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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/11/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4266/2017
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4266/2017 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Buonemani e Parte_1 C.F._1
presso di lui elettivamente domiciliato in Gaeta via Atratina 44.………………………….….……………....….Attore
contro
(già ), di seguito per brevità ) c.f. Controparte_1 Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria P.IVA_1
AD De UC. Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppina Porceddu avente studio in Formia, Via Marziale, 3,………………………….………………….……..………..Convenuta
e c.f. e c.f. , quali eredi CP_3 C.F._2 Controparte_4 C.F._3
di rappresentate e difese dall'avv. Mario Paone ed elettivamente domiciliate presso il Persona_1
suo studio in Gaeta , L. Mare Caboto, Vico 15 n. 2 …………………………………….….Intervenienti
e c.f. e c.f. nella Parte_2 C.F._4 Parte_3 C.F._5
qualità di eredi della madre , rappresentati e difesi dall'avv. Mario Paone ed Persona_2
elettivamente domiciliati nel suo studio in Gaeta , L. Mare Caboto, Vico 15 n. 2…….Chiamati in causa pagina 1 di 13 e c.f. , elettivamente domiciliato in Gaeta, L. Mare Caboto, Controparte_5 C.F._6
Vico 15 n. 2 nello studio dell'avv. Mario Paone che lo rappresenta e difende ……... Chiamato in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati all'udienza del 14 luglio 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi questo Parte_1
Tribunale la già ed ha affermato di avere detenuto, per un arco temporale ormai CP_1 CP_2
superiore ai trent'anni, taluni immobili situati nel territorio del Comune di Gaeta e iscritti al foglio 19
del catasto. Egli ha indicato, in particolare, la particella 963, subalterno 1, classificata in categoria D/7,
la cui estensione globale ammonta a mq 101.742, sostenendo di aver esercitato un possesso pieno e continuato su una porzione pari a mq 2.158, collocata all'esterno della recinzione esistente e qualificata come corte opificio secondo il frazionamento allegato;
nonché la particella 283, avente una superficie di circa mq 220 e destinata a colture agrumarie. Tali beni, secondo la prospettazione attorea, sarebbero stati oggetto, fin dal 1988, di un possesso ininterrotto, tranquillo e assistito dall'intenzione inequivoca di comportarsi da proprietario. Il ha rappresentato che la sua signoria di fatto sugli immobili si Pt_1
sarebbe concretizzata attraverso attività costanti di sistemazione del fondo, di manutenzione ordinaria e necessaria, di coltivazione e raccolta, oltre che mediante la messa a dimora di nuove piante – in particolare ulivi –, e ancora tramite la realizzazione di lavori di recinzione e di scavo, eseguiti apertamente e riconosciuti dalla collettività circostante come espressione del dominio esercitato da lui medesimo sui luoghi. Egli specifica inoltre che tale situazione non avrebbe mai trovato opposizione, né
da parte della società risultante proprietaria catastale, né da parte di soggetti terzi Controparte_2
che potessero vantare diritti contrari o incompatibili con il possesso descritto. Sul fondamento di tali presupposti l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare che Pt_1
pagina 2 di 13 , nato a [...] il [...], ivi residente in [...], , Pt_1 CodiceFiscale_7
meglio in epigrafe qualificata, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, degli
immobili siti nel comune di Gaeta, distinti in catasto al foglio 19 e specificatamente: a) la part. 963,
sub 1, cat. D/7 della estensione complessiva di mq. 101742, in quota per l'estensione minore di mq
2158 esterna alla recinzione esistente oltre la quale è classificata corte opificio e secondo il tipo di
frazionamento che si allega, e b) la part. 283 per l'intero di mq 220 quale agrumeto;
conseguentemente
ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-
catastali, secondo il frazionamento in atti, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Spese
e compensi di giudizio solo in caso di ingiusta opposizione”.
Si è costituita la già che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha CP_1 CP_2
confutato l'assunto attoreo circa l'esistenza di un possesso trentennale utile ai fini dell'usucapione. La
società, al riguardo, ha osservato che non vi sarebbe alcun elemento idoneo a dimostrare che l'attore abbia esercitato, per un tempo così esteso, un potere di fatto sul terreno tale da integrare un comportamento conforme alla volontà di tenere la cosa come propria. Non risulterebbero, infatti, prima dell'avvio della procedura di mediazione del marzo 2017, condotte del intese a disconoscere il Pt_1
diritto della proprietaria, né manifestazioni inequivoche di una relazione con il bene qualificabile nei termini del principio ”rem sibi habendi”. La convenuta richiama, a tale proposito, le stesse dichiarazioni rese dall'attore nel procedimento di mediazione, dalle quali emergerebbe che egli svolge attività lavorativa marittima, che lo conduce per lunghi periodi lontano da Gaeta, circostanza ritenuta incompatibile con l'asserito possesso continuativo dell'area. La società riferisce, inoltre, che di recente un altro soggetto, , proprietario di fondi limitrofi allo stabilimento, si sarebbe Persona_1
presentato presso i suoi uffici rivendicando a propria volta l'avvenuta usucapione degli stessi terreni coinvolti nella presente controversia, affermando di aver sporto più denunce nei confronti del Pt_1
circostanza che, secondo la società convenuta, contribuisce a evidenziare l'incertezza sulla pretesa signoria di fatto dell'attore. La sottolinea anche di essere titolare di un esteso complesso CP_1
pagina 3 di 13 industriale nel Comune di Gaeta, del quale i terreni oggetto di giudizio costituiscono parte integrante, e che essa non ha mai cessato di esercitare su di essi un possesso conforme a quello del proprietario,
circostanza che la convenuta ritiene agevolmente dimostrabile nel seguito del giudizio. A sostegno di tale assunto, richiama il costante adempimento degli oneri fiscali gravanti sui fondi, documentato agli atti. La società precisa poi di aver recintato lo stabilimento e l'area prospiciente, lasciando tuttavia al di fuori della recinzione vari appezzamenti, tra cui quello che l'attore afferma di coltivare. Tale scelta,
secondo la convenuta, non sarebbe mai stata sintomatica di disinteresse verso quei terreni, bensì dettata dalla particolare configurazione dei luoghi, caratterizzati da servitù pubbliche e da un andamento irregolare tale da rendere difficoltosa la recinzione. Essa ha anzi evidenziato che, negli anni, ha elaborato diversi progetti per regolarizzare i confini, arretrare la recinzione fino al limite esterno e destinare le aree in questione a piazzali per il deposito e la movimentazione di merci. La convenuta richiama inoltre la disciplina consortile dettata dal Controparte_6
, nell'ambito della quale ricadono tutti i terreni di sua proprietà, anche quelli situati al di fuori
[...]
