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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 297 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Valentino Torricelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Erroi, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_2
Proc. n. 297/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. personale convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di Lecce, in Controparte_2
proprio e quale tutrice della minore e per Persona_1 Controparte_1
sentirle condannare al pagamento della somma di € 5.865,06 oltre interessi.
Dedusse che:
1. aveva chiesto alla sua datrice di lavoro, società Sanita- Controparte_3
service Asl Le s.r.l., un atto di benestare da consegnare alla finanziaria Sigla
S.r.l. per il conseguimento di un finanziamento con rimborso rateale me-
diante cessione del quinto che avrebbe dovuto trattenere dal- Parte_1
lo stipendio;
2. il consulente del lavoro di aveva predisposto l'atto e lo aveva Parte_1
consegnato a in data 09/12/2019, tuttavia non Parte_1 Parte_1
aveva consegnato l'atto al perché deceduto in data 08/12/2019; CP_1
3. dopo alcuni giorni, si era presentato presso la sede della un Parte_1
incaricato della finanziaria per richiedere ed era stato informato del deces-
so di CP_1
4. successivamente, in data 20/12/2019, si era presentata presso la CP_4
la figlia del defunto , la quale
[...] Controparte_3 Controparte_1
aveva chiesto ed ottenuto il documento;
5. era accaduto che all'insaputa della , la o al- Parte_1 Controparte_1
tro erede del defunto aveva utilizzato il documento al fine di otte- CP_3
nere il finanziamento in linea capitale di € 14.344,99. Successivamente la finanziaria Sigla S.r.l. non vedendosi rimborsare la quota mensile di €
206,00 dalla , venuta a sapere che il era deceduto in Parte_1 CP_1
data 08/12/2019 prima ancora della erogazione del finanziamento, avea ri-
Proc. n. 297/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. chiesto alla chiarimenti, ottenuti i quali aveva richiesto alla Parte_1
medesima in data 17/06/2020 la restituzione della somma erogata pari a €
14.500,00;
6. l'attrice pur ritenendo di non essere responsabile dei fatti accaduti aveva restituito la somma alla finanziaria;
7. era accaduto, anche, che l'attrice, a seguito della morte del Persona_2
[.
, aveva erogato agli eredi il tfr sul quale avrebbe dovuto essere trattenuto il quinto dello stipendio, come previsto nel contratto di finanziamento e tale quinto, pari a € 8.634,94 era stato corrisposto per errore alla finanziaria che era stata già stata ristorata del danno subito con la remissione dell'assegno di
€ 14.500,00; così la finanziaria, su richiesta dell'attrice, aveva rimborsato in data 07/08/2020 la somma di € 8.634,94.
L'attrice contestò alle convenute di avere chiesto e ottenuto un finanziamento senza che ve ne fossero i presupposti, atteso che era deceduto Controparte_3
e perciò formulò domanda di restituzione della somma di 5.865,06 pari alla somma effettivamente restituita alla finanziaria.
Si costituirono le convenute contestando la domanda: dedussero che l'atto di be-
nestare era stato richiesto loro dalla finanziaria, già informata del decesso, per chiudere la pratica di finanziamento causa morte del richiedente. Eccepirono il difetto di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità di Persona_3
relio in data 09/03/2021. Nel merito attribuirono all'attrice la responsabilità per la errata erogazione del finanziamento atteso che aveva consegnato l'atto di be-
nestare alla cessione pur sapendo che il era deceduto, assumendosi co- CP_1
sì il rischio della erogazione del finanziamento.
Proc. n. 297/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con le note istruttorie ex art. 183 co. VI cod. proc. civ. l'attrice rinunciò alla do-
manda nei confronti di e e precisò di volerla Controparte_2 Persona_1
continuare nei soli confronti di per avere la stessa utilizzato il- Controparte_1
lecitamente il documento al fine di ottenere il finanziamento a nome di una per-
sona ormai deceduta.
