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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE, dott. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1059/2024 del R.A.C.C. in data 23/05/2024, introdotta d a
- C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. ), entrambi con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. LOBERTI PAOLO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Via J.F. Kennedy n. 37 (Ferrara)
RICORRENTI
c o n t r o
- (C.F. ), in persona del legale E_ P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice “
[...]
, con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO e Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in V. COR. N.
43 20149 (MILANO)
RESISTENTE avente per oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 22/05/2025
CONCLUSIONI
per e “Voglia l'Ill.mo Parte_1 Parte_2
Tribunale adìto, contrariis rejectis,
Pag. 1 In Via Preliminare:
ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di rappresentanza sostanziale e, quindi, anche processuale, della società Controparte_2
per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto, opposto, n. 140/2024 (R.G.
337/2024) pronunciato dal Tribunale di Ferrara, in quanto illegittimo, poiché pronunciato in favore di soggetto privo dei poteri di rappresentanza.
In Via Principale:
REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto, n. 140/2024 (R.G. 337/2024) pronunciato dal Tribunale di Ferrara, in quanto infondato in ogni sua parte, per i motivi tutti, in fatto ed in diritto, esposti in narrativa.
In via Subordinata
Attesa la dichiarazione degli attori di voler profittare della transazione conclusa fra e la Immobiliare SIPA S.n.c. ed il Geom. E_
, ridurre la pretesa creditoria di Controparte_3 E_
dell'importo di euro 8.000,00 (ottomila/00) pagato alla stessa da questi ultimi.
Con vittoria di spese, anche forfetarie, ed onorari del presente giudizio. - per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis E_
reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i Sig.ri e Parte_1
, al pagamento in solido tra loro, in favore della Parte_2
Pag. 2 convenuta opposta, dell'importo di Euro 37.623,11, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
Con osservanza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 140/2024 (R.G. 337/2024) emesso dall'intestato Tribunale in data 11 marzo 2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 37.623,11, oltre interessi e spese, in favore della società rappresentata dalla procuratrice E_ [...]
Controparte_2
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del provvedimento monitorio sulla scorta delle seguenti eccezioni:
1) difetto di Rappresentanza della in Controparte_2
quanto società non iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., con conseguente nullità della procura ai sensi degli artt. 1418,
I comma c.c. e art. 2, VI comma della Legge 130/99, posto che le attività di riscossione crediti nelle operazioni di cartolarizzazione devono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti al predetto albo;
2) nullità della Clausola Contrattuale n. 7 dei contratti di fideiussione del
10/09/2012 e 10/12/2014, in quanto ripropositivo dello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'AL con provvedimento n. 55/2005;
3) (conseguente) decadenza dalla Garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. – disposizione applicabile in virtù dell'accertata nullità della predetta
Pag. 3 clausola contrattuale nulla – per non aver il creditore agito giudizialmente entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando puntualmente le eccezioni di parte attrice, dando atto di aver iniziato il procedimento di mediazione (poi conclusosi con esito negativo).
Nel merito ha
contro
-eccepito:
a) la assenza di necessità della iscrizione nell'albo di cui all'art. 106
TUB da parte della , come Controparte_2
affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito;
b) l'infondatezza della eccezione di nullità, sia in forza della mancanza di prova dell'intesa anticoncorrenziale in un lasso temporale non coperto dagli accertamenti operati dalla Banca
d'AL, sia in difetto di prova di corrispondenza del testo contrattuale con il modello ABI, sia, infine, in forza dell'inapplicabilità della giurisprudenza richiama nel caso di fideiussione specifica (e non omnibus);
c) che l'eventuale nullità - con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. ai sensi dell'art. 1419 c.c. – non avrebbe determinato alcun effetto utile per la parte posta l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza, avendo l'istituto bancario provveduto ad inviare, nel termine semestrale, la richiesta scritta di pagamento al debitore principale, adempimento sufficiente – nel caso di fideiussione con clausola “a prima richiesta” – ad integrare il presupposto normativo.
Alla prima udienza gli attori hanno dato atto che altro garante aveva sottoscritto con il creditore una transazione, chiedendo l'acquisizione della documentazione ex art. 210 c.p.c. e dichiarando alla successiva udienza di avvalersi dell'accordo, ai sensi dell'art. 1304 c.c.
Pag. 4 Parte convenuta ha depositato una memoria per illustrare le ragioni per le quali non potrebbe esservi un'efficacia estensiva della transazione.
Alla successiva udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il
Giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni.
***
1. INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI
RAPPRESENTANZA
La giurisprudenza di legittimità – in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito1 - ha chiarito che nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, l'attività di recupero può essere legittimamente esternalizzata dal master servicer (soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB) a favore di uno special servicer, purché quest'ultimo sia munito di licenza ex art. 115 PS, affermando che le disposizioni di cui all'art. 2 della L. n. 130/1999 richiedono l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB esclusivamente per i soggetti deputati alla verifica della conformità delle operazioni di cartolarizzazione e non anche per coloro che si occupano materialmente del recupero dei crediti
(Cass. n. 7243/2024: “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità").
Nel caso di specie, la “ risulta Controparte_2
munita di licenza ex art. 115 PS (doc. 9 del fascicolo di parte convenuta) sicché poteva legittimamente agire per conto della creditrice.
