Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/03/2026, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08870/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8870 del 2025, proposto da LE AR, rappresentato e difeso dall'avvocato LE AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la piena esecuzione
della sentenza del Tribunale di Roma n. 18659/24.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione di giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Roma;
Vista la memoria depositata in data 2 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa IL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso all’esame, con il quale l’Avv. LE AR ha chiesto l’esecuzione in parte qua della sentenza n. 18659/2024, del 5 dicembre 2024 e pubblicata il giorno successivo, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., presentato dal sig. Wanniarachchige AN EP AR, e per l’effetto ha condannato l’Amministrazione resistente al rilascio in favore dello straniero del nulla osta al ricongiungimento familiare con la di lui moglie e con la figlia, e al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., in favore del difensore della parte ricorrente, Avv. AR, in qualità di antistatario.
Visto, in particolare, che l’Avv. AR lamenta la perdurante inottemperanza da parte del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Roma all’obbligo di pagamento delle spese di lite in suo favore, quali determinate con la predetta sentenza del Tribunale di Roma n. 18659/2024;
Visto l’atto del 5 agosto 2025, con il quale il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti in giudizio;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 20267/2025, adottata nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025, con la quale, in accoglimento dell’istanza di parte ricorrente, si è disposto il rinvio della trattazione della causa, ai fini della verifica dell’esito dell’ordinativo di pagamento delle spese di lite disposto dall’Amministrazione in favore dell’Avv. AR;
Vista la memoria depositata in data 2 marzo 2026, con la quale il ricorrente ha rappresentato che, in data 11 novembre 2025, la Prefettura di Roma, in ottemperanza alla sentenza n. 18569/24 del Tribunale di Roma, ha provveduto al pagamento delle spese di lite ivi previste e che venga, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di giudizio e rimborso del C.U.;
Considerato che nella camera di consiglio del 3 marzo 2026, previa discussione delle parti e previa conferma anche da parte della difesa erariale che il debito in favore dell’Avv. AR è stato estinto in data 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato da parte ricorrente con la memoria del 2 marzo 2026 in merito alla piena esecuzione della sentenza di cui è causa, sussistano i presupposti per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in base al principio della soccombenza, debbano essere liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
DA NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IL SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL SI | DA NI |
IL SEGRETARIO