Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’-OMISSIS-, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. e quale delegata del Condominio di fatto -OMISSIS-, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via A. Vecchi, 193;
contro
Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Norcia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
delle note della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, inviate a mezzo pec in pari data, con le quali viene affermato che il vincolo denominato “immobile NORCIA (PG) MURA URBICHE” ed apposto con decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria del -OMISSIS- non grava indistintamente su tutte le particelle catastali perimetrali indicate nel decreto, ma solo su quelle singole porzioni autonome, perché censite in subalterno, ed anche con riferimento al subalterno impegnato il vincolo deve intendersi parziale in quanto riferito alla sola muratura rappresentata dalle -OMISSIS- nella misura in cui interferiscono anche solo su un lato con la struttura vincolata, nonché per l’annullamento di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato;
nonché per l’accertamento della circostanza che il decreto a firma del Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura) per l’Umbria n. -OMISSIS- riguarda per intero le particelle censite al NCEU del Comune di Norcia al foglio -OMISSIS-, particelle-OMISSIS-, di cui è comproprietaria la ricorrente e comunque per l’accertamento definitivo ed erga omnes della natura, entità ed estensione del vincolo denominato “immobile NORCIA MURA URBICHE” in quanto gravante per intero su tutte le particelle di ogni proprietario contemplato nel decreto di vincolo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 24 novembre 2025,
per l’annullamento del decreto del dirigente del Servizio ricostruzione privata dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria del -OMISSIS-, successivamente comunicato all’interessata, con il quale è stato concesso alla ricorrente, anche quale delegata del Condominio di fatto -OMISSIS-, il contributo per la ricostruzione di cui al d.l. n. 189 del 2016 ed al Testo Unico Ricostruzione nell’importo di € 1.832,904,64 IVA inclusa, anziché in quello, più elevato, conseguente alla maggiorazione, dovuta e non applicata, di cui all’art. 6, comma 2, dell’Ordinanza commissariale n. -OMISSIS-, nonché per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti del Ministero della cultura già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria, del Ministero della cultura e del Comune di Norcia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa NI RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo l’odierna ricorrente, che agisce in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., ha gravato le note della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria del -OMISSIS- e del -OMISSIS- con le quali l’Amministrazione ha riscontrato le richieste di chiarimenti da parte del Segretario regionale per l’Umbria e della stessa ricorrente in merito all’esatta delimitazione del vincolo apposto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 42 del 2004, sull’immobile denominato “Mura Urbiche” con decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria del -OMISSIS-.
2. La questione è sorta nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di contribuzione per un intervento edilizio di miglioramento sismico ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata per gli eventi sismici verificatisi dall’agosto 2016 di cui all’ordinanza commissariale n. -OMISSIS-.
2.1. L’odierna ricorrente riferisce di essere comproprietaria e delegata alla ricostruzione di una unità strutturale, inserita all’interno delle -OMISSIS- e censito al C.F. del Comune di Norcia al foglio -OMISSIS-, particelle -OMISSIS-, subalterni 10,13, 14, e 631, subalterni 7, 8 e 9. Per l’immobile, danneggiato dal sisma del 2016 (interessato da ordinanza di totale inagibilità n. 797 del 27 novembre 2016) e che deve essere oggetto di recupero sismico in quanto interessato da scheda AEDES di iniziativa pubblica con esito (E), è stata avanzata richiesta di contributo (R.C.R.) con istanza del 1° dicembre 2022.
2.2. Con decreto del -OMISSIS-, la Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria dichiarava di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) e d) del d.lgs. n. 42 del 2024, l’immobile denominato “Norcia (PG) – Mura Urbiche”, nella cui declaratoria risultano comprese le particelle -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-.
2.3. Nell’ambito del procedimento volto alla concessione del contributo insorgeva un contrasto tra i proprietari e l’USR sull’effettiva estensione e portata del vincolo gravante sull’immobile, posto che nella presentazione della pratica contributiva l’immobile era stato individuato come interamente vincolato in ragione di quanto espresso nel decreto di vincolo e su tale presupposto era stata impostata l’intera pratica ricostruttiva e di recupero del bene nel suo complesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 1, Testo unico ricostruzione, atteso che l’incremento al costo parametrico in quota minima garantita di cui alla O.C. n. 116/2021, art. 6, comma 2 [ rectius art. 94 O.C. n. 130 del 2022], è escluso nel caso di “vincoli parziali”, che riguardino quindi singole parti dell’edificio.
