CASS
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2025, n. 35899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35899 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 35899 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 30/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28.10.2024 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. avanzata da DI AT diretta alla riparazione dell'ingiusta detenzione, subita in regime di custodia cautelare in ,t carcere, peraltro ki regime gt art. 41 bis o.p., dal 30.7.2015 al 10.4.2018 (pari a 985 giorni), in esecuzione dell'ordinanza datata 30.3.2015 emessa dal GI del locale Tribunale, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 e art. 7 I. n. 203 del 1991; artt. 81, 110, 61 n. 2 cod.pen., art. 2, 4 dl. n. 895 del 1967, art. 23 comma 1, 3, 4 d.l. n. 110 del 1975, art. 7 I. n. 203 del 1991 (omicidio aggravato, commesso in concorso/ in danno di NI FO). Quanto al merito, con sentenza del 10.4.2018 la Corte d'Assise di Catanzaro lo assolveva dai reati contestatigli per non aver commesso il fatto;
con sentenza dell'1.4.2021, irrevocabile il 5.7.2022, la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro confermava la predetta sentenza che diveniva irrevocabile a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla Procura Generale di Catanzaro. 1.1. Il giudice della riparazione ha rigettato la domanda, ritenendo sussistente la condotta ostativa dell'indagato, concretatasi nell'incontro avvenuto e documentato in data 17.9.2011, alle ore 10 e 48, tra DI AT e LI RO, soggetto coindagato per il medesimo fatto, caratterizzato da modalità e cautele sospette, per di più svoltosi il giorno prima dell'omicidio di NI FO. Ha altresì valutato la circostanza che il DI é stato latitante all'atto di esecuzione della misura per quattro mesi. 2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, DI AT / deducendo un motivo di seguito enunciato nei limi strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. Att., cod. proc. pen. Con detto motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e la mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Si assume che il giudice della riparazione ritenuto la colpa grave del DI fondandola su 1) la partecipazione ad un incontro con il LI il giorno prima dell'omicidio del NI;
2) lo stato di latitanza all'atto di esecuzione della misura. A.6iguardo si rileva che il materiale probatorio su cui é intervenuta la sentenza assolutoria é sostanzialmente il medesimo in relazione al quale veniva ritenuta la 2 gravità indiziaria a carico del DI, con conseguente emissione della misura cautelare, e che il tema centrale, diversamente valutato, é dunque quello del riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia TO che i giudici del merito ritenevano probatoriamente inconsistenti rispetto al fatto reato contestato. Si argomenta altresì che tale discrasia tra la valutazione del giudice della misura e quella del giudice di merito non possa certamente essere addebitabile al DI Da ma deriva invece da un'errata valutazione ab originèidèl GI sulla legittimità e consistenza del riscontro individuato. In particolare ) non vi era alcuna indicazione che detto incontro fosse immediatamente e logicamente correlabile all'omicidio avvenuto il giorno dopo e tale mancanza di connessione era immediatamente percepibile prima dell'applicazione della misura. Si rileva quindi che l'errore di valutazione del GI non é in alcun modo addebitabile a colpa grave del DI alla luce dell'assoluta neutralità del dato investigativo dell'incontro. Anche a voler considerare la condotta del DI, si rileva che la frequentazione di soggetti poi coinvolti in fatti reato non assume di per sé rilevanza, se non emergono elementi che possano direttamente correlare dette frequentazioni allo specifico fatto reato contestato. Inoltre LI RO risultava essere in rapporto di parentela con il DI, essendo la moglie del ricorrente cugina del coimputato, sicché già tale circostanza ne giustificava la frequentazione. Quanto al fatto che il DI si fosse reso irreperibile all'atto di esecuzione della misura, alla luce della giurisprudenza di legittimità, si tratta di elemento che di per sé non é integrativo della colpa grave. Inoltre l'ordinanza impugnata ignora completamente la condotta 4 .~ -, 7 4 tt A Ct I t 17 £ t, T/z- t l'o 17/ successiva all'applicazione della misur;
TI - qùale—hón---g- eràfi__mitato a negare l'addebito ma aveva chiesto un confronto sia con TO che con LI, atto istruttorio che i se disposto/ avrebbe evitato il protrarsi della detenzione. In via gradata si rileva che l'ordinanza impugnata non ha tenuto in minima considerazione l'ipotesi di una c.d. colpa lieve ed inoltre non si é dato conto dell'incidenza della condotta nella causazione del provvedimento restrittivo della libertà personale. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità 9 in subordine /rigettarsi il ricorso. 4, 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Giova premettere che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è .tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sez. U., n. 51779 del 28 novembre 2013, Rv. 257606). L' art. 314, comma 1, cod.proc.pen. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave" In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto Qatg Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerunnque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U. n. 43 del 13.12.1995, Rv. 203637). Deve altresì rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta 4 detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico;
