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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5714 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con gli Avv.ti CIVITELLI ALBA, CIVITELLI Parte_1
NA e IO RA;
parte elettivamente domiciliata in
Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
con gli Avv. GIUSTINIANI MARCELLO e CONTI Controparte_1
AR NA;
parte elettivamente domiciliato presso lo studio
EL DE DI LA in Milano, via Michele Barozzi n. 1;
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione ferie
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 34.8.4
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003 e nell'art. 31.5 dei
Contratti Aziendali Gruppo FS Integrativi (2012 e 2016) nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 11,20
(2003) e € 12,80 (2012 e 2016); l'art. 72, punto 2.4 CCNL Attività Ferroviarie 2003 e l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
(2012 e 2016) laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 25.6 del CCNL
Attività Ferroviarie 16.04.2003, l'art. 31.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del
16.12.2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a che ciascun giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera del ricorrente, calcolata sulla media dei compensi da lui percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti: dall'art. 72.2 CCNL Attività
Ferroviarie 2003 e dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie
2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”) e dall'art. 34 e allegato B
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003, dall'art. 31, punto 4, tabella A punto 11 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2012 e art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo
2016 e art. 34.8.4 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003 art. 31, punto 5 dei Contratti Aziendali Gruppo FS Integrativi 2012 e 2016
(“indennità di utilizzazione professionale”);
3) per l'effetto, condanna a corrispondere, in Controparte_1 relazione ai giorni di ferie fruiti nel periodo compreso tra il 01.08.2007 e il 31.12.2024, al pagamento dell'importo lordo di € 14.571,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 4.216,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 02/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con gli Avv.ti CIVITELLI ALBA, CIVITELLI Parte_1
NA e IO RA;
parte elettivamente domiciliata in
Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
con gli Avv. GIUSTINIANI MARCELLO e CONTI Controparte_1
AR NA;
parte elettivamente domiciliato presso lo studio
EL DE DI LA in Milano, via Michele Barozzi n. 1;
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione ferie
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art. 34.8.4
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003 e nell'art. 31.5 dei
Contratti Aziendali Gruppo FS Integrativi (2012 e 2016) nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 11,20
(2003) e € 12,80 (2012 e 2016); l'art. 72, punto 2.4 CCNL Attività Ferroviarie 2003 e l'art. 77, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
(2012 e 2016) laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 25.6 del CCNL
Attività Ferroviarie 16.04.2003, l'art. 31.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del
16.12.2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a che ciascun giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera del ricorrente, calcolata sulla media dei compensi da lui percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti: dall'art. 72.2 CCNL Attività
Ferroviarie 2003 e dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie
2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”) e dall'art. 34 e allegato B
Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003, dall'art. 31, punto 4, tabella A punto 11 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2012 e art. 31, punto 4 tabella B, Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo
2016 e art. 34.8.4 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003 art. 31, punto 5 dei Contratti Aziendali Gruppo FS Integrativi 2012 e 2016
(“indennità di utilizzazione professionale”);
3) per l'effetto, condanna a corrispondere, in Controparte_1 relazione ai giorni di ferie fruiti nel periodo compreso tra il 01.08.2007 e il 31.12.2024, al pagamento dell'importo lordo di € 14.571,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 4.216,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 02/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani