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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1796/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECE GIUSEPPE per la parte ricorrente e dell'Avv. MADEO ANTONELLO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 18/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1796 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...] e residente in Civitella D'Agliano (VT) in località Santo Pietro I 1 i.01, elettivamente domiciliata in Cassino (FR) 03043 in Via E. De Nicola, 18 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cece C.F. dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato C.F._2 in calce al present ione alle comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo
Email_1
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del Dott. nella sua qualità di Direttore Generale – con sede in Controparte_3
, via E. Fermi iciliata in Roma, Corso Trieste n. 123, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Antonello MADEO (C.F. = ) che la rappresenta e difende in C.F._3 virtù di delega posta in calce al present separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente memoria, ai sensi dell'art. 83, co. III c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. 123/2001, il quale, ai sensi della vigente normativa, dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax 0684083305 oppure alla casella di posta elettronica certificata PEC: ; Email_2
RESISTENTE OGGETTO: impugnazione provvedimento di sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.11.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro esponendo di ess ta, all'epoca dei fatti, come ausiliario Cont socioassistenziale presso la di;
che con nota prot. 4010 del 18.1.2022 le veniva CP_1 comminata la sospensione d izi dempimento dell'obbligo vaccinale per Covid-19 fino al 15.6.2022, senza retribuzione né altro emolumento;
che con nota prot. 46709 del 17.6.2022 le veniva comminata la prosecuzione della sospensione dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale fino al 31.12.2022 senza retribuzione né altro emolumento;
che con due successive comunicazioni contestava sia l'obbligo vaccinale sia il provvedimento di sospensione ribadendo in ogni caso la propria disponibilità a proseguire la propria attività lavorativa anche con un incarico di diversa tipologia;
che in data 24.7.2024 comunicava di essersi “negativizzata” al Covid-19 e di poter quindi rientrare a lavoro;
che è in condizione di handicap ex L. 104/1992. Tanto premesso in fatto, in diritto ha eccepito: - l'illegittimità della sospensione comminata alla ricorrente per violazione dell'art. 4 D.L. 44/2021;
- l'incostituzionalità del D.L. 44/2021 e della Legge di conversione n. 76/2021. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo di “nel merito previo accertamento della fondatezza della richiesta all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti impugnati nel presente ricorso e conseguentemente ordinare la corresponsione degli emolumenti previsti e spettanti di diritto oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”. La si è costituita in giudizio deducendo che in data 4.8.2022 l'Azienda sanitaria, CP_1 presa visione della comunicazione mail dell'1.8.2022 con la quale la ricorrente trasmetteva la certificazione verde Covid-19 rilasciata dal Ministero della Salute – con validità fino al 20.12.2022
– disponeva immediatamente la revoca dell'atto di sospensione di cui al prot. 46709 del 17.6.2022; che la ricorrente non aveva mai trasmesso alcuna documentazione attestante un concreto rischio derivante dalla somministrazione del vaccino tenuto conto della patologia sofferta e che pertanto non poteva invocare la propria disabilità come giustificazione alla mancata partecipazione alla campagna vaccinale. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - accertare e dichiarare comunque nullo e/o inammissibile il ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda nonché per generica e insufficiente esposizione degli elementi addotti a sostegno della domanda stessa, ovvero per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 2, 3, 4, 5 c.p.c.; In via principale e nel merito: -rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto per i motivi meglio esposti in premessa e, comunque, non provato, per tutte le ragioni ed eccezioni di cui al presente atto ovvero per qualsiasi altra motivazione che si appaleserà equa e/o di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto. Il quadro normativo di riferimento è stato ricostruito dalla Corte di Cassazione in plurime pronunce (Cass. n. 1888/2025; Cass. n. 15697/2024; Cass. n. 12211/2024), nelle quali è stato affermato quanto segue: “l'art. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali" e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati" (art. 4, comma1, secondo periodo). Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". Nell'iniziale formulazione la norma, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali (commi da 3 a 6), prevedeva, al comma 6, che l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale "determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS - Cov 2". Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire "il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio". La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (comma 8: Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
comma 9: La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021).