il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, 27/05/2010, n.32383, RV. 247664). 2. Fatte queste premesse, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi dianzi enunciati. Ed invero, la Corte territoriale, dopo aver enucleato il compendio probatorio posto a fondamento del titolo cautelare, in larga parte basato sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TO AF, ha nuovamente analizzato tale compendio all'esito della sentenza assolutoria della Corte d'assise di Catanzaro che ha assolto il DI dai reati contestatigli, ritenendo la chiamata in correità - del TO, oltre che generica, priva di riscontri oggettivi ed in conclusione ambigui gli elementi di prova a sostegno della partecipazione del DI all'omicidio di NI FO. Così epurate le emergenze processuali alla luce del giudizio assolutorio, la Corte di merito ha quindi individuato quale condotta ritenuta, ostativa l'incontro tE • t I . A'-7 dell'istante in data 17.9.2011 con LI RO, che / no r 'escluso -díTgiudice della cognizione, pur se valutato non univocamente ascrivibile alla preordinazione del progetto omicidiario ai danni di NI FO, nell'ottica ex ante del giudice della cautela, è stato esaminato non già isolatamente bensì nella sua collocazione cronologica e logica in quanto tenutosi proprio il giorno prima dell'omicidio. Detto incontro,avvenuto e documentato alle ore 10 e 48, era connotato da peculiari cautele e precauzioni, ovvero evitando contatti diretti tra i due partecipanti, utilizzando come mediatore il gestore del bar, e lasciando i telefoni cellulari sul davanzale di una finestra per poi allontanarsi per parlare, e ciò con il chiaro intento di evitare di essere intercettati, modalità queste che hanno peraltro caratterizzato anche gli incontri che nell'immediatezza sono seguiti, avvenuti anche questi con soggetti poi risultati imputati e condannati per il medesimo fatto onnicidiario. Ebbene tale condotta x correttamente è stato ritenuta dalla Corte territoriale v A, quantomeno tcpme. condotta di frequentazione ambigua e sinergica rispetto alla 5 etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, il 30.9.2025 detenzione, in applicazione del principio secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez 4 n.850 del 28/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565). Oltre a tale condotta, la Corte territoriale ha altresì valorizzato lo stato di latitanza del DI, protrattosi per quattro mesi, che di per sé integrerebbe una condotta di colpa grave. A riguardo, se non può sottacersi che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione dell'imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi alla latitanza non costituisce di per sé elemento per l'individuazione della colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 39529 del 09/05/2014, Rv. 261404), tuttavia tale condotta nella specie si salda e va letta unitamente all'altra condotta esaminata e ciò nell'ottica dell'idoneità a trarre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla configurabilità dell'illecito penale con rapporto di causa ad effetto. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
PQM
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 35899 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 30/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28.10.2024 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. avanzata da DI AT diretta alla riparazione dell'ingiusta detenzione, subita in regime di custodia cautelare in ,t carcere, peraltro ki regime gt art. 41 bis o.p., dal 30.7.2015 al 10.4.2018 (pari a 985 giorni), in esecuzione dell'ordinanza datata 30.3.2015 emessa dal GI del locale Tribunale, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 e art. 7 I. n. 203 del 1991; artt. 81, 110, 61 n. 2 cod.pen., art. 2, 4 dl. n. 895 del 1967, art. 23 comma 1, 3, 4 d.l. n. 110 del 1975, art. 7 I. n. 203 del 1991 (omicidio aggravato, commesso in concorso/ in danno di NI FO). Quanto al merito, con sentenza del 10.4.2018 la Corte d'Assise di Catanzaro lo assolveva dai reati contestatigli per non aver commesso il fatto;
con sentenza dell'1.4.2021, irrevocabile il 5.7.2022, la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro confermava la predetta sentenza che diveniva irrevocabile a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla Procura Generale di Catanzaro. 1.1. Il giudice della riparazione ha rigettato la domanda, ritenendo sussistente la condotta ostativa dell'indagato, concretatasi nell'incontro avvenuto e documentato in data 17.9.2011, alle ore 10 e 48, tra DI AT e LI RO, soggetto coindagato per il medesimo fatto, caratterizzato da modalità e cautele sospette, per di più svoltosi il giorno prima dell'omicidio di NI FO. Ha altresì valutato la circostanza che il DI é stato latitante all'atto di esecuzione della misura per quattro mesi. 2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, DI AT / deducendo un motivo di seguito enunciato nei limi strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. Att., cod. proc. pen. Con detto motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e la mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Si assume che il giudice della riparazione ritenuto la colpa grave del DI fondandola su 1) la partecipazione ad un incontro con il LI il giorno prima dell'omicidio del NI;
