Art. 32.
Nei carsi previsti dagli articoli precedenti e' sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.
Nei carsi previsti dagli articoli precedenti e' sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.