CASS
Sentenza 16 febbraio 2022
Sentenza 16 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2022, n. 5442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5442 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IC nato il [...] avverso la sentenza del 01/09/2020 del GIUDICE DI PACE di FERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Giudice di Pace di Fermo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5442 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 18/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Fermo dichiarava AN HI colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998 e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 3.500 di ammenda. 2. Ricorre per cassazione il difensore di AN HI deducendo mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato. La motivazione dava soltanto atto dei dati probatori acquisiti, ma non esplicitava i passaggi seguiti dal Giudice per giungere all'affermazione di responsabilità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Giovanni Di Leo, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il Giudice di Pace, dopo avere dato atto della "copiosa documentazione" acquisita, ivi compresa quella prodotta ,dalla difesa, si limita ad affermare che: "il reato contestato deve ritenersi compiutamente configurato e corroborato dai dati probatori acquisiti, imponendosi, pertanto, declaratoria di penale responsabilità del prevenuto". Si tratta, con ogni evidenza, di motivazione apparente, atteso che nessun riferimento alla documentazione acquisita viene fatto per spiegare per quale motivo il reato contestato era sussistente. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Fermo in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Fermo, in diversa persona fisica. Così deciso il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore AC R c hi Il Presidente EF MO
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Giudice di Pace di Fermo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5442 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 18/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Fermo dichiarava AN HI colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998 e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 3.500 di ammenda. 2. Ricorre per cassazione il difensore di AN HI deducendo mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato. La motivazione dava soltanto atto dei dati probatori acquisiti, ma non esplicitava i passaggi seguiti dal Giudice per giungere all'affermazione di responsabilità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Giovanni Di Leo, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il Giudice di Pace, dopo avere dato atto della "copiosa documentazione" acquisita, ivi compresa quella prodotta ,dalla difesa, si limita ad affermare che: "il reato contestato deve ritenersi compiutamente configurato e corroborato dai dati probatori acquisiti, imponendosi, pertanto, declaratoria di penale responsabilità del prevenuto". Si tratta, con ogni evidenza, di motivazione apparente, atteso che nessun riferimento alla documentazione acquisita viene fatto per spiegare per quale motivo il reato contestato era sussistente. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Fermo in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Fermo, in diversa persona fisica. Così deciso il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore AC R c hi Il Presidente EF MO