Sentenza 3 marzo 2023
Commentari • 2
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 28 gennaio 2026
FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza n. 419, pubblicata il 3 marzo 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso proposto dalle odierne appellanti per l'annullamento della nota prot. n. 70161 del 14 marzo 2018 del Comune di Bari, Ripartizione urbanistica ed edilizia privata, recante il rigetto dell'istanza di sanatoria n. 2430/04 presentata in base al d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, relativa ad opere di ampliamento di un immobile destinato a civile abitazione. L'indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalle ricorrenti in primo grado. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 03/03/2023, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2023
N. 00419/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00773/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2018, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate difese dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Farnelli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso gli uffici in Bari, via Principe Amedeo, 26;
per l'annullamento
“della nota prot. n. -OMISSIS- del 14.03.2018 del Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, ricevuta in data 06.04.2018, recante il rigetto dell'istanza di sanatoria n. -OMISSIS- ex legge n. 326 del 2003, e degli atti e provvedimenti comunque connessi, come, ad es., la nota prot. n. -OMISSIS-del 31.01.2018, recante il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, della suddetta istanza di sanatoria”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 28 febbraio 2023 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori nessuno è collegato per le parti, come da richiesta in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
A.1. La signora -OMISSIS- era proprietaria di un immobile sito a Bari – Torre a mare, accatastato al -OMISSIS-, particella -OMISSIS-.
In data 30 marzo 2004, chiedeva al Comune di Bari la sanatoria di un abuso edilizio costituito dall’ampliamento di mq 5,80 della cucina di una villetta unifamiliare, in forza dell’articolo dall’art. 32, comma 37, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.
Con la nota 31 gennaio 2018, prot. n. -OMISSIS-, la Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari preannunciava le ragioni del diniego.
Con la raccomandata con avviso di ricevimento del 26 febbraio 2018, l’interessata presentava le proprie controdeduzioni.
Con il provvedimento 14 marzo 2018, prot. n. -OMISSIS-, l’Amministrazione comunale, premesso di non aver ricevuto alcuna risposta al preavviso di rigetto, respingeva l’istanza di sanatoria confermando la motivazione già presente nell’atto interlocutorio.
A.2. La signora -OMISSIS-, insieme con la figlia, attuale proprietaria dell’immobile, impugnava l’anzidetto diniego, alla stregua dei motivi così rubricati:
“1. Violazione e malgoverno degli artt. 1, 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990. Violazione e malgoverno dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”;
“2. Violazione e malgoverno dall'art. 35, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 32 comma 37, d.l. n. 269 del 2003 convertito in l. n. 326 del 2003. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta”;
“3. Violazione e malgoverno dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 32, commi 26 e 27, della legge n. 326 del 2003. Violazione e malgoverno dell’art. 2 della leg. reg. n. 28 del 2003 e dell’art. 51 della legge n. 56 del 1980. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”.
Si è costituito il Comune di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 28 febbraio 2023 la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
B. Per un ordinato esame delle doglianze, occorre affrontare prioritariamente le questioni poste nel terzo motivo.
B.1. Le ricorrenti contestano l’esistenza di vincoli ostativi alla concessione del condono edilizio.
In particolare sostengono: “Secondo l’Amministrazione comunale, l’immobile interessato dai lavori oggetto di sanatoria insisterebbe in area sottoposta a vincolo paesistico, e, segnatamente, “…in area annessa alla costa, idrologia superficiale, serie n. 6 PUTT, in ambito territoriale esteso “B” di valore “rilevante” ed esterna ai c.d. “territori costruiti” di cui all’art. 1.03 delle NTA del PUTT/P…Aree attualmente tutelate dal PPTR come bene paesaggistico “territori costieri” di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR…”. Ebbene, esclusa ogni rilevanza nel caso di specie del PPTR, approvato nel 2015, e, quindi, sicuramente inapplicabile ai lavori oggetto della sanatoria richiesta nel 2004, si rileva che, a ben vedere, l’immobile de quo non ricade neppure nell’area sottoposta al vincolo paesistico”.
L’affermazione non è ulteriormente esplicitata o supportata da alcun elemento probatorio. Soprattutto le interessate omettono la premessa del Comune di Bari costituita dalla circostanza che quelle da sanare siano “Opere realizzate nell’anno 2003 dopo l’imposizione della disciplina di tutela già imposta con l’art. 51 lett. f) della l. Reg. Puglia n. 56 del 1980”.
