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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/10/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6921/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 29/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Controparte_1
resistente
Premesso
Con atto depositato il 09/09/2022 conveniva l' Parte_1 CP_1 innanzi questa A.G. chiedendone c dell'indenni disoccupazione in agricoltura per l'anno 2021. Allegava che, pur avendo lavorato come bracciante agricolo negli anni 2020 e 2021, per rispettivi giorni 61 e 55, e pur essendo nel possesso dei requisiti dell'anzianità biennale e di 102 contributi nel biennio, l' aveva rigettato la richiesta di erogazione della CP_1 indennità di disoccupazi ricola in quanto titolare di partita IVA e/o iscritto altra cassa o ente previdenziale. La decisione dell' era erronea in ragione CP_1 della prevalenza dell'attività di bracciante agricolo to a quella di lavoratore autonomo. A riprova della prevalenza il ricorrente invocava l'ammontare dei redditi rispettivamente percepiti dall'attività di bracciante a TD e come lavoratore autonomo, nonché- in ogni caso- la percezione nell'anno 2021 dell'indennità di malattia. Determinava l'ammontare del quantum in € 1226,35,
1 sulla base del 40% del salario giornaliero percepito (€ 67,25), dei giorni lavorati (55) e del contributo di solidarietà.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda, avendo CP_1 ricorrente ha nell'anno 2021( dal 1° gennaio al 10 dicembre) n. 299 giornate di lavoro in proprio (345 gg. - 46 domeniche = 299), mentre le giornate di lavoro subordinato in agricoltura erano state solamente 55.
La causa viene decisa previo invito alle parti al deposito di note di trattazione scritta (127 ter c.p.c.) al quale la sola parte ricorrente ha ottemperato.
Osserva
Giova considerare che, nella materia de qua, trova applicazione il D.P.R. 1049/1970, in cui è contenuta la normativa per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli, ed in particolare l'art. 2, il quale stabilisce che “i lavoratori che esercitano in via normale o prevalente attività agricola o non agricola di carattere autonomo o associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”.
Ora, nel caso di specie non è contestata l'effettiva iscrizione del ricorrente nei suddetti elenchi negli anni 2020 e 2021.
L' ha eccepito che la parte ricorrente ha lavorato nell'anno 2021( dal 1° CP_1
g o al 10 dicembre) per nr. 299 giornate di lavoro in proprio (345 gg. - 46 domeniche = 299), laddove quelle di lavoro subordinato in agricoltura sono state solamente 55.
Fatto sta che dall'estratto contributivo non risultano lavorate settimane in ambito non agricolo e la prevalenza viene invocata dall' sulla base della CP_1 titolarità della partita IVA, cessata solo a fine anno.
Il rifiuto dell' si fonda allora sulla contemporanea titolarità di partita IVA, CP_1 correlata al nto (ma non dimostrato) svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Deve allora considerarsi che non sussistono i presupposti, alla luce di quanto asserito e prodotto in giudizio, per il diniego dell'indennità di disoccupazione, atteso che l' non ha dimostrato che l'attività autonoma fosse svolta "in via CP_1 normale o p ente" dal ricorrente rispetto all'attività di lavoro subordinato.
Il criterio della prevalenza di un'attività lavorativa rispetto ad un'altra si basa sul reddito percepito (e sul punto il ricorso introduttivo indica puntualmente il maggiore ammontare del reddito da lavoro agricolo a TD) e sul tempo di lavoro impiegato.
Infatti, a fronte dell'inequivoca dizione normativa, il mero dato formale della titolarità di una partita IVA non può costituire giustificato motivo per la mancata erogazione della prestazione richiesta nel presente giudizio.
2 La circostanza di essere titolare di partita IVA non comporta necessariamente lo svolgimento di lavoro autonomo in maniera prevalente, né tanto meno esclude la possibilità di percepire l'indennità di disoccupazione.
Nel caso di specie, si ribadisce, relativamente alla natura eventualmente
“prevalente” dell'attività autonoma del ricorrente, nessun significativo elemento di prova è stato addotto dalla parte convenuta, di talché l'assunto difensivo dell' appare privo di idoneo supporto motivazionale: anzi, di converso, non è CP_1 stata la prevalenza del reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente svolta in agricoltura.
Ne consegue la fondatezza della domanda attorea.
Può riconoscersi, conseguentemente, il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità di DS/Agr per l'anno 2021 e per 55 giornate;
quanto ai conteggi soccorrono quelli elaborati da parte ricorrente (pg. 2, 3 dell'atto introduttivo) in quanto affatto contestati dalla controparte.