La causa, istruita solo a mezzo produzione documentale, venne decisa con sen-
tenza n. 734/2022 pubblicata in data 15/03/2022 con la quale il Tribunale di
Lecce accolse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalle con-
venute in quanto queste avevano rinunciato alla eredità. In particolare, il primo giudice rilevò che la richiesta di finanziamento sottoscritta dal per la CP_1
estinzione di un finanziamento con sempre sottoscritto dal CP_5 CP_1
rientrava nella eredità. Inoltre risultava che nessuna somma era stata erogata alle convenute direttamente ma alla Per completezza espositiva ritenne CP_5
non esenti da colpa l'attrice e la stessa finanziaria;
la prima perché aveva conse-
gnato ad un membro della famiglia un documento che non poteva essere utiliz-
zato atteso che il richiedente il finanziamento era deceduto e la seconda perché
pur avendo saputo dalla che il richiedente il finanziamento era de- Parte_1
ceduto aveva comunque proceduto alla erogazione.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato a in data
[...] Controparte_1
31/03/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
Proc. n. 297/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per avere ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Sostiene che la corre-
sponsione del prestito non rientrava nella eredità in quanto corrisposto, sia pure per estinguere un precedente finanziamento di , in virtù di un Controparte_3
comportamento illecito posto in essere dalla successivamente Controparte_1
alla morte del padre.
Con il secondo motivo ritiene erronea la sentenza che, entrando nel merito della vicenda, sostiene che la responsabilità dell'accaduto sia da ascrivere in capo all'attrice.
I motivi di appello esaminabili congiuntamente sono fondati nei limiti che se-
guono.
Preliminarmente si rileva che l'attrice con le note istruttorie ex art. 183 co. VI n.
1, ha rinunciato alla domanda nei confronti delle altre due convenute, oggi non convenute in appello, e non ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva nei confronti di e Controparte_2
con conseguente condanna dell'attrice al pagamento delle spese Persona_1
nei confronti di queste.
Ciò detto la domanda, limitata alla sola va inquadrata Controparte_1
nell'alveo dell'azione aquiliana.
Infatti dal tenore degli atti, con particolare riferimento alla citazione e alle note istruttorie ex art. 183 co. VI cod. proc. civ., deputate queste ultime alla precisa-
zione della domanda medesima, risulta che la richiesta di condanna della
[...]
CP_
. 297/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. al pagamento della somma di € 5.865,06 è fondata sull'asserito il- CP_7
lecito comportamento di costei per avere utilizzato illecitamente l'atto di benesta-
re per ottenere l'erogazione di un finanziamento chiesto dal padre quando questi era in vita.
L'attrice ha convenuto la a titolo personale;
non ha vantato la Controparte_1
restituzione di somme entrate nel patrimonio del defunto e pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla è del tutto Controparte_1
infondata e la sentenza sul punto merita riforma.
Ciò detto e venendo al merito della controversia, senz'altro si rinvengono profili di responsabilità per dolo in capo alla Controparte_1
È infatti incontestato che ella ha consegnato alla finanziaria un atto di benestare per l'erogazione di un finanziamento chiesto dal padre defunto, e che non poteva essere più erogato, alla luce della morte del richiedente medesimo.
Dalla corrispondenza intercorsa tra l'attrice e la finanziaria risulta che la
[...]
consegnò l'atto di benestare alla finanziaria per conseguire detto fi- Parte_3
nanziamento. Tanto si evince dal tenore della lettera pec del 24/04/2020, in atti.
Con detta missiva la finanziaria, nel chiedere delucidazioni alla per Parte_1
il rilascio dell'atto di benestare alla in data 20/12/2019 nono- Controparte_1
stante il padre, cliente della finanziaria medesima, fosse già morto in data
08/12/2019, precisava che detta circostanza aveva determinato il presupposto per l'erogazione del finanziamento atteso che la aveva prodot- Controparte_1
to all'intermediario detto documento “ai fini del completamento della pratica”.