Occorre ricordare che l’articolo 51, lett. f), della legge regionale 31 luglio 1980, n. 56, prevede: “Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, sino all'entrata in vigore dei piani territoriali: [...] f) è vietata qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo, o dal ciglio più elevato sul mare”.
La giurisprudenza è univoca nel ritenere che l’articolo 51 della legge regionale n. 56/1980 determini un vincolo, seppur temporaneo, di inedificabilità assoluta che, pertanto, rende inammissibile il condono per gli abusi edilizi commessi successivamente all’entrata in vigore della disposizione (tra le più recenti: Consiglio di Stato, sezione seconda, 21 gennaio 2020, n. 476; 27 settembre 2019, n. 6468; sezione sesta, 4 marzo 2019, n. 1476; 6 febbraio 2019, n. 903; 26 settembre 2018, n. 5530; 9 luglio 2018, n. 1468; I agosto 2017 n. 3862; sezione quarta, 30 marzo 2018, 2020).
Ciò premesso, si osserva che, nonostante che l’onere gravi sul richiedente (Consiglio di Stato, sezione sesta, 16 agosto 2022, n. 7122; 20 gennaio 2022, n. 358; sezione quarta, 15 giugno 2016, n. 2626), dalla documentazione allegata dalle ricorrenti non è possibile evincere, con sufficiente certezza, che l’immobile oggetto della richiesta di condono sia stato ultimato in data anteriore alla imposizione, con la legge regionale n. 56/1980 (successivamente sostanzialmente confermata sul punto dal PUTT Puglia: tutela entro la fascia dei 300 metri) del vincolo di tutela paesaggistica (i.e. inedificabilità assoluta).
In particolare, se viene fornito perlomeno un elemento, ovvero la variazione catastale del 18 gennaio 2000, che potrebbe rendere al limite plausibile una datazione dell’ampliamento risalente a quell’anno (arretramento temporale che comunque è irrilevante rispetto all’imposizione del vincolo), non è invece dimostrata in alcun modo l’affermazione che la superficie della cucina sia stata estesa nel 1978.
Di conseguenza, nella fattispecie in esame, trova applicazione l’art. 51, lett. f), della legge regionale n. 56/1980 (“Salvo quant’altro disposto da leggi statali e regionali, sino all’entrata in vigore dei Piani territoriali: f) è vietata qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo, o dal ciglio più elevato sul mare”), che, come si legge nel provvedimento, rende incondonabile l’opera “per il combinato disposto di cui all’art. 33 della legge 47/85 e ss.mm.iii., dai commi 26 e 27 dell’art. 32 della legge 326/03 nonché dell’art. 2 della L.R. Puglia 28/03 così come modificato dalla L.R. Puglia 19/04”.
B.2. Le istanti invocano la previsione di cui all’articolo 32, comma 37, del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con la legge n. 326 del 2003 per sostenere che, essendo intervenuto il diniego successivamente al decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda, si sia perfezionato il silenzio-assenso.
La disposizione è stata però interpretata nel senso che, per la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio, occorre non solo il decorso del tempo ma anche che il procedimento sia stato avviato da una domanda conforme al modello legale previsto dalla disposizione che regola il procedimento di condono e, quindi, che la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla norma stessa (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sezione sesta, 27 luglio 2015, n. 3661; T.A.R. Puglia, sezione terza, 28 maggio 2021, n. 933; sezione unica, 26 luglio 2019, n. 1099; T.A.R. Lombardia, sezione seconda, 24 settembre 2015, n. 1988; T.A.R. Campania, sezione ottava, 6 giugno 2013, n. 2963); requisiti qui insussistenti, stante la non sanabilità dell’abuso per la presenza dell’originario vincolo d’inedificabilità.
B.3. Infine, anche il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per avere il Comune di Bari omesso di considerare le controdeduzioni prodotte dalla richiedente, si appalesa infondato.
Nella fattispecie, la censura deve essere verificata alla luce dell’articolo 21- octies , comma 2, della legge sul procedimento, nella formulazione applicabile ratione temporis , cioè quella antecedente alla novella di cui all’articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale esclude l’annullabilità dell’atto amministrativo “qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Da quanto sopra illustrato, emerge che in effetti il Comune di Bari, senza disporre di alcuna discrezionalità, non poteva che respingere l’istanza di condono.
B.4. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato.
B.5. La natura degli interessi coinvolti giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.