2.4. In costanza di detto procedimento la competente Soprintendenza si è espressa più volte, da ultimo con le note gravate con il ricorso introduttivo, ritenute illegittime per:
- violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 14, comma 6, del d.lgs. 42 del 2004 e 47, comma 2, lett. b, del d.p.c.m. del 2 dicembre 1969 n. 169, incompetenza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. cod. civ. come applicabili all’interpretazione degli atti amministrativi, sotto plurimi profili;
- eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione.
2.5. La ricorrente ha, altresì, proposto azione per l’accertamento definitivo ed erga omnes della natura, entità ed estensione del vincolo denominato “Norcia (PG) – Mura Urbiche”, di cui al decreto n. -OMISSIS- in quanto gravante per intero su tutte le particelle di ogni proprietario contemplato nel decreto di vincolo.
3. Si sono formalmente costituiti per resistere in giudizio il Ministero della cultura ed il Comune di Norcia.
4. Con atto notificato e depositato il 24 novembre 2025 la ricorrente ha presentato motivi aggiunti per l’annullamento del decreto del dirigente del Servizio ricostruzione privata dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria del -OMISSIS-, di concessione del contributo alla ricostruzione, nonché per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti del Ministero della cultura già impugnati con il ricorso introduttivo. La ricorrente lamenta che il sopravvenuto decreto abbia riconosciuto all’-OMISSIS-, anche quale delegata del Condominio di fatto via -OMISSIS--via -OMISSIS-, il contributo per la ricostruzione di cui al d.l. n. 189 del 2016 ed al Testo unico ricostruzione nell’importo di € 1.832,904,64, IVA inclusa, anziché in quello, più elevato, conseguente alla maggiorazione, dovuta e non applicata, di cui all’art. 6, comma 2, dell’ordinanza commissariale n. -OMISSIS-. Pertanto, richiamate integralmente le censure proposte con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha introdotto un ulteriore motivo in diritto per: violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 6, comma 2, dell’ordinanza commissariale -OMISSIS-, omessa e/o errata valutazione dei presupposti.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Umbria - Ufficio speciale ricostruzione Umbria.
Con successiva memoria, la difesa regionale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per carenza di legittimazione attiva e violazione del contraddittorio, argomentando poi nel merito circa l’infondatezza delle censure attoree.
6. Con memoria di replica depositata in vista della trattazione il Ministero ha rilevato l’infondatezza del ricorso introduttivo, sollevando dubbi in sull’ammissibilità dello stesso sotto il profilo della sussistenza dell’interesse a ricorrere.
7. La parte ricorrente ha replicato rispetto alle eccezioni, ribadendo di essere comproprietaria e delegata dal condominio di fatto, pertanto legittimata in qualità di comproprietaria ad adottare tutte le iniziative giudiziarie ritenute opportune che trovano fondamento nel diritto di proprietà e portatrice, in forza di conferito mandato senza rappresentanza, dell’interesse collettivo al corretto espletamento della pratica ricostruttiva.
8. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il Collegio ha rilevato la tardività della memoria di replica del Comune di Norcia nonché la possibile inammissibilità dei motivi aggiunti, in considerazione del fatto che il contributo liquidato corrisponde a quanto richiesto dall’istante con la novazione della domanda del 2025. Uditi per le parti i difensori, come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In limine litis , come da rilievo in sede di discussione, deve essere dichiarata l’inutilizzabilità della memoria di replica depositata da Comune di Norcia e Ministero della cultura in data 7 gennaio 2026, oltre il termine perentorio di 20 giorni liberi di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
10. Il ricorso ed i motivi aggiunti si presentano inammissibili per una pluralità di motivi di seguito illustrati.
10.1. In primo luogo, risulta fondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla Regione Umbria.
L’-OMISSIS-, come detto, agisce in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. in qualità di comproprietaria dell’immobile oggetto dell’istanza di contribuzione ed interessato dal vincolo culturale di cui al decreto del -OMISSIS- (in particolare, comproprietaria, per 1/6 ciascuna, delle unità immobiliari identificate al catasto fabbricati al foglio -OMISSIS- particelle -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, oltre alla -OMISSIS- relativa alle parti comuni). La ricorrente dichiara, altresì, di agire « quale delegata del condominio di fatto di Via -OMISSIS---OMISSIS- » composto, oltre che dalle predette porzioni immobiliari in comproprietà con i sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, anche da una quarta unità immobiliare, identificata al catasto fabbricati al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS- e particella -OMISSIS- di proprietà esclusiva del sig. -OMISSIS-.
