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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina
Terza Sezione Civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. Dott.ssa
Francesca Starvaggi, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1103 del registro generale 2024
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.07.1954 e (C.F. , nata Parte_2 C.F._2
a Santa CE (Brasile) il 28.04.2000, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Felice Panebianco (C.F. ) del Foro di C.F._3
Messina e presso il Suo studio elettivamente domiciliati,
Ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Sig. Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina e presso i Suoi uffici domiciliato ope legis,
Resistente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
pro tempore, con sede in , Via Col. Mastroeni n. 1, Controparte_2
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 15.03.2024, gli odierni ricorrenti, come in epigrafe indicati, adivano l'intestato Tribunale, convenendo in giudizio il e il al Controparte_1 Controparte_2 fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, previo accertamento della formazione del silenzio-assenso in merito alla richiesta dei medesimi ricorrenti di iscrizione nei registri della popolazione residente del Comune . Controparte_2
A tal fine, i richiedenti esponevano: di aver presentato, in data 22.07.2022, richiesta di iscrizione anagrafica al Comune di Fondachelli Fantina (ME) e domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell'art.1 della L. n. 555/1912 allo stesso Comune;
che quest'ultimo, decorsi i termini previsti dall'art. 5, comma 5 della L. n. 35/2012 e dall'art. 18 bis del
D.P.R. n. 223/1989, non comunicava ai richiedenti né l'intervenuta conclusione del procedimento d'iscrizione anagrafica, né l'eventuale preavviso di rigetto;
che, decorsi i termini previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, L.
n. 241/90 per la conclusione dei procedimenti amministrativi, con pec del
26.01.2023 – prot. n. 481, i richiedenti sollecitavano l'Ente comunale alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, rilevando che, non essendogli stato comunicato l'eventuale preavviso di rigetto e il conseguente provvedimento di rigetto nei termini di legge, il procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana e il procedimento di iscrizione anagrafica si consideravano conclusi in virtù del principio del silenzio-assenso di cui all'art. 20 L. n. 241/1990; che, in riscontro alla pec del 26.01.2023, il con pec Controparte_2
del 31.03.2023 – prot. n. 1918, comunicava il rigetto dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis formulata dai ricorrenti, stante l'insussistenza del requisito della dimora abituale nel Comune di
, avendo i richiedenti stipulato un contratto di locazione Controparte_2
transitorio di durata inferiore a quarantacinque giorni (dal 18.06.2022 al
16.07.2022) e avendo avuto esito negativo il controllo svolto dal personale preposto allo svolgimento di suddetto accertamento.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato di Messina, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'oggetto della presente controversia e chiedendo di essere, pertanto, estromesso dal giudizio.
Il cui il ricorso è stato regolarmente Controparte_2
notificato, rimaneva contumace.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
07.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, innanzitutto, ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al
Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”. Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito- padre;
in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il
1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948)
e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso
l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Com'è noto, i cittadini stranieri discendenti da un cittadino italiano emigrato all'estero possono presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in via amministrativa, o presso il Consolato o l'Ambasciata italiana competente, se residenti all'estero, o presso un Comune italiano, previa richiesta di residenza in suddetto Comune.
Le modalità di espletamento di tali procedure amministrative volte al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell'art. 1 della L. n. 555/1912 e i requisiti di accesso alle stesse sono stati meglio esplicitati all'interno della Circolare n. K. 28.1, datata 8 aprile 1991, del
, a mente della quale “Si fa, tuttavia, presente che il Controparte_1
riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano all'anzidetta categoria di persone deve essere subordinato al verificarsi di determinate condizioni ed al documentato accertamento di alcune essenziali circostanze.
A. Condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Innanzi tutto occorre chiarire che, dovendo l'eventuale possesso dello status civitatis italiano essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza, potrà essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano. Peraltro, l'iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia. Si soggiunge, altresì, che qualora l'iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989,
n.123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. B. Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno
1912, n.555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Le stesse dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello
Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6. certificato rilasciato dalla competente
Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555; 7. certificato di residenza”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, deve, in primo luogo, deve ritenersi il difetto di legittimazione passiva del nella presente Controparte_1
controversia, in quanto, sebbene il procedimento amministrativo di iscrizione anagrafica e il procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in conformità a quanto previsto dalla
Circolare del n. K. 28.1 del 1991, sono di esclusiva Controparte_1
competenza del Comune presso cui sono stata formulate le relative istanze che, nella qualità di Ufficiale di Governo, gestisce la tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione.