2. INSUSSISTENZA DELLA NULLITÀ PER VIOLAZIONE DELLA
DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE
Pag. 5 Con provvedimento del 2 maggio 2005, l'organismo di vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario ha dichiarato che gli articoli 2 (la clausola di reviviscenza), 6 (la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.) e 8 (la clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria ALna
("ABI") nell'ottobre 2002, erano in contrasto con l'art. 2, II comma, lett.
a) della "Legge Antitrust", "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”.
La Banca d'AL ha ritenuto che l'uniformità contrattuale nel settore fosse anticoncorrenziale, avendo quale effetto ultimo non solo quello di impedire la diversificazione delle condizioni del prodotto offerto, ma anche quello di aggravare il ricorso al credito.
La giurisprudenza della Suprema Corte – dirimendo un annoso quanto complesso contrasto giurisprudenziale – ha derivato la nullità parziale delle fideiussioni ominibus stipulate “a valle” sulla base della predetta intesa anticoncorrenziale nulla “a monte” (Cass., S.U., 2207/2005; Cass.,
S.U. n. 41994/2021), limitando la caducazione totale del contratto nella sola ipotesi in cui la parte interessata provi che in difetto delle predette clausole il contratto non sarebbe stato sottoscritto.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia ha esteso tali principi alle fideiussioni omnibus stipulate in un periodo successivo a quello esaminato dalla autorità amministrativa indipendente (solo, infatti, per i contratti del periodo 2002-2005 il provvedimento costituisce prova privilegiata dell'abuso), purché l'eccipiente dimostri la perduranza dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione della garanzia.
Nel caso di specie, tuttavia, gli attori non hanno dimostrato la perduranza della intesa nel periodo oggetto di sottoscrizione del contratto di fideiussione (il contratto è del 10 dicembre 2014); né hanno
Pag. 6 prodotto il modello ABI e dimostrato la corrispondenza delle clausole a quelle del modello.
Infine, la giurisprudenza richiamata non è applicabile - secondo l'orientamento dominante della Suprema Corte e condiviso da questa autorità - in relazione alle fideiussioni “specifiche”, sicché nel caso di specie in ogni caso non potrebbe legittimarsi la fondatezza della dispiegata eccezione (cfr. Cass., 21841/2024: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'AL, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti
a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”; conf. Cass., 657/2025; Cass., 660/2025; Cass., 675/2025).
3. DEROGA ALL'ART. 1957 C.C.
La clausola che prevede il pagamento "a semplice richiesta scritta" costituisce legittima deroga pattizia al termine di decadenza ex art. 1957
c.c., come stabilito dalla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 835/2025): in tale ipotesi la decadenza non si verifica se il creditore ha inviato una richiesta scritta al creditore nel termine semestrale (Cass., 5129/2025:
“In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola
c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957
c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato
Pag. 7 anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante”; Cass., 22346/2017).
Nel caso concreto, l'istituto di credito ha validamente esercitato il proprio diritto mediante comunicazione del 19 giugno 2015 (doc. 8 del fascicolo monitorio), rispettando il termine semestrale di decadenza.
Ne consegue che alla ipotetica dichiarazione di nullità – per le ragioni indicate non sussistente nel caso di specie – non conseguirebbe l'accertamento della intervenuta decadenza.
4. INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 1304 C.C.
L'art. 1304 c.c. trova applicazione esclusivamente quando ricorrono i seguenti presupposti:
1. esistenza di un'obbligazione solidale tra i condebitori con partecipazione del condebitore all'obbligazione plurisoggettiva già al momento della stipula;
2. transazione avente ad oggetto l'intero debito.
Nel caso di specie difettano tutti i presupposti in quanto:
1) i garanti Occhi e hanno sottoscritto una fideiussione Parte_2
specifica in data 10 dicembre 2014, mentre il Sig. ha CP_3
prestato garanzia con atto separato del 10 settembre 2012; l'art. 11 di entrambe le fideiussioni, inoltre, prevede espressamente che "la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente", manifestando la volontà delle parti di tenere distinte le obbligazioni di garanzia (Cass. n.
8697/2023: "quando non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi
Pag. 8 successivi e con atti separati - la fideiussione deve qualificarsi
'plurima' e non trova applicazione l'art. 1304 c.c.");
2) la transazione stipulata ha ad oggetto esclusivamente la posizione del Sig. e della società Immobiliare SIPA S.n.c., non CP_3
l'intero debito: pertanto, non può trovare applicazione l'art. 1304
c.c., che presuppone una transazione avente ad oggetto l'intera obbligazione (Cass., 30174/2011: “La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti”).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi studio e introduttiva e ai valori minimi per la fase istruttoria e decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1059/2024 R.G.:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 140/2024 (R.G. 337/2024) emesso dall'intestato Tribunale in data 11 marzo 2024;
2) CONDANNA e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese di lite a favore della “ , E_
Pag. 9 rappresentata dalla procuratrice “ , Controparte_2
quantificate in € 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
3) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 5 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tribunale di Prato, 05.12.2024, n.910; Tribunale di Trento;
01.08.2024; Tribunale di Torino 10.01.2024; Tribunale di Perugia, 26.10.2023, n.1616; Tribunale di Bergamo, 24.05.2023, n.1081.