Come noto, l’art. 40 cod. proc. amm. richiede che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l’esistenza della procura speciale. Nel caso che occupa, agli atti di causa non risulta alcuna procura speciale rilasciata in favore dell’-OMISSIS- dai citati sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. Né possono in alcun modo supplire le procure speciali dagli stessi rilasciate (depositate in calce al verbale di assemblea straordinaria del condominio di fatto del 20 ottobre 2022) ai fini della presentazione dell’istanza di contributo, riguardante esclusivamente l’ambito delle procedure amministrative finalizzate appunto alla richiesta di erogazione del contributo post-sisma.
Come anche recentemente ribadito dall’Adunanza Plenaria, «[u]n giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto difetta l’indispensabile nesso giuridico fra il ricorso ed il titolare della relativa situazione giuridica: l’erroneo conferimento dello jus postulandi determina la nullità della procura e, a valle, l’inevitabile inammissibilità del ricorso. ... nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito): è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale » (C.d.S., A.P., 2 ottobre 2025, n. 11).
Per tale motivo il ricorso ed i motivi aggiunti si presentano inammissibili in parte qua .
10.2. Da quanto sopra discende, tuttavia, un’ulteriore conseguenza in rito, anch’essa eccepita dalla difesa regionale.
Deve, difatti, convenirsi con la difesa regionale circa la dedotta violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. per mancata notifica tanto del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato.
Controinteressati nel caso che occupa risultano essere proprio i sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- che, per quanto attiene al ricorso introduttivo, potrebbero avere un interesse contrario rispetto al richiesto accertamento di una maggiore estensione del vincolo culturale sull’immobile di cui sono rispettivamente comproprietari e proprietario esclusivo, anche in ragione dei maggiori oneri amministrativi che l’estensione del vincolo potrebbe comportare. Ancor più evidente di presenta la posizione di controinteresse rispetto alla richiesta di annullamento del decreto del dirigente delegato del Servizio ricostruzione privata n. -OMISSIS-, provvedimento di concessione del contributo di cui gli stessi risultano beneficiari in quanto proprietario/comproprietari delle particelle interessate, gravato con atto per motivi aggiunti, annullamento non richiesto in parte qua .
10.3. Il ricorso per motivi aggiunti si presenta, altresì, inammissibile per carenza di interesse, come rilevato in sede di discussione.
Emerge pacificamente dagli atti di causa che la richiesta di contributo n. -OMISSIS-, acquisita al prot. n. -OMISSIS-, è stata ripresentata e integrata con successiva R.C.R. in variante, istanza n. -OMISSIS-, acquisita al prot. USR n. -OMISSIS-, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata e delle disposizioni di maggior favore introdotte dall’O.C. n. -OMISSIS-. In allegato alla R.C.R. in variante di cui sopra, il tecnico incaricato ha trasmesso l’ulteriore documentazione inerente all’intervento sull’edificio in oggetto, corredata dal calcolo del contributo asseverato ed attestato sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge, senza richiesta di applicazione dell’incremento minimo oggetto di contestazione, ma con richiesta di altri incrementi come dettagliati nell’elaborato “SP.12_elementi per richiesta incrementi percentuali di contributo”.
La somma concessa quale contributo con il decreto n. 648 del 2025 corrisponde esattamente a quella determinata dal professionista incaricato nella richiamata istanza in variante.
Né può diversamente opinarsi alla luce delle deduzioni di parte ricorrente che, in sede di discussione, ha evidenziato che la quantificazione del contributo assentibile sarebbe avvenuta a seguito della sollecitazione della struttura commissariale la quale, non ritenendo ammissibile la maggiorazione afferente al vincolo, ha chiesto la riduzione degli interventi edilizi e la quantificazione del contributo stesso. Non risulta difatti smentito che nella riformulazione dell’istanza l’odierna ricorrente abbia di fatto rinunciando al riconoscimento della maggiorazione del 30% derivante dal vincolo integrale, ai sensi dell’art. 94 del T.U. ricostruzione privata (O.C. n. 130 del 2022), e che il contributo erogato copra il costo degli interventi da eseguire per il ripristino dell’agibilità e del danno subito dagli eventi sismici.
11. Per quanto esposto, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente in favore della Regione Umbria; le spese possono essere compensate con le restanti Amministrazioni costituite stante l’assenza di scritti difensivi utilizzabili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna la ricorrente. alla refusione delle spese di giudizio in favore della Regione Umbria, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad oneri ed accessori di legge; spese compensate con le restanti Amministrazioni costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le altre persone fisiche citate in motivazione.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER UN, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NI RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RR | ER UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.