La non ha provato, né ha chiesto di provare che la consegna Controparte_1
del documento alla finanziaria era destinato alla chiusura della pratica per morte
Proc. n. 297/2022 RG - 6 - dott.ssa Controparte_8 del richiedente, come allegato in comparsa di costituzione e risposta;
giustifica-
zione questa che appare anche non credibile atteso che sarebbe bastato per la chiusura della pratica causa morte un certificato di morte. Poco importa se il fi-
nanziamento è servito per l'estinzione di un altro finanziamento e non è stato percepito materialmente dalla perché l'illiceità del comporta- Controparte_1
mento resta inalterata. Il comportamento doloso della ha pro- Controparte_1
curato un danno alla la quale ha dovuto restituire alla finanziaria la Parte_1
somma da questa erogata per errore.
Per altro verso, non si può sottacere che la stessa attrice ha tenuto nella circo-
stanza un comportamento negligente avendo consegnato alla Controparte_1
un atto che non era più utilizzabile per l'erogazione del finanziamento, atteso che il richiedente era già deceduto.
In conclusione è responsabile per la perdita economica che la Controparte_1
ha dovuto subire per effetto del comportamento doloso assunto Parte_1
dalla stessa, perdita economica che si quantifica nella misura di € 5.865,06, come allegata in citazione e non contestata da parte convenuta.
Detto danno va ridotto ex art. 1227 cod. civ. in proporzione della colpa dell'attrice che si ritiene equo affermare nella misura del 30%, atteso che la mag-
giore responsabilità deve essere comunque attribuita alla convenuta che ha con-
segnato alla finanziaria con mala fede l'atto di benestare con le note conseguenze che ne sono derivate.
Pertanto deve essere condannata al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 4.105,54 pari al 70% di € 5.865,06, ol- Parte_1
tre interessi dal dì della domanda al soddisfo.
Proc. n. 297/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ne deriva l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellata a ⅔ delle spese del dop-
pio grado con compensazione del restante ⅓.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
Controparte_1
accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna al pa- Controparte_1
gamento in favore di della somma di € Parte_1
4.105,54 oltre interessi come da parte motiva;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dei ⅔ delle spese del doppio grado che liquida per intero quanto al
[...]
primo in complessivi € 3.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secon-
do in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e compensa tra le parti il restante ⅓ delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 297/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 297 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Valentino Torricelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Erroi, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_2
Proc. n. 297/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. personale convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di Lecce, in Controparte_2
proprio e quale tutrice della minore e per Persona_1 Controparte_1
sentirle condannare al pagamento della somma di € 5.865,06 oltre interessi.
Dedusse che:
1. aveva chiesto alla sua datrice di lavoro, società Sanita- Controparte_3
service Asl Le s.r.l., un atto di benestare da consegnare alla finanziaria Sigla
S.r.l. per il conseguimento di un finanziamento con rimborso rateale me-
diante cessione del quinto che avrebbe dovuto trattenere dal- Parte_1
lo stipendio;
2. il consulente del lavoro di aveva predisposto l'atto e lo aveva Parte_1
consegnato a in data 09/12/2019, tuttavia non Parte_1 Parte_1
aveva consegnato l'atto al perché deceduto in data 08/12/2019; CP_1
3. dopo alcuni giorni, si era presentato presso la sede della un Parte_1
incaricato della finanziaria per richiedere ed era stato informato del deces-
so di CP_1
4. successivamente, in data 20/12/2019, si era presentata presso la CP_4
la figlia del defunto , la quale
[...] Controparte_3 Controparte_1
aveva chiesto ed ottenuto il documento;
5. era accaduto che all'insaputa della , la o al- Parte_1 Controparte_1
tro erede del defunto aveva utilizzato il documento al fine di otte- CP_3
nere il finanziamento in linea capitale di € 14.344,99. Successivamente la finanziaria Sigla S.r.l. non vedendosi rimborsare la quota mensile di €
206,00 dalla , venuta a sapere che il era deceduto in Parte_1 CP_1
data 08/12/2019 prima ancora della erogazione del finanziamento, avea ri-
Proc. n. 297/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. chiesto alla chiarimenti, ottenuti i quali aveva richiesto alla Parte_1
medesima in data 17/06/2020 la restituzione della somma erogata pari a €
14.500,00;
6. l'attrice pur ritenendo di non essere responsabile dei fatti accaduti aveva restituito la somma alla finanziaria;
7. era accaduto, anche, che l'attrice, a seguito della morte del Persona_2
[.
