CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 14/01/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15789/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_1
Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso renatofeltrin1@legalmail.it contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.regione.campania.it
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088481301000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con atto depositato il 17 settembre 2025, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250088481301000 notificata in data 30.06.2025 a mezzo raccomandata A/R n. 674203426673 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'avviso di accertamento n. 064129824713 notificato il
15.6.2023 con il quale la Regione Campania richiede il pagamento della Tassa automobilista ex L.
449/1997 relativa all'anno 2020.
Ha dedotto a motivo del ricorso l'omessa notifica dell'atto presupposto, avviso di accertamento.
Concludeva per l'annullamento, della cartella impugnata con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate- IO che ha eccepito preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva quanto alle censure afferenti l'attività precedente a quella di riscossione concludendo in tali sensi ed in ogni caso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva la Regione Campania che impugnava la domanda chiedendone il rigetto documentava di avere ritualmente notificato alla contribuente l'avviso di accertamento presupposto concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa era decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti dall'udienza fissata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa dell'ente impositore, emerge dimostrata la avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto .
Ne consegue che l'unico motivo di censura dedotto dalla odierna ricorrente- costituito dalla asserita dedotta omessa notifica di tale atto- risulta infondato.
Ne può accogliersi la deduzione di parte ricorrente esposta nella memoria illustrativa depositata il 12 dicembre 2025, posto che secondo il condivisibile principio della Suprema Corte ai fini della regolare notifica dell'avviso di accertamento consegnato a mezzo posta ordinaria ( come nel caso di specie)“ è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n.
11831/ 2025, Cass.n. 27479/ 2016).
Il contenuto valore della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ORSI MARIA LETIZIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15789/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_1
Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso renatofeltrin1@legalmail.it contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.regione.campania.it
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088481301000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , con atto depositato il 17 settembre 2025, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250088481301000 notificata in data 30.06.2025 a mezzo raccomandata A/R n. 674203426673 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'avviso di accertamento n. 064129824713 notificato il
15.6.2023 con il quale la Regione Campania richiede il pagamento della Tassa automobilista ex L.
449/1997 relativa all'anno 2020.
Ha dedotto a motivo del ricorso l'omessa notifica dell'atto presupposto, avviso di accertamento.
Concludeva per l'annullamento, della cartella impugnata con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate- IO che ha eccepito preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva quanto alle censure afferenti l'attività precedente a quella di riscossione concludendo in tali sensi ed in ogni caso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Si costituiva la Regione Campania che impugnava la domanda chiedendone il rigetto documentava di avere ritualmente notificato alla contribuente l'avviso di accertamento presupposto concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa era decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti dall'udienza fissata per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti dalla difesa dell'ente impositore, emerge dimostrata la avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto .
Ne consegue che l'unico motivo di censura dedotto dalla odierna ricorrente- costituito dalla asserita dedotta omessa notifica di tale atto- risulta infondato.
Ne può accogliersi la deduzione di parte ricorrente esposta nella memoria illustrativa depositata il 12 dicembre 2025, posto che secondo il condivisibile principio della Suprema Corte ai fini della regolare notifica dell'avviso di accertamento consegnato a mezzo posta ordinaria ( come nel caso di specie)“ è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n.
11831/ 2025, Cass.n. 27479/ 2016).
Il contenuto valore della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. spese compensate.