2) lo stato di latitanza all'atto di esecuzione della misura. A.6iguardo si rileva che il materiale probatorio su cui é intervenuta la sentenza assolutoria é sostanzialmente il medesimo in relazione al quale veniva ritenuta la 2 gravità indiziaria a carico del DI, con conseguente emissione della misura cautelare, e che il tema centrale, diversamente valutato, é dunque quello del riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia TO che i giudici del merito ritenevano probatoriamente inconsistenti rispetto al fatto reato contestato. Si argomenta altresì che tale discrasia tra la valutazione del giudice della misura e quella del giudice di merito non possa certamente essere addebitabile al DI Da ma deriva invece da un'errata valutazione ab originèidèl GI sulla legittimità e consistenza del riscontro individuato. In particolare ) non vi era alcuna indicazione che detto incontro fosse immediatamente e logicamente correlabile all'omicidio avvenuto il giorno dopo e tale mancanza di connessione era immediatamente percepibile prima dell'applicazione della misura. Si rileva quindi che l'errore di valutazione del GI non é in alcun modo addebitabile a colpa grave del DI alla luce dell'assoluta neutralità del dato investigativo dell'incontro. Anche a voler considerare la condotta del DI, si rileva che la frequentazione di soggetti poi coinvolti in fatti reato non assume di per sé rilevanza, se non emergono elementi che possano direttamente correlare dette frequentazioni allo specifico fatto reato contestato. Inoltre LI RO risultava essere in rapporto di parentela con il DI, essendo la moglie del ricorrente cugina del coimputato, sicché già tale circostanza ne giustificava la frequentazione. Quanto al fatto che il DI si fosse reso irreperibile all'atto di esecuzione della misura, alla luce della giurisprudenza di legittimità, si tratta di elemento che di per sé non é integrativo della colpa grave. Inoltre l'ordinanza impugnata ignora completamente la condotta 4 .~ -, 7 4 tt A Ct I t 17 £ t, T/z- t l'o 17/ successiva all'applicazione della misur;
TI - qùale—hón---g- eràfi__mitato a negare l'addebito ma aveva chiesto un confronto sia con TO che con LI, atto istruttorio che i se disposto/ avrebbe evitato il protrarsi della detenzione. In via gradata si rileva che l'ordinanza impugnata non ha tenuto in minima considerazione l'ipotesi di una c.d. colpa lieve ed inoltre non si é dato conto dell'incidenza della condotta nella causazione del provvedimento restrittivo della libertà personale. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità 9 in subordine /rigettarsi il ricorso. 4, 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Giova premettere che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è .tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sez. U., n. 51779 del 28 novembre 2013, Rv. 257606). L' art. 314, comma 1, cod.proc.pen. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave" In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto Qatg Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerunnque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U. n. 43 del 13.12.1995, Rv. 203637). Deve altresì rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta 4 detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico;
il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, 27/05/2010, n.32383, RV. 247664). 2. Fatte queste premesse, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi dianzi enunciati. Ed invero, la Corte territoriale, dopo aver enucleato il compendio probatorio posto a fondamento del titolo cautelare, in larga parte basato sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TO AF, ha nuovamente analizzato tale compendio all'esito della sentenza assolutoria della Corte d'assise di Catanzaro che ha assolto il DI dai reati contestatigli, ritenendo la chiamata in correità - del TO, oltre che generica, priva di riscontri oggettivi ed in conclusione ambigui gli elementi di prova a sostegno della partecipazione del DI all'omicidio di NI FO. Così epurate le emergenze processuali alla luce del giudizio assolutorio, la Corte di merito ha quindi individuato quale condotta ritenuta, ostativa l'incontro tE • t I . A'-7 dell'istante in data 17.9.2011 con LI RO, che / no r 'escluso -díTgiudice della cognizione, pur se valutato non univocamente ascrivibile alla preordinazione del progetto omicidiario ai danni di NI FO, nell'ottica ex ante del giudice della cautela, è stato esaminato non già isolatamente bensì nella sua collocazione cronologica e logica in quanto tenutosi proprio il giorno prima dell'omicidio. Detto incontro,avvenuto e documentato alle ore 10 e 48, era connotato da peculiari cautele e precauzioni, ovvero evitando contatti diretti tra i due partecipanti, utilizzando come mediatore il gestore del bar, e lasciando i telefoni cellulari sul davanzale di una finestra per poi allontanarsi per parlare, e ciò con il chiaro intento di evitare di essere intercettati, modalità queste che hanno peraltro caratterizzato anche gli incontri che nell'immediatezza sono seguiti, avvenuti anche questi con soggetti poi risultati imputati e condannati per il medesimo fatto onnicidiario. Ebbene tale condotta x correttamente è stato ritenuta dalla Corte territoriale v A, quantomeno tcpme. condotta di frequentazione ambigua e sinergica rispetto alla 5 etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma, il 30.9.2025 detenzione, in applicazione del principio secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez 4 n.850 del 28/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565). Oltre a tale condotta, la Corte territoriale ha altresì valorizzato lo stato di latitanza del DI, protrattosi per quattro mesi, che di per sé integrerebbe una condotta di colpa grave. A riguardo, se non può sottacersi che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione dell'imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi alla latitanza non costituisce di per sé elemento per l'individuazione della colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 39529 del 09/05/2014, Rv. 261404), tuttavia tale condotta nella specie si salda e va letta unitamente all'altra condotta esaminata e ciò nell'ottica dell'idoneità a trarre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla configurabilità dell'illecito penale con rapporto di causa ad effetto. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
PQM