della recinzione. Essa afferma quindi, di essere l'unico soggetto riconosciuto dal come CP_6
proprietario ed assegnatario dei fondi oggetto di lite, dovendo conseguentemente sostenere gli oneri consortili. A ciò aggiunge che, secondo la certificazione urbanistica prodotta, l'area ricade in zona industriale, con divieto di svolgervi attività differenti da quelle compatibili con tale destinazione, in particolare attività agricole. Sul fondamento di tali considerazioni, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
disattesa, così giudicare: Nel merito: (a) rigettare tutte le domande formulate dall'attore essendo
infondate in fatto ed in diritto;
(b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittima
occupazione dei terreni oggetto di causa da parte del signor e, per l'effetto, Parte_1
condannare il medesimo al rilascio immediato dei suddetti beni (…) In ogni caso: (d) con vittoria di
spese ed onorari del giudizio, oltre oneri di legge”.
pagina 4 di 13 Si è costituito con atto di intervento volontario ex art. 105 cpc il quale ha contestato Persona_1
puntualmente tutte le allegazioni dell'attore, chiedendone il totale rigetto. Egli ha sostenuto che la domanda introduttiva proposta da è fondata sull'erronea premessa di un possesso Parte_1
esclusivo e continuativo dei terreni che, in realtà, l'attore non ha mai esercitato. Tale pretesa ha contrastato, secondo l'interventore, con i diritti da lui già maturati sui medesimi fondi, rimasti nel suo possesso diretto e indisturbato almeno dal 1945 sino all'attualità. Il ha quindi manifestato la Per_1
volontà di far valere, nei confronti sia del sia della società l'avvenuto Pt_1 Controparte_2
acquisto a titolo originario dei beni oggetto di causa, chiedendo che venisse accertata in via giudiziale l'usucapione maturata in suo favore. Ha inoltre dedotto l'intervenuta risoluzione del rapporto di comodato che lo aveva legato al in ragione del legittimo recesso esercitato nella qualità di Pt_1
comodante, domandando la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle porzioni di terreno da lui detenute. Con riguardo alla pretesa di usucapione, l'interveniente ha affermato di aver proseguito, sin dal dopoguerra, l'esercizio esclusivo del possesso già svolto dai propri genitori, utilizzando un compendio fondiario di circa 28.000 mq sito in Gaeta, località Don Guanella – Arzano. Egli ha indicato che parte di tali terreni risultano censiti nel catasto comunale sia già intestati a e poi CP_7
trasferiti formalmente a suo nome nel 2013, sia ancora formalmente intestati a Controparte_2
precisando tuttavia che l'intero comprensorio si è sempre presentato come un'unica estensione agricola da lui coltivata e gestita in via esclusiva. L'interventore ha pure riferito di aver eseguito, fin dall'origine del possesso, opere di manutenzione, dissodamento, livellamento, bonifica e realizzazione di manufatti,
sostenendo in proprio tutte le relative spese e ha richiamato, a sostegno delle proprie deduzioni, la sentenza n. 4093/2013 della Corte d'appello di Roma, pronunciata nel giudizio RG 1284/2005 e trascritta nel 2013 presso la Conservatoria di Latina, con la quale era stato già accertato il suo acquisto per usucapione dei terreni allora in contestazione, riconoscendosi che la sua famiglia esercitava un possesso pubblico, pacifico e ininterrotto sin dal dopoguerra. Per quanto concerne il recesso dal comodato, il ha riferito che, nel 2008, aveva consentito al nipote di utilizzare Per_1 Parte_1
pagina 5 di 13 in modo provvisorio e gratuito una parte dei terreni, al solo fine di ricavarne uno spazio di svago nei brevi periodi in cui egli rientrava a Gaeta dal lavoro marittimo. Tale concessione, basata sulla relazione familiare, aveva riguardato i fondi contraddistinti dalle particelle 283 e 963, tradizionalmente destinati dall'interventore alla coltivazione di ortaggi, frutteti e uliveti. Per alcuni anni i rapporti si sono mantenuti sereni, e il si è limitato a curare ortaggi e piante fornite dallo stesso . Pt_1 Per_1
L'interventore ha però lamentato che nel 2013 il ha iniziato ad apportare modifiche non Pt_1
autorizzate ai luoghi, abbattendo un pollaio, estirpando un vivaio di giovani ulivi, eliminando una coltivazione di carciofi e realizzando strutture lignee e recinzioni metalliche. Tali attività, svolte contro la volontà del , sono state interpretate dall'interventore come indice di un'illecita interversione Per_1
del possesso. L'aggravarsi dei contrasti, unito a ulteriori episodi che hanno generato anche procedimenti penali pendenti a carico del ha determinato la definitiva rottura dei rapporti. Il Pt_1
ha, quindi, qualificato la domanda giudiziaria di usucapione proposta dal come Per_1 Pt_1
l'ultimo tentativo di quest'ultimo di appropriarsi indebitamente dei fondi, in violazione sia degli obblighi derivanti dal comodato sia dei diritti dominicali maturati dall'interventore. Per tali ragioni ha confermato la dichiarazione di recesso dal rapporto di comodato e ha intimato formalmente al Pt_1
la restituzione dei terreni, dichiarando di voler considerare tale intimazione quale costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e chiedendo, in caso di inadempimento, la condanna alla riconsegna. Sul
fondamento di tali presupposti il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia Per_1
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle superiori deduzioni ed eccezioni: 1
rigettare la domanda formulata da poiché infondata in fatto ed in diritto;
2.rigettare Parte_1
ogni deduzione e domanda formulata dalla convenuta e che si ponga in contrasto con Controparte_2
le domande formulate dalla parte interveniente;
3. in accoglimento della domanda svolta con il
presente atto di intervento, dichiarare che gli appezzamenti di terreno siti in Gaeta, Loc.tà Arzano,
censiti in Catasto al foglio 19, particella n. 283, estesa mq 220 e particella 963 sub 1 avente una
superficie di mq 2.158, graficamente individuata nel tipo di frazionamento allegato dall'attore, sono pagina 6 di 13 stati posseduti dal concludente in via esclusiva a decorrere dal 1945 e, in precedenza dai genitori
defunti senza alcuna soluzione di continuità e come cosa propria per tutto il tempo occorrente per la
maturazione della prescrizione acquisitiva/usucapione. Per l'effetto: a) dichiarare che il Per_1
è l'esclusivo proprietario delle indicate porzioni di terreno agricolo per sopravvenuta e
[...]
