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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/07/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel. Patrizia NIGRI - Giudice Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1441 del R.G. 2025, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, T R A
- rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Cascardi Parte_1 ATTORE E
– rappresentata e difesa dall'avv.Angelo Losito Controparte_1 CONVENUTO NONCHE' il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto INTERVENUTO
All'udienza del 2-7-2025 era richiesta pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La domanda di divorzio proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato il 26-3-2025 è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Palagiano il 6-8-2013, sono separati giudizialmente in forza di sentenza di questo Tribunale del 25-3-2024, a seguito di comparizione presidenziale in data 19-4-2022. Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza. La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palagiano il 6-8-2013 da , nata a [...] il [...], e , nato Controparte_1 Parte_1 a Massafra il 19-9-1978, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palagiano dell'anno 2013 (atto n. 33 parte II s.A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Taranto,2-7-2025
Il Presidente rel
Marcello MAGGI - Presidente rel. Patrizia NIGRI - Giudice Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1441 del R.G. 2025, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, T R A
- rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Cascardi Parte_1 ATTORE E
– rappresentata e difesa dall'avv.Angelo Losito Controparte_1 CONVENUTO NONCHE' il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto INTERVENUTO
All'udienza del 2-7-2025 era richiesta pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La domanda di divorzio proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato il 26-3-2025 è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Palagiano il 6-8-2013, sono separati giudizialmente in forza di sentenza di questo Tribunale del 25-3-2024, a seguito di comparizione presidenziale in data 19-4-2022. Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza. La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palagiano il 6-8-2013 da , nata a [...] il [...], e , nato Controparte_1 Parte_1 a Massafra il 19-9-1978, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palagiano dell'anno 2013 (atto n. 33 parte II s.A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Taranto,2-7-2025
Il Presidente rel