Quanto al procedimento di iscrizione anagrafica, ai sensi del comma 1 dell'art. 18-bis del D.P.R. n. 223/1989, rubricato “Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti”, “L'ufficiale
d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata”. La lettera della legge appare, dunque, chiara nell'affermare l'operatività del meccanismo del silenzio-assenso rispetto alle dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero (art. 13, lett. a), D.P.R. n. 223/1989). In virtù di tale previsione normativa, il provvedimento di rigetto adottato dal con n. di Controparte_2
protocollo 0001918 del 31.03.2023 deve ritenersi tardivo in quanto intervenuto ben oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 18-bis citato e, peraltro, non preceduto dal preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), con cui l'amministrazione avrebbe dovuto segnalare le eventuali criticità e i motivi ostativi all'accoglimento della domanda per consentire al privato di integrare e rettificare attraverso le osservazioni di cui al medesimo articolo. Il provvedimento di diniego in discorso, dunque, non vale ad escludere il significato che il Regolamento anagrafico del 1989 attribuisce al silenzio, di per sé mero fatto non significativo. Tuttavia, nonostante l'illegittimità del provvedimento diniego, che potrebbe condurre alla sua disapplicazione, e ritenuto formato il silenzio-assenso rispetto alla richiesta di iscrizione anagrafica presentata in data 22.07.2022, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis va rigettata.
Quanto ad essa, come not, non opera il meccanismo del silenzio-assenso in forza del quarto comma dell'art. 20 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”. Suddetto comma esclude, quindi, che, nei procedimenti amministrativi riguardanti l'immigrazione, il silenzio dell'amministrazione competente equivalga ad un provvedimento di accoglimento della domanda.
Né, tantomeno, può, in questa sede, dichiararsi il diritto degli odierni istanti al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non essendo stata fornita nessuna prova in giudizio in ordine alla sussistenza di un rapporto di discendenza con un cittadino italiano e non essendo nemmeno stata prodotta l'ulteriore documentazione necessaria prevista all'interno della Circolare ministeriale precedentemente menzionata.
In definitiva, sebbene risulti l'avvenuta formazione del silenzio-assenso in merito alla richiesta di iscrizione anagrafica presentata dagli istanti, deve comunque rigettarsi la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non essendo stata documentalmente provata la discendenza dei signori e da un cittadino italiano Parte_1 Parte_2
emigrato.
Infine, considerata la complessità della materia oggetto della presente controversia, questo decidente ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Messina, 22 dicembre 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la
Prima e la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Terza Sezione Civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. Dott.ssa
Francesca Starvaggi, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1103 del registro generale 2024
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.07.1954 e (C.F. , nata Parte_2 C.F._2
a Santa CE (Brasile) il 28.04.2000, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Felice Panebianco (C.F. ) del Foro di C.F._3
Messina e presso il Suo studio elettivamente domiciliati,
Ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Sig. Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina e presso i Suoi uffici domiciliato ope legis,
Resistente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
pro tempore, con sede in , Via Col. Mastroeni n. 1, Controparte_2
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 15.03.2024, gli odierni ricorrenti, come in epigrafe indicati, adivano l'intestato Tribunale, convenendo in giudizio il e il al Controparte_1 Controparte_2 fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, previo accertamento della formazione del silenzio-assenso in merito alla richiesta dei medesimi ricorrenti di iscrizione nei registri della popolazione residente del Comune . Controparte_2
A tal fine, i richiedenti esponevano: di aver presentato, in data 22.07.2022, richiesta di iscrizione anagrafica al Comune di Fondachelli Fantina (ME) e domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell'art.1 della L. n. 555/1912 allo stesso Comune;
che quest'ultimo, decorsi i termini previsti dall'art. 5, comma 5 della L. n. 35/2012 e dall'art. 18 bis del
D.P.R. n. 223/1989, non comunicava ai richiedenti né l'intervenuta conclusione del procedimento d'iscrizione anagrafica, né l'eventuale preavviso di rigetto;
che, decorsi i termini previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, L.
n. 241/90 per la conclusione dei procedimenti amministrativi, con pec del
26.01.2023 – prot. n. 481, i richiedenti sollecitavano l'Ente comunale alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, rilevando che, non essendogli stato comunicato l'eventuale preavviso di rigetto e il conseguente provvedimento di rigetto nei termini di legge, il procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana e il procedimento di iscrizione anagrafica si consideravano conclusi in virtù del principio del silenzio-assenso di cui all'art. 20 L. n. 241/1990; che, in riscontro alla pec del 26.01.2023, il con pec Controparte_2
del 31.03.2023 – prot. n. 1918, comunicava il rigetto dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis formulata dai ricorrenti, stante l'insussistenza del requisito della dimora abituale nel Comune di
, avendo i richiedenti stipulato un contratto di locazione Controparte_2
transitorio di durata inferiore a quarantacinque giorni (dal 18.06.2022 al
16.07.2022) e avendo avuto esito negativo il controllo svolto dal personale preposto allo svolgimento di suddetto accertamento.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato di Messina, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'oggetto della presente controversia e chiedendo di essere, pertanto, estromesso dal giudizio.