maturata usucapione;
b) ordinare al Conservatore dei RR. II. competente di provvedere alla
conseguente trascrizione, con esonero di responsabilità; c) riconoscere e dichiarare l'intervenuta
risoluzione del contratto di comodato per legittimo recesso del comodante e, per l'effetto, condannare
il al rilascio in favore del concludente delle porzioni di terreno site in Gaeta e distinte Parte_1
in catasto al foglio 19, particella n. 283 di mq 220 e particella 963 sub 1 per una superficie di mq
2.158 esterna alla recinzione esistente oltre la quale è classificata corte opificio e secondo il tipo di
frazionamento allegato dalla stessa parte attrice;
d) condannare parte attrice al pagamento delle
spese, competenze ed onorari di causa con aggravio di condanna sanzionatoria determinata in via
equitativa ex art. 96 cpc, IV comma”.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha disposto che le parti svolgessero la procedura di mediazione: all'esito negativo di quest'ultima ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Nelle more del giudizio si sono costituite e , quali eredi del defunto, nel CP_3 Controparte_4
frattempo, . Le stesse, richiamandosi integralmente alle difese già svolte dal loro Persona_1
dante causa, hanno concluso chiedendo che: (…) l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia: 1.
rigettare la domanda proposta da perché infondata in fatto e in diritto;
2. respingere Parte_1
ogni deduzione e richiesta avanzata dalla convenuta quando risulti incompatibile Controparte_2
con le domande formulate dal e dalla parte interveniente;
3. accogliere la domanda Persona_1
svolta dal e dichiarare che gli appezzamenti di terreno siti in Gaeta, località Persona_1
Arzano, censiti in Catasto al foglio 19, particella n. 283 di mq 220 e particella 963 sub 1 di mq 2.158,
come individuati nel tipo di frazionamento allegato dall'attore, sono stati posseduti dal medesimo in pagina 7 di 13 via esclusiva sin dal 1945 e, precedentemente, dai suoi genitori, senza soluzione di continuità e con la
volontà di tenerli come propri, per tutto il tempo utile alla maturazione dell'usucapione. Per l'effetto,
le eredi hanno chiesto: a) dichiarare che il e, oggi, le medesime istanti sono Persona_1
divenute proprietarie esclusive, per intervenuta usucapione, delle porzioni di terreno sopra indicate,
site in Gaeta e censite al foglio 19, particella n. 283 e particella 963 sub 1, esterna alla recinzione
oltre la quale il bene è classificato come corte opificio, secondo il tipo di frazionamento prodotto dalla
parte attrice;
b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla
relativa trascrizione, con esonero da responsabilità; c) riconoscere e dichiarare l'intervenuta
risoluzione del contratto di comodato per legittimo recesso del comodante e, conseguentemente,
condannare al rilascio in favore delle intervenienti delle porzioni di terreno sopra Parte_1
indicate; d) condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, nonché
alla sanzione equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le parti hanno ridepositato autonomamente le memorie istruttorie il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale richiesto dalle parti e con ordinanza recante la data del 4 novembre 2022, alla quale integralmente ci si riporta per i motivi ivi espressi ha rigettato le richieste di prova testimoniale e ha sollevato una questione rilevabile di ufficio, ossia il mancato deposito della relazione notarile.
Con successiva ordinanza depositata il 5 gennaio 2024 il processo è stato interrotto, poiché a seguito del decesso di si sono presentati come eredi soltanto e Persona_1 CP_3 CP_4
, mediante comparsa depositata il 19 maggio 2020. Dai certificati prodotti risultò tuttavia, che
[...]
anche , altra figlia del defunto, ne era erede;
essendo deceduta prima del proprio Persona_2
dante causa, ella, a sua volta trasmise la propria quota ereditaria al coniuge e ai figli Controparte_5
e Anche questi ultimi dovevano, pertanto, essere considerati eredi di Pt_3 Pt_2 Pt_2
e, conseguentemente, litisconsorti necessari nel giudizio, anche perché nei loro Persona_1
confronti non risultava alcuna notificazione né alcuna dichiarazione di rinuncia all'eredità. Il giudizio fu riassunto sia dal sia da e Pt_1 Controparte_4 CP_3
pagina 8 di 13 Si è costituito il quale ha dichiarato di non aver vantato alcun diritto reale sui terreni Controparte_5
agricoli oggetto del giudizio e ha precisato di non essere stato erede del defunto , che Persona_1
in vita è stato soltanto suo suocero, avendo egli contratto matrimonio con la figlia del medesimo,
. Ha aggiunto inoltre, di non essere stato destinatario di alcun lascito testamentario né Persona_2
da parte di né da parte della propria moglie. Nello specifico il ha dedotto Persona_1 Pt_2
che in base all'art. 565 c.c., nella successione legittima sono chiamati all'eredità il coniuge e i discendenti;
inoltre, ai sensi dell'art. 467 c.c., in caso di premorte di un erede, subentrano per rappresentazione i suoi discendenti, quando si sono trovati in linea retta rispetto al defunto. Nel caso concreto, — figlia legittima di — è deceduta a Formia il 2 Persona_2 Persona_1
ottobre 2004, mentre il padre è deceduto soltanto il 24 gennaio 2020. Ne è derivato che gli unici eredi legittimi della defunta sono i figli e . Sul fondamento di tali presupposti il Pt_3 Parte_2 [...]
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Pt_2
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare per i motivi esposti nel presente atto la carenza di
legittimazione passiva nel presente giudizio di parte concludente e per l'effetto estrometterlo dal
giudizio de quo. Con vittoria delle spese e compensi professionali da porsi a carico del Pt_1
e da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e
[...]
non riscosso i secondi”.
Si sono costituiti e , i quali si sono riportati alle difese del loro Parte_2 Parte_3
dante causa e hanno così concluso: “… 1)rigettare la domanda formulata da Persona_1
poichè infondata in fatto ed in diritto;
2)rigettare ogni deduzione , domanda ed Parte_1
eccezione formulata dalla convenuta e che si ponga in contrasto con le domande Controparte_2
formulate dal defunto;
3)in accoglimento della domanda svolta dal Persona_1 Per_1
, dichiarare che gli appezzamenti di terreno siti in Gaeta, Loc.tà Arzano, censiti in Catasto al
[...]
foglio 19, particella n. 283 , estesa mq 220 e particella 963 sub 1 avente una superficie di mq 2.158 ,
graficamente individuata nel tipo di frazionamento allegato dall'attore, sono stati posseduti dal pagina 9 di 13 medesimo in via esclusiva a decorrere dal 1945 e, in precedenza dai genitori defunti senza alcuna
soluzione di continuità e come cosa propria per tutto il tempo occorrente per la maturazione della
prescrizione acquisitiva/usucapione. Per l'effetto : a) dichiarare che il e, per esso, Persona_1
gli odierni concludenti eredi , unitamente alle intervenute e (figlia e Controparte_4 CP_3
vedova del de cuius) sono esclusivi proprietari per sopravvenuta e maturata usucapione delle indicate
porzioni di terreno agricolo , site in Gaeta e distinte in catasto al foglio 19, particella n. 283 di mq 220
e particella 963 sub 1 per una superficie di mq 2.158 esterna alla recinzione esistente oltre la quale è
classificata corte opificio e secondo il tipo di frazionamento allegato dalla stessa parte attrice;
b)
ordinare al Conservatore dei RR. II. competente di provvedere alla conseguente trascrizione, con
esonero di responsabilità; c) riconoscere e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di
comodato intercorso fra il ed il per legittimo recesso del Persona_1 Parte_1
comodante e, per l'effetto, condannare il al rilascio in favore dei comparenti e delle Parte_1
sig.re e delle porzioni di terreno indicate al punto a); d) condannare Controparte_4 CP_3
parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa con aggravio di condanna
sanzionatoria determinata in via equitativa ex art. 96 cpc.”.