, aveva erogato agli eredi il tfr sul quale avrebbe dovuto essere trattenuto il quinto dello stipendio, come previsto nel contratto di finanziamento e tale quinto, pari a € 8.634,94 era stato corrisposto per errore alla finanziaria che era stata già stata ristorata del danno subito con la remissione dell'assegno di
€ 14.500,00; così la finanziaria, su richiesta dell'attrice, aveva rimborsato in data 07/08/2020 la somma di € 8.634,94.
L'attrice contestò alle convenute di avere chiesto e ottenuto un finanziamento senza che ve ne fossero i presupposti, atteso che era deceduto Controparte_3
e perciò formulò domanda di restituzione della somma di 5.865,06 pari alla somma effettivamente restituita alla finanziaria.
Si costituirono le convenute contestando la domanda: dedussero che l'atto di be-
nestare era stato richiesto loro dalla finanziaria, già informata del decesso, per chiudere la pratica di finanziamento causa morte del richiedente. Eccepirono il difetto di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità di Persona_3
relio in data 09/03/2021. Nel merito attribuirono all'attrice la responsabilità per la errata erogazione del finanziamento atteso che aveva consegnato l'atto di be-
nestare alla cessione pur sapendo che il era deceduto, assumendosi co- CP_1
sì il rischio della erogazione del finanziamento.
Proc. n. 297/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con le note istruttorie ex art. 183 co. VI cod. proc. civ. l'attrice rinunciò alla do-
manda nei confronti di e e precisò di volerla Controparte_2 Persona_1
continuare nei soli confronti di per avere la stessa utilizzato il- Controparte_1
lecitamente il documento al fine di ottenere il finanziamento a nome di una per-
sona ormai deceduta.
La causa, istruita solo a mezzo produzione documentale, venne decisa con sen-
tenza n. 734/2022 pubblicata in data 15/03/2022 con la quale il Tribunale di
Lecce accolse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalle con-
venute in quanto queste avevano rinunciato alla eredità. In particolare, il primo giudice rilevò che la richiesta di finanziamento sottoscritta dal per la CP_1
estinzione di un finanziamento con sempre sottoscritto dal CP_5 CP_1
rientrava nella eredità. Inoltre risultava che nessuna somma era stata erogata alle convenute direttamente ma alla Per completezza espositiva ritenne CP_5
non esenti da colpa l'attrice e la stessa finanziaria;
la prima perché aveva conse-
gnato ad un membro della famiglia un documento che non poteva essere utiliz-
zato atteso che il richiedente il finanziamento era deceduto e la seconda perché
pur avendo saputo dalla che il richiedente il finanziamento era de- Parte_1
ceduto aveva comunque proceduto alla erogazione.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato a in data
[...] Controparte_1
31/03/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
Proc. n. 297/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per avere ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Sostiene che la corre-
sponsione del prestito non rientrava nella eredità in quanto corrisposto, sia pure per estinguere un precedente finanziamento di , in virtù di un Controparte_3
comportamento illecito posto in essere dalla successivamente Controparte_1
alla morte del padre.
Con il secondo motivo ritiene erronea la sentenza che, entrando nel merito della vicenda, sostiene che la responsabilità dell'accaduto sia da ascrivere in capo all'attrice.
I motivi di appello esaminabili congiuntamente sono fondati nei limiti che se-
guono.
Preliminarmente si rileva che l'attrice con le note istruttorie ex art. 183 co. VI n.
1, ha rinunciato alla domanda nei confronti delle altre due convenute, oggi non convenute in appello, e non ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva nei confronti di e Controparte_2
con conseguente condanna dell'attrice al pagamento delle spese Persona_1
nei confronti di queste.
Ciò detto la domanda, limitata alla sola va inquadrata Controparte_1
nell'alveo dell'azione aquiliana.