3.2. Peraltro, la scelta inizialmente operata è stata ripensata dal legislatore che, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 ed in particolare: a) al comma 1 ha soppresso l'inciso che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute dell'interessato; c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria senza eccezione alcuna;
d) è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. 3.3. L'art.
4-ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 ed inserito nel testo dell'originario D.L. n. 44 del 2021 sempre dal D.L. n. 172 del 2021, oltre ad ampliare, al comma 1 ed a partire dal 15 dicembre 2021, le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (comma 3). Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che "L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati." (comma 3). Infine, e la previsione assume particolare rilievo ai fini di causa per quanto si dirà in prosieguo, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza". È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche quest'ultimi in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
3.4. Con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, quindi, la scelta del legislatore, finalizzata ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazioni di fragilità, è stata quella, da un lato, di imporre l'obbligo vaccinale al personale indicato dal comma 1 del riformulato art. 4 (e quindi agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1 della legge n. 43/2006) sulla base della sola categoria di appartenenza ed a prescindere dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività; dall'altro di estendere l'obbligo medesimo al personale dipendente in possesso di altre qualifiche, purché impegnato, a qualsiasi titolo, nelle strutture indicate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992, anche in tal caso a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento delle mansioni. È stato, quindi, adottato un sistema "per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro" con la finalità di "evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti" (Corte Cost. n. 186/2023)”. Con Nel caso di specie, con provvedimento della Prot. N. 4010 del 18.1.2022 la ricorrente – ausiliario socioassistenziale alle dipendenze della – è stata sospesa dal servizio e dalla CP_1 retribuzione fino al 15.6.2022 per inadempimento all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021. Con successivo provvedimento N. 46709 del 17.6.2022 la ha CP_1 disposto la prosecuzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al 31.12.2022 ovvero fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale da Covid-19. Dai documenti in atti emerge che nelle more del secondo provvedimento di sospensione la Pt_1 ha contratto il Covid-19 in data 23.6.2022 ed è guarita il 9.7.2022 (doc. 3 ricorso). La ricorren comunicato alla la propria guarigione, chiedendo contestualmente la riammissione CP_1 in servizio con 022 (doc. 2 ricorso) ed è stata riammessa in servizio a partire dal Con 4.8.2022 (circostanza rappresentata dalla e non contestata dalla ricorrente) in virtù della certificazione verde Covid-19 rilasciata alla al Ministero della Salute. Pt_1 Con L'operato della ppare corretto in virtù della normativa ratio temporis applicabile, la quale non prevedeva alcu iscrezionalità in merito alla sospensione lavorativa, senza retribuzione, per i dipendenti che lavoravano nel comparto sanitario. Sul punto la Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 2412 dell'1.2.2025 ha evidenziato che con l'art. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali" e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati" (art. 4, comma 1, secondo periodo). Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". Nel caso di specie, la avorava come assistente sociosanitario e, pertanto, svolgeva la propria Pt_1 mansione a contatto con i pazienti. Allo stesso tempo risulta che la stessa non aveva mai trasmesso all'Azienda sanitaria documentazione comprovante l'esenzione dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, né una tale conclusione può trarsi dal decreto di omologa emesso dall'intestato Tribunale in data 9.9.2020, prodotto dalla ricorrente, che attesta il riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, non provando lo stesso che la predetta disabilità incidesse sull'obbligo vaccinale. Invero, l'esenzione dall'obbligo vaccinale non era prevista per il solo fatto di avere una disabilità ma era condizionato all'attestazione da parte del medico curante di un concreto rischio derivante dalla somministrazione del vaccino tenuto conto della patologia sofferta. Con Ne deriva che la domanda di condanna della lla corresponsione in favore della ricorrente delle retribuzioni dalla sospensione (18.1.2022) al mmissione in servizio (4.8.2022), non può essere accolta. Infondata è, infine, la doglianza relativa alla mancata adibizione a mansioni diverse. L'art. 1 del D.L. n. 172/2021, convertito con legge n. 3/2022, modificando l'art. 4 del D.L. n. 44/2021, ha eliminato l'obbligo di adibizione a mansioni diverse non comportanti rischio di diffusione del contagio per i lavoratori che volontariamente non si fossero sottoposti alla vaccinazione. Tale obbligo di ricollocazione, quindi, alla data della sospensione dal lavoro della ricorrente, permaneva solo per i lavoratori che in ragione “di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate” avessero avuto diritto a un'esenzione dall'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. n. 44/2021. Nel caso di specie, per le ragioni già esposte, l , non avendo la mai Controparte_2 Pt_1 comunicato