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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Caterina Greco Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1056 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Agnello, che la Parte_1 rappresenta e difende. Appellante CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro. Appellato All'udienza di discussione del 23 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato innanzi il Tribunale G.L. di Agrigento il 5 giugno 2023, chiese accertarsi l'illegittimità della richiesta formulata Parte_1 dall' , di restituzione della somma di euro 7.836,86 a dire dell'Istituto CP_1 indebitamente percepita sull'assegno sociale in godimento per il periodo intercorrente da gennaio a dicembre 2018, per superamento dei limiti reddituali accertato in sede di riliquidazione. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza n.10545/2023 - emessa in data 4.10.2023, rilevato che non vi fosse prova che la parte ricorrente abbia proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento impugnato e ritenuta, pertanto, l'improcedibilità del ricorso giudiziario per mancato esperimento del suddetto rimedio amministrativo Visto l'art.443 c.p.c. ha dichiarato il ricorso improcedibile e al contempo ha sospeso il giudizio fissando a parte ricorrente termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Avverso tale ordinanza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 12.10.2023, chiedendone la riforma. Eccepisce la nullità della “sentenza”, come tale qualificando il provvedimento impugnato, perché a suo dire contenente una pronuncia su condizioni e presupposti processuali attinenti al merito della controversia, in quanto il decidente non ha indicato la legge speciale applicata e le ragioni della sua applicazione al caso concreto; deduce, in ogni caso, l'inapplicabilità dell'art.443 c.2 c.p.c. e dell'art.46 della L.n.88/89, alla fattispecie oggetto di causa che attiene ad una pretesa – la ripetizione dei ratei della prestazione assistenziale riscossa - fatta valere dall' e CP_1 non viceversa. Reitera, nel merito, le argomentazioni già svolte con il ricorso di primo grado. L' ha resistito al gravame, con memoria dell'11 dicembre 2023, eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello, perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile e ribadendo, nel merito, le proprie argomentazioni difensive. All'udienza del 23 ottobre 2025, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce. II L'appello è inammissibile per le ragioni che seguono. La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che “per stabilire se un provvedimento costituisce sentenza o ordinanza endoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all'intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - come tali, soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio. (v., da ultimo, Cass Sez. 3, Ordinanza n. 18603 del 08/07/2025 e n. 3945/2018). L'ordinanza che si è intesa impugnare esula, evidentemente, dalla tipologia di provvedimenti a contenuto decisorio elencati nel citato art.279 c.p.c., avendo con essa il Tribunale “sospeso il giudizio” per consentire alla ricorrente di proporre il ricorso amministrativo entro un termine perentorio, sì da integrare la condizione di procedibilità, sicché essa non era suscettibile di impugnazione. Le doglianze relative all'erroneità di tale provvedimento, avente effetti meramente processuali, e quelle attinenti il merito della pretesa debitoria avrebbero dovuto, pertanto, essere esaminate in prime cure. Le ragioni della decisione reputano conforme a giustizia la compensazione delle spese di questo grado. Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. DISPOSITIVO
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello avverso l'ordinanza n.10545/2023 emessa il 4 ottobre 2023 dal Tribunale G.L. di Agrigento. Compensa le spese di questo grado di giudizio. Così deciso in Palermo, il 23 ottobre 2025. Il Presidente estensore Cinzia Alcamo