Il cui il ricorso è stato regolarmente Controparte_2
notificato, rimaneva contumace.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
07.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, innanzitutto, ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al
Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”. Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito- padre;
in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il
1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948)
e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso
l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Com'è noto, i cittadini stranieri discendenti da un cittadino italiano emigrato all'estero possono presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in via amministrativa, o presso il Consolato o l'Ambasciata italiana competente, se residenti all'estero, o presso un Comune italiano, previa richiesta di residenza in suddetto Comune.
Le modalità di espletamento di tali procedure amministrative volte al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell'art. 1 della L. n. 555/1912 e i requisiti di accesso alle stesse sono stati meglio esplicitati all'interno della Circolare n. K. 28.1, datata 8 aprile 1991, del
, a mente della quale “Si fa, tuttavia, presente che il Controparte_1
riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano all'anzidetta categoria di persone deve essere subordinato al verificarsi di determinate condizioni ed al documentato accertamento di alcune essenziali circostanze.
A. Condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Innanzi tutto occorre chiarire che, dovendo l'eventuale possesso dello status civitatis italiano essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza, potrà essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano. Peraltro, l'iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia. Si soggiunge, altresì, che qualora l'iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989,
n.123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. B. Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno
1912, n.555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Le stesse dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello
Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6. certificato rilasciato dalla competente
Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555; 7. certificato di residenza”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, deve, in primo luogo, deve ritenersi il difetto di legittimazione passiva del nella presente Controparte_1
controversia, in quanto, sebbene il procedimento amministrativo di iscrizione anagrafica e il procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in conformità a quanto previsto dalla
Circolare del n. K. 28.1 del 1991, sono di esclusiva Controparte_1
competenza del Comune presso cui sono stata formulate le relative istanze che, nella qualità di Ufficiale di Governo, gestisce la tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione.
Quanto al procedimento di iscrizione anagrafica, ai sensi del comma 1 dell'art. 18-bis del D.P.R. n. 223/1989, rubricato “Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti”, “L'ufficiale
d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata”. La lettera della legge appare, dunque, chiara nell'affermare l'operatività del meccanismo del silenzio-assenso rispetto alle dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero (art. 13, lett. a), D.P.R. n. 223/1989). In virtù di tale previsione normativa, il provvedimento di rigetto adottato dal con n. di Controparte_2
protocollo 0001918 del 31.03.2023 deve ritenersi tardivo in quanto intervenuto ben oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 18-bis citato e, peraltro, non preceduto dal preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), con cui l'amministrazione avrebbe dovuto segnalare le eventuali criticità e i motivi ostativi all'accoglimento della domanda per consentire al privato di integrare e rettificare attraverso le osservazioni di cui al medesimo articolo. Il provvedimento di diniego in discorso, dunque, non vale ad escludere il significato che il Regolamento anagrafico del 1989 attribuisce al silenzio, di per sé mero fatto non significativo. Tuttavia, nonostante l'illegittimità del provvedimento diniego, che potrebbe condurre alla sua disapplicazione, e ritenuto formato il silenzio-assenso rispetto alla richiesta di iscrizione anagrafica presentata in data 22.07.2022, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis va rigettata.
Quanto ad essa, come not, non opera il meccanismo del silenzio-assenso in forza del quarto comma dell'art. 20 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”. Suddetto comma esclude, quindi, che, nei procedimenti amministrativi riguardanti l'immigrazione, il silenzio dell'amministrazione competente equivalga ad un provvedimento di accoglimento della domanda.
Né, tantomeno, può, in questa sede, dichiararsi il diritto degli odierni istanti al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non essendo stata fornita nessuna prova in giudizio in ordine alla sussistenza di un rapporto di discendenza con un cittadino italiano e non essendo nemmeno stata prodotta l'ulteriore documentazione necessaria prevista all'interno della Circolare ministeriale precedentemente menzionata.
In definitiva, sebbene risulti l'avvenuta formazione del silenzio-assenso in merito alla richiesta di iscrizione anagrafica presentata dagli istanti, deve comunque rigettarsi la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non essendo stata documentalmente provata la discendenza dei signori e da un cittadino italiano Parte_1 Parte_2
emigrato.
Infine, considerata la complessità della materia oggetto della presente controversia, questo decidente ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Messina, 22 dicembre 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la
Prima e la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.