Ordinanza 22 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 22/06/2020, n. 18741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18741 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2020 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; N.N N-NN Ri
TENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 27/11/2018 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della decisione del primo giudice, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, determinava in sette mesi di reclusione e 100 euro di multa la pena inflitta a NO NA, condannato per il reato di truffa.
2. Propone ricorso NO NA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.
4. Il ricorrente ha dedotto che sarebbe stato "opportuno irrogare la pena minima", ma la Corte di appello ha valutato le numerose condanne per ricettazione, sulle quali è stata fondata la contestazione e applicazione della recidiva reiterata, mentre l'epoca remota dei precedenti è stata considerata ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa invoca una sorta di "diritto al minimo della pena" evidentemente inesistente. Va comunque ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 40532 del 17/09/2019, Paris, n.m.; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825).
5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in data 11 febbraio 2020. Il Consigliere estensore Messini D'Agostini 1,17‘59-1., Il Presidente Giovanna Verga DE IN POSITA