Infatti dal tenore degli atti, con particolare riferimento alla citazione e alle note istruttorie ex art. 183 co. VI cod. proc. civ., deputate queste ultime alla precisa-
zione della domanda medesima, risulta che la richiesta di condanna della
[...]
CP_
. 297/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. al pagamento della somma di € 5.865,06 è fondata sull'asserito il- CP_7
lecito comportamento di costei per avere utilizzato illecitamente l'atto di benesta-
re per ottenere l'erogazione di un finanziamento chiesto dal padre quando questi era in vita.
L'attrice ha convenuto la a titolo personale;
non ha vantato la Controparte_1
restituzione di somme entrate nel patrimonio del defunto e pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla è del tutto Controparte_1
infondata e la sentenza sul punto merita riforma.
Ciò detto e venendo al merito della controversia, senz'altro si rinvengono profili di responsabilità per dolo in capo alla Controparte_1
È infatti incontestato che ella ha consegnato alla finanziaria un atto di benestare per l'erogazione di un finanziamento chiesto dal padre defunto, e che non poteva essere più erogato, alla luce della morte del richiedente medesimo.
Dalla corrispondenza intercorsa tra l'attrice e la finanziaria risulta che la
[...]
consegnò l'atto di benestare alla finanziaria per conseguire detto fi- Parte_3
nanziamento. Tanto si evince dal tenore della lettera pec del 24/04/2020, in atti.
Con detta missiva la finanziaria, nel chiedere delucidazioni alla per Parte_1
il rilascio dell'atto di benestare alla in data 20/12/2019 nono- Controparte_1
stante il padre, cliente della finanziaria medesima, fosse già morto in data
08/12/2019, precisava che detta circostanza aveva determinato il presupposto per l'erogazione del finanziamento atteso che la aveva prodot- Controparte_1
to all'intermediario detto documento “ai fini del completamento della pratica”.
La non ha provato, né ha chiesto di provare che la consegna Controparte_1
del documento alla finanziaria era destinato alla chiusura della pratica per morte
Proc. n. 297/2022 RG - 6 - dott.ssa Controparte_8 del richiedente, come allegato in comparsa di costituzione e risposta;
giustifica-
zione questa che appare anche non credibile atteso che sarebbe bastato per la chiusura della pratica causa morte un certificato di morte. Poco importa se il fi-
nanziamento è servito per l'estinzione di un altro finanziamento e non è stato percepito materialmente dalla perché l'illiceità del comporta- Controparte_1
mento resta inalterata. Il comportamento doloso della ha pro- Controparte_1
curato un danno alla la quale ha dovuto restituire alla finanziaria la Parte_1
somma da questa erogata per errore.
Per altro verso, non si può sottacere che la stessa attrice ha tenuto nella circo-
stanza un comportamento negligente avendo consegnato alla Controparte_1
un atto che non era più utilizzabile per l'erogazione del finanziamento, atteso che il richiedente era già deceduto.
In conclusione è responsabile per la perdita economica che la Controparte_1
ha dovuto subire per effetto del comportamento doloso assunto Parte_1
dalla stessa, perdita economica che si quantifica nella misura di € 5.865,06, come allegata in citazione e non contestata da parte convenuta.
Detto danno va ridotto ex art. 1227 cod. civ. in proporzione della colpa dell'attrice che si ritiene equo affermare nella misura del 30%, atteso che la mag-
giore responsabilità deve essere comunque attribuita alla convenuta che ha con-
segnato alla finanziaria con mala fede l'atto di benestare con le note conseguenze che ne sono derivate.
Pertanto deve essere condannata al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 4.105,54 pari al 70% di € 5.865,06, ol- Parte_1
tre interessi dal dì della domanda al soddisfo.
Proc. n. 297/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ne deriva l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellata a ⅔ delle spese del dop-
pio grado con compensazione del restante ⅓.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
Controparte_1
accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna al pa- Controparte_1
gamento in favore di della somma di € Parte_1
4.105,54 oltre interessi come da parte motiva;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dei ⅔ delle spese del doppio grado che liquida per intero quanto al
[...]
primo in complessivi € 3.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secon-
do in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e compensa tra le parti il restante ⅓ delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 297/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.