All'udienza del 14 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice e quelle degli eredi di meritano il Persona_1
rigetto, mentre devono accogliersi quelle della CP_1
Nella fattispecie che occupa è opportuno ricordare, sul piano giuridico, che in materia di usucapione il necessario equilibrio tra i valori contrapposti tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU — così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo — impone al giudice nazionale di adottare criteri particolarmente rigorosi nella valutazione, anche sotto il profilo probatorio,
della ricorrenza dei presupposti che legittimano l'acquisto originario della proprietà, destinato a prevalere sul titolo precedente (Cass. n. 20539 /2017). Rimane fermo, tuttavia, che la parte che invoca l'acquisto a titolo originario è soggetta alla regola della “preponderanza della prova” tipica del processo pagina 10 di 13 civile, e non al parametro dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” proprio del procedimento penale, posto che nel giudizio civile i valori in gioco sono paritari per entrambe le parti, mentre nel processo penale assumono natura e rilievo diversi (Cass. n. 3487 / 2019). Colui che chiede di accertare l'intervenuta acquisizione della proprietà per effetto dell'usucapione deve, in applicazione dell'art. 2697 c.c. (Cass.
n. 12984/2002), dimostrare la sussistenza dei requisiti del possesso, provando un comportamento continuativo, non interrotto e inequivocabilmente orientato a esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario (Cass. n. 11000/2001). Occorre, dunque, dimostrare di aver utilizzato il bene per i propri scopi o interessi in qualunque modo materialmente possibile, ossia esercitando la facoltà di godimento, oppure di aver compiuto atti che rivelino la volontà di disporre del bene, secondo modalità tipiche del proprietario, per l'intero periodo necessario alla maturazione dell'usucapione (Corte d'Appello Roma, sentenza n. 8389/2023).
Ciò premesso, nella fattispecie, dalla disamina degli atti di causa emerge che la proprietà delle particelle di terreno contestate risulta essere in capo alla un primo elemento è la visura CP_1
catastatale: da sola non sarebbe sufficienti ai fini indicati, ma la ha anche allegato CP_1
documentazione da cui si desume che la stessa ha versato nel corso del ventennio oneri connessi alla proprietà degli immobili, oggetto di questo giudizio, all'Agenzia delle Entrate;
tale documentazione,
nel suo complesso, non è stata smentita né dagli attori né dagli intervenienti. La proprietà della CP_1
è stata riconosciuta implicitamente, e sotto l'aspetto formale, sia dall'attore sia dagli intervenuti, che hanno diretto la domanda di usucapione verso di essa: i citati elementi, collegati alle visure ipotecarie e catastali prodotte addirittura dallo stesso attore, portano alla conclusione appena esposta. È, quindi,
accoglibile la domanda di rilascio dell'immobile.
La nota dell'Agenzia delle entrate allegata dal depositata il 9 aprile 2020 (allegato 2) non si Pt_1
comprende a cosa si riferisca e comunque riguarda aspetti fiscali che non incidono direttamente sull'oggetto delle richieste, che è di puro fatto (“animus” del possesso); ad ogni buon conto, i versamenti della società all'Agenzia sono precedenti e successivi a quelli allegati da parte attrice. Allo pagina 11 di 13 stesso modo, alcun elemento utile può ricavarsi dalla bolletta NE allegata sempre dall'attore che non contiene alcun riferimento specifico ai beni oggetto di causa.
Parimenti, la documentazione allegata dal (TT NE , contratto, etc) non dimostrano alcun Per_1
collegamento con i beni oggetto del giudizio.
A ciò, in ogni caso, deve aggiungersi che, pur a voler verificare la sussistenza dei presupposti dell'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in capo a una o all'altra parte che lo richiede, deve concludersi per l'assenza del presupposto fondante ossia il possesso pacifico ed ininterrotto del bene per oltre venti anni. Emerge chiaramente, dagli allegati, che, tra l'attore e gli intervenienti il possesso non è stato pacifico per le diverse dispute che hanno interessato le indicate parti, in particolare le discussioni fra il e il che lasciano però intatta la posizione della Per_1 Pt_1
La reiterata richiesta di ammissione di prove testimoniale non era accoglibile: se il possesso CP_1
non fosse stato ininterrotto e continuato per venti anni, sarebbe stato inutile ammettere una prova orale che nulla avrebbe potuto dimostrare specie riguardo all'elemento psicologico dell''”animus”: sul punto si richiamano “per relationem” le argomentazioni già espresse nell'ordinanza del 4 novembre 2022 alla quale integralmente ci si riporta: le successive osservazioni sul punto da parte dell'attore e degli intervenuti, costituiscono ripetizione con altre parole, di argomenti già affrontati. Tutto ciò, a questo punto, rende ormai superfluo e superato persino il richiamo alla mancata produzione della relazione notarile.
Infine, deve disporsi l'estromissione dal giudizio del qualificatosi non erede della de Controparte_5
cuius . Persona_2
Non può essere accolta la richiesta formulata circa condanna ex art.96 cpc, stante la carenza dei presupposti di cui alla citata norma, non vi sono gli elementi per ritenere che le ragioni poste a fondamento delle proprie pretese siano caratterizzate da mala fede o colpa grave per gli elementi forniti che attestano contenziosi pregressi tra le parti
Le altre questioni devono ritenersi assorbite. pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e degli intervenuti nei confronti della CP_1
soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del 20214 e al valore dichiarato.
Circa la posizione del , le spese possesso compensarsi per l'effettiva difficoltà a Controparte_5
individuare la sua posizione e anche perché è stata difficoltosa l'acquisizione, a suo tempo, di un documento ufficiale attestante o no la sua qualità di erede.
P.Q.M
-definitivamente pronunciando;
DISPONE
l'estromissione del Controparte_5
RIGETTA
le domande proposte da . Parte_1
RIGETTA
le domande proposte da , e . CP_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_3
ACCERTA
e dichiara l'illegittima occupazione dei terreni oggetto di causa da parte di e, per Parte_1
l'effetto, condanna il al rilascio immediato degli stessi. Parte_1
CO , , e , Parte_1 CP_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_3
in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali a favore della nella misura di € 5.077,00 CP_1
per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge. Dichiara nel resto la compensazione delle spese.
