CASS
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 8112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8112 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN OR XA nato in [...] [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 04/07/2024 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale Luigi Giordano ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe ha parzialmente riformato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino emessa in data 27/07/2023, riqualificando i fatti in termini di rapina impropria consumata (e non tentata). 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, il quale lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. avendo il giudice di appello, nonostante l'identità della pena irrogata, qualificando il fatto come rapina impropria consumata, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius derivando da detta Penale Sent. Sez. 2 Num. 8112 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 14/01/2025 riqualificazione giuridica, l'impossibilità per l'imputato di vedere sospeso ex art. 656, comma 5 cod. proc. pen. l'ordine di carcerazione ostandovi, in ragione della disposizione di cui al successivo comma 9, il titolo del reato. Sostiene il ricorrente che nell'area del divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., rientrerebbe anche il trattamento penitenziario sostanzialmente peggiorativo ovvero quello che esclude l'applicazione di benefici all'interno dell'esecuzione penale. 3. Con il secondo motivo la difesa si duole della diversa qualificazione giuridica deducendo la mancanza di prova dell'impossessamento del bene (denaro) da parte dell'imputato, circostanza che avrebbe dovuto condurre la Corte a ritenere integrato il delitto di furto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato. 2. Va precisato che la diversa qualificazione giuridica del fatto non ha comportato l'irrogazione di una pena più grave rispetto a quella inflitta all'imputato dal giudice di prime cure, sicché non può riconoscersi la violazione del divieto di reformatio in peius eccepita in questa sede. E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo il quale il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata (Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, Rv. 276125; Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Rv. 278143; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026). Per ciò che attiene, poi, agli asseriti riflessi negativi in sede esecutiva, questa Corte ha puntualizzato che, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario e ciò in quanto il divieto riguarda solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto e dunque la specie e la quantità della pena (Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Rv. 273923; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025). 3. A proposito della indubbia correttezza della riqualificazione giuridica dei fatti, rileva il éollegio che nello stesso capo di imputazione la descrizione del furto e della immediatamente conseguente resistenza si sono snodati in un contesto di sostanziale flagranza, ponendosi l'azione violenta quale strumentalmente correlata alla esigenza di sottrarsi all'arresto; il che, evidentemente, integra proprio i presupposti della rapina impropria, secondo gli approdi ormai da tempo consolidati cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte. 7 Ciò che conta ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria consumata ( e non tentata ) è che la violenza o minaccia siano esercitati mentre è in atto non già la sottrazione ma "l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso l'azione difensiva privata o repressiva pubblica" (Sez. 2, n. 3721 del 18/05/1990, Rv. 186764; Sez. 2, n. 30775 del 2023 7 n.rn.; Sez. 2, n. 18108 del 2024,n.m.). Le Sezioni Unite EI (n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153), nell'affermare che "e' configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità" hanno rimarcato che il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento "ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui". Di siffatti criteri la sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione, avendo ravvisato la fattispecie di rapina impropria consumata in presenza dell'avvenuta sottrazione di beni (euro 10 rinvenuti nella tasca dei pantaloni dell'imputato) e la condotta violenta attuata dall'imputato nei confronti degli operanti, intesa a assicurarsi il possesso del compendio furtivo e l'impunità (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 Così deciso il 14/01/2025
udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale Luigi Giordano ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe ha parzialmente riformato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino emessa in data 27/07/2023, riqualificando i fatti in termini di rapina impropria consumata (e non tentata). 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, il quale lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. avendo il giudice di appello, nonostante l'identità della pena irrogata, qualificando il fatto come rapina impropria consumata, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius derivando da detta Penale Sent. Sez. 2 Num. 8112 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 14/01/2025 riqualificazione giuridica, l'impossibilità per l'imputato di vedere sospeso ex art. 656, comma 5 cod. proc. pen. l'ordine di carcerazione ostandovi, in ragione della disposizione di cui al successivo comma 9, il titolo del reato. Sostiene il ricorrente che nell'area del divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., rientrerebbe anche il trattamento penitenziario sostanzialmente peggiorativo ovvero quello che esclude l'applicazione di benefici all'interno dell'esecuzione penale. 3. Con il secondo motivo la difesa si duole della diversa qualificazione giuridica deducendo la mancanza di prova dell'impossessamento del bene (denaro) da parte dell'imputato, circostanza che avrebbe dovuto condurre la Corte a ritenere integrato il delitto di furto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato. 2. Va precisato che la diversa qualificazione giuridica del fatto non ha comportato l'irrogazione di una pena più grave rispetto a quella inflitta all'imputato dal giudice di prime cure, sicché non può riconoscersi la violazione del divieto di reformatio in peius eccepita in questa sede. E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo il quale il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata (Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, Rv. 276125; Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Rv. 278143; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026). Per ciò che attiene, poi, agli asseriti riflessi negativi in sede esecutiva, questa Corte ha puntualizzato che, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario e ciò in quanto il divieto riguarda solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto e dunque la specie e la quantità della pena (Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Rv. 273923; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025). 3. A proposito della indubbia correttezza della riqualificazione giuridica dei fatti, rileva il éollegio che nello stesso capo di imputazione la descrizione del furto e della immediatamente conseguente resistenza si sono snodati in un contesto di sostanziale flagranza, ponendosi l'azione violenta quale strumentalmente correlata alla esigenza di sottrarsi all'arresto; il che, evidentemente, integra proprio i presupposti della rapina impropria, secondo gli approdi ormai da tempo consolidati cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte. 7 Ciò che conta ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria consumata ( e non tentata ) è che la violenza o minaccia siano esercitati mentre è in atto non già la sottrazione ma "l'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso l'azione difensiva privata o repressiva pubblica" (Sez. 2, n. 3721 del 18/05/1990, Rv. 186764; Sez. 2, n. 30775 del 2023 7 n.rn.; Sez. 2, n. 18108 del 2024,n.m.). Le Sezioni Unite EI (n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153), nell'affermare che "e' configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità" hanno rimarcato che il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento "ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui". Di siffatti criteri la sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione, avendo ravvisato la fattispecie di rapina impropria consumata in presenza dell'avvenuta sottrazione di beni (euro 10 rinvenuti nella tasca dei pantaloni dell'imputato) e la condotta violenta attuata dall'imputato nei confronti degli operanti, intesa a assicurarsi il possesso del compendio furtivo e l'impunità (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 Così deciso il 14/01/2025