condizioni cliniche tali da giustificare il venir meno dell'obbligo vaccinale, non aveva alcun obbligo di valutare la possibilità di adibirla a mansioni diverse. Quanto poi ai plurimi profili di legittimità costituzionale ed eurounitaria sollevati dalla ricorrente in relazione alla normativa recante l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, ci si limita a evidenziare che la tenuta costituzionale della disciplina emergenziale sopra riassunta nei suoi tratti essenziali è stata vagliata positivamente con plurime pronunce dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; Corte Cost. n. 188/2024), alle cui motivazioni si fa rinvio. In tema anche la Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1888/2025 ha avuto modo di affermare quanto segue: “Con particolare riferimento al rispetto del requisito della proporzionalità, è stato evidenziato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica;
ed è stato sottolineato che tale scelta - che non riveste natura sanzionatoria - "si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus", e "ciò tanto in termini di durata - posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito - quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione" (Corte cost. n. 14 del 2023, par. 13.2). In particolare, per quel che attiene alla portata dell'obbligo vaccinale, è stato osservato che il "legislatore, nel fronteggiare la situazione pandemica in corso, ha modulato la scelta nel tempo e, in parte, ha originariamente anche tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. In prima battuta, ha individuato categorie professionali i cui componenti prevalentemente svolgessero attività di natura tale da giustificare l'imposizione dell'obbligo vaccinale: soggetti che risultavano statisticamente maggiormente colpiti e più probabili veicoli di circolazione del virus verso soggetti fragili e verso l'intera popolazione, e che, al contempo, erano determinanti per la tenuta del sistema sanitario, al fine di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività (sentenze n. 14 del 2023 e n. 268 del 2017). Finalità, quest'ultima, "particolarmente avvertita in un momento in cui, da un lato, il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto ad un gravissimo stress, dovendo affrontare - oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare - un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da SARS-CoV-2, con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi, e, dall'altro lato, si assisteva a una crescente diffusione del contagio tra il personale sanitario" (sentenza n. 14 del 2023). Proprio nel perseguimento di tali finalità - in considerazione dell'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione - il legislatore, in seconda battuta, ha esteso l'obbligo vaccinale ad altri soggetti individuati anche in base al solo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa" (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 5.1.). In questo senso, si è ritenuto che "l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti, non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali", quale una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, perché rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale, essendo rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore la scelta su quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l'imposizione dell'obbligo vaccinale (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6.). L'avere attribuito rilevanza alla sola categoria di appartenenza "rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa dall'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa", e "coerente con l'esigenza - che trae origine dall'art. 32 Cost. - di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell'interesse della comunità", in quanto qualsiasi "sistema improntato all'identificazione di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti e, in particolare, alla tipologia dell'attività lavorativa degli appartenenti alla professioni sanitarie, avrebbe comportato un aggravio - che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti - nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo, tramite l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti, oltre che nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza. La scelta si è fondata sulla significativa criticità della situazione sanitaria nella quale tutte le risorse, di personale e organizzative, dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle singole amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole tipologie di attività professionali. Il legislatore ha, inoltre, considerato che l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate - grazie al suo carattere semplificato e automatico - consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro, esonerando da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 172 del 2021, come convertito" (così Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6). Infine, è stato approfondita anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sul punto, la Corte costituzionale, pronunciandosi con riferimento allo svolgimento "con modalità di lavoro agile", richiamati principi già affermati in precedenti decisioni, ha nuovamente valorizzato "l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.3.). Si è, quindi, concluso, in continuità con le precedenti pronunce, per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire "in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare - e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023)" (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.).
5. Le pronunce di questa Corte richiamate al punto 3.1. hanno poi osservato, quanto alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, che "il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo "si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile". La successiva giurisprudenza del giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che "non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa." (Corte Cost. n. 188/2024).” A fronte dell'ampiezza, chiarezza ed esaustività delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione sulla legittimità costituzionale ed eurounitaria della normativa emergenziale, oltre che sull'assenza del diritto per il lavoratore sospeso di godere dell'assegno alimentare, ogni altra considerazione e argomentazione in merito appare superflua. Infine, quanto all'asserita dannosità dei vaccini per la salute umana, giova evidenziare che al giudice è preclusa ogni valutazione circa il merito delle scelte legislative, spettando al medesimo unicamente la verifica della legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione rispetto alla normativa citata, la cui legittimità costituzionale ed eurounitaria, come evidenziato, è stata consacrata da innumerevoli pronunce del Giudice delle legge e della Corte di Cassazione. Con Alla luce di quanto esposto, i provvedimenti della Prot. N. 4010 del 18.1.2022 e 46709 del 17.6.2022 devono ritenersi legittimi, con conseguente rigetto della domanda attorea. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
;
[...]
- icorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell'
[...]
, liquidate in € 4.524,00, per compensi professionali, Controparte_4 A come per legge. Viterbo lì, 18 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1796/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECE GIUSEPPE per la parte ricorrente e dell'Avv. MADEO ANTONELLO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 18/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1796 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...] e residente in Civitella D'Agliano (VT) in località Santo Pietro I 1 i.01, elettivamente domiciliata in Cassino (FR) 03043 in Via E. De Nicola, 18 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cece C.F. dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato C.F._2 in calce al present ione alle comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo
Email_1
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del Dott. nella sua qualità di Direttore Generale – con sede in Controparte_3
, via E. Fermi iciliata in Roma, Corso Trieste n. 123, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Antonello MADEO (C.F. = ) che la rappresenta e difende in C.F._3 virtù di delega posta in calce al present separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente memoria, ai sensi dell'art. 83, co. III c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. 123/2001, il quale, ai sensi della vigente normativa, dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax 0684083305 oppure alla casella di posta elettronica certificata PEC: ; Email_2
RESISTENTE OGGETTO: impugnazione provvedimento di sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.11.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro esponendo di ess ta, all'epoca dei fatti, come ausiliario Cont socioassistenziale presso la di;
che con nota prot. 4010 del 18.1.2022 le veniva CP_1 comminata la sospensione d izi dempimento dell'obbligo vaccinale per Covid-19 fino al 15.6.2022, senza retribuzione né altro emolumento;
che con nota prot. 46709 del 17.6.2022 le veniva comminata la prosecuzione della sospensione dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale fino al 31.12.2022 senza retribuzione né altro emolumento;
che con due successive comunicazioni contestava sia l'obbligo vaccinale sia il provvedimento di sospensione ribadendo in ogni caso la propria disponibilità a proseguire la propria attività lavorativa anche con un incarico di diversa tipologia;
che in data 24.7.2024 comunicava di essersi “negativizzata” al Covid-19 e di poter quindi rientrare a lavoro;
che è in condizione di handicap ex L. 104/1992. Tanto premesso in fatto, in diritto ha eccepito: - l'illegittimità della sospensione comminata alla ricorrente per violazione dell'art. 4 D.L. 44/2021;
- l'incostituzionalità del D.L. 44/2021 e della Legge di conversione n. 76/2021. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo di “nel merito previo accertamento della fondatezza della richiesta all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti impugnati nel presente ricorso e conseguentemente ordinare la corresponsione degli emolumenti previsti e spettanti di diritto oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”. La si è costituita in giudizio deducendo che in data 4.8.2022 l'Azienda sanitaria, CP_1 presa visione della comunicazione mail dell'1.8.2022 con la quale la ricorrente trasmetteva la certificazione verde Covid-19 rilasciata dal Ministero della Salute – con validità fino al 20.12.2022
– disponeva immediatamente la revoca dell'atto di sospensione di cui al prot. 46709 del 17.6.2022; che la ricorrente non aveva mai trasmesso alcuna documentazione attestante un concreto rischio derivante dalla somministrazione del vaccino tenuto conto della patologia sofferta e che pertanto non poteva invocare la propria disabilità come giustificazione alla mancata partecipazione alla campagna vaccinale. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - accertare e dichiarare comunque nullo e/o inammissibile il ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda nonché per generica e insufficiente esposizione degli elementi addotti a sostegno della domanda stessa, ovvero per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 2, 3, 4, 5 c.p.c.; In via principale e nel merito: -rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto per i motivi meglio esposti in premessa e, comunque, non provato, per tutte le ragioni ed eccezioni di cui al presente atto ovvero per qualsiasi altra motivazione che si appaleserà equa e/o di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto. Il quadro normativo di riferimento è stato ricostruito dalla Corte di Cassazione in plurime pronunce (Cass. n. 1888/2025; Cass. n. 15697/2024; Cass. n. 12211/2024), nelle quali è stato affermato quanto segue: “l'art. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali" e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati" (art. 4, comma1, secondo periodo). Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". Nell'iniziale formulazione la norma, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali (commi da 3 a 6), prevedeva, al comma 6, che l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale "determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS - Cov 2". Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire "il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio". La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (comma 8: Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
comma 9: La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021).
3.2. Peraltro, la scelta inizialmente operata è stata ripensata dal legislatore che, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 ed in particolare: a) al comma 1 ha soppresso l'inciso che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute dell'interessato; c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria senza eccezione alcuna;
d) è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. 3.3. L'art.
4-ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 ed inserito nel testo dell'originario D.L. n. 44 del 2021 sempre dal D.L. n. 172 del 2021, oltre ad ampliare, al comma 1 ed a partire dal 15 dicembre 2021, le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (comma 3). Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che "L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati." (comma 3). Infine, e la previsione assume particolare rilievo ai fini di causa per quanto si dirà in prosieguo, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza". È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche quest'ultimi in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
3.4. Con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, quindi, la scelta del legislatore, finalizzata ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazioni di fragilità, è stata quella, da un lato, di imporre l'obbligo vaccinale al personale indicato dal comma 1 del riformulato art. 4 (e quindi agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1 della legge n. 43/2006) sulla base della sola categoria di appartenenza ed a prescindere dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività; dall'altro di estendere l'obbligo medesimo al personale dipendente in possesso di altre qualifiche, purché impegnato, a qualsiasi titolo, nelle strutture indicate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992, anche in tal caso a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento delle mansioni. È stato, quindi, adottato un sistema "per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro" con la finalità di "evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti" (Corte Cost. n. 186/2023)”. Con Nel caso di specie, con provvedimento della Prot. N. 4010 del 18.1.2022 la ricorrente – ausiliario socioassistenziale alle dipendenze della – è stata sospesa dal servizio e dalla CP_1 retribuzione fino al 15.6.2022 per inadempimento all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021. Con successivo provvedimento N. 46709 del 17.6.2022 la ha CP_1 disposto la prosecuzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al 31.12.2022 ovvero fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale da Covid-19. Dai documenti in atti emerge che nelle more del secondo provvedimento di sospensione la Pt_1 ha contratto il Covid-19 in data 23.6.2022 ed è guarita il 9.7.2022 (doc. 3 ricorso). La ricorren comunicato alla la propria guarigione, chiedendo contestualmente la riammissione CP_1 in servizio con 022 (doc. 2 ricorso) ed è stata riammessa in servizio a partire dal Con 4.8.2022 (circostanza rappresentata dalla e non contestata dalla ricorrente) in virtù della certificazione verde Covid-19 rilasciata alla al Ministero della Salute. Pt_1 Con L'operato della ppare corretto in virtù della normativa ratio temporis applicabile, la quale non prevedeva alcu iscrezionalità in merito alla sospensione lavorativa, senza retribuzione, per i dipendenti che lavoravano nel comparto sanitario. Sul punto la Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 2412 dell'1.2.2025 ha evidenziato che con l'art. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali" e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati" (art. 4, comma 1, secondo periodo). Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". Nel caso di specie, la avorava come assistente sociosanitario e, pertanto, svolgeva la propria Pt_1 mansione a contatto con i pazienti. Allo stesso tempo risulta che la stessa non aveva mai trasmesso all'Azienda sanitaria documentazione comprovante l'esenzione dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, né una tale conclusione può trarsi dal decreto di omologa emesso dall'intestato Tribunale in data 9.9.2020, prodotto dalla ricorrente, che attesta il riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, non provando lo stesso che la predetta disabilità incidesse sull'obbligo vaccinale. Invero, l'esenzione dall'obbligo vaccinale non era prevista per il solo fatto di avere una disabilità ma era condizionato all'attestazione da parte del medico curante di un concreto rischio derivante dalla somministrazione del vaccino tenuto conto della patologia sofferta. Con Ne deriva che la domanda di condanna della lla corresponsione in favore della ricorrente delle retribuzioni dalla sospensione (18.1.2022) al mmissione in servizio (4.8.2022), non può essere accolta. Infondata è, infine, la doglianza relativa alla mancata adibizione a mansioni diverse. L'art. 1 del D.L. n. 172/2021, convertito con legge n. 3/2022, modificando l'art. 4 del D.L. n. 44/2021, ha eliminato l'obbligo di adibizione a mansioni diverse non comportanti rischio di diffusione del contagio per i lavoratori che volontariamente non si fossero sottoposti alla vaccinazione. Tale obbligo di ricollocazione, quindi, alla data della sospensione dal lavoro della ricorrente, permaneva solo per i lavoratori che in ragione “di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate” avessero avuto diritto a un'esenzione dall'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. n. 44/2021. Nel caso di specie, per le ragioni già esposte, l , non avendo la mai Controparte_2 Pt_1 comunicato condizioni cliniche tali da giustificare il venir meno dell'obbligo vaccinale, non aveva alcun obbligo di valutare la possibilità di adibirla a mansioni diverse. Quanto poi ai plurimi profili di legittimità costituzionale ed eurounitaria sollevati dalla ricorrente in relazione alla normativa recante l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, ci si limita a evidenziare che la tenuta costituzionale della disciplina emergenziale sopra riassunta nei suoi tratti essenziali è stata vagliata positivamente con plurime pronunce dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; Corte Cost. n. 188/2024), alle cui motivazioni si fa rinvio. In tema anche la Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1888/2025 ha avuto modo di affermare quanto segue: “Con particolare riferimento al rispetto del requisito della proporzionalità, è stato evidenziato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica;
ed è stato sottolineato che tale scelta - che non riveste natura sanzionatoria - "si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus", e "ciò tanto in termini di durata - posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito - quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione" (Corte cost. n. 14 del 2023, par. 13.2). In particolare, per quel che attiene alla portata dell'obbligo vaccinale, è stato osservato che il "legislatore, nel fronteggiare la situazione pandemica in corso, ha modulato la scelta nel tempo e, in parte, ha originariamente anche tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. In prima battuta, ha individuato categorie professionali i cui componenti prevalentemente svolgessero attività di natura tale da giustificare l'imposizione dell'obbligo vaccinale: soggetti che risultavano statisticamente maggiormente colpiti e più probabili veicoli di circolazione del virus verso soggetti fragili e verso l'intera popolazione, e che, al contempo, erano determinanti per la tenuta del sistema sanitario, al fine di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività (sentenze n. 14 del 2023 e n. 268 del 2017). Finalità, quest'ultima, "particolarmente avvertita in un momento in cui, da un lato, il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto ad un gravissimo stress, dovendo affrontare - oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare - un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da SARS-CoV-2, con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi, e, dall'altro lato, si assisteva a una crescente diffusione del contagio tra il personale sanitario" (sentenza n. 14 del 2023). Proprio nel perseguimento di tali finalità - in considerazione dell'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione - il legislatore, in seconda battuta, ha esteso l'obbligo vaccinale ad altri soggetti individuati anche in base al solo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa" (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 5.1.). In questo senso, si è ritenuto che "l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti, non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali", quale una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, perché rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale, essendo rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore la scelta su quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l'imposizione dell'obbligo vaccinale (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6.). L'avere attribuito rilevanza alla sola categoria di appartenenza "rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa dall'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa", e "coerente con l'esigenza - che trae origine dall'art. 32 Cost. - di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell'interesse della comunità", in quanto qualsiasi "sistema improntato all'identificazione di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti e, in particolare, alla tipologia dell'attività lavorativa degli appartenenti alla professioni sanitarie, avrebbe comportato un aggravio - che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti - nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo, tramite l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti, oltre che nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza. La scelta si è fondata sulla significativa criticità della situazione sanitaria nella quale tutte le risorse, di personale e organizzative, dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle singole amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole tipologie di attività professionali. Il legislatore ha, inoltre, considerato che l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate - grazie al suo carattere semplificato e automatico - consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro, esonerando da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 172 del 2021, come convertito" (così Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6). Infine, è stato approfondita anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sul punto, la Corte costituzionale, pronunciandosi con riferimento allo svolgimento "con modalità di lavoro agile", richiamati principi già affermati in precedenti decisioni, ha nuovamente valorizzato "l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.3.). Si è, quindi, concluso, in continuità con le precedenti pronunce, per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire "in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare - e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023)" (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.).
5. Le pronunce di questa Corte richiamate al punto 3.1. hanno poi osservato, quanto alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, che "il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo "si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile". La successiva giurisprudenza del giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che "non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa." (Corte Cost. n. 188/2024).” A fronte dell'ampiezza, chiarezza ed esaustività delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione sulla legittimità costituzionale ed eurounitaria della normativa emergenziale, oltre che sull'assenza del diritto per il lavoratore sospeso di godere dell'assegno alimentare, ogni altra considerazione e argomentazione in merito appare superflua. Infine, quanto all'asserita dannosità dei vaccini per la salute umana, giova evidenziare che al giudice è preclusa ogni valutazione circa il merito delle scelte legislative, spettando al medesimo unicamente la verifica della legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione rispetto alla normativa citata, la cui legittimità costituzionale ed eurounitaria, come evidenziato, è stata consacrata da innumerevoli pronunce del Giudice delle legge e della Corte di Cassazione. Con Alla luce di quanto esposto, i provvedimenti della Prot. N. 4010 del 18.1.2022 e 46709 del 17.6.2022 devono ritenersi legittimi, con conseguente rigetto della domanda attorea. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
;
[...]
- icorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell'
[...]
, liquidate in € 4.524,00, per compensi professionali, Controparte_4 A come per legge. Viterbo lì, 18 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO