Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04302/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02105/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2105 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Solenne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Romana 51;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto protocollato al n. Cat. A12/2021/Imm/-OMISSIS-/Prot. int. INA.01-2022, adottato dal Vice Questore pro tempore della Provincia di Lodi, Ufficio immigrazione, notificato in data 6 giugno 2022 nei confronti del sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. RI NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto impugnato l’amministrazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza presentata dal ricorrente e volta ad ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno nell’ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare, di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020.
Il provvedimento considera che il referto ospedaliero, RMN Colonna Lombosacrale -Asst Gaetano NI, prodotto dal ricorrente per dimostrare la sua presenza in Italia in data antecedente al giorno 8 marzo 2020, secondo la previsione del citato art. 103, non è utilizzabile al fine indicato, poiché la nota dell’Asst Gaetano NI del 29/11/2021 palesa che "il nominativo riportato sul referto radiologico non abbia mai effettuato prestazioni di radiodiagnostica, né di altra specialità".
Il provvedimento precisa che proprio per la ragione indicata, la Prefettura di Lodi, con provvedimento del 3.12.2021, ha revocato il nulla osta precedentemente concesso, evidenziando che lo straniero non possedeva "ab origine" i requisiti per la presentazione della domanda di emersione.
Con più censure, il ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, che l’amministrazione non ha considerato altri elementi idonei a dimostrare la sua presenza in Italia al tempo cui si riferisce l’art. 103 cit., con conseguente difetto di istruttoria e carenza motivazionale.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, il provvedimento impugnato muove dalla revoca del nulla osta disposta dalla Prefettura di Lodi con determinazione del 3.12.2021; nondimeno, tale determinazione prefettizia non risulta impugnata dal ricorrente, sicché deve ritenersi consolidata.
Il decreto di inammissibilità impugnato integra una conseguenza dovuta della revoca del nulla osta, quale provvedimento lesivo necessariamente presupposto a quello ora contestato, sicché la consolidazione della revoca esclude la sussistenza di un interesse concreto ed attuale sotteso all’impugnazione, poiché l’eventuale annullamento non recherebbe alcun vantaggio giuridicamente rilevante al ricorrente, la cui regolarizzazione resterebbe preclusa dalla revoca del nulla osta, ormai definitiva.
La considerazione delle complessive condizioni di vita riferibili al ricorrente conduce a compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
RI NA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NA | RI SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.