Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile ione civile) in composizione monocratica in persona del Giudice
ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado n. 6113/2023 R.G.
TRA
quale titolare della ditta , rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandra Parte_1 Pt_1
Sileno
-attore-
E
, e rappresentati e difesi dall' Avv. Andrea Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Cipriani
-convenuti-
Le parti precisavano le loro conclusioni come note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
quale titolare della ditta conveniva in giudizio , Parte_1 Pt_1 Controparte_1
e chiedendone la condanna al pagamento del complessivo importo di Controparte_2 Controparte_3
euro 13.090,70 a titolo di saldo del compenso dovutogli per lavori di ristrutturazione del fabbricato in
Taranto-Talsano al Viale Europa n. 77 eseguiti in adempimento di contratto di appalto stipulato con i convenuti.Si costituivano , e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dell'avversa domanda ed in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto per inadempimento dell'attore, con sua condanna a restituire le somme ricevute in eccesso rispetto ai lavori eseguiti ed al risarcimento dei danni per i vizi da cui erano affetti detti lavori.In
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anche qui con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..In sostanza, detratti gli acconti per euro 48.290,00,
residuava un saldo, per corrispettivo contrattuale, di euro 13.310,00 (euro 61.600,00- euro 48.290,00), non versato dai convenuti.Tuttavia, come accertato dal nominato CTU e riportato nella perizia di ufficio gli atti,
l'attore non ha completato le opere previste in contratto, non avendo provveduto: a passare la terza mano di impermeabilizzante sul solaio di copertura;
ad eliminare le fessurazioni presenti sulle linee di carico;
al lavaggio del prospetto di piano terra e pulizia marmi;
al lavaggio e pitturazione tegole in colore bianco;
alla sostituzione di un pluviale.Il corrispettivo delle opere innanzi descritte e non completate ammonta ad euro
8525,00, IVA compresa, secondo le stime compiute dal CTU per ciascuna di esse e secondo i prezzi contrattuali.Dunque, il corrispettivo ancora dovuto all'attore per le opere realmente compiute è di euro
4785,00 (euro 13310,00- euro 8525,00).L'attore, tuttavia, è tenuto al risarcimento dei danni causati dai vizi da cui sono affette le opere effettivamente realizzate e che ammontano a complessivi euro 14.750,00 di cui euro 14.550,00 imputati dal CTU ad eliminazione di vizi ai balconi, che presentano ristagni di acqua dovuti a non perfetta esecuzione della pavimentazione con conseguenti infiltrazioni, ed euro 200,00 vanno imputati a danni al cordolo del balcone di pertinenza dell'appartamento di .Le conclusioni cui è Controparte_2
pervenuto il CTU vanno condivise perchè immuni da vizi di ordine logico o giuridico ed in grado di resistere alle osservazioni formulate dal CTP dell'attore.Infatti, la ristrutturazione dei balconi doveva essere contrattualmente eseguita con ponteggio esterno, e non invece passando all'interno delle singole abitazioni come invece pretendeva di fare l'attore, sicchè anche l'eliminazione dei vizi doveva essere eseguita con le stesse modalità.Era necessaria la sostituzione dell'intera pavimentazione non essendo altrimenti rimediabile il vizio.Il ristagno di acqua è stato accertato dal CTU in loco il quale ha utilizzato anche
2 attrezzatura idonea e rivelare la non complanarità della pavimentazione che non consentiva l'adeguato deflusso delle acque meteoriche.I prezzi indicati dal CTU fanno riferimento a valori di mercato mentre quelli minori indicati dal CTP dell'attore sono privi di fonti di riferimento, sicchè il riferimento ad essi costituisce una mera allegazione difensiva.I costi amministrativi e di tasse stimati dal CTU sono gli stessi sostenuti per l'impianto del primo ponteggio, poi rimosso dall'attore.In definitiva, procedendo al ricalcolo del dare-avere tra le parti in lite residua un debito dell'attore, per ristoro di danni da vizi esecutivi dell'appalto, di euro 11.440,00, somma ottenuta detraendo all'ammontare dei danni (euro 14.750,00)
quanto dovuto all'appaltatore per i lavori realmente eseguiti (euro 4785,00).Il va, dunque, Pt_1
condannato a pagare in favore dei convenuti detto importo, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali dagli stessi spiegate.Su detto importo sono dovuti interessi legali (art. 1282 c.c.) dalla data della presente sentenza, che ha liquidato il credito, al saldo.Vanno, invece, respinte le ulteriori domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti.L'inadempimento dell'attore, per le opere non eseguite e per quelle viziate , non puo' ritenersi grave atteso l'esiguo valore delle stesse rispetto al valore nettamente maggiore delle opere regolarmente eseguite.Difetta, quindi, il presupposto prescritto dagli artt. 1453 e
1455 c.c. atteso che la gravità dell'inadempimento è requisito necessario anche per la risoluzione di diritto del contratto a seguito di diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c. (in tal senso Cass. Civ. n.
25703/2023).Anche la domanda di restituzione di somme va ritenuta, conseguentemente, infondata sia per mancanza del presupposto dell'avvenuta risoluzione di diritto dell'appalto e sia perché non risulta che i convenuti abbiano versato importi maggiori di quelli dovuti per le opere eseguite.La soccombenza reciproca, atteso l'accoglimento di solo una delle tre domande proposte dai convenuti ed il rigetto di quella attorea, giustifica la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione della metà con condanna dell'attore, la cui soccombenza è prevalente essendo risultato debitore di somme, alla rifusione dell'altra metà in favore dei convenuti, liquidate per tale quota e distratte come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta le domande proposte da Parte_1
3 2) In parziale accoglimento delle domande proposte da , e Controparte_1 Controparte_2
condanna l'attore al pagamento nei confronti di questi ultimi della somma di euro Controparte_3
11.440,00 con interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, il tutto nei limiti dell'importo massimo di euro 26.000,00;
3) Compensa per metà le spese di lite e condanna alla rifusione dell'altra Parte_1
metà in favore dei convenuti liquidate per tale quota in euro 1155,75 per spese anche di CTU non imponibili ed euro 2538,50 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Cipriani dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 24/1/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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