cessata la non autosufficienza economica della stessa -, l'importo mensile di Euro 100,00 (cento/00), nonché, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di Euro 400,00
(quattrocento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
7) inoltre, si obbliga a rimborsare a il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie sostenute per il figlio minore che, al di fuori di quelle necessarie per tasse scolastiche, libri di testo e visite mediche urgenti e/o necessarie, dovranno essere concordate tra i genitori, cosi come disciplinato dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione Territoriale di Gorizia, che si allega al presente
Ricorso;
8) detrazioni, ove previste e fruibili, bonus e/o agevolazioni per il figlio minore ed Assegno unico universale ripartiti al 50% tra i coniugi;
9) conserverà la piena proprietà dei beni mobili registrati in suo nome. 10) le Parti prestano Parte_2 fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
11) le Parti si dichiarano soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato il 18/07/2024, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio con rito civile, in data 18/05/2019 a Gradisca
d'Isonzo (GO), nel corso del quale è nato il figlio il 28/11/2012 a Persona_1
MONFALCONE (GO), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 17/09/2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca
d'Isonzo (GO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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