Cassino,
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4266/2017 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Buonemani e Parte_1 C.F._1
presso di lui elettivamente domiciliato in Gaeta via Atratina 44.………………………….….……………....….Attore
contro
(già ), di seguito per brevità ) c.f. Controparte_1 Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria P.IVA_1
AD De UC. Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppina Porceddu avente studio in Formia, Via Marziale, 3,………………………….………………….……..………..Convenuta
e c.f. e c.f. , quali eredi CP_3 C.F._2 Controparte_4 C.F._3
di rappresentate e difese dall'avv. Mario Paone ed elettivamente domiciliate presso il Persona_1
suo studio in Gaeta , L. Mare Caboto, Vico 15 n. 2 …………………………………….….Intervenienti
e c.f. e c.f. nella Parte_2 C.F._4 Parte_3 C.F._5
qualità di eredi della madre , rappresentati e difesi dall'avv. Mario Paone ed Persona_2
elettivamente domiciliati nel suo studio in Gaeta , L. Mare Caboto, Vico 15 n. 2…….Chiamati in causa pagina 1 di 13 e c.f. , elettivamente domiciliato in Gaeta, L. Mare Caboto, Controparte_5 C.F._6
Vico 15 n. 2 nello studio dell'avv. Mario Paone che lo rappresenta e difende ……... Chiamato in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati all'udienza del 14 luglio 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi questo Parte_1
Tribunale la già ed ha affermato di avere detenuto, per un arco temporale ormai CP_1 CP_2
superiore ai trent'anni, taluni immobili situati nel territorio del Comune di Gaeta e iscritti al foglio 19
del catasto. Egli ha indicato, in particolare, la particella 963, subalterno 1, classificata in categoria D/7,
la cui estensione globale ammonta a mq 101.742, sostenendo di aver esercitato un possesso pieno e continuato su una porzione pari a mq 2.158, collocata all'esterno della recinzione esistente e qualificata come corte opificio secondo il frazionamento allegato;
nonché la particella 283, avente una superficie di circa mq 220 e destinata a colture agrumarie. Tali beni, secondo la prospettazione attorea, sarebbero stati oggetto, fin dal 1988, di un possesso ininterrotto, tranquillo e assistito dall'intenzione inequivoca di comportarsi da proprietario. Il ha rappresentato che la sua signoria di fatto sugli immobili si Pt_1
sarebbe concretizzata attraverso attività costanti di sistemazione del fondo, di manutenzione ordinaria e necessaria, di coltivazione e raccolta, oltre che mediante la messa a dimora di nuove piante – in particolare ulivi –, e ancora tramite la realizzazione di lavori di recinzione e di scavo, eseguiti apertamente e riconosciuti dalla collettività circostante come espressione del dominio esercitato da lui medesimo sui luoghi. Egli specifica inoltre che tale situazione non avrebbe mai trovato opposizione, né
da parte della società risultante proprietaria catastale, né da parte di soggetti terzi Controparte_2
che potessero vantare diritti contrari o incompatibili con il possesso descritto. Sul fondamento di tali presupposti l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare che Pt_1
pagina 2 di 13 , nato a [...] il [...], ivi residente in [...], , Pt_1 CodiceFiscale_7
meglio in epigrafe qualificata, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, degli
immobili siti nel comune di Gaeta, distinti in catasto al foglio 19 e specificatamente: a) la part. 963,
sub 1, cat. D/7 della estensione complessiva di mq. 101742, in quota per l'estensione minore di mq
2158 esterna alla recinzione esistente oltre la quale è classificata corte opificio e secondo il tipo di
frazionamento che si allega, e b) la part. 283 per l'intero di mq 220 quale agrumeto;
conseguentemente
ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-
catastali, secondo il frazionamento in atti, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Spese
e compensi di giudizio solo in caso di ingiusta opposizione”.
Si è costituita la già che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha CP_1 CP_2
confutato l'assunto attoreo circa l'esistenza di un possesso trentennale utile ai fini dell'usucapione. La
società, al riguardo, ha osservato che non vi sarebbe alcun elemento idoneo a dimostrare che l'attore abbia esercitato, per un tempo così esteso, un potere di fatto sul terreno tale da integrare un comportamento conforme alla volontà di tenere la cosa come propria. Non risulterebbero, infatti, prima dell'avvio della procedura di mediazione del marzo 2017, condotte del intese a disconoscere il Pt_1
diritto della proprietaria, né manifestazioni inequivoche di una relazione con il bene qualificabile nei termini del principio ”rem sibi habendi”. La convenuta richiama, a tale proposito, le stesse dichiarazioni rese dall'attore nel procedimento di mediazione, dalle quali emergerebbe che egli svolge attività lavorativa marittima, che lo conduce per lunghi periodi lontano da Gaeta, circostanza ritenuta incompatibile con l'asserito possesso continuativo dell'area. La società riferisce, inoltre, che di recente un altro soggetto, , proprietario di fondi limitrofi allo stabilimento, si sarebbe Persona_1
presentato presso i suoi uffici rivendicando a propria volta l'avvenuta usucapione degli stessi terreni coinvolti nella presente controversia, affermando di aver sporto più denunce nei confronti del Pt_1
circostanza che, secondo la società convenuta, contribuisce a evidenziare l'incertezza sulla pretesa signoria di fatto dell'attore. La sottolinea anche di essere titolare di un esteso complesso CP_1
pagina 3 di 13 industriale nel Comune di Gaeta, del quale i terreni oggetto di giudizio costituiscono parte integrante, e che essa non ha mai cessato di esercitare su di essi un possesso conforme a quello del proprietario,
circostanza che la convenuta ritiene agevolmente dimostrabile nel seguito del giudizio. A sostegno di tale assunto, richiama il costante adempimento degli oneri fiscali gravanti sui fondi, documentato agli atti. La società precisa poi di aver recintato lo stabilimento e l'area prospiciente, lasciando tuttavia al di fuori della recinzione vari appezzamenti, tra cui quello che l'attore afferma di coltivare. Tale scelta,
secondo la convenuta, non sarebbe mai stata sintomatica di disinteresse verso quei terreni, bensì dettata dalla particolare configurazione dei luoghi, caratterizzati da servitù pubbliche e da un andamento irregolare tale da rendere difficoltosa la recinzione. Essa ha anzi evidenziato che, negli anni, ha elaborato diversi progetti per regolarizzare i confini, arretrare la recinzione fino al limite esterno e destinare le aree in questione a piazzali per il deposito e la movimentazione di merci. La convenuta richiama inoltre la disciplina consortile dettata dal Controparte_6
, nell'ambito della quale ricadono tutti i terreni di sua proprietà, anche quelli situati al di fuori
[...]
della recinzione. Essa afferma quindi, di essere l'unico soggetto riconosciuto dal come CP_6
proprietario ed assegnatario dei fondi oggetto di lite, dovendo conseguentemente sostenere gli oneri consortili. A ciò aggiunge che, secondo la certificazione urbanistica prodotta, l'area ricade in zona industriale, con divieto di svolgervi attività differenti da quelle compatibili con tale destinazione, in particolare attività agricole. Sul fondamento di tali considerazioni, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
disattesa, così giudicare: Nel merito: (a) rigettare tutte le domande formulate dall'attore essendo
infondate in fatto ed in diritto;
(b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittima
occupazione dei terreni oggetto di causa da parte del signor e, per l'effetto, Parte_1
condannare il medesimo al rilascio immediato dei suddetti beni (…) In ogni caso: (d) con vittoria di
spese ed onorari del giudizio, oltre oneri di legge”.
pagina 4 di 13 Si è costituito con atto di intervento volontario ex art. 105 cpc il quale ha contestato Persona_1
puntualmente tutte le allegazioni dell'attore, chiedendone il totale rigetto. Egli ha sostenuto che la domanda introduttiva proposta da è fondata sull'erronea premessa di un possesso Parte_1
esclusivo e continuativo dei terreni che, in realtà, l'attore non ha mai esercitato. Tale pretesa ha contrastato, secondo l'interventore, con i diritti da lui già maturati sui medesimi fondi, rimasti nel suo possesso diretto e indisturbato almeno dal 1945 sino all'attualità. Il ha quindi manifestato la Per_1
volontà di far valere, nei confronti sia del sia della società l'avvenuto Pt_1 Controparte_2
acquisto a titolo originario dei beni oggetto di causa, chiedendo che venisse accertata in via giudiziale l'usucapione maturata in suo favore. Ha inoltre dedotto l'intervenuta risoluzione del rapporto di comodato che lo aveva legato al in ragione del legittimo recesso esercitato nella qualità di Pt_1
comodante, domandando la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle porzioni di terreno da lui detenute. Con riguardo alla pretesa di usucapione, l'interveniente ha affermato di aver proseguito, sin dal dopoguerra, l'esercizio esclusivo del possesso già svolto dai propri genitori, utilizzando un compendio fondiario di circa 28.000 mq sito in Gaeta, località Don Guanella – Arzano. Egli ha indicato che parte di tali terreni risultano censiti nel catasto comunale sia già intestati a e poi CP_7
trasferiti formalmente a suo nome nel 2013, sia ancora formalmente intestati a Controparte_2
precisando tuttavia che l'intero comprensorio si è sempre presentato come un'unica estensione agricola da lui coltivata e gestita in via esclusiva. L'interventore ha pure riferito di aver eseguito, fin dall'origine del possesso, opere di manutenzione, dissodamento, livellamento, bonifica e realizzazione di manufatti,
sostenendo in proprio tutte le relative spese e ha richiamato, a sostegno delle proprie deduzioni, la sentenza n. 4093/2013 della Corte d'appello di Roma, pronunciata nel giudizio RG 1284/2005 e trascritta nel 2013 presso la Conservatoria di Latina, con la quale era stato già accertato il suo acquisto per usucapione dei terreni allora in contestazione, riconoscendosi che la sua famiglia esercitava un possesso pubblico, pacifico e ininterrotto sin dal dopoguerra. Per quanto concerne il recesso dal comodato, il ha riferito che, nel 2008, aveva consentito al nipote di utilizzare Per_1 Parte_1
pagina 5 di 13 in modo provvisorio e gratuito una parte dei terreni, al solo fine di ricavarne uno spazio di svago nei brevi periodi in cui egli rientrava a Gaeta dal lavoro marittimo. Tale concessione, basata sulla relazione familiare, aveva riguardato i fondi contraddistinti dalle particelle 283 e 963, tradizionalmente destinati dall'interventore alla coltivazione di ortaggi, frutteti e uliveti. Per alcuni anni i rapporti si sono mantenuti sereni, e il si è limitato a curare ortaggi e piante fornite dallo stesso . Pt_1 Per_1
L'interventore ha però lamentato che nel 2013 il ha iniziato ad apportare modifiche non Pt_1
autorizzate ai luoghi, abbattendo un pollaio, estirpando un vivaio di giovani ulivi, eliminando una coltivazione di carciofi e realizzando strutture lignee e recinzioni metalliche. Tali attività, svolte contro la volontà del , sono state interpretate dall'interventore come indice di un'illecita interversione Per_1
del possesso. L'aggravarsi dei contrasti, unito a ulteriori episodi che hanno generato anche procedimenti penali pendenti a carico del ha determinato la definitiva rottura dei rapporti. Il Pt_1
ha, quindi, qualificato la domanda giudiziaria di usucapione proposta dal come Per_1 Pt_1
l'ultimo tentativo di quest'ultimo di appropriarsi indebitamente dei fondi, in violazione sia degli obblighi derivanti dal comodato sia dei diritti dominicali maturati dall'interventore. Per tali ragioni ha confermato la dichiarazione di recesso dal rapporto di comodato e ha intimato formalmente al Pt_1
la restituzione dei terreni, dichiarando di voler considerare tale intimazione quale costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e chiedendo, in caso di inadempimento, la condanna alla riconsegna. Sul
fondamento di tali presupposti il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia Per_1
all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle superiori deduzioni ed eccezioni: 1
rigettare la domanda formulata da poiché infondata in fatto ed in diritto;
2.rigettare Parte_1
ogni deduzione e domanda formulata dalla convenuta e che si ponga in contrasto con Controparte_2
le domande formulate dalla parte interveniente;
3. in accoglimento della domanda svolta con il
presente atto di intervento, dichiarare che gli appezzamenti di terreno siti in Gaeta, Loc.tà Arzano,
censiti in Catasto al foglio 19, particella n. 283, estesa mq 220 e particella 963 sub 1 avente una
superficie di mq 2.158, graficamente individuata nel tipo di frazionamento allegato dall'attore, sono pagina 6 di 13 stati posseduti dal concludente in via esclusiva a decorrere dal 1945 e, in precedenza dai genitori
defunti senza alcuna soluzione di continuità e come cosa propria per tutto il tempo occorrente per la
maturazione della prescrizione acquisitiva/usucapione. Per l'effetto: a) dichiarare che il Per_1
è l'esclusivo proprietario delle indicate porzioni di terreno agricolo per sopravvenuta e
[...]
maturata usucapione;
b) ordinare al Conservatore dei RR. II. competente di provvedere alla
conseguente trascrizione, con esonero di responsabilità; c) riconoscere e dichiarare l'intervenuta
risoluzione del contratto di comodato per legittimo recesso del comodante e, per l'effetto, condannare
il al rilascio in favore del concludente delle porzioni di terreno site in Gaeta e distinte Parte_1
in catasto al foglio 19, particella n. 283 di mq 220 e particella 963 sub 1 per una superficie di mq
2.158 esterna alla recinzione esistente oltre la quale è classificata corte opificio e secondo il tipo di
frazionamento allegato dalla stessa parte attrice;
d) condannare parte attrice al pagamento delle
spese, competenze ed onorari di causa con aggravio di condanna sanzionatoria determinata in via
equitativa ex art. 96 cpc, IV comma”.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha disposto che le parti svolgessero la procedura di mediazione: all'esito negativo di quest'ultima ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Nelle more del giudizio si sono costituite e , quali eredi del defunto, nel CP_3 Controparte_4
frattempo, . Le stesse, richiamandosi integralmente alle difese già svolte dal loro Persona_1
dante causa, hanno concluso chiedendo che: (…) l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia: 1.
rigettare la domanda proposta da perché infondata in fatto e in diritto;
2. respingere Parte_1
ogni deduzione e richiesta avanzata dalla convenuta quando risulti incompatibile Controparte_2
con le domande formulate dal e dalla parte interveniente;
3. accogliere la domanda Persona_1
svolta dal e dichiarare che gli appezzamenti di terreno siti in Gaeta, località Persona_1
Arzano, censiti in Catasto al foglio 19, particella n. 283 di mq 220 e particella 963 sub 1 di mq 2.158,
come individuati nel tipo di frazionamento allegato dall'attore, sono stati posseduti dal medesimo in pagina 7 di 13 via esclusiva sin dal 1945 e, precedentemente, dai suoi genitori, senza soluzione di continuità e con la
volontà di tenerli come propri, per tutto il tempo utile alla maturazione dell'usucapione. Per l'effetto,
le eredi hanno chiesto: a) dichiarare che il e, oggi, le medesime istanti sono Persona_1
divenute proprietarie esclusive, per intervenuta usucapione, delle porzioni di terreno sopra indicate,
site in Gaeta e censite al foglio 19, particella n. 283 e particella 963 sub 1, esterna alla recinzione
oltre la quale il bene è classificato come corte opificio, secondo il tipo di frazionamento prodotto dalla
parte attrice;
b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla
relativa trascrizione, con esonero da responsabilità; c) riconoscere e dichiarare l'intervenuta
risoluzione del contratto di comodato per legittimo recesso del comodante e, conseguentemente,
condannare al rilascio in favore delle intervenienti delle porzioni di terreno sopra Parte_1
indicate; d) condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, nonché
alla sanzione equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le parti hanno ridepositato autonomamente le memorie istruttorie il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale richiesto dalle parti e con ordinanza recante la data del 4 novembre 2022, alla quale integralmente ci si riporta per i motivi ivi espressi ha rigettato le richieste di prova testimoniale e ha sollevato una questione rilevabile di ufficio, ossia il mancato deposito della relazione notarile.
Con successiva ordinanza depositata il 5 gennaio 2024 il processo è stato interrotto, poiché a seguito del decesso di si sono presentati come eredi soltanto e Persona_1 CP_3 CP_4
, mediante comparsa depositata il 19 maggio 2020. Dai certificati prodotti risultò tuttavia, che
[...]
anche , altra figlia del defunto, ne era erede;
essendo deceduta prima del proprio Persona_2
dante causa, ella, a sua volta trasmise la propria quota ereditaria al coniuge e ai figli Controparte_5
e Anche questi ultimi dovevano, pertanto, essere considerati eredi di Pt_3 Pt_2 Pt_2
e, conseguentemente, litisconsorti necessari nel giudizio, anche perché nei loro Persona_1
confronti non risultava alcuna notificazione né alcuna dichiarazione di rinuncia all'eredità. Il giudizio fu riassunto sia dal sia da e Pt_1 Controparte_4 CP_3
pagina 8 di 13 Si è costituito il quale ha dichiarato di non aver vantato alcun diritto reale sui terreni Controparte_5
agricoli oggetto del giudizio e ha precisato di non essere stato erede del defunto , che Persona_1
in vita è stato soltanto suo suocero, avendo egli contratto matrimonio con la figlia del medesimo,
. Ha aggiunto inoltre, di non essere stato destinatario di alcun lascito testamentario né Persona_2
da parte di né da parte della propria moglie. Nello specifico il ha dedotto Persona_1 Pt_2
che in base all'art. 565 c.c., nella successione legittima sono chiamati all'eredità il coniuge e i discendenti;
inoltre, ai sensi dell'art. 467 c.c., in caso di premorte di un erede, subentrano per rappresentazione i suoi discendenti, quando si sono trovati in linea retta rispetto al defunto. Nel caso concreto, — figlia legittima di — è deceduta a Formia il 2 Persona_2 Persona_1
ottobre 2004, mentre il padre è deceduto soltanto il 24 gennaio 2020. Ne è derivato che gli unici eredi legittimi della defunta sono i figli e . Sul fondamento di tali presupposti il Pt_3 Parte_2 [...]
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Pt_2
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare per i motivi esposti nel presente atto la carenza di
legittimazione passiva nel presente giudizio di parte concludente e per l'effetto estrometterlo dal
giudizio de quo. Con vittoria delle spese e compensi professionali da porsi a carico del Pt_1
e da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e
[...]
non riscosso i secondi”.
Si sono costituiti e , i quali si sono riportati alle difese del loro Parte_2 Parte_3
dante causa e hanno così concluso: “… 1)rigettare la domanda formulata da Persona_1
poichè infondata in fatto ed in diritto;
2)rigettare ogni deduzione , domanda ed Parte_1
eccezione formulata dalla convenuta e che si ponga in contrasto con le domande Controparte_2
formulate dal defunto;
3)in accoglimento della domanda svolta dal Persona_1 Per_1
, dichiarare che gli appezzamenti di terreno siti in Gaeta, Loc.tà Arzano, censiti in Catasto al
[...]
foglio 19, particella n. 283 , estesa mq 220 e particella 963 sub 1 avente una superficie di mq 2.158 ,
graficamente individuata nel tipo di frazionamento allegato dall'attore, sono stati posseduti dal pagina 9 di 13 medesimo in via esclusiva a decorrere dal 1945 e, in precedenza dai genitori defunti senza alcuna
soluzione di continuità e come cosa propria per tutto il tempo occorrente per la maturazione della
prescrizione acquisitiva/usucapione. Per l'effetto : a) dichiarare che il e, per esso, Persona_1
gli odierni concludenti eredi , unitamente alle intervenute e (figlia e Controparte_4 CP_3
vedova del de cuius) sono esclusivi proprietari per sopravvenuta e maturata usucapione delle indicate
porzioni di terreno agricolo , site in Gaeta e distinte in catasto al foglio 19, particella n. 283 di mq 220
e particella 963 sub 1 per una superficie di mq 2.158 esterna alla recinzione esistente oltre la quale è
classificata corte opificio e secondo il tipo di frazionamento allegato dalla stessa parte attrice;
b)
ordinare al Conservatore dei RR. II. competente di provvedere alla conseguente trascrizione, con
esonero di responsabilità; c) riconoscere e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di
comodato intercorso fra il ed il per legittimo recesso del Persona_1 Parte_1
comodante e, per l'effetto, condannare il al rilascio in favore dei comparenti e delle Parte_1
sig.re e delle porzioni di terreno indicate al punto a); d) condannare Controparte_4 CP_3
parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa con aggravio di condanna
sanzionatoria determinata in via equitativa ex art. 96 cpc.”.
All'udienza del 14 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice e quelle degli eredi di meritano il Persona_1
rigetto, mentre devono accogliersi quelle della CP_1
Nella fattispecie che occupa è opportuno ricordare, sul piano giuridico, che in materia di usucapione il necessario equilibrio tra i valori contrapposti tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU — così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo — impone al giudice nazionale di adottare criteri particolarmente rigorosi nella valutazione, anche sotto il profilo probatorio,
della ricorrenza dei presupposti che legittimano l'acquisto originario della proprietà, destinato a prevalere sul titolo precedente (Cass. n. 20539 /2017). Rimane fermo, tuttavia, che la parte che invoca l'acquisto a titolo originario è soggetta alla regola della “preponderanza della prova” tipica del processo pagina 10 di 13 civile, e non al parametro dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” proprio del procedimento penale, posto che nel giudizio civile i valori in gioco sono paritari per entrambe le parti, mentre nel processo penale assumono natura e rilievo diversi (Cass. n. 3487 / 2019). Colui che chiede di accertare l'intervenuta acquisizione della proprietà per effetto dell'usucapione deve, in applicazione dell'art. 2697 c.c. (Cass.
n. 12984/2002), dimostrare la sussistenza dei requisiti del possesso, provando un comportamento continuativo, non interrotto e inequivocabilmente orientato a esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario (Cass. n. 11000/2001). Occorre, dunque, dimostrare di aver utilizzato il bene per i propri scopi o interessi in qualunque modo materialmente possibile, ossia esercitando la facoltà di godimento, oppure di aver compiuto atti che rivelino la volontà di disporre del bene, secondo modalità tipiche del proprietario, per l'intero periodo necessario alla maturazione dell'usucapione (Corte d'Appello Roma, sentenza n. 8389/2023).
Ciò premesso, nella fattispecie, dalla disamina degli atti di causa emerge che la proprietà delle particelle di terreno contestate risulta essere in capo alla un primo elemento è la visura CP_1
catastatale: da sola non sarebbe sufficienti ai fini indicati, ma la ha anche allegato CP_1
documentazione da cui si desume che la stessa ha versato nel corso del ventennio oneri connessi alla proprietà degli immobili, oggetto di questo giudizio, all'Agenzia delle Entrate;
tale documentazione,
nel suo complesso, non è stata smentita né dagli attori né dagli intervenienti. La proprietà della CP_1
è stata riconosciuta implicitamente, e sotto l'aspetto formale, sia dall'attore sia dagli intervenuti, che hanno diretto la domanda di usucapione verso di essa: i citati elementi, collegati alle visure ipotecarie e catastali prodotte addirittura dallo stesso attore, portano alla conclusione appena esposta. È, quindi,
accoglibile la domanda di rilascio dell'immobile.
La nota dell'Agenzia delle entrate allegata dal depositata il 9 aprile 2020 (allegato 2) non si Pt_1
comprende a cosa si riferisca e comunque riguarda aspetti fiscali che non incidono direttamente sull'oggetto delle richieste, che è di puro fatto (“animus” del possesso); ad ogni buon conto, i versamenti della società all'Agenzia sono precedenti e successivi a quelli allegati da parte attrice. Allo pagina 11 di 13 stesso modo, alcun elemento utile può ricavarsi dalla bolletta NE allegata sempre dall'attore che non contiene alcun riferimento specifico ai beni oggetto di causa.
Parimenti, la documentazione allegata dal (TT NE , contratto, etc) non dimostrano alcun Per_1
collegamento con i beni oggetto del giudizio.
A ciò, in ogni caso, deve aggiungersi che, pur a voler verificare la sussistenza dei presupposti dell'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in capo a una o all'altra parte che lo richiede, deve concludersi per l'assenza del presupposto fondante ossia il possesso pacifico ed ininterrotto del bene per oltre venti anni. Emerge chiaramente, dagli allegati, che, tra l'attore e gli intervenienti il possesso non è stato pacifico per le diverse dispute che hanno interessato le indicate parti, in particolare le discussioni fra il e il che lasciano però intatta la posizione della Per_1 Pt_1
La reiterata richiesta di ammissione di prove testimoniale non era accoglibile: se il possesso CP_1
non fosse stato ininterrotto e continuato per venti anni, sarebbe stato inutile ammettere una prova orale che nulla avrebbe potuto dimostrare specie riguardo all'elemento psicologico dell''”animus”: sul punto si richiamano “per relationem” le argomentazioni già espresse nell'ordinanza del 4 novembre 2022 alla quale integralmente ci si riporta: le successive osservazioni sul punto da parte dell'attore e degli intervenuti, costituiscono ripetizione con altre parole, di argomenti già affrontati. Tutto ciò, a questo punto, rende ormai superfluo e superato persino il richiamo alla mancata produzione della relazione notarile.
Infine, deve disporsi l'estromissione dal giudizio del qualificatosi non erede della de Controparte_5
cuius . Persona_2
Non può essere accolta la richiesta formulata circa condanna ex art.96 cpc, stante la carenza dei presupposti di cui alla citata norma, non vi sono gli elementi per ritenere che le ragioni poste a fondamento delle proprie pretese siano caratterizzate da mala fede o colpa grave per gli elementi forniti che attestano contenziosi pregressi tra le parti
Le altre questioni devono ritenersi assorbite. pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e degli intervenuti nei confronti della CP_1
soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del 20214 e al valore dichiarato.
Circa la posizione del , le spese possesso compensarsi per l'effettiva difficoltà a Controparte_5
individuare la sua posizione e anche perché è stata difficoltosa l'acquisizione, a suo tempo, di un documento ufficiale attestante o no la sua qualità di erede.
P.Q.M
-definitivamente pronunciando;
DISPONE
l'estromissione del Controparte_5
RIGETTA
le domande proposte da . Parte_1
RIGETTA
le domande proposte da , e . CP_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_3
ACCERTA
e dichiara l'illegittima occupazione dei terreni oggetto di causa da parte di e, per Parte_1
l'effetto, condanna il al rilascio immediato degli stessi. Parte_1
CO , , e , Parte_1 CP_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_3
in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali a favore della nella misura di € 5.077,00 CP_1
per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge. Dichiara nel resto la compensazione delle spese.
Cassino,
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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