L' quindi, deve essere condannato al pagamento in favore di parte CP_1 ri nte della somma di €. 1226,35, oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da osì dispone: Parte_1
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l' indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 e per 55 giornate e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma di €. CP_1
1226,35oltr essori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1312,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario
-
Foggia, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 29/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Controparte_1
resistente
Premesso
Con atto depositato il 09/09/2022 conveniva l' Parte_1 CP_1 innanzi questa A.G. chiedendone c dell'indenni disoccupazione in agricoltura per l'anno 2021. Allegava che, pur avendo lavorato come bracciante agricolo negli anni 2020 e 2021, per rispettivi giorni 61 e 55, e pur essendo nel possesso dei requisiti dell'anzianità biennale e di 102 contributi nel biennio, l' aveva rigettato la richiesta di erogazione della CP_1 indennità di disoccupazi ricola in quanto titolare di partita IVA e/o iscritto altra cassa o ente previdenziale. La decisione dell' era erronea in ragione CP_1 della prevalenza dell'attività di bracciante agricolo to a quella di lavoratore autonomo. A riprova della prevalenza il ricorrente invocava l'ammontare dei redditi rispettivamente percepiti dall'attività di bracciante a TD e come lavoratore autonomo, nonché- in ogni caso- la percezione nell'anno 2021 dell'indennità di malattia. Determinava l'ammontare del quantum in € 1226,35,
1 sulla base del 40% del salario giornaliero percepito (€ 67,25), dei giorni lavorati (55) e del contributo di solidarietà.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda, avendo CP_1 ricorrente ha nell'anno 2021( dal 1° gennaio al 10 dicembre) n. 299 giornate di lavoro in proprio (345 gg. - 46 domeniche = 299), mentre le giornate di lavoro subordinato in agricoltura erano state solamente 55.
La causa viene decisa previo invito alle parti al deposito di note di trattazione scritta (127 ter c.p.c.) al quale la sola parte ricorrente ha ottemperato.
Osserva
Giova considerare che, nella materia de qua, trova applicazione il D.P.R. 1049/1970, in cui è contenuta la normativa per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli, ed in particolare l'art. 2, il quale stabilisce che “i lavoratori che esercitano in via normale o prevalente attività agricola o non agricola di carattere autonomo o associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”.
Ora, nel caso di specie non è contestata l'effettiva iscrizione del ricorrente nei suddetti elenchi negli anni 2020 e 2021.
L' ha eccepito che la parte ricorrente ha lavorato nell'anno 2021( dal 1° CP_1
g o al 10 dicembre) per nr. 299 giornate di lavoro in proprio (345 gg. - 46 domeniche = 299), laddove quelle di lavoro subordinato in agricoltura sono state solamente 55.
Fatto sta che dall'estratto contributivo non risultano lavorate settimane in ambito non agricolo e la prevalenza viene invocata dall' sulla base della CP_1 titolarità della partita IVA, cessata solo a fine anno.
Il rifiuto dell' si fonda allora sulla contemporanea titolarità di partita IVA, CP_1 correlata al nto (ma non dimostrato) svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Deve allora considerarsi che non sussistono i presupposti, alla luce di quanto asserito e prodotto in giudizio, per il diniego dell'indennità di disoccupazione, atteso che l' non ha dimostrato che l'attività autonoma fosse svolta "in via CP_1 normale o p ente" dal ricorrente rispetto all'attività di lavoro subordinato.
Il criterio della prevalenza di un'attività lavorativa rispetto ad un'altra si basa sul reddito percepito (e sul punto il ricorso introduttivo indica puntualmente il maggiore ammontare del reddito da lavoro agricolo a TD) e sul tempo di lavoro impiegato.
Infatti, a fronte dell'inequivoca dizione normativa, il mero dato formale della titolarità di una partita IVA non può costituire giustificato motivo per la mancata erogazione della prestazione richiesta nel presente giudizio.
2 La circostanza di essere titolare di partita IVA non comporta necessariamente lo svolgimento di lavoro autonomo in maniera prevalente, né tanto meno esclude la possibilità di percepire l'indennità di disoccupazione.
Nel caso di specie, si ribadisce, relativamente alla natura eventualmente
“prevalente” dell'attività autonoma del ricorrente, nessun significativo elemento di prova è stato addotto dalla parte convenuta, di talché l'assunto difensivo dell' appare privo di idoneo supporto motivazionale: anzi, di converso, non è CP_1 stata la prevalenza del reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente svolta in agricoltura.
Ne consegue la fondatezza della domanda attorea.
Può riconoscersi, conseguentemente, il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità di DS/Agr per l'anno 2021 e per 55 giornate;
quanto ai conteggi soccorrono quelli elaborati da parte ricorrente (pg. 2, 3 dell'atto introduttivo) in quanto affatto contestati dalla controparte.
L' quindi, deve essere condannato al pagamento in favore di parte CP_1 ri nte della somma di €. 1226,35, oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da osì dispone: Parte_1
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l' indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 e per 55 giornate e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma di €. CP_1
1226,35oltr essori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1312,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario
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Foggia, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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