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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/10/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1969/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. FIORENZO AUTERI Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1
dinanzi a questo Giudice l' deducendo l'illegittimità della CP_1 determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 2.081,20).
Esponeva in particolare la ricorrente di essere stata titolare dell'assegno unico universale previsto dal D.lgs. 230/2021, aggiungendo che l' , CP_2 con comunicazione in data 04.05.2025, aveva disposto il recupero della somma sopra indicata, indebitamente corrisposta per il periodo 1° marzo
2023/31 gennaio 2024, avendo l' accertato l'insussistenza dei requisiti CP_1
di legge per fruire della prestazione. La ricorrente deduceva l'erroneità
1 della determinazione assunta dall'istituto previdenziale richiamando la normativa in materia e comunque rilevava l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, assumendo di non aver reso dichiarazioni non veritiere nella domanda amministrativa, accolta dall CP_1
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dell alla CP_1
ripetizione dell'indebito.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, CP_1
riportandosi alla decisione assunta in sede amministrativa.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 06.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il
03.10.2025.
Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.lgs. 230/2021 “A decorrere dal 1° marzo
2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159…”.
L'art. 2 prevede, poi, che: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a
2
8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età”.
Infine, quanto ai requisiti soggettivi del richiedente, l'art. 3 prevede che: “1.
L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Ebbene l' colmando il difetto di specificità del provvedimento di CP_1
recupero dell'indebito (già colmato, invero, a seguito del ricorso amministrativo) ha dedotto che al momento della presentazione della domanda amministrativa (09.06.2023) la ricorrente non possedeva il requisito della residenza in Italia da almeno due anni, essendo residente solo dal 04.02.2023, né era titolare di un contratto di lavoro almeno semestrale.
Il dato, oltre che riscontrato documentalmente, non è stato oggetto di alcuna contestazione ed è pertanto pacifico, consentendo di addivenire alla conclusione che l'attività di recupero da parte dell' sia corretta alla CP_1 luce dei requisiti mancanti.
Priva di pregio è la deduzione di parte ricorrente, secondo cui “Il dato
3 temporale della residenza non può essere considerato in senso formale-anagrafico, ma va letto in chiave sostanziale. La giurisprudenza amministrativa e previdenziale ha chiarito che per “residenza” deve intendersi la stabile permanenza e il radicamento territoriale, dimostrabile con certificazione anagrafica e continuità del soggiorno”, atteso che all'atto della domanda amministrativa la ricorrente era in Italia da soli due mesi, non potendosi per ciò stesso parlare di permanenza stabile e di radicamento territoriale.
Né può ritenersi che la condotta dell sia discriminatoria come dedotto CP_1 dalla ricorrente (“Il provvedimento impugnato, nella parte in cui nega al ricorrente – titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del DPCM 28 marzo 2022 – l'accesso all'assegno unico e universale per i figli a carico, si configura come illegittimo, ingiustamente discriminatorio e lesivo dei diritti fondamentali riconosciuti agli stranieri regolarmente soggiornanti, nonché contrario ai principi sanciti dalla normativa nazionale, euro-unitaria e dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale in materia”).
Nel caso di specie, infatti, non rileva il mancato possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo come richiesto dalla normativa, ma la mancanza altri requisiti (residenza anche non continuativa per almeno due anni, titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale)
e, pertanto di due requisiti di cui la normativa richiede il possesso congiunto con altri requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Solo se l' avesse ritenuto non conforme alla disciplina la sola titolarità CP_1 di permesso di soggiorno per protezione temporanea si sarebbe potuta esaminare la deduzione relativa alla disparità di trattamento, che tuttavia nel caso di specie non è ipotizzabile, non essendo stato contestato dall' CP_1
il difetto di un permesso per soggiornanti di lungo periodo e la non sovrapponibilità del (posseduto) permesso temporaneo per protezione.
Pretendere che l' riconosca l'assegno unico universale in assenza CP_1
4 (anche) del requisito della residenza, pur non continuativa, almeno biennale o della titolarità di un contratto di lavoro a termine almeno semestrale, significherebbe svuotare di contenuto la normativa dettata dal
D.lgs. 230/2021, che richiede il possesso congiunto, anche per i cittadini italiani e dell'Unione, di una serie di requisiti.
Quanto al richiamato art. 4, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 85/2003, il
Tribunale fa propria, condividendola, la deduzione dell secondo cui CP_1
“l'AUU è una prestazione universale destinata a famiglie con figli, mentre le prestazioni assistenziali previste dal D.Lgs. 85/2003 sono specificamente indirizzate ai titolari di protezione temporanea, con l'obiettivo di un supporto immediato, di tipo emergenziale”.
Né il richiamo all'Ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, può mutare i termini della questione.
L'art. 7 della citata ordinanza prevede: “Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma
4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
Si tratta, all'evidenza, di una presa di posizione del Governo volta a favorire lo svolgimento di attività di lavoro alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto attraverso una deroga “alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma
4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, ma non consente di superare la normativa dettata dal D.lgs. 230/2021 che richiede la residenza, anche non continuativa, almeno biennale o la titolarità di un contratto di lavoro a termine almeno semestrale;
requisiti la cui mancanza nel caso di specie è,
5 come già detto, pacifica ed incontestata.
Se è vero, infine, che l' ha errato nel riconoscere la prestazione in CP_1 assenza dei presupposti, tanto non giustifica la domanda di dichiarare l'irripetibilità dell'indebito, che rimane sussistente.
La circostanza relativa all'errore commesso dall' può solo giustificare CP_1
la compensazione delle spese di lite.
Si osserva, infatti, che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. non è richiamata nel corpo del ricorso e non può, pertanto, giustificare il richiesto esonero: cfr. Cass., Sez. L. ordinanza n. 30594/2022 “Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali
o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 07/10/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1969/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. FIORENZO AUTERI Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1
dinanzi a questo Giudice l' deducendo l'illegittimità della CP_1 determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 2.081,20).
Esponeva in particolare la ricorrente di essere stata titolare dell'assegno unico universale previsto dal D.lgs. 230/2021, aggiungendo che l' , CP_2 con comunicazione in data 04.05.2025, aveva disposto il recupero della somma sopra indicata, indebitamente corrisposta per il periodo 1° marzo
2023/31 gennaio 2024, avendo l' accertato l'insussistenza dei requisiti CP_1
di legge per fruire della prestazione. La ricorrente deduceva l'erroneità
1 della determinazione assunta dall'istituto previdenziale richiamando la normativa in materia e comunque rilevava l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, assumendo di non aver reso dichiarazioni non veritiere nella domanda amministrativa, accolta dall CP_1
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dell alla CP_1
ripetizione dell'indebito.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, CP_1
riportandosi alla decisione assunta in sede amministrativa.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 06.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il
03.10.2025.
Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.lgs. 230/2021 “A decorrere dal 1° marzo
2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159…”.
L'art. 2 prevede, poi, che: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a
2
8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età”.
Infine, quanto ai requisiti soggettivi del richiedente, l'art. 3 prevede che: “1.
L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Ebbene l' colmando il difetto di specificità del provvedimento di CP_1
recupero dell'indebito (già colmato, invero, a seguito del ricorso amministrativo) ha dedotto che al momento della presentazione della domanda amministrativa (09.06.2023) la ricorrente non possedeva il requisito della residenza in Italia da almeno due anni, essendo residente solo dal 04.02.2023, né era titolare di un contratto di lavoro almeno semestrale.
Il dato, oltre che riscontrato documentalmente, non è stato oggetto di alcuna contestazione ed è pertanto pacifico, consentendo di addivenire alla conclusione che l'attività di recupero da parte dell' sia corretta alla CP_1 luce dei requisiti mancanti.
Priva di pregio è la deduzione di parte ricorrente, secondo cui “Il dato
3 temporale della residenza non può essere considerato in senso formale-anagrafico, ma va letto in chiave sostanziale. La giurisprudenza amministrativa e previdenziale ha chiarito che per “residenza” deve intendersi la stabile permanenza e il radicamento territoriale, dimostrabile con certificazione anagrafica e continuità del soggiorno”, atteso che all'atto della domanda amministrativa la ricorrente era in Italia da soli due mesi, non potendosi per ciò stesso parlare di permanenza stabile e di radicamento territoriale.
Né può ritenersi che la condotta dell sia discriminatoria come dedotto CP_1 dalla ricorrente (“Il provvedimento impugnato, nella parte in cui nega al ricorrente – titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del DPCM 28 marzo 2022 – l'accesso all'assegno unico e universale per i figli a carico, si configura come illegittimo, ingiustamente discriminatorio e lesivo dei diritti fondamentali riconosciuti agli stranieri regolarmente soggiornanti, nonché contrario ai principi sanciti dalla normativa nazionale, euro-unitaria e dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale in materia”).
Nel caso di specie, infatti, non rileva il mancato possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo come richiesto dalla normativa, ma la mancanza altri requisiti (residenza anche non continuativa per almeno due anni, titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale)
e, pertanto di due requisiti di cui la normativa richiede il possesso congiunto con altri requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Solo se l' avesse ritenuto non conforme alla disciplina la sola titolarità CP_1 di permesso di soggiorno per protezione temporanea si sarebbe potuta esaminare la deduzione relativa alla disparità di trattamento, che tuttavia nel caso di specie non è ipotizzabile, non essendo stato contestato dall' CP_1
il difetto di un permesso per soggiornanti di lungo periodo e la non sovrapponibilità del (posseduto) permesso temporaneo per protezione.
Pretendere che l' riconosca l'assegno unico universale in assenza CP_1
4 (anche) del requisito della residenza, pur non continuativa, almeno biennale o della titolarità di un contratto di lavoro a termine almeno semestrale, significherebbe svuotare di contenuto la normativa dettata dal
D.lgs. 230/2021, che richiede il possesso congiunto, anche per i cittadini italiani e dell'Unione, di una serie di requisiti.
Quanto al richiamato art. 4, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 85/2003, il
Tribunale fa propria, condividendola, la deduzione dell secondo cui CP_1
“l'AUU è una prestazione universale destinata a famiglie con figli, mentre le prestazioni assistenziali previste dal D.Lgs. 85/2003 sono specificamente indirizzate ai titolari di protezione temporanea, con l'obiettivo di un supporto immediato, di tipo emergenziale”.
Né il richiamo all'Ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, può mutare i termini della questione.
L'art. 7 della citata ordinanza prevede: “Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma
4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
Si tratta, all'evidenza, di una presa di posizione del Governo volta a favorire lo svolgimento di attività di lavoro alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto attraverso una deroga “alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma
4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, ma non consente di superare la normativa dettata dal D.lgs. 230/2021 che richiede la residenza, anche non continuativa, almeno biennale o la titolarità di un contratto di lavoro a termine almeno semestrale;
requisiti la cui mancanza nel caso di specie è,
5 come già detto, pacifica ed incontestata.
Se è vero, infine, che l' ha errato nel riconoscere la prestazione in CP_1 assenza dei presupposti, tanto non giustifica la domanda di dichiarare l'irripetibilità dell'indebito, che rimane sussistente.
La circostanza relativa all'errore commesso dall' può solo giustificare CP_1
la compensazione delle spese di lite.
Si osserva, infatti, che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. non è richiamata nel corpo del ricorso e non può, pertanto, giustificare il richiesto esonero: cfr. Cass., Sez. L. ordinanza n. 30594/2022 “Